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C. IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA.
11.L’impresa societaria.
Terzo ed ultimo criterio di differenziazione della disciplina delle imprese è
rappresentato dalla natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa. Si possono
distinguere: impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubblica.
Il principio secondo il quale tutti e solo gli imprenditori commerciali non piccoli sono
esposti all’applicazione del registro delle imprese, delle scritture contabili e delle
procedure concorsuali trova applicazione puntuale e piena quando titolare dell’impresa
è una persona fisica, si parla, cioè di impresa individuale.
Principi parzialmente diversi valgono quando titolare dell’impresa sia una società o un
ente pubblico.
Le società sono forme associative tipiche, anche se non esclusive, previste
dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività di impresa. Ne esistono diversi tipi,
tra i quali la società semplice è utilizzabile esclusivamente per l’esercizio di attività
non commerciale, mentre gli altri tipi possono svolgere sia attività agricola sia attività
commerciale (2249 cc). Queste ultime, le cd. Società commerciali, potranno essere
sia imprenditori agricoli (società di tipo commerciale con oggetto agricolo), sia
imprenditori commerciali (società di tipo commerciale con oggetto commerciale).
Regole da applicarsi alle società commerciali.
- Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si applica alle
società commerciali qualunque sia l’attività svolta.
• Resta fermo l’esonero delle soc commerciali che gestiscono
un’impresa agricola dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali
(2221, co. 1 cc e art. 1, co. 1, L. fall).
• Anche le soc commerciali che esercitano impresa commerciale sono
esonerate da fallimento se non superano le soglie dimensionali fissate
nell’art. 1, co. 2, L. fall.
- Nelle soc in nome collettivo ed in accomandita semplice, parte della
disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei
cfr dei soci a responsabilità illimitata: tutti i soci nella snc e solo gli
accomandatari nella società in accomandita semplice.
• Solo nei cfr dei soci – norme che regolano l’esercizio di impresa
commerciale da parte di un incapace, ex. Art. 2294 cc.
• Anche nei cfr dei soci – sanzione del fallimento in quanto il fallimento
della soc comporta automaticamente il fallimento dei singoli soci a
responsabilità illimitata. 14
12.Le imprese pubbliche.
Attività di impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici (art.
41 e 43 Cost). Si possono distinguere tre tipologie di intervento dei pubblici poteri nel
settore dell’economia:
- Lo Stato o altro ente pubblico territoriale (Regioni, Province e Comuni)
possono svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie
strutture organizzative, prive di distinta soggettività, ma dotate di una più o
meno ampia autonomia decisionale e contabile. Si tratta di imprese-organo,
in quanto l’attività di impresa è per definizione secondaria ed accessoria
rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico.
- La PA può altresì dar vita ad enti di diritto pubblico, cui il compito
istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di attività di impresa, i cd.
Enti pubblici economici.
- Lo Stato e gli altri enti pubblici possono infine svolgere attività i impresa
serve dosi di strutture di diritto privato: attraverso la costituzione di (o la
partecipazione in) società, generalmente per azioni, le cd. Società a
partecipazione pubblica. In tal caso, l’impresa si presenta formalmente come
un’impresa societaria privata e ciò quand’anche tutte le azioni o quote
appartengano allo Stato o ad altro ente pubblico.
Regole peculiari – art. 2093, 2201, 2221 cc – per enti pubblici economici e per gli
enti titolari di imprese-organo. I primi, sono sottoposti allo statuto generale
dell’imprenditore e – se l’attività è commerciale – allo statuto proprio dell’imprenditore
commerciale, con una sola eccezione: l’esonero dal fallimento e dal concordato
preventivo, sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure
previste da leggi speciali. Meno agevole, è invece stabilire quali parti dello statuto
debbano applicarsi agli enti titolari di imprese-organo.
L’art. 2093 cc dispone che nei cfr di tali enti si applicano le disposizioni del libro
quinto limitatamente alle imprese da essi esercitate (co. 2) e nel libro V del cc è
compresa anche la disciplina dell’impresa commerciale. L’art. 2093, co. 3 dichiara
che sono salve le diverse disposizioni di legge. Gli enti titolari di imprese-organo sono
implicitamente esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevista
solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività
commerciale (2201). Sono inoltre espressamente esonerati dalle procedure
concorsuali (2221).
