Premesse storiche del diritto commerciale
Le origini del diritto commerciale si possono far risalire al 12o secolo. In quel periodo gli scambi commerciali avvenivano prevalentemente nell’ambito delle corporazioni di arti e mestieri che avevano acquistato potere non solo economico ma anche politico in quanto l’iscrizione alle corporazioni era condizione per poter esercitare diritti civili ecc. Nell’ambito di queste corporazioni si forma un primo nucleo di diritto commerciale in quanto i commercianti nella stipulazione del contratto di compravendita inserivano clausole che erano ignote al diritto romano o comune; regole che trovavano giustificazione nelle oggettive esigenze dei traffici e attenevano principalmente alla qualità della materia prima o del prodotto, alla modalità di pagamento. La costante ripetizione di queste clausole portava alla loro obbligatorietà e finirono per diventare delle consuetudini ed essere redatte per iscritto (la prima raccolta sono le consuetudini di Genova nel 1056).
Evoluzione delle istituzioni mercantili
Ulteriore evoluzione fu la nascita di una speciale magistratura frutto dell’autonomia delle corporazioni in cui la giustizia amministrativa era amministrata dai mercanti. Le decisioni della magistratura mercantile non avevano vincolatività e l’esecutorietà propria dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria ma riuscivano comunque a far rispettare tali sentenze.
Un’ulteriore peculiarità era costituita dall’internazionalità del diritto commerciale, necessaria conseguenza del fatto che gli scambi venivano conclusi anche tra mercanti di paesi diversi. Di qui la necessità di adottare regole comuni che fossero rispondenti alle esigenze dei mercanti; a loro non interessava l’adozione di particolari formule quanto l’esatta formulazione delle obbligazioni che venivano assunte dalle parti. Veniva perciò riconosciuta la validità dei nuda pacta, cioè accordi privi di forma ma non di causa. La prova testimoniale perdeva la sua efficacia perché i testimoni non erano in grado di ricordare l’esatto contenuto dell’accordo e veniva dato rilievo alla prova documentale.
Usura e contratti di prestito
L’usura individuava qualsiasi compenso dato in cambio di un prestito di denaro. Era vietata perché in quel periodo chi richiedeva un prestito era artigiano o lavoratore che non aveva ricavato da proprio lavoro i mezzi necessari per sopravvivere. La giustificazione di ordine sociale trovava riscontro nella cosiddetta giustizia commutativa o il principio di equivalenza della prestazione: chi ha dato in prestito denaro ha diritto di riceverne una somma identica a quella data.
La situazione cambiava quando era il mercante a ricorrere per ricavare un guadagno dall’utilizzazione di quel denaro; si modificava anche la valutazione sociale. Questa prospettiva non era recepita né dal diritto canonico né da quello civile e per aggirare tale divieto la soluzione era quella delle cosiddette gratifiche o doni e il pagamento degli interessi veniva giustificato come manifestazione di gratitudine; il pagamento però doveva avvenire alla scadenza pattuita, altrimenti il mutuante non avrebbe potuto ricevere nessun ulteriore compenso. Per aggirare questo inconveniente si fece ricorso al contratto trino in cui venivano conclusi tre contratti con differente funzione e contenuto:
- Compravendita con cui il mutuatario alienava al mutuante un proprio bene per un prezzo equivalente all’importo del mutuo.
- Compravendita a parti invertite.
- Mutuo senza previsioni di interessi.
Si realizzavano così gli effetti sostanziali di un mutuo garantito da pegno (perché il mutuante si assicurava la conservazione del bene se non veniva riacquistato alla scadenza) e con patto commissorio doppiamente illecito.
Una particolare evoluzione della dottrina si deve a San Tommaso che sosteneva che il mutuatario, se non pagava alla scadenza, procurava un danno al mutuante e doveva perciò essere risarcito. Nel 1540 Carlo V sanciva la liceità degli interessi nei rapporti tra commercianti.
Contratti di cambio di denaro
Venivano individuati tre tipi di contratto di cambio:
- Cambium minutum: Scambio tra monete differenti caratterizzato dalla contestualità della conclusione e dell’esecuzione del contratto. Il compenso che veniva pagato al cambista costituiva il corrispettivo delle spese supportate per organizzare ed esercitare quell’attività e non era qualificabile come usura.
- Cambium litteras: Il contratto doveva essere eseguito in un luogo diverso da quello in cui era stato concluso. Il mercante versava una quantità di denaro e riceveva in cambio un documento che gli avrebbe consentito di disporre in un altro paese di una quantità di denaro diversa ma più o meno dello stesso valore di quella versata. Questi due contratti erano definiti cambi reali perché avevano la funzione propria del contratto di cambio.
- Cambium siccum: Caratterizzato dal differimento della prestazione di restituzione rispetto al momento della conclusione del contratto. Vero e proprio mutuo, dichiarato da Pio V nel 1571 una forma di usura.
La littera è un documento che conteneva un riconoscimento di debito e che doveva essere redatto da un notaio. Si trattava di un documento confessionato in cui dovevano essere presenti due requisiti essenziali: permutatio pecunia e distantia loci. Creditore e debitore redigevano tra loro una scrittura privata con cui il primo (cambista) attribuiva al proprio corrispondente del luogo dove doveva essere eseguito il pagamento la legittimazione a riscuotere la prestazione e il debitore ordinava al proprio corrispondente di pagare. Nascevano le prime lettere di cambio (prima forma di cambiale) in cui dovevano figurare quattro soggetti:
- Creditore
- Debitore
- Corrispondente del creditore
- Corrispondente del debitore
Per la prova dell’avvenuto versamento della moneta si imponeva al creditore di dichiarare sotto giuramento di aver ricevuto la pecunia.
Assicurazione
L’assicurazione era un contratto di mutuo stipulato in occasione di spedizioni mercantili e per finanziare la stessa, cioè il pagamento del prezzo della merce e del trasporto. Il compenso che doveva essere p
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