Anteprima
Vedrai una selezione di 24 pagine su 112
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 1 Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 2
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 6
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 11
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 16
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 21
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 26
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 31
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 36
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 41
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 46
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 51
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 56
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 61
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 66
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 71
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 76
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 81
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 86
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 91
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 96
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 101
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 106
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Commerciale, prof. Griffi, libro consigliato Campobasso Pag. 111
1 su 112
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Precedenza dei crediti prededucibili nel fallimento

La prededuzione si riferisce ai crediti che vengono soddisfatti prima dei creditori concorrenti, per intero. Questi crediti non sono soggetti al principio della par condicio creditorum. Sono considerati crediti prededucibili quelli espressamente qualificati come tali dalla legge, così come le obbligazioni sorte in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

I crediti prededucibili sorti dopo la dichiarazione di fallimento, in funzione di atti compiuti dagli organi fallimentari (ad esempio, le spese sostenute per la continuazione dell'impresa), sono considerati crediti prededucibili. Tuttavia, esistono anche ipotesi di crediti prededucibili sorti prima del fallimento.

Se i crediti in prededuzione risultano contestati, viene avviato un procedimento di accertamento.

L'esecuzione collettiva fallimentare sostituisce le varie azioni esecutive individuali. Dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione esecutiva del singolo creditore può essere avviata o proseguita, fatta eccezione per alcuni casi.

Contemplati dalla legge fallimentare:

  • I creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale su mobili con diritto di ritenzione (forma di autotutela del creditore, che trattiene il bene del debitore al fine di spingerlo all'adempimento), possono ottenere l'autorizzazione del giudice delegato alla vendita dei beni vincolati, una volta ammessi al passivo con prelazione;
  • Le banche possono iniziare/proseguire l'azione esecutiva individuale sugli immobili ipotecati a garanzia di credito fondiario, di credito alle opere pubbliche e di credito agrario. La somma ricavata ed eccedente quanto spettante alla banca, deve essere attribuita al fallimento;
  • Le banche e gli enti finanziari possono escutere il pegno a garanzia di "obbligazioni finanziarie" con le formalità del relativo contratto, senza autorizzazione del giudice delegato ed informando solo in un secondo momento gli organi del fallimento delle modalità di escussione adottate.
restituendo quanto eccedente. Restano precluse, oltre alle azioni esecutive individuali, a partire dalla data della dichiarazione di fallimento, le azioni cautelari dei creditori volte a sottrarre beni all'esecuzione concorsuale (esempio: sequestro) le azioni volte a ricostruire il patrimonio del fallito, ed è il creditore ad esperire come quelle revocatorie, giusto per fare un esempio. Non dimentichiamo, poi, che ogni credito, salvo quelli prededucibili non contestati, deve essere accertato giudizialmente all'interno del fallimento, secondo le norme dettate per la formazione dello stato passivo. Stessa cosa per i diritti reali e personali vantati da terzi sui beni della massa fallimentare. Segue: La determinazione dei crediti L'apertura del concorso di una molteplicità di creditori sul patrimonio del fallito rende necessaria la cristallizzazione dei crediti, ossia una modifica della posizione degli stessi creditori, proprio al fine di determinare.l'intera situazione debitoria dell'imprenditore al momento della dichiarazione di fallimento. Partiamo col dire che tutti debiti pecuniari, alla data di dichiarazione del fallimento, vengono considerati SCADUTI ANTICIPATA)nei confronti del fallito (SCADENZA e al passivo vengono ammessi, sebbene con riserva, anche coloro che vantano un credito sottoposto a condizione o in cui il fallito è creditore sussidiario. I creditori, poi, partecipano al concorso per l'importo che il loro credito ha al momento della dichiarazione di fallimento, senza che maturino ulteriori interessi legali o convenzionali, almeno sino alla chiusura del fallimento, salvo che si tratti di crediti privilegiati o prededucibili. Qui emerge una differenziazione tra coloro che vantano crediti fruttiferi, ossia produttivi di interessi e quelli che vantano crediti infruttiferi: i secondi non possono essere equiparati ai primi, motivo per cui è per i crediti infruttiferi NON scaduti.

è prevista una decurtazione degli interessi composti, in ragione del 5% annuo. I crediti in valuta estera concorrono, se non ancora scaduti, secondo il loro valore alla data delladichiarazione di fallimento: vengono, in poche parole, trasformati in crediti pecuniari in moneta nazionale.

I creditori, inoltre, hanno la possibilità di sottrarsi al concorso sul patrimonio del fallito facendo valere la COMPENSAZIONE con i loro debiti verso lo stesso. E c’è di più: la compensazione è ammessa anche qualora il credito verso il fallito non sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento, l’importante è che entrambi i crediti siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. La giurisprudenza, inoltre, ritiene che gli altri requisiti richiesti per la compensazione legale, ossia l’omogeneità e la liquidità dei crediti reciproci e l’esigibilità del credito vantato dal fallito, possano anche NON ricorrere, essendo compensabile.

per esempio, anche la compensazione di un credito non esigibile. Oltretutto, anche se il credito di un soggetto non viene ammesso al passivo del fallimento, egli può in ogni caso opporre la compensazione nell'ipotesi in cui il curatore promuova un giudizio per ottenere il pagamento del credito vantato dal fallito.

Se il credito NON scaduto verso il fallito, però, è stato acquistato dopo la dichiarazione del fallimento o nell'anno anteriore, allora la compensazione NON PUO' avere luogo, in quanto si vuole evitare che un soggetto acquisti un credito al solo fine di non pagare un debito per mezzo della compensazione.

