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SINDACI, REVISORE CONTABILE E SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE

Imparzialità, professionalità e indipendenza dei sindaci, effettività delle loro funzioni

Il modello ordinario di società per azioni prevede in funzione di controllo il collegio sindacale,

organo collegiale i cui membri sono nominati dall’assemblea ordinaria: l’articolo 2403.1 prevede come

specifica competenza la vigilanza <sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento>. L’organo si compone di tre o cinque

membri effettivi, soci o non soci, e di due membri supplenti e di norma le decisioni vengono prese

collegialmente con deliberazioni a maggioranza assoluta.

La riforma del 2003 ha cercato di rendere l’organo di controllo il più possibile imparziale ed esterno

rispetto all’organo da esso controllato, ossia il consiglio di amministrazione: per tale ragione il legislatore

ha previsto l’ineleggibilità di coniugi, parenti e affini degli amministratori (anche di società controllate

o controllanti), di coloro che sono legati o interessati alla società o a società controllanti e anche di

coloro che siano parte di un rapporto continuativo di consulenza con la società.

Non è invece preclusa la possibilità di ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco di più

società del medesimo gruppo: lo statuto può comunque prevedere cause ulteriori di incompatibilità e

limiti per il cumulo degli incarichi.

L’articolo 2397 per assicurare la preparazione tecnica dei sindaci dispone inoltre che almeno uno dei

sindaci effettivi e uno dei supplenti debbano essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

istituito presso il Ministero della giustizia. 81 Tomaso Ferrando - Diritto commerciale

Allo stesso tempo si è cercato di realizzare una certa indipendenza tra i sindaci e la maggioranza

azionaria, determinando che i sindaci debbano rimanere in carica almeno tre anni, che non possano

essere revocati dall’assemblea se non per giusta causa e che la stessa deliberazione di revoca debba

essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

A garanzia dell’effettività della funzione sindacale provvede poi l’obbligo di riunione almeno ogni

novanta giorni e la decadenza d’ufficio per il sindaco che non partecipi a due riunioni senza giustificato

motivo.

Le funzioni del collegio sindacale e dei singoli sindaci

Oltre a garantire l’imparzialità del collegio sindacale nei confronti della maggioranza azionaria

e degli amministratori e l’effettività della loro funzione, il codice civile si occupa di delineare il

contenuto della predetta funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto da parte

degli amministratori e della assemblea.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee, nonché

alle riunioni del comitato esecutivo.

Essi hanno il diritto di ricevere, almeno trenta giorni prima della discussione in assemblea, il

progetto di bilancio redatto dagli amministratori, accompagnato dalla loro relazione e dai documenti

giustificativi.

Essi hanno il potere di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo, mentre in

qualità di organo collegiale (a meno che si tratti di società che ricorrere al mercato del capitale di rischio, e

allora questa facoltà è anch’essa individuale), il collegio può chiedere agli amministratori notizie,

anche con riferimento alle società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Essi possono anche prendere diretto contatto con i corrispondenti collegi sindacali delle società

controllate.

Il collegio può inoltre convocare l’assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato

esecutivo: per farlo è necessaria una deliberazione del collegio su iniziativa di almeno due sindaci.

Essi possono, a seguito dei loro poteri di vigilanza e controllo, impugnare le deliberazioni

assembleari e consiliari contrarie alla legge o allo statuto.

Possono, ove abbiano scoperto fatti censurabili di rilevante gravità, farne denuncia al

tribunale per ottenere la revoca dell’amministratore.

Durante l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio hanno il compito di riferire sui

risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le

osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

In caso di inadempimento od omissione del consiglio di amministrazione nella convocazione

dell’assemblea, tocca al collegio sindacale esercitare tale funzione.

Funzione preminente del collegio sindacale è, tra quelle elencate, sicuramente quella consultiva

esercitata sul bilancio predisposto dagli amministratori e resa con la relazione che esso presenta in

assemblea: esso infatti controlla, formula giudizi anche nel merito del progetto di bilancio, esprime

osservazioni e proposte e fornisce all’assemblea tutte le informazioni e le valutazioni necessarie per

la discussione di approvazione.

Tutto il lavoro del collegio sindacale dovrebbe quindi andare a vantaggio della minoranza

assembrare, quella priva di rapporto con gli amministratori, in quanto ai singoli soci non è dato alcun

potere di informazione e di diretto controllo sull’operato degli amministratori (per via della volontà di

tutelare il segreto aziendale): tale mancanza viene allora sopperita dalla presenza del collegio sindacale.

