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SOCIETÀ
La prima forma di società era la SOCIETAS MECAIORUM in cui mancava un patrimonio comune, l'attività era individuale nel senso che ogni mercante gestiva autonomamente la propria azienda: quindi il rapporto associativo si riduceva alla partecipazione agli utili e perdite. SOCIETAS MERCATURA caratterizzato da un patrimonio comune a tutti i soci ma separato da quello personale, l'amministrazione spettava a tutti i soci attraverso l'elaborazione di clausole contrattuali. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA nasceva dalla necessità del mercante che voleva partecipare alla società per concorrere alla ripartizione dei guadagni ma non voleva insinuarsi nella gestione. Come è ancora oggi, è caratterizzata da due soci: accomandatari ai quali spettano poteri di gestione e sono illimitatamente responsabili; accomandanti partecipano alla divisione degli utili e sono limitatamente responsabili. L'attività, sia quella delsingolo che della società, aveva bisogno di organizzazione, cioè di un complesso di beni da destinare a tale scopo e vengono determinate le prime regole:
- vengono individuati i segni distintivi: ditta, che costituiva il nome commerciale del mercante; insegna, che indicava il luogo in cui veniva esercitata l'attività
- vi è la necessità di ricorrere a collaboratori esterni: agenti e commissionari
- viene individuato il marchio, con funzione di garanzia in quanto certifica la provenienza del prodotto
SECONDO PERIODO (15° - 16° SECOLO)
Il secondo periodo è caratterizzato da 3 eventi storici: scoperte geografiche, riforma protestante, formazione di stati nazionali.
Tra le novità più importanti ricordiamo:
- applicazione di norme di diritto commerciale: il criterio era sempre soggettivo, nel senso che era necessaria la qualità di mercante di almeno una delle parti.
- Unificazione normativa in un testo legislativo francese,
- L'operazione veniva iniziata con un INVITO AD OFFRIRE indirizzato ad una pluralità di assicuratori ed in cui venivano specificate tutte le condizioni a cui doveva essere conclusa l'assicurazione; gli assicuratori interessati specificavano la quantità del rischio che intendevano coprire e quando l'intero rischio era coperto, il contratto era concluso. Gli assicuratori potevano cambiare di volta in volta e inoltre poteva cambiare la percentuale di rischio assunto.
- Nell'Europa continentale si faceva ricorso alle compagnie di assicurazione che erano analoghe alle compagnie coloniali, venivano costituite con atto della pubblica autorità che attribuiva alla compagnia il monopolio dell'esercizio di un ramo di assicurazione in un determinato territorio.
Svolgeva un fiorente commercio della lettera di cambio. La borsa nasceva nel secolo 17 a Bruges, offriva il vantaggio, rispetto alla fiera, di una maggiore e più razionale periodicità perché si accentravano in un unico luogo a scadenze predeterminate un numero rilevante di azioni dello stesso tipo con la conseguenza che era facile trovare le contropartite.
TERZO PERIODO: LE CODIFICAZIONI
La rivoluzione industriale in Inghilterra segna la fine del 2° periodo della storia del diritto commerciale. Emergeva la figura del bracciante e del salariato anche in agricoltura e si assisteva ad una forte emigrazione dalla campagna alla città. Nell'attività tessile veniva introdotto il telaio meccanico e si passava dalla produzione di singoli manufatti alla produzione in serie; al tradizionale artigiano si affiancava l'industriale e la produzione veniva realizzata grazie al lavoro di operai salariati.
Nelle corti di Common law si affermava il principio che anche
le controversie relative a problemi commerciali erano di loro competenza e le decisioni adottate dalla stessa erano vere e proprie norme di diritto e si sanciva che gli usi accertati in sentenze diventavano norme giuridiche direttamente applicabili. La Francia del 1700 era divisa fra zone in cui si erano insediati i popoli provenienti dall'Est con le loro regole consuetudinarie c.d. PROVINCE A DROIT COUTUMIER; e zone in cui era rimasto in vigore l'ordinamento precedente di natura romanistica c.d. PROVINCE A DROIT ROMAIN. Esistevano diritti particolari e di classe, tra cui il diritto commerciale frutto delle consuetudini dei mercanti e contenuto in relative raccolte di usi; inoltre l'attività commerciale era ancora condizionato da corporazioni. Prendeva corpo l'idea della CODIFICAZIONE: complesso di norme volte a disciplinare determinati gruppi di materie con una serie di precetti chiari sistemati secondo un ordine logico. Seguiva nel 1804 l'emanazione delcodice CIVILE NAPOLEONICO con il quale si conseguivano 3 risultati:
- veniva creato un diritto unitario nazionale
- si ha una razionalizzazione del sistema secondo il modello del diritto romano
- si attua la ripartizione della materia, infatti il codice era diviso in 3 libri: diritto di famiglia; beni e proprietà; modi di acquisto della proprietà
Nel 1806 veniva emanato il codice DI COMMERCIO, che non era importante come il codice civile perché con esso si trasferivano in un testo normativo i principi della rivoluzione. Proprio per questo non tutti i paesi si uniformavano al modello di legislazione francese e si assisteva ad un rifiuto dei principi della rivoluzione ed alla ricezione del diritto romano comune.
Il codice di commercio disciplinava un diritto ormai oggettivizzato: l'atto di commercio, non solo se compiuto dal commerciale ma anche se posto in essere da chi non era tale, doveva essere assoggettato alla sua disciplina; inoltre conteneva una disciplina generale.
del commerciante diretta a pubblicità, libri di commercio e fallimento. Il commerciante viene considerato ora come colui che compie professionalmente atti di commercio la cui rilevanza concerneva l'assoggettamento allo statuto. Cambiale Spariva il requisito della distantia loci e di conseguenza perdeva la funzione di strumenti di pagamento internazionale e adempiva una funzione di credito, perché poteva essere usata per ottenere credito e diventava anche strumento di circolazione del credito. La girata acquista la funzione di garanzia perché il girante, quando apponeva la propria sottoscrizione, non solo trasferiva la cambiale al giratario ma si obbligava nei confronti di costui e dei successivi portatori ad adempiere personalmente, nel caso in cui alla scadenza il trattario non avesse eseguito la prestazione. La cambiale non era ancora svincolata dal rapporto fondamentale in quanto al portatore del titolo er