Concludendo, secondo Campobasso, gli enti pubblici che svolgono attività
commerciale accessoria sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore nonché
a tutte le restanti norme previste per gli imprenditori commerciali e, fra l’altro,
all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, per il quale manca espressa norma di
esonero.
13.Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni.
Le associazioni (riconosciute e non), le fondazioni, e più in generale, tutti gli enti
privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile
come attività di impresa. 15
L’esercizio di attività commerciale da parte di tali enti, pur presentando sempre
carattere strumentale rispetto allo scopo istituzionale perseguito può costituirne anche
l’oggetto esclusivo o principale. È più frequente, però, che l’attività commerciale
presenti carattere accessorio rispetto all’attività ideale costituente l’oggetto principale
dell’ente.
Che l’attività commerciale abbia carattere accessorio per non impedisce di certo
l’acquisto della qualità di imprenditore, non potendosi eccepire che faccia difetto il
requisito della professionalità: essa non implica che l’attività di impresa sia esclusiva o
principale.
Le associazioni e le fondazioni esercenti attività commerciale in forma di impresa
diventano sempre e comunque imprenditori commerciali e restano esposte al
fallimento, senza possibilità di operare arbitrarie distinzioni in base al carattere
principale o accessorio dell’attività di impresa.
Il fallimento di un’associazione non riconosciuta non comporta anche il
fallimento degli associati illimitatamente responsabili ex art. 38 cc.
14.(Segue) L’impresa sociale.
Impresa sociale: impresa gestita senza scopo di lucro in settori di utilità sociale. –
D.lgs. 155/06.
Art. 1, co. 1, D.lgs. 155/06 – Possono acquisite la qualifica di impresa sociale tutte
le organizzazioni private (…) che esercitano in via stabile e principale un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di
utilità sociale.
- Caratteristica è l’assenza dello scopo di lucro, nel senso che l’impresa sociale
è impresa ex 2082 cc, e quindi è tenuta ad operare con metodo economico,
ma nulla vieta che l’esercizio dell’attività imprenditoriale produca un avanzo
dei ricavi sui costi, ossia un avanzo di gestione. Vietata è solo
l’autodestinazione dei risultati della gestione. Utili e avanzi devono essere
infatti destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del
patrimonio dell’ente.
- Vincolo di indisponibilità sul patrimonio dell’impresa, non essendo possibile
distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte
dell’organizzazione. In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo
è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo quanto previsto dallo
statuto.
- Possibilità di organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata.
- Non possono essere imprese sociali:
• Le amministrazioni pubbliche
• Le organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente a favore
dei propri soci, associati o partecipi
- L’impresa sociale quindi non è un nuovo tipo di ente diverso da quelli già
previsti e regolati dall’ordinamento, bensì una qualifica che gli enti di diritto
privato possono assumere a certe condizioni, e che comporta l’applicazione
di una disciplina speciale. 16
- Possibilità di limitare, a certe condizioni, la responsabilità patrimoniale dei
partecipanti, anche quando è impiegata una forma giuridica che
prevedrebbe invece la responsabilità personale ed illimitata di costoro.
- Le imprese sociali sono poi, soggette a regole speciali per quanto riguarda
l’applicazione degli istituti tipici dell’imprenditore commerciale.
Indipendentemente dalla natura agricola o commerciale dell’attività
esercitata, essa infatti:
• Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese;
• Devono redigere le scritture contabili;
• In caso di insolvenza, sono assoggettate alla liquidazione coatta
amministrativa, invece che a fallimento.
• Devono costituirsi per atto pubblico, contenente diversi elementi
dettati dalla legge, tra cui la previsione di un sistema di controlli
fondato sulla distinzione tra controllo contabile affidato ad uno o più
revisori contabili, ed il controllo di legalità della gestione e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
• Sono inoltre assoggettate alla vigilanza del Ministero del lavoro. 17
3. L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE.
1. Premessa.
L’acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l’applicazione ad un dato
soggetto del complesso di norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica e – se
l’attività è commerciale – di quelle specificamente dettate per l’imprenditore
commerciale.
Stando all’art. 2082, si diviene imprenditori con l’esercizio di attività di impresa, che
dev’essere sia a lui giuridicamente riferibile, sia a lui imputabile.