Il diritto commerciale
La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica e perciò inserisce il nostro paese fra quelli che seguono un modello di sviluppo economico basato sull'economia di mercato. Modello che presuppone:
- La libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività (attività d’impresa)
- La libertà di competizione economica fra quanti sul mercato operano secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale.
Esiste, infatti, un complesso di norme che rende rapida e sicura la circolazione dei beni e garantisce un’adeguata tutela del credito. È così stimolata la dinamica degli scambi e la propensione al credito, fattori entrambi essenziali perché le imprese possano proficuamente operare sul mercato. È inoltre predisposto un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di impresa unitariamente considerata. Gli imprenditori sono infatti assoggettati ad un particolare statuto professionale fonte di diritti e di obblighi diversi da quelli riconosciuti a chi non è imprenditore.
Il diritto commerciale moderno
Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. Il diritto commerciale è:
- Diritto speciale in quanto costituito da norme fondate su propri e unitari principi ispiratori
- Diritto tendente all'uniformità internazionale, per la sostanziale identità delle esigenze della vita economica in tutti i paesi a economia di mercato
- Diritto in continua evoluzione, perché in continua evoluzione è la realtà economica nazionale ed internazionale
L'evoluzione storica del diritto commerciale
- Nasce verso la fine del Medioevo (12° sec) quando si riaprono i mercati e rifiorisce l’economia di scambio alimentata dalla produzione degli artigiani e dei traffici dei mercanti. Nasce quindi dall’esigenza del ceto mercantile di una giustizia agile e rapida, resa secondo gli usi mercantili e non in base al diritto comune.
- Con le scoperte geografiche del ‘400-‘500 gli scambi mercantili subiscono un gigantesco sviluppo per l’apertura di nuovi mercati. Il diritto commerciale diventa diritto statale e nazionale; la giurisprudenza mercantile passa ai tribunali dello stato, pur restando distinta da quella civile. Come strumento di espansione economica e territoriale compaiono i prototipi della moderna società per azioni.
- Il diritto commerciale continua ad essere distinto dal diritto civile nell’800 (in seguito alla Rivoluzione francese). In Italia il diritto commerciale è regolamentato sia dal codice civile (che regola i rapporti civili) che dal codice di commercio (che regola gli atti di commercio e l’attività dei commercianti). Il codice di commercio realizza un ampliamento della sfera di applicazione dei principi di diritto commerciale. Ampliamento che è espressione della profonda trasformazione intervenuta nel sistema economico con l’invenzione della macchina a vapore e la meccanizzazione dei cicli produttivi. La rivoluzione industriale relega infatti in un ruolo marginale la produzione artigianale e i mercanti e il posto di primi attori dello sviluppo economico è preso dagli industriali.
- Con la riforma del 1942, un unico codice civile (quello attualmente vigente) prende il posto sia del codice civile (quello del punto precedente) sia del codice di commercio. Si arriva così all’ultima tappa dell’evoluzione legislativa del diritto commerciale, caratterizzata da 3 dati salienti:
- Le attività commerciali girano intorno alla figura dell’imprenditore commerciale
- Introduzione di una nozione generale e unitaria di imprenditore che comprende ogni forma di impresa e quindi anche l’impresa agricola, artigiana e pubblica
- Scompare la distinzione tra atti civili e atti commerciali.
L'imprenditore
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore (art. 2082 c.c.). La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il c.c distingue infatti diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:
- Oggetto dell’impresa -> distingue tra:
- Imprenditore agricolo
- Imprenditore commerciale
- Dimensione dell’impresa -> distingue tra:
- Piccolo imprenditore
- Medio-grande imprenditore
- Natura del soggetto che esercita l’impresa -> distingue tra:
- Impresa individuale
- Società
- Impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello generale: lo statuto tipico dell’imprenditore commerciale. Il piccolo imprenditore è quindi sottratto all’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale anche se esercita attività commerciale.
Art. 2082 c.c: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Questo articolo fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c. dettate per l’impresa e per l’imprenditore. Inoltre, si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti), ed è un’attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
I requisiti dell'impresa
I 4 requisiti richiesti espressamente dall’articolo sono:
- L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È, in breve, attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. Non è impresa l’attività di mero godimento, l’attività cioè che non dà luogo alla produzione di beni o servizi. Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. [Es: è attività di godimento e produttiva l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence.] La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E ciò sia nei casi meno gravi in cui sono violate norme imperative che subordinano l’esercizio dell’attività d’impresa a concessione o autorizzazione amministrativa [es: commercio all’ingrosso senza licenza amministrativa], sia nei casi più gravi in cui l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività [es: contrabbando di sigarette]. Chi svolge l’attività d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.
- Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: cioè senza l’organizzazione di capitale e lavoro propri e/o altrui. Normale e tipico è, infatti, che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali. L’impresa è quindi un’attività organizzata. Visto ciò che è normale, resta da vedere ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa: la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati), sia l’attività organizzata non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile (composto di beni mobili e immobili). Il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
- L’art. 2082 definisce l’impresa come “attività economica”, quindi l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico” (prezzo con cui non si coprono i costi con i ricavi) [es: non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestiscono gratuitamente un ospedale, una mensa…]. Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale: la nozione di scopo di lucro. La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica, e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. E l’impresa pubblica è sì tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è predisposta alla realizzazione di un profitto. Come l’impresa pubblica anche l’impresa sociale e mutualistica non hanno scopo di lucro.
- L’ultimo dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c.c. è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Quindi non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci. La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le scadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che l’attività di impresa sia l’unica o la principale. È quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Infine, se è vero che le imprese operano per il mercato, non può escludersi che imprenditore possa essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (c.d. impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo.
I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. L’art. 2238 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” [es: il medico che gestisce una clinica privata nella quale opera o il professore titolare di una scuola privata nella quale insegna]. Non è facile trovare una spiegazione del perché i professionisti intellettuali non siano imprenditori dato i requisiti dell’attività di impresa possono ricorrere anche nell’esercizio delle professioni intellettuali. Infatti, l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, di regola condotta con metodo economico e a scopo di lucro. È inoltre attività nella quale l’organizzazione di capitale e di altrui prestazioni lavorative può assumere rilievo preminente rispetto alla prestazione d’opera intellettuale del professionista. Bisogna perciò concludere che i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore.
Le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ed è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Trattamento che è poi accentuato dalla legislazione speciale attraverso una serie di incentivi e di agevolazione volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
Art. 2035: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali -> Le coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. L’impresa agricola fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra cede il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici (concimi, diserbanti, mangimi) per accrescere la produttività naturale della terra e che controlla ed accelera i cicli biologici naturali attraverso tecniche sempre più sofisticate [es: coltivazioni artificiali o fuori terra, allevamenti in batteria…].
- Coltivazione del fondo -> orticoltura, coltivazioni in serra o vivai, floricoltura
- Selvicoltura -> attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti
- Allevamento di animali -> non si intende solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (uova, carne, latte, lana) ma anche: zootecnica, allevamenti in batteria, allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, l’attività cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento dei cani), allevamento dei cani da cortile, acquacoltura…
- Attività agricole per connessione ->
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)
L’imprenditore commerciale è sottoposto alla disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale.
Art. 2195 c.c.: “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; -> settore delle imprese industriali
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; -> settore del commercio
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un'attività bancaria o assicurativa;
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