Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AZIONI
Attenzione però, perché la società in accomandita per azioni NON È AFFATTO una società a metà strada tra la società in accomandita semplice (società di persone) e la società per azioni (società di capitali): a tal proposito, l'art. 2454 c.c. prevede che alla S.a.p.a. si applichino, laddove compatibili, le norme dettate per le S.p.A., il che ne fa una vera e propria società di capitali. Mentre l'accomandita semplice è una società di persone, in particolar modo una società in nome collettivo modificata dalla presenza di soci a130 è una società di capitali, responsabilità limitata (gli accomandanti), l'ACCOMANDITA PER AZIONI in particolare una società per azioni modificata dalla presenza di soci a responsabilità ILLIMITATA (gli AMMINISTRATORI DI accomandatari) che sono, come contropartita della più gravosa responsabilità, anche DIRITTO.
La S.a.p.a., tuttavia, non è molto diffusa, in quanto se da un lato attribuisce agli accomandatari la possibilità di porre quasi un veto alla nomina di altri amministratori durante la vita della società e di risultare, in tal modo, SEMPRE al comando della stessa, dall'altro lato espone i soggetti in questione ad una pesante responsabilità illimitata, scotto giudicato troppo gravoso da pagare, nonostante i benefici. L'azionista accomandatario, come anticipato, risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, oltre ad essere amministratore di diritto della società. La disciplina dettata per il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, però, si presenta nettamente diversa da quella prevista per la stessa categoria di soci nell'accomandita semplice. Nella società in accomandita semplice: - Gli accomandatari POSSONO ma NON necessariamente DEVONO essereamministratori;
- L'accomandatario risponde delle obbligazioni sociali ANCHE se non è amministratore;
- L'accomandatario risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio e di quelle successive all'eventuale cessazione dalla carica di amministratore.
Quindi, in sostanza nell'accomandita semplice l'accomandatario risponde solidalmente ed illimitatamente appunto perché accomandatario e non in quanto amministratore.
La disciplina cambia nell'accomandita per azioni, dove la qualità di socio accomandatario appare INDISSOLUBILE rispetto all'incarico di amministratori e dove il socio risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali SOLO dal momento in cui ha accettato la carica di amministratore, perché è SOLO da quel momento che egli figura come accomandatario. L'accomandatario, infatti, CESSA di essere tale e rientra nella
Categoria degli accomandanti nel momento in cui CESSA dall'ufficio diamministratore, così come DIVENTA accomandatario solo accettando l'ufficio: ecco perché non può in alcun modo rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali preesistenti o di quelle successive alla cessazione dalla carica.
L'unico dato che accomuna l'accomandatario dell'accomandita per azioni a quello dell'accomandita RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA, semplice è la in quanto i creditori sociali possono rifarsi sugli stessi SOLO nel momento in cui abbiano escusso infruttuosamente l'intero patrimonio sociale.
Costituzione. Conferimenti. Azioni
Alle società in accomandita per azioni si applica la medesima disciplina delle società per azioni per quanto riguarda la costituzione della società, i conferimenti e le partecipazioni azionarie, salvo qualche piccola differenza.
Anzitutto, nell'atto costitutivo devono
Essere indicati i soci accomandatari, mentre non è necessaria la nomina degli amministratori (che sono gli accomandatari stessi). Inoltre, la denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione "S.a.p.a.", mentre anche il richiamo del nome di un accomandante non espone quest'ultimo ad alcuna responsabilità illimitata e solidale.
Va chiarito che le azioni appartenenti agli accomandatari NON costituiscono in alcun modo una categoria speciale di azioni e non attribuiscono diritti diversi: in caso di alienazione, infatti, l'acquirente non diventa automaticamente amministratore ed è per tal motivo che la vendita è libera, non vincolata all'accettazione degli altri accomandatari. L'accomandatario può anche decidere di spogliarsi di alcune azioni e non di tutte, conservando in tal modo l'ufficio di amministratore per nomina IMPLICITA dell'atto costitutivo.
in sostanza, si diventa SOLO e SOLAMENTE (inPER NOMINA ASSEMBLEARE.quanto contrassegnati come accomandatari) oAnche le azioni delle S.a.p.a. possono essere ammesse alla quotazioni in borsa, sebbene debbanocomunque sottostare alla disciplina dettata per le S.p.A. quotate, inerentemente alla revisione contabileobbligatoria, al controllo della Consob e alla possibilità di emettere azioni di risparmio. Gli organi sociali All'interno della S.a.p.a. sono tre gli organi fondamentali: assemblea, collegio sindacale e amministratori. Alcune regole particolari sono dettate per l'adozione di talune delibere assembleari, mentre per tutto il resto vale la disciplina già vista per le S.p.A.: - Gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci (sarebbe futile far nominare i controllori dai controllati) ed in quelle inerenti l'azione di responsabilità nei loro confronti (sarebbe ancora più stupido pretendere cheGli amministratori possono auto-accusarsi.
