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CAPITOLO XI

CESSIONE DI QUOTE DI SRL E DOMANDE GIUDIZIALI.

PUBBLICITA' D'IMPRESA VS PUBBLICITA' IMMOBILIARE

1 Il caso e i requisiti

Tizio cede a Caio la sua quota di una Srl, successivamente Tizio e Caio costituiscono una Sas, in cui

Caio conferisce la quota di cui sopra. Nell'elenco dei soci della Sas compare dunque la Srl.

Sempronio, dopo questo propone domanda revocatoria della cessione della quota di Srl e ne

richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, che però viene rifiutata dal relativo ufficio in quanto

atipica essendo Sempronio iscritto in un 'altra sezione del registro.

La domanda per la registrazione del trasferimento della quota di Srl è stata presentata e protocollata

il 20/11 per essere poi iscritta il 12/12. Il giudice, il 2/12 impone l'iscrizione della domanda

revocatoria, la quale avviene il 3/12.

Alla luce di quanto appena detto:

1. Ci sono irregolarità procedurali e se si, quali sono le conseguenze?

2. L'atto di citazione che ha per oggetto la quota di Srl può considerarsi soggetto ad iscrizione

nel registro delle imprese?

3. Quali sono gli effetti dell'iscrizione dell'atto di citazione?

4. Le Srl e le Sas si fondono, quali sono gli effetti delle interferenze dei punti precedenti?

2 Mancata protocollazione, mancato rispetto dei termini per l'iscrizione e mancato rispetto

dell'ordine di protocollo

a) Un primo dubbio riguarda la mancata protocollazione della domanda che ha per oggetto

l'iscrizione dell'atto di citazione, che deve essere fatta pur in presenza di vizi che possano escluere a

priori la validità dell'atto. La protocollazione può essere rifiutata se essa è tecnicamente impossibile

(es incorretta o incompleta compilazione del modulo S6) anche se non pare che sia questo il caso.

In ogni caso il rifiuto deve essere considerato un dato di fatto assorbito dal ricorso ex art 2189 cc

per mancata iscrizione, sul quale si è poi pronunciato il giudice.

b) Per quanto riguarda la regolarità del procedimento d'iscrizione del conferimento di della quota di

Srl e il suo rapporto temporale con la richiesta d'iscrizione dell'atto di citazione: l'iscrizione doveva

avvenire senza indugio entro 10 giorni dalla protocollazione (5 se la domanda veniva presentata su

supporti informatici). Nel nostro caso l'iscrizione è avvenuta 22 giorni dopo la protocollazione e se

il termine fosse stato rispettato non ci sarebbe stato nessun problema per quanto riguarda i rapporti

temporali riguardanti le due iscrizioni.

c) Oltre a questo, è mancata anche l'osservanza dell'ordine di protocollazione. Nel nostro caso, ad

una domanda protocollata il 20/11 se ne è anteposta una protocollata il 2/12. in teoria l'iscrizione

dell'atto di citazione avrebbe dovuto avere la precedenza in quanto deve essere iscritto entro 2

giorni dal deposito (così come da legge di attuazione del registro) del decreto del giudice.

Il decreto viene protocollato il 2/12 e iscritto il 3/12. Col sopravvenire del decreto del giudice

risultavano aperti due procedimenti incidenti sulla medesima quota della stessa società, per cui

occorreva in ogni caso iscrivere prima la cessione delle quote e solo dopo il decreto del giudice.

Eseguire l'ordine di iscrizione del giudice non significa alterare l'ordine di protocollazione, bisogna

infatti conciliare l'esigenza di immediata attuazione dell'ordine del giudice con quella di non

pregiudicare gli interessi di chi ha gia ottenuto il titolo per ottenere l'iscrizione richiesta, così da non

far pagare al primo richiedente le conseguenze del ritardo dell'ufficio.

2.1 Possibili conseguenze

L'effiacia della pubblicità decorre dal momento in cui avviene l'iscrizione e non è quindi possibile

rimediare alle irregolarità temporali con una rettifica che anticipi il conferimento di quota.

Anticipando la data in modo forzoso si consentirebbe che un atto sia opponibile ai terzi senza che

questi potessero esserne a conoscenza tramite la consultazione del registro.

Non è configurabile nemmeno la cancellazione 'ufficio dell'iscrizione eseguita anticipatamente in

quanto tra le possibii cause non vi rientra il rispetto dell'ordine di protocollo.

Le conseguenze delle irregolarità descritte determinano sul piano risarcitorio, a carico del

responsabile, l'obbligo di risarcire eventuali danni causati a terzi.

Un'iscrizione fatta al di fuori dei termini previsti è comunque produttiva di effetti ma se il ritardi

causa un danno il danneggiato può richiedere il risarcimento.

3 Iscrivibilità delle domande giudiziali aventi ad oggetto trasferimenti di quote di Srl?

Argomenti adotti dal tribunale di Milano e loro confutazione

Come sappiamo, il registro delle imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge, per questo

motivo il principio di tipicità delle iscrizioni esclude la legittimità dell'iscrizione degli atti non

previsti dalla legge. Nessuna norma prevede l'iscrizione delle domande di revoca dei trasferimenti

di quote di Srl ed è per questo scontato concludere che l'atto di citazione non è iscrivibile. Nella

prassi comunque vi sono posizioni diverse, con conservatori nettamente contrari e giudici

tendenzialmente favorevoli come ad esempio quelli del tribunale di Milano, un cui giudice ha fatto

iscrivere una domanda con a oggetto la cessione di una quota di Srl adducendo che:

1. appartengono alla categoria di beni mobili registrati

2. bisogna quindi assoggettarli alla trascrizione a cui sono assoggettati i beni mobili registrati e

che se così non fosse vi sarebbe un vizio di incostituzionalità per ingiustificata disparità di

trattamento con la disciplina pubblicitaria di marchi e brevetti che prevede la trascrizione

della domanda giudiziale

3. che l'espressioneatto di traferimento va intesa in senso ampio, comprendendo non solo gli

atti traslativi ma anche gli atti di sequestro e pignoramento a cui sono assimilabili le

domande giudiziali

Queste tesi addotte dal tribunale di Milano possono essere così confutate:

-l'art 2683 cc contiene l'elenco di tutti i beni mobili registrati assoggettati alla disciplina della

trascrizione e le quote di Srl non rientrano in questa categoria

-il rinvio all'art 2696 cc riguarda i beni diversi da navi, aereomobili e automobili, per i quali è

disposta la trascrizione de determinati atti. Significa che ad essi non si applicano le norme

codicistiche di trascrizione bensì le disposizioni speciali

-la disciplina della trascrizione della proprietà industriale del codice civile applicata alle quote di Srl

è arbitraria in quanto è arbitraria l'assimilazione di quote a marchi e brevetti

-anche l'interpretazione estensiva della parola trasferimento è priva di fondamento. La pubblicità

