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POSSIBILITÀ DI UNA “PICCOLA IMPRESA SOCIALE”,

la in quanto esclude dal fallimento

le piccole imprese “in forma individuale o collettiva”.

SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Ipotesi normale regolata dal codice è quella della società di persone fra individui singoli.

anche l’ipotesi di una società di persone

La DOTTRINA ha però sempre ritenuto ammissibile

formata da società di capitali: la GIURISPRUDENZA, invece, era di contrario avviso,

ritenendo tale ipotesi incompatibile con il principio della responsabilità illimitata dei soci.

Vero è, tuttavia, che la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone

può, in concreto, rivelarsi strumento di indiretta elusione del principio della

responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone.

E, anzi, è questo l’intento il più delle volte perseguito dalle parti.

Invece di cercare di reprimere tali abusi, la giurisprudenza aveva mirato a sventrarli in

radice, introducendo una sorta di presunzione di frode alla legge, fondata sul solo fatto

della costituzione di una società di persone avente quali socie delle società di capitali.

2

il nuovo testo dell’art prevede l’AMMISSIBILITÀ

Dopo la riforma societaria del 2003, 2361 di

l’assunzione,

tali società, disponendo però che da parte di una società per azioni, di

partecipazioni implicanti l’assunzione di una responsabilità illimitata (quindi l’assunzione di

partecipazioni in società di persone, con esclusione della assunzione della qualità di socio

deliberata dall’assemblea,

accomandante) deve essere e della partecipazione gli

amministratori debbono dare specifica informazione nella nota integrativa al bilancio.

Il che comporta una forte LIMITAZIONE: tale partecipazione infatti non può essere assunta

e, dovendo essere deliberata dall’assemblea, dovrà

per iniziativa degli amministratori

sempre essere espressa e non potrà mai essere tacita.

Resta l’

 , mentre è

INAMMISSIBILITÀ DI SOCIETÀ DI FATTO FRA SOCIETÀ DI CAPITALI

ammessa la società di persone fra società di capitali deliberata dall’assemblea e stipulata

nella forma della società regolare.

Dal momento che solo i soci possono, nelle società di persone, assumere la carica di

amministratori, nel caso di società di persone formata esclusivamente da società di capitali

sarà inevitabile applicare per analogia la norma dettata per le società cooperative e

concludere che AMMINISTRATORI di una simile società di persone saranno

persone fisiche designate dalle società di capitali socie. 14

LA SOCIETÀ SEMPLICE

3.

È “semplice” la società che non rappresenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli

previsti dall’art 2247 per la società in genere: essa è quindi identificabile alla stregua di criteri

meramente negativi. La società è regolata dalle norme sulla società semplice quando:

 ha per oggetto l’esercizio di una

Non attività commerciale

 Le parti non abbiano adottato le forme di una delle società commerciali.

Concepita come un TIPO DI SOCIETÀ essa si presta, in astratto, ad una serie illimitata di

utilizzazioni, in ogni caso in cui si abbiano attività economiche non commerciali ex 2195.

Se però si ritiene che non esistano, nel sistema del codice, altre imprese che non siano

agricole o commerciali, si finisce per convertire il tipo della società semplice in quello della

società agricola.

La società semplice si presenta anche come PROTOTIPO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE,

in quanto le società in nome collettivo e in accomandita semplice sono regolate, in

larga misura, per rinvio alle norme del capo II sulla società semplice.

Il perché di questo rinvio si rinviene sia in ragioni di tecnica normativa, in quanto non avrebbe

avuto senso copiare tutti gli articoli, sia in una scelta di politica del diritto compiuta con il

codice del 42 (la società semplice è infatti una novità del codice del 42 che il legislatore ha

voluto sostituire alla “società civile”).

 La disciplina della società semplice costituisce la disciplina generale delle società di persone

perché, ove non derogata, si applica sia alle società in nome collettivo sia alle società in

accomandita semplice.

IL CONTRATTO DI SOCIETÀ SEMPLICE

“Nella

Art 2251. Contratto sociale. società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali

salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”.

Il contratto di società è un contratto a forma libera: se però trasferisce la proprietà o il

godimento di beni immobili o altri diritti immobiliari è richiesta la forma scritta, a pena di nullità.

 Fuori da queste ipotesi, il contratto di società può formarsi anche oralmente e, altresì,

tacitamente, ossia desumersi dal comportamento concludente delle parti.

SOCIETÀ DI FATTO

È questo il caso della , che si ha quando due o più persone si

comportano, in fatto, come soci, senza che tra esse sia intervenuto alcun esplicito

contratto di società. SOCIETÀ OCCULTA

Dalla società di fatto va tenuta distinta la , che si ha quando

il contratto di società viene stipulato (di solito per iscritto), ma la sua esistenza non

viene esteriorizzata, in quanto il socio agisce, nei rapporti con i terzi, quale imprenditore

individuale.