Per la modificazione dell'atto costitutivo occorre NON SOLO la delibera dell'assemblea straordinaria, ma anche l'approvazione di TUTTI gli accomandatari, che possono dunque PORRE IL VETO su qualsiasi modifica, il che ne rafforza il potere di comando.
L'assemblea straordinaria è competente a nominare e revocare gli amministratori, anche se per la nomina di nuovi amministratori occorre ancora l'approvazione di TUTTI gli accomandatari (inutile dire che per la revoca non serve tale approvazione, altrimenti un accordo tra gli amministratori bloccherebbe qualsiasi revoca).
Per quanto concerne gli amministratori, abbiamo già detto che essi diventano accomandatari con l'accettazione della nomina contenuta nell'atto costitutivo. Il loro ufficio è PERMANENTE, salvo diversa previsione statutaria. Tuttavia, essi non inamovibili, in quanto l'assemblea straordinaria, in qualsiasi momento, può revocarli.
anche senza una giusta causa (sebbene in tal caso si è tenuti al risarcimento dei danni), può revocarli; la revoca va iscritta nel registro delle imprese e da quel momento il socio da accomandatario si trasforma in accomandante. Se gli amministratori-accomandatari non possono far nulla per evitare di perdere la carica di amministratori, possono comunque opporsi (si tratta di un vero e proprio veto) alla nomina di altri amministratori: occorre, infatti, l'unanimità degli accomandatari rimasti in carica per nominarne di nuovi. Gli amministratori sono comunque soggetti agli stessi obblighi esaminati nella società per azioni e, pertanto, sono responsabili, oltre che illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, anche per i danni arrecati alla società, ai singoli soci, ai creditori o a terzi in caso di violazione degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dallo statuto. Se vi è pluralità di amministratori, si applicano leNorme dettate in materia di consiglio di amministrazione delle società per azioni. Gli amministratori, inoltre, non possono prendere parte delibera di nomina e revoca dei sindaci, di fatto aumentando il potere di controllo e l'autonomia del collegio sindacale. Se si tratta di società quotata, il divieto è esteso anche alla nomina ed alla revoca dell'incarico alla società di revisione.
Lo scioglimento della società CESSAZIONE Causa particolare di scioglimento della società in accomandita per azioni è costituita dalla DALLA CARICA DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, se nel termine di 6 mesi non si provvede alla loro sostituzione ed i sostituti non accettano la carica. Per tale periodo agli atti di ordinaria gestione provvede AMMINISTRATORE PROVVISORIO un nominato dal collegio sindacale, il quale però non è un socio accomandatario.
Non vale, invece, come causa di scioglimento per le S.a.p.a. il venir meno di tutti i soci accomandanti.
come avviene invece nell'accomandita semplice: la società, infatti, continua la propria attività, anche se costituita solamente da accomandatari, sebbene sino a quando non si renda necessario un atto per cui occorre tale categoria di soci (pensiamo alla nomina e alla revoca dei sindaci).
Per tutto il resto si applica la disciplina della società per azioni, anche se, in caso di liquidazione della società, emerge ovviamente la responsabilità illimitata e solidale degli accomandatari, a cui i liquidatori possono chiedere le somme necessarie, in proporzione della partecipazione di ciascuno nelle perdite ed a cui possono rivolgersi i creditori sociali insoddisfatti, anche dopo la cancellazione della società.
CAPITOLO DICIOTTESIMO – LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Caratteri distintivi
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (s.r.l.), La di cui agli artt.2462-2483 c.c., è una società di capitali in cui:
risponde solo la società con il proprio patrimonio; Per le obbligazioni sociali possono essere costituite da azioni Le quote di partecipazione dei soci non possono formare oggetto di offerta al pubblico. Quindi la s.r.l. si distingue dalla società in accomandita per azioni e si avvicina alla società per azioni per il solo fatto di garantire una responsabilità LIMITATA a tutti i propri soci, ai quali nessuna pretesa può essere avanzata dai creditori sociali. Tuttavia, diversamente da entrambi gli altri due tipi di società di capitali, le quote di partecipazione nella s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni, il che pone un pesante limite alla raccolta di capitali tra il pubblico dei risparmiatori. Le società a responsabilità limitata, tuttavia, possono oggi emettere titoli di credito di massa (valori mobiliari) anche per la raccolta di capitali di credito, titoli di debito simili alle obbligazioni, ma per cuiÈ vietata la collocazione diretta presso il pubblico dei risparmiatori. 133 Il capitale.