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LE AZIONI
1 nozione e caratteri
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni, sono omogenee e standardizzate,
liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (i titoli azionari) che circolano secondo la
disciplina dei titoli di credito.
La singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale e l’unita di misura dei diritti
sociali.
E’ perciò indivisibile.
2 azioni e capitale sociale
Le azioni devono essere tutte di uguale valore, cioè rappresentano un’identica frazione del capitale sociale
nominale
Le azioni possono essere:
con valore nominale
a. Lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione
ed il loro numero complessivo.
Sono insensibili alle variazioni patrimoniali della società.
Il valore può essere modificato solo a causa di modificazione dell’atto costitutivo con un frazionamento o
raggruppamento di azioni che va a modificare il valore nominale
senza valore nominale
b. lo statuto indica solo capitale sociale e numero di azioni.
La partecipazione sarà espressa non in numero d’azioni ma in una % del numero di azioni emesse.
Le azioni possono assumere vari valori:
V ’
. ALORE D EMISSIONE
A Per tutte le azioni con e senza valore nominale, vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei
conferimenti può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale 70
Le azioni non possono esser complessivamente emesse per somma inferiore al loro valore nominale.
Le azioni possono essere emesse:
Per somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). L’emissione con
» sovrapprezzo è anzi obbligatoria quando venga escluso o limitato il diritto di opzione degli
azionisti sulle azioni di nuova emissione ed il valore reale delle azioni sia superiore a quello
nominale.
V
. ALORE DI BILANCIO
B = patrimonio netto / n ° azioni
Il valore di emissione delle azioni va tenuto distinto dal valore reale delle spesse, che si ottiene dividendo il
patrimonio netto della società per il numero di azioni. Tale valore varia nel tempo in funzione delle vicende
economiche della società e può essere accertato contabilmente attraverso il bilancio di esercizio.
V
. ALORE DI MERCATO
C = prezzo di scambio delle azioni --> da quotazione se quotata, + rappres. del valore reale
Il valore di mercato delle azioni risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla
quotazione in un mercato regolamentato (borsa valori). Esso indica il prezzo di cambio delle azioni in quel
determinato giorno; prezzo che solo tendenzialmente coincide col valore patrimoniale attuale.
L’andamento delle quotazioni di borsa esprime il valore effettivo delle azioni meglio del valore di bilancio.
Il pacchetto azionario ha un proprio specifico valore di solito notevolmente superiore a quello delle azioni che
lo compongono .
3 la partecipazione azionaria
Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce diritti e poteri:
Di natura amministrativa (es. diritto di voto, di impugnazione delibere)
» Di natura patrimoniale (es. diritto agli utili e quota di liquidazione)
» Di natura patrimoniale e amministrativa insieme (es. diritto di opzione)
»
Art. 2348: le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Tale uguaglianza può essere:
Relativa
: si possono creare categorie di azioni fornite da diritti diversi,da qui la distinzione fra
» azioni ordinarie ed azioni di categoria o speciali. 71
Oggettiva
: uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce; si hanno alcuni diritti
» indipendentemente dal numero di azioni possedute ma per il solo fatto di essere azionisti
(diritto di partecipazione all’assemblea).
Disuguaglianza soggettiva
: una quota di partecipazione più ampia attribuisce al possessore di
» tale quota maggiori diritti e in particolare capacità di controllo
>> chi rischia di più ha più potere
Quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilievo, non è esclusa la possibilità che vengano
introdotte deroghe al principio capitalistico, con il riconoscimento allo Stato o ad enti pubblici di poteri
societari svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria o addirittura dalla qualità stessa di
azionista.
E’ questo, ad esempio , il caso del potere di veto all’adozione di una serie di delibere di particolare rilievo
(scioglimento della società, trasferimento dell’azienda, fusione, scissione,trasferimento della sede sociale
all’estero, cambiamento dell’oggetto sociale) introdotto per legge negli statuti di società operanti in settori
strategici (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia) in passato controllate dallo Stato.
E ciò al fine di evitare che la recente privatizzazione di tali società possa dar luogo a decisioni in contrasto con
gli obiettivi nazionali di politica economica e finanziaria (art 2 legge 474/1994).
