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La revisione legale dei conti

Il sistema. La materia di revisione legale è stata riformata dal d.lgs. 27-1-2010, n.39 che ha raccolto in un unico testo le principali disposizioni in tema di revisione legale dei conti, attuando contemporaneamente un avvicinamento tra le società quotate e non in questo ambito. Vi è poi un corpo di regole speciali per le società qualificate come "ente di interesse pubblico", ossia emittenti di valori mobiliari quotati, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione. Dal 2016 una parte della disciplina degli enti di interesse pubblico si applica ad un insieme di società non quotate, chiamate enti sottoposti ad un regime intermedio, ovvero emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante oppure operanti nel campo di intermediazione finanziaria (società di gestione dei mercati, dei sistemi di compensazione e garanzia, di gestione accentrata; Sim, Sgr, Sicav, Sicaf; istituti).

di pagamento e di moneta elettronica; intermediari finanziari). La revisione legale degli enti sopracitati deve essere inderogabilmente esercitata da un revisore legale esterno, senza possibilità di affidare il compito al collegio sindacale (no art. 2409-bis, comma 2°).

Conferimento e cessazione dell'incarico. Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, poi l'incarico viene conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea stabilisce il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. Tale compenso non può essere subordinato ad alcuna condizione, né dipendere dall'esito della revisione.

Il revisore o la società di revisione devono essere soggetti indipendenti dalla società controllata e non devono in alcun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale. Non devono

Sussistere situazioni tali da indurre un terzo informato, obiettivo e ragionevole a trarre la conclusione che l'indipendenza del revisore risulti compromessa da relazioni personali, favori, regali…

Il revisore deve adottare misure ragionevoli da non essere influenzato nell'espletamento dell'incarico da alcun conflitto d'interessi o relazioni d'affari, ma se tali misure non sono sufficienti, si dovrà astenersi dall'effettuare la revisione non accettando l'incarico o dimettendosi.

Per il divieto delle porte girevoli, non può esercitare la revisione chi ha intrattenuto rapporti lavorativi presso l'ente revisionato nel periodo di riferimento dei bilanci da revisionare o nel periodo di durata dell'incarico, se ciò determina rischio di conflitto d'interessi. Chi ha partecipato alla revisione non può andare a ricoprire cariche sociali o funzioni dirigenziali di rilievo presso la società revisionata.

Prima che sia trascorso un anno dalla cessazione dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio ed è rinnovabile senza limiti. La stabilità e l'indipendenza sono garantiti dal fatto che l'incarico può essere revocato dall'assemblea solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo. Contestualmente alla revoca, l'assemblea deve nominare un nuovo revisore. In caso di dimissioni, la società dovrà tempestivamente sostituire il revisore, il quale rimarrà in carica in regime di prorogatio per un massimo di sei mesi. Per qualsiasi motivo di scioglimento anticipato del rapporto, la società sottoposta a revisione deve informare l'autorità di vigilanza (MEF, per gli enti speciali la Consob) e fornire adeguate spiegazioni. La revisione legale degli enti di interesse pubblico e sottoposti a regime intermedio.

La Consob ha il potere di vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei soggetti incaricati della revisione al fine di controllare l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Vi è un maggior rigore ed analiticità in merito ai requisiti di indipendenza del soggetto incaricato della revisione. Art. 17, 1° comma, d.lgs. 39/2010: "L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico". È rimesso alla Consob stabilire con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza e le misure da adottare per rimuoverle. È vietato alle società di revisione e al suo network* di prestare servizi ulteriori rispetto alla revisione. Non può svolgere la revisione.

chi ha ricoperto da meno di due anni cariche sociali o funzioni dirigenziali nellasocietà revisionata e viceversa. La violazione di tali divieti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria e con l’eventuale applicazione di ulteriori provvedimenti fino alla revoca d’ufficio dell’incarico o alla cancellazione dal registro dei revisori. Sull’indipendenza e l’attività del revisore vigila un comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

"rete": la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un

marchio comuneo una parte significativa delle risorse professionaliLe norme applicabili agli enti sottoposti a regime intermedio sono specificate nell'art. 19-ter e sono richiamate le norme precedentemente citate eccetto quelle per il controllo interno e la revoca giudiziale. Per queste e per le materie in cui non è disposta l'applicazione delle norme speciali in tema di enti di interesse pubblico, si applicano le previsioni generali.Funzione principale è quelladi controllare la regolare la tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato. Il giudizio può essere graduato secondo quattro modelli: - Giudizio "senza rilievi", conforme - Giudizio "con rilievi" - Giudizio negativo - Dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio Il rilascio di un giudizio positivo produce effetti giuridici particolarmente rilevanti, poiché modifica sensibilmente la normale disciplina dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Negli enti di interesse pubblico o sottoposti al regime intermedio, il revisore deve denunciare tempestivamente informare la Consob.

qualsiasi illegittimo alla Consob.Il revisore della capogruppo assume la piena responsabilità per il giudizio espresso sul bilancio consolidato, per questo gode di speciali poteri di informazioni anche sulle controllate.Il revisore deve conservare i documenti e le carte da lavoro relativi agli incarichi per dieci anni dalla data dellarelazione di revisione, così da consentire successivi controlli.Il soggetto incaricato deve adempiere al pari del collegio sindacale ai doveri con diligenza professionale, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto su fatti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Art. 15: “I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra

i debitori solidali, essi sono responsabilinei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

“L’azione si prescrive in cinque anni dalla data della relazione del revisore sul bilancio emessa al terminedell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

D. I SISTEMI ALTERNATIVI

Il sistema dualistico (artt. 2409-octies; 2409- quinquiesdecies).

Consiglio di sorveglianza + consiglio di gestione + revisore legale/ società di revisione (obbligatorio)

Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale.

Al consiglio di sorveglianza sono attribuite le funzioni proprie del collegio sindacale sia di gestione, adesempio nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, approva il bilancio di esercizio e, overedatto, il bilancio consolidato, sia di indirizzo che, se previsto dallo statuto, consente al consiglio di deliberain ordine alle operazioni strategiche e ai piani,

industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio digestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea ex art. 2364-bis:

  1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
  2. determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
  3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
  4. delibera sulla distribuzione degli utili;
  5. nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Vi è un più accentuato distacco tra gli azionisti e l'organo gestorio della società. Per questo è un modello adatto a società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.

Il consiglio di sorveglianza:

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti.

anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, prevista dallo statuto.
Dettagli
A.A. 2022-2023
156 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gabriel.girardi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.