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L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE
L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: L'individuazione del soggetto cui è applicabile la disciplina dell'attività di impresa (statuto generale dell'imprenditore + statuto speciale dell'imprenditore commerciale) non solleva problemi quando gli atti di impresa sono compiuti direttamente dall'interessato o da un terzo che agisce come suo rappresentante. È quindi il principio della spendita del nome che domina il nostro ordinamento: il mandatario è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza -> il mandatario che agisce in proprio nome "acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi") sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di.
rappresentanza (mandato con rappresentanza-> tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo). L’esercizio di attività di impresa può dar luogo a dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato. È questo il fenomeno dell’esercizio di impresa tramite dove: uno è il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa (imprenditore interposta persona, o uno è il soggetto che dirige l’impresa e fa propri tutti i guadagni, un altro è il dominus palese prestanome), dell’impresa, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (imprenditore o indiretto occulto). A questo espediente si può ricorrere per aggirare un divieto di legge, ovvero per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio personale. A tal fine sicostituisce una spa dotandola di un modesto capitale tutto (o quasi) in proprie mani. In tale situazione gli atti di impresa saranno formalmente decisi dagli amministratori della società e posti in essere in nome della società (imprenditore palese), ma è evidente che nella sostanza ogni decisione sarà adottata dal socio che ha la quasi totalità delle azioni (imprenditore indiretto). Questo modo di operare non solleva particolari problemi quando gli affari prosperano e i creditori sono pagati regolarmente. Ne solleva invece quando gli affari vanno male: infatti, data l'insufficienza del patrimonio, i creditori potranno ricavare ben poco dal fallimento dell'imprenditore palese, con la conseguenza che il rischio di impresa non sarà sopportato dall'imprenditore occulto, ma è da questi trasferito sui creditori. INIZIO E FINE DELL'IMPRESA: bisogna distinguere tra: Inizio-> - Imprese individuali-> la qualità diimprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa. Non è sufficiente l'intenzione di dare inizio all'attività, anche se manifestata con la richiesta delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie o con l'iscrizione in albi o registri. - Società -> acquistano la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione e, quindi, prima ed indipendentemente dall'effettivo inizio dell'attività produttiva. La fine dell'impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione durante la quale l'imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase di liquidazione può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione. Successivamentesecondo la situazione previgente bisogna distinguere tra:
- Imprese individuali -> per l'imprenditore individuale non era necessario che fossero stati riscossi tutti i crediti e pagati tutti i debiti.
- Società -> la società, benché cancellata dal registro delle imprese, doveva ritenersi ancora esistente ed esposta al fallimento, fin quando non fosse stato pagato l'ultimo debito. Una società poteva essere perciò dichiarata fallita anche a distanza di anni dalla definitiva cessazione di ogni attività e dalla cancellazione dal registro delle imprese (i crediti fiscali vengono considerati con effetti retroattivi).
Ma con il nuovo art. 10 legge fall. si dispone che "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa
individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà peril creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cuidecorre il termine del primo comma."Quindi l'attuale norma afferma che oggi la cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessariaaffinché l'imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento.Ma non è condizione sufficiente. La cancellazione deve essere accompagnata dall'effettiva cessazionedell'attività di impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale.
CAPACITÀ E IMPRESA:
La capacità all'esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimentodel diciottesimo anno di età e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione.
minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore. L'attività commerciale è per sua natura attività rischiosa. Per questo il legislatore vieta l'impiego del patrimonio degli incapaci (minore, interdetto e inabilitato) in attività commerciali e stabilisce che in nessun caso è consentito l'inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse dell'incapace. A loro è consentita solo la continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale preesistente, purché sia autorizzata dal tribunale. Intervenuta l'autorizzazione del tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, Minore e interdetto->chi ha la rappresentanza legale del minore o dell'interdetto (genitori o tutore) può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La richiesta di specifica autorizzazione sarà
Necessaria solo per quegli atti che non sono in rapporto di mezzo a fine per la gestione dell'impresa. (limitata capacità di intendere e di volere) -> Intervenuta l'autorizzazione alla continuazione, potrà inabilitato esercitare personalmente l'impresa ma con l'assistenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti che sullano dall'esercizio dell'impresa. Può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con minore emancipato -> L'autorizzazione acquista la piena capacità di agire. Può esercitare l'impresa senza l'assistenza del curatore e può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa. Ha capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la beneficario dell'amministratore di sostegno -> rappresentanza esclusiva o l'assistenza.
dell'amministratore di sostegno. Quindi, egli potrà iniziare o proseguire un'attività di impresa senza assistenza, salvo che il giudice tutelare disponga diversamente.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
L'imprenditore commerciale è destinatario della disciplina dettata dallo statuto generale dell'imprenditore da quella dettata dallo statuto speciale dell'imprenditore commerciale.
LA PUBBLICITÀ LEGALE:
Gli imprenditori avvertono da sempre la necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Questa esigenza è soddisfatta dalla strumento con cui si rendono di pubblico dominio, secondo forme e modalità pubblicità legale: predeterminate, determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa.
Il registro delle imprese:
È lo strumento di pubblicità legale, previsto dal c.c.,
delle imprese commerciali, degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori e delle società semplici. È istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. È tenuto con tecniche informatiche, in modo da garantire la tempestività dell'informazione. È articolato in: - una sezione ordinaria, nella quale sono iscritti gli imprenditori non agricoli: imprenditori individuali commerciali non piccoli, tutte le società (anche se non svolgono attività commerciale) tranne la società semplice, i consorzi fra imprenditori con attività esterna, gli enti pubblici che svolgono attività commerciale... - varie sezioni speciali, come: sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori, sezione speciale delle imprese sociali... I fatti e gli atti da registrare sono (art. 2196 c.c.): - Gli elementi di individuazione dell'imprenditore edell'impresa -> dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede principale e secondarie dell'impresa, inizio e fine dell'attività... La struttura e l'organizzazione delle società -> atto costitutivo, nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci... Sono poi soggette a registrazione tutte le modificazioni di elementi già iscritti (es: cambio di sede) • Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha sede per agevolare le ricerche da parte di terzi. L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare e l'esistenza e la veridicità dell'atto o del
fatto.• L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.
• L'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa: i fatti