4 le categorie speciali di azioni
Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale.
Le azioni speciali possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello stesso e comporta
una modifica nell’organizzazione interna della società, per la contemporanea presenza di diversi gruppi di
azionisti con interessi parzialmente non coincidenti.
Si creano assemblee speciali che funzionano:
» Se quotate: si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio e la nomina di un
rappresentante degli azionisti speciali
Se non quotate: si applica la disciplina delle assemblee straordinarie
Permane dopo la riforma del 2003 il divieto di emettere azioni a voto plurimo, cioè azioni che atttribuiscono
ciascuna più di un voto.
Categorie di azioni e diritto di voto
Sono scomparse le azioni privilegiate a voto limitato alle sole assemblee straordinarie e si consente a tutte le
società:
a) la creazione di azioni, anche privilegiate, “con diritto di voto limitato a particolari argomenti”, non
necessariamente di esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria (ad esempio, approvazione del
bilancio e determinate delibere modificative dell’atto costitutivo), 72
b) di azioni “con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative “ (ad esempio , azioni senza voto, che riacquistano tale diritto se la società non consegua e/o
non distribuisca utili per un certo periodo).
Azioni senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono tuttavia superare complessivamente la
metà del capitale sociale in modo da evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a
voto pieno.
SCHEMA diritti di voto:
No azioni con diritto di voto plurimo
» Si azioni senza diritto di voto
»
No + di ½ CS Si azioni con diritto di voto limitato a certi argomenti
» Si azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni
»
Per le SPA che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (non quindi alle società quotate) sono
ammessi: Il diritto di voto limitato in una misura massima
a. Il voto scalare (es. fino al 10%, un azione un voto, dal 10 al 20 un voto ogni 2 azioni)
b.
Diritti patrimoniali :
Azioni privilegiate = sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di privilegio nella distribuzione
a. degli utili e rimborso del capitale alla liquidazione e anche nella partecipazione alle perdite.
Possono essere modellate a seconda delle esigenza ma sempre divieto di patto leonino.
La società è perciò libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni.
Ad esempio , si può prevedere che, in sede di liquidazione della società, tali azioni saranno rimborsate in tutto
o in parte prima delle azioni ordinarie.
Azioni correlate = sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati della SPA in un determinato
b. settore.
Lo statuto deve indicare chiaramente i criteri di individuazione dei risultati del settore,cioè deve stabilire “i
criteri di individuazione dei cosi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra
categoria” art 2350 , 2° comma.
NB. Ai possessori di azioni correlati non possono essere corrisposti dividendi superiori agli utili risultanti
dall’attività generale dell’impresa. [tutela creditori sociali]
5 (segue) le azioni di risparmio 73
Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell’UE e sono del tutto prive di voto.
Esse si differenziano delle azioni senza voto emesse dalle società non quotate, dopo la riforma del 2003, per il
fatto che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale.
A differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore . Assicurano quindi l’anonimato e ciò
costituisce un forte incentivo alla loro sottoscrizione, anche perché può essere previsto il diritto di conversione
in azioni ordinarie dopo un certo tempo.
Non possono superare ½ del CS insieme alle azioni a voto limitati (v. sopra).
Le azioni di risparmio:
Diritti amministrativi
: sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, di esse perciò
» non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi.
Diritti patrimoniali
: sono azioni privilegiate sotto il profilo patrimoniale con privilegi minimi indicati
» dall’atto costitutivo.
Organizzazione
: la disciplina delle azioni di risparmio è poi completata dalla previsione di
» un’organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni , e si basa su:
Assemblea speciale
delibera su decisioni di quella generale che pregiudicano i diritti degli az. di risparmio
Rappresentante comune
Il rappresentante comune è nominato dall’assemblea di categoria. Provvede all’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti
della società.
Nell’Ambito di tale funzione , gli è riconosciuto il diritto di assistere alle assemblee della società e di
impugnare le deliberazioni , diritti che invece sono oggi preclusi al singolo azionista di risparmio.
6 (segue) Le azioni a favore dei prestatori di lavoro
Derivano sempre da delibera con assemblea straordinaria. Possono essere