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CAP. 1 : L’IMPRESA
L’art. 2082 tratta la nozione di imprenditore:
“E’ imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”
Da tale norma definitoria, chiamata così perché appunto definisce i requisiti minimi di cui deve essere in
possesso un soggetto per essere considerato imprenditore, si ricava che l’impresa è una attività (serie
coordinata di atti) finalizzata ad uno scopo specifico (produzione di beni e servizi), che deve essere svolta
secondo specifiche modalità (organizzazione, economicità e professionalità).
Analizziamo punto per punto.
1) attività (serie di atti) finalizzata alla produzione di beni e servizi
L’impresa è una .
In altre parole, un’attività di mero godimento non può essere considerata come un’attività imprenditoriale: pensiamo
alla locazione di un’immobile, dove il locatario non si limita a produrre beni e servizi ma solamente
a godere dei frutti del proprio bene.
Al contrario, può essere considerata attività imprenditoriale l’attività alberghiera poiché, accanto alla locazione
delle stanze, c’è erogazione di servizi come la pulizia dei locali, la cucina, il cambio biancheria etc.
Addirittura, può essere considerata attività imprenditoriale quella di un’impresa illecita, ovvero che va contro
norme dello Stato: infatti, un commerciante che esercita la propria attività senza licenza,
nonostante sia fuori dalle disposizioni di legge, produce comunque beni e servizi.
2) attività organizzata
L’impresa deve presentarsi come un’ , ovvero un complesso formato da beni (macchinari,
locali, mezzi finanziari) e persone.
- In realtà però, è ormai consuetudine considerare imprenditore sia colui che opera senza usufruire di prestazioni
lavorative subordinate di altre persone (pensiamo ad un esercizio commerciale gestito solo dal titolare),
sia colui che non impiega veri e propri beni materiali per la creazione del suo complesso aziendale (pensiamo ad attività
finanziarie o di investimento).
E se non venissero utilizzati né lavoro altrui né beni materiali, vedi il caso dei prestatori d’opera (elettricisti,
idraulici, etc.), si potrebbe ancora parlare di imprenditori?
Analizzando ad esempio l’art. 2082, sappiamo ricavare la distinzione tra imprenditore (attività organizzata) e piccolo
imprenditore (attività organizzata solitamente confinata a se stesso e i propri familiari – come regolamentato
dall’art.2083).
- Ciò non toglie comunque che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessaria.
In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale, quindi regolamentata non più nell’art.2082 ma
nell’art.2222 c.c.
{Infatti, se analizziamo nello specifico l’art. 2083 c.c., che dice che è “piccolo imprenditore chi esercita
attività professionale con il lavoro proprio e dei suoi familiari”, risulta fondamentale quella congiunzione “e” che lega
lavoro proprio con familiari. In questo modo infatti, il codice mira a catalogare anche il piccolo imprenditore nella
categoria degli imprenditori, affermando che, per far sì che vi sia impresa, vi deve essere una anche minima attività
organizzata di persone o capitali (in questo caso appunto i familiari, poiché l’organizzazione del lavoro dei familiari
è pur sempre organizzazione del lavoro altrui).
Nel lavoro autonomo invece tale attività familiare non c’è, infatti egli fa uso solo del suo lavoro.
Ecco quindi la differenza, che non è sostanziale (perché sia imprenditori che lavoratori autonomi producono beni e
servizi) ma di disciplina: se c’è lavoro organizzato altrui c’è impresa, altrimenti c’è lavoro autonomo. }
3) attività economica
L’impresa deve presentarsi come un’ , ovvero che si svolga coerentemente con il principio
dell’economicità, affinché vi sia sempre copertura dei costi con i ricavi autosufficienza economica
Da questo, capiamo che l’art. 2082 lascia sotto la sua soglia le aziende puramente erogative, che fanno si attività
produttiva ma non economica. 1
2
- Al contrario, sono sicuramente economiche le società lucrative, ossia che hanno scopo di lucro. Infatti, se prendiamo
l’art. 2247 sul contratto di società, esso ci dice che due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili; quindi, se ci sono degli utili, implicitamente ci sarà copertura dei
costi con i ricavi.
- Altrettanto economiche sono le attività mutualistiche, ossia quelle che mirano al pareggio e non al lucro (società
cooperative o pubbliche). Esse infatti dimostrano che il requisito minimo affinché vi sia attività d’impresa è
l’economicità della gestione, e non lo scopo di lucro.
4) attività professionale
L’impresa deve risultare essere un’ abituale (quindi ), e non occasionale.
Ciò non implica che l’attività debba essere continuata, ossia senza interruzioni: pensiamo ad attività imprenditoriali
come gli stabilimenti balneari, i rifugi alpini etc, che svolgono la data attività secondo scadenze proprie.
Inoltre non c’è obbligo di legge che affermi che un imprenditore debba svolgere in modo esclusivo solo la sua
attività imprenditoriale: egli infatti può essere al contempo imprenditore di un’altra attività, o impiegato
in un altro settore.