La mancata esteriorizzazione del rapporto è però irrilevante: ai terzi è dato di provare che i

debiti assunti dall’imprenditore apparentemente individuale sono, in realtà, debiti sociali.

SOCIETÀ APPARENTE

Dalla società di fatto e dalla società occulta va tenuta distinta la ,

che si ha quando due o più persone, fra loro non legate da alcun contratto di società, si

comportano in modo tale da ingenerare nei terzi l’opinione che esse agiscano come soci.

Un simile comportamento dovrebbe essere, a rigore, fonte di sola responsabilità extracontrattuale,

nega al socio apparente la possibilità di eccepire al terzo l’inesistenza della

ma la giurisprudenza

società, e lo assoggetta alle medesime conseguenze che sarebbero derivate dalla effettiva

(compresa l’eventuale dichiarazione di fallimento se trattasi di apparente

esistenza della società

società commerciale). CONTRATTO PRELIMINARE DI SOCIETÀ

È concordemente giudicato valido il ,

c.d. pactum de ineunda societate. 15

I CONFERIMENTI

L’obbligazione di conferimento è coessenziale al contratto di società, come si può

desumere dall’art 2247.

Nelle società di persone, differentemente rispetto alle società di capitali, i conferimento devono

“si

essere espressamente determinati: se non sono determinati, presume che i soci siano

obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto è necessario per il conseguimento

2

dell’oggetto sociale” per l’esercizio di quel dato tipo di attività economica.

(2253 ), ossia

L’oggetto sociale può essere di natura tale da non richiedere l’iniziale costituzione di un fondo

i soci avranno allora l’obbligo di

sociale: effettuare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, gli

esborsi necessari per la gestione dell’impresa sociale (c.d. conferimento della responsabilità

illimitata), e ciò nei confronti non solo dei creditori sociali, ma anche degli altri soci.

anche quando manchi l’iniziale costituzione di un fondo comune,

Comunque, sono destinati

nel corso dell’attività sociale.

a comporre un fondo comune i beni che la società acquisterà

Il “patrimonio è sì coessenziale al concetto di società, ma come

 sociale” elemento

strutturale della società, e non già come presenza effettiva di un iniziale fondo sociale,

senza il quale la società non verrebbe neppure ad esistenza.

Quando sia stato pattuito un INIZIALE CONFERIMENTO di beni, questo può essere un

conferimento in proprietà o un conferimento in godimento:

 CONFERIMENTO IN PROPRIETÀ : la società acquista la proprietà del bene conferito

 CONFERIMENTO IN GODIMENTO : il socio resta proprietario del bene conferito,

mentre la società acquista su di esso solo un diritto di godimento analogo al diritto del locatario.

Nelle due diverse ipotesi, la disciplina è per certi versi differente.

Per quanto riguarda la GARANZIA dovuta al socio per le cose conferite si applicano (2254):

 In caso di conferimento in proprietà, le norme sulla vendita

 In caso di conferimento in godimento, le norme sulla locazione.

Il RISCHIO ECONOMICO di chi conferisce in proprietà è, ovviamente, maggiore:

 sono legate alle sorti dell’impresa sociale: il socio

Le sorti del bene conferito in proprietà

corre il rischio di perdere per sempre il bene e il suo controvalore in denaro nel caso

queste fossero avverse.

 Chi conferisce in godimento non è esposto ad altro rischio economico se non a quello di

aver perso la rendita del bene: egli ha, in ogni caso, diritto alla restituzione del bene al

termine della società, o al risarcimento nel danno nel caso fosse perito si fosse

deteriorato per causa imputabile agli amministratori della società (2281)

Quanto invece al RISCHIO RELATIVO AL PERIMENTO PER CASO FORTUITO della cosa conferita:

 Per le cose conferite in proprietà si applicano le norme sulla vendita: se la proprietà è già

stata acquistata dalla società, il rischio del suo perimento grava sulla società stessa, ed il

3

socio conserva, sebbene la cosa trasferita sia perita, il diritto di restare in società (2286 ).

 che l’ha conferita (2254):

Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio

il socio perde quindi, anche se il perimento non era a lui imputabile, il diritto di restare in società

2

e può essere escluso per volontà degli altri soci (2286 ).

Per stabilire se il conferimento è sia in proprietà o in godimento, si dovrà far ricorso al criterio

2

suggerito dall’art 2253 : il conferimento dovrà ritenersi in proprietà solo se appaia

ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale,

necessario, che la proprietà del bene

conferito entri a far parte del patrimo

Dettagli
A.A. 2013-2014
40 pagine
17 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Meruzzi Giovanni.