La responsabilità dei sindaci

Così come gli amministratori, anche i sindaci saranno tenuti alla diligenza richiesta dalla natura

dell’incarico: essi sono responsabili dell’adempimento dei propri doveri sia nei confronti della società sia

verso i creditori sociali, tanto che l’azione di responsabilità nei loro confronti è regolata dalle stesse norme

che regolano quella diretta contro gli amministratori.

82 Tomaso Ferrando - Diritto commerciale

Inoltre il secondo comma dell’art. 2407 rende i sindaci <responsabili solidalmente con gli

amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi

avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica>: nel caso in cui gli amministratori siano

chiamati a rispondere nei confronti della società, dei creditori, dei terzi o dei singoli soci, i sindaci

risponderanno in solido con essi, ma solo nel caso in cui sia configurabile, a loro carico, la violazione

di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell’obbligo di vigilare

sull’amministrazione della società con la dovuta diligenza.

Essi quindi risponderanno solo in caso di proprio fatto doloso o colposo e solo se è riscontrabile un

nesso di causalità tra violazione dei loro doveri di vigilanza e danno. Tra di loro i sindaci risponderanno in

solido.

Il controllo contabile

Fino al 2003 il collegio sindacale riuniva sia il controllo contabile sia il controllo di legalità ed

efficienza: a seguito della riforma, invece, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile

singolo, che non sia membro del collegio sindacale, oppure da una società di revisione, iscritta

nell’apposito registro.

La funzione di controllo contabile può essere attribuita al collegio sindacale solamente da una

società che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuta alla redazione

del bilancio consolidato.

Elezione, cause di ineleggibilità e revoca del revisore sono disciplinate allo stesso modo dei sindaci,

ma in più la legge ha aggiunto la condizione per cui non può essere revisore contabile il sindaco della

società o di società controllate o controllanti.

Il controllo contabile consiste di una triplice funzione:

1. verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di

gestione;

2. la verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e, dove redatto, del bilancio

consolidato;

3. la formulazione, con apposita relazione da depositare in assemblea, di un giudizio sul

bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore ha diritto di chiedere agli amministratori notizie e documenti, e ha la stessa

responsabilità dei sindaci.

I sistemi alternativi di governance: il sistema dualistico

La riforma del 2003 ha previsto, come detto, una più ampia possibilità di scelta sul modo di governo

e gestione della società per azioni, prendendo spunto dai modelli nati in diversi paesi ad economia di

mercato. Sono così stati introdotti il sistema monistico e dualistico, che hanno in comune il fatto che

venga meno il collegio sindacale il controllo contabile rimane affidato ad un revisore o ad una

società di revisione.

Gli articoli dal 2409-octies a 2409-quinquiesdecies disciplinano il c.d. modello dualistico.

Esso prende spunto da un modello introdotto in Germania per via della volontà di far partecipare e

cooperare i lavoratori alla gestione della società in cui essi stessi lavoravano: non potendo essere ad essi

attribuita la gestione diretta della società, si pensò di farli partecipare ad essa indirettamente. Per questa

ragione consiste nell’interposizione fra assemblea e organo amministrativo, denominato consiglio di

gestione, di un organo intermedio, di nomina assembleare, il consiglio di sorveglianza, che riunisce in

sé alcune attribuzioni proprie dell’assemblea dei soci (nomina e revoca dei membri del consiglio di

gestione, approvazione del bilancio di esercizio, potere di promuovere l’azione di responsabilità nei

confronti dei componenti del consiglio di gestione) e funzioni proprie del collegio sindacale (controllo

di legalità e di efficienza, denuncia al tribunale delle gravi irregolarità, relazioni all’assemblea sull’attività

di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società).

Esso è formato da un numero di membri, anche non soci, non inferiore a tre, che restano in carica per

tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio. Essi sono revocabili da parte

83 Tomaso Ferrando - Diritto commerciale

dell’assemblea, che li nomina, anche senza giusta causa con la maggioranza di almeno un quinto del

capitale. Nulla è previsto relativamente al fatto che esso operi collegialmente o disgiuntamente, ma si

ritiene che la prima opzione sia quella da seguir

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A.A. 2024-2025
123 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Meghan01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Meruzzi Giovanni.