Risultano esonerati dalla disciplina d’impresa, per decisione arbitraria del legislatore, i liberi professionisti
(avvocati, notai etc.) in quanto non imprenditori.
Infatti, tale arbitrarietà decisionale risulta quanto mai evidente se ci si sofferma ad analizzare queste
professioni: ognuna di esse risulta essere attività produttiva di servizi, condotta con metodo economico e anzi
con scopo di lucro, molto spesso organizzata con ingenti beni capitali e con l’ausilio di prestazioni lavorative
subordinate (pensiamo a studi medici privati). Sono, in altre parole, riscontrabili tutti i requisiti necessari
affinché vi sia attività d’impresa, ma nonostante questo tali categorie di lavoratori vengono disciplinate dallo
statuto dei professionisti intellettuali (art. 2229 – 2238 c.c.), e non dallo statuto dell’imprenditore.
Per questo motivo, se si volessero creare società tra professionisti (come vedremo a pag. 20 – 21 - 22),
esse devono costituirsi in forma di S.S.
I professionisti infatti svolgono si attività economica, ma non attività d’impresa (per scelta del
legislatore); nonostante questo però l’art. 2247 consente l’esercizio in forma di societaria dell’attività
del professionista.
Poiché l’esercizio della professione individuale non ha natura commerciale, le eventuali società tra
professionisti saranno in forma di S.S.
NB = Sebbene siano in forma di S.S., la società tra avvocati che vedremo a pag. 20 – 21 – 22, è
ammessa in forma di S.N.C.; questo perché l’art. 2249 consente una società commerciale che non
eserciti attività commerciale.
NB 2 = Il codice non definisce esplicitamente l’impresa, ma la sua nozione è desumibile da quella
dell’imprenditore.
CAP. 2 : CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Il codice civile, partendo dalla norma definitoria sulla fattispecie dell’imprenditore (art. 2082 c.c.), formula
due fattispecie più particolari, che distinguono le imprese in relazione all’oggetto e alla dimensione:
• IMPRESE AGRICOLE in relazione all’oggetto
• IMPRESE COMMERCIALI
• IMPRESE PICCOLE in relazione alla dimensione
• IMPRESE MEDIO – GRANDI
Analizziamo singolarmente i due criteri di differenziazione. 2
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OGGETTO DELL’ATTIVITA’
L’impresa agricola è soggetta all’art. 2135 c.c., il quale afferma che “è imprenditore agricolo chi esercita
un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse”.
Tale articolo è stato dal legislatore opportunamente suddiviso in due commi: il 1° comma sulle attività agricole
essenziali e il 2° comma sulle attività agricole per connessione.
1° comma = le attività agricole essenziali sono coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.
Quando il legislatore nel 1942 aveva trattato in materia di impresa agricola, l’aveva immaginata come fondata sul
semplice sfruttamento della terra o degli animali, coerentemente col mantenimento di un ciclo biologico naturale.
In realtà, il sempre crescente progresso tecnologico ha permesso di ottenere prodotti oggettivamente agricoli, ma con
metodi che prescindono completamente dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (pensiamo alle coltivazioni
artificiali o agli allevamenti in batteria).
Da qui, una disputa giurisprudenziale si accese.
Molti infatti ritenevano di considerare un’impresa agricola che produce specie vegetali e animali in modo del tutto
svincolato dal fondo agricolo o dallo sfruttamento della terra come una vera e propria impresa commerciale; in realtà, il
legislatore ha optato per ritenere che produrre specie vegetali ed animali, a prescindere dal metodo, è sempre da
considerarsi come attività agricola essenziale.
2° comma = le attività agricole per connessione sono tutte quelle attività che, seppur oggettivamente commerciali,
vengono per legge considerate agricole perché connesse ad una delle 3 attività agricole essenziali.
Per capire meglio, spieghiamo cosa significa il termine connessione.
La connessione che lega l’attività commerciale a quella agricola, e che per questo motivo fa rimanere tale attività
commerciale all’interno della disciplina dell’impresa agricola, può essere di due tipi:
- soggettiva, nel caso in cui il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in una delle 3 attività agricole
essenziali e che l’attività commerciale connessa sia coerente con quella agricola un viticoltore che trasforma,
conserva e commercializza vino resta imprenditore agricolo. Al contrario, un viticoltore che produce formaggi è un
imprenditore commerciale (ha un’attività commerciale non coerente con quella agricola); oppure ancora, chi ha un
negozio di frutta e verdura ma si limita esclusivamente a vendere tali prodotti, e quindi non è lui stesso che li produce, è
imprenditore commerciale (non è anche imprenditore agricolo).
- oggettiva, nel caso in cui le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo allo statuto generale dell’imprenditore, ma non allo statuto
dell’imprenditore commerciale. Non è quindi soggetto a fallimento, alla tenuta delle scritture contabili etc.
L’impresa commerciale è soggetta all’art. 2195 c.c., il quale afferma che “è imprenditore commerciale chi esercita
attività quali l’industria, il commercio, i trasporti, i servizi bancari e assicurativi, o altre attività ausiliarie”.