COOBBLIGATI

Se vi sono più soggetti verso cui il credito è vantato, ossia nell'ipotesi di o fideiussore del fallito, il creditore concorre nel fallimento di ciascuno di essi per l'intero credito vantato alla data della dichiarazione di fallimento e sino al totale pagamento, ferma restando la possibilità di agire

contro i coobbligati che non vertono in alcuno stato d'insolvenza o di crisi. Se il creditore non viene soddisfatto integralmente, tutti i diritti spettanti ai coobbligati verso il fallito per effetto dell'azione di regresso devono essere girati a beneficio del creditore. Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori Nel periodo intercorrente tra l'inizio dello stato di insolvenza e il momento in cui viene dichiarato il fallimento, l'imprenditore potrebbe porre in essere una serie di atti di disposizione volti ad alterare l'integrità del proprio patrimonio e idonei ad arrecare pregiudizio ai creditori (atti pregiudizievoli). Il problema non riguarda solo il fallimento, ma si pone tutte le volte in cui il debitore sottrae beni al proprio patrimonio con pregiudizio dei creditori. Il legislatore ha risolto la situazione prevedendo l'azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 ss. cod.civ.), con la quale il singolo creditore può fardichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione recanti pregiudizio alle sue ragioni, in maniera tale da soddisfarsi sui beni, come se gli stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. La disciplina dell'azione revocatoria ordinaria, però, prevede che spetti al creditore provare l'eventus ossia il "pregiudizio comportante l'impossibilità di soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore", nonché il consilium fraudis (vale a dire il "proposito fraudolento", l'intenzione di nuocere al creditore o anche la semplice conoscenza che l'atto potrebbe nuocere) del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo. L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche dal curatore nell'interesse di tutti i creditori, quindi anche in caso di fallimento. Ad essa, però, si affianca la disciplina appositamente dettata per la revocatoria fallimentare.che agevola la ricostruzione del patrimonio del fallito, in quanto si basa su STATO DI INSOLVENZA diversi presupposti: TUTTI gli atti posti in essere dal debitore in si presume pregiudizievoli per i creditori perché idonei ad alterare la par condicio creditorum. Per tale motivo il curatore NON DEVE provare l'eventus damni e il consilium fraudis. Sono sufficienti un presupposto oggettivo, ossia lo "stato d'insolvenza dell'imprenditore", ed uno soggettivo, la "conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo". Spetta al terzo, dunque, dimostrare che l'atto non ha arrecato alcun pregiudizio alla massa dei creditori. La posizione del curatore nella revocatoria fallimentare è poi agevolata ulteriormente da due presunzioni: RETRODATAZIONE DELL'INSOLVENZA: gli atti dell'imprenditore compiuti SEI MESI o UN ANNO (a seconda dei casi) della dichiarazione di fallimento si presumono compiuti in.

statod’insolvenza e spetta al terzo dimostrare che l’imprenditore non era già insolvente;

CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA: se l’imprenditore ha posto in essere alcuni atti• SINTOMATICI dello stato d’insolvenza, si presume la conoscenza dello stesso da parte del terzo,dovendo quest’ultimo dimostrare che ignorava tale stato.

Da tutto ciò possiamo evincere che il curatore deve ricorrere all’azione revocatoria ordinaria SOLO seintende colpire atti compiuti prima dei periodi coperti dalla revocatoria fallimentare, dimostrando in talcaso eventus damni e consilium fraudis, altrimenti può ricorrere alla disciplina apposita e maggiormenteagevole.

EFFETTIGli della revocatoria ordinaria e di quella fallimentare sono i medesimi: l’atto di disposizione restaINEFFICACEvalido, ma risulta nei confronti della massa dei creditori, costringendo di fatto il terzo arestituire il bene oggetto di disposizione o l’equivalente in denaro.

Di lì in poi il soggetto diviene anch’eglicreditore del fallito e viene ammesso al passivo del fallimento (ovviamente se l’atto era a titolo oneroso).

TERMINEAnche il è identico in entrambi i casi: le azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) vannoentro TRE ANNI dalla dichiarazione di fallimento e non oltre CINQUE ANNI dall’atto dipromossedisposizione.

Passiamo ad analizzare nel dettaglio la revocatoria fallimentare, cominciando con la distinzione traREVOCATORIA DI DIRITTO REVOCATORIA GIUDIZIALE.eSi ha revocatoria di diritto quando il curatore non ha bisogno di agire in giudizio per far accertarel’inefficacia, nei confronti dei creditori, di determinati atti, proprio perché è la legge a considerarli inefficaciA TITOLOper il solo fatto che è sopravvenuta la dichiarazione di fallimento: stiamo parlando degli attiGRATUITO COMPIUTI NEI DUE ANNI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (donazioni,garanzie a titolo gratuito ecc.).

soddisfazione, sono vietati tutti gli atti di corruzione, sia attiva che passiva, che comportano l'offerta, la promessa, l'accettazione o la richiesta di un vantaggio indebito, al fine di influenzare l'operato di un pubblico ufficiale o di un privato incaricato di un pubblico servizio. Inoltre, è vietato l'uso di regali o doni come strumento per ottenere favori o trattamenti preferenziali, sia nel settore pubblico che in quello privato. Questo include anche l'offerta di regali di valore simbolico o di piccolo importo, che potrebbero comunque influenzare l'operato di una persona. È importante sottolineare che l'adempimento di un dovere morale o l'esecuzione di un'azione a scopo di pubblica utilità non giustifica l'accettazione o l'offerta di un vantaggio indebito. La corruzione è un reato grave che danneggia la società nel suo complesso, minando la fiducia nelle istituzioni e compromettendo l'equità e la trasparenza delle decisioni prese. Per garantire un comportamento etico e corretto, è fondamentale rispettare le leggi e le norme che vietano la corruzione e promuovere una cultura di integrità e trasparenza. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile contrastare efficacemente la corruzione e promuovere una società più giusta e equa.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
112 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.