In altre parole, ogni impresa non agricola è commerciale.
DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’
La piccola impresa viene definita nell’art. 2083 c.c. (visto anche a pag. 1), il quale afferma che “è piccolo
imprenditore chi esercita attività professionale con il lavoro proprio e dei suoi familiari”
In altre parole il codice cosa vuole dirci?
Vuole dirci che per aversi piccola impresa è necessario che:
1) l’imprenditore presti attivamente il suo lavoro in azienda
2) il suo lavoro e quello dei suoi familiari deve prevalere sia sul lavoro altrui eventualmente impiegato in azienda, sia
sul capitale proprio o altrui investito in azienda. Perché anche capitale proprio? Perché la prestazione lavorativa
dell’imprenditore deve risultare avente un impatto più determinante per l’azienda rispetto al capitale da lui stesso
investito: ovvero uno che investe grandi capitali non è mai un piccolo imprenditore.
E’ quindi questo secondo punto il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori: la prevalenza del lavoro proprio e
dei propri familiari che va a caratterizzare i beni o servizi prodotti. 3
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Al piccolo imprenditore si applica la disciplina generale sull'impresa ma non lo statuto
dell'imprenditore commerciale: egli quindi, anche se esercita attività commerciale, è esonerato dall'obbligo di
tenuta delle scritture contabili e, in caso d'insolvenza, dall'assoggettamento al fallimento.
- Inoltre, a completamento di tale tematica, interviene anche l’art. 1 2° comma della legge fallimentare fissando
anch’esso una nozione di piccolo imprenditore.
Più propriamente, tale articolo non definisce chi è piccolo imprenditore ma individua soltanto alcuni parametri
dimensionali dell’impresa, esclusivamente quantitativi e monetari, al di sotto dei quali l’imprenditore non è soggetto al
fallimento, e quindi viene considerato piccolo imprenditore.
In altre parole, al di sopra di tali parametri, l’imprenditore non viene considerato “piccolo imprenditore” bensì
imprenditore commerciale, e può quindi essere sottoposto a procedura fallimentare, assoggettato allo statuto
dell’imprenditore commerciale.
In base a tale disciplina allora, non sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che risultano:
1) aver avuto, nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento presentata dal debitore (e ufficializzata dal Pubblico
Ministero), un attivo patrimoniale inferiore a 300.00 € l’anno.
2) aver realizzato, nei suddetti tre esercizi, ricavi inferiori a 200.000 € l’anno.
3) avere un ammontare di debiti non superiore a 500.000 €.
Basta aver superato anche solo uno di tali limiti dimensionali per essere esposti al fallimento.
In altre parole quindi, la legge fallimentare è il cardine odierno per comprendere la differenza esistente tra
imprenditore commerciale dimensionalmente grande (soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale e quindi al
fallimento) e imprenditore commerciale piccolo (esente da fallimento).
Scompare perciò dalla legge fallimentare la nozione specifica di piccolo imprenditore (poiché esistente nella versione
passata del 1942), rimanendo solamente quella dell’art. 2083, proprio a ricordarci che il piccolo imprenditore è soggetto
allo statuto generale dell’imprenditore ma non allo statuto dell’imprenditore commerciale, nonostante eserciti attività
commerciale.
Fra i piccoli imprenditori rientrano anche:
• l’impresa artigiana.
La legge 442 del 1985 è intervenuta per permettere la specifica individuazione di quei piccoli imprenditori che svolgono
la loro attività nell'ambito dell'artigianato delineando le caratteristiche di questo tipo d’impresa.
Tali caratteristiche sono:
il
1) ruolo preponderante dell'artigiano, che deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel
processo produttivo (art. 2, 1° comma)
2) l'oggetto dell'impresa, che oggi può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche
semilavorati o di prestazioni di servizi
L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano;
quest'ultimo infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo"
anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione.
Se così non fosse, egli è da considerarsi imprenditore commerciale a tutti gli effetti.
Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che
"con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista.
È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di
macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore
commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un
massimo di 22 dipendenti.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana all'impresa commerciale,con
la conseguente soggezione al fallimento.
• l’impresa familiare.
L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nel nostro ordinamento, regolato dall'art. 230 bis c.c. 4
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Esso regola i rapporti all’interno di una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presta la sua opera in
maniera continuativa nella stessa impresa.
L'impresa familiare infatti riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, grazie proprio
all’introduzione di tale norma. L'esigenza sottesa alla sua creazione era di tutela nei confronti di quei familiari che pur
lavorando all'interno di una impresa familiare non erano protetti nei confronti dell'imprenditore: pensiamo al padre che
assumeva la qualifica di imprenditore, e la moglie ed i figli che non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro.
Grazie a tale norma invece, anche i membri della famiglia ottengono diritti patrimoniali (diritto al mantenimento, diritto
di partecipazione agli utili d’impresa, diritto di prelazione in caso di eredit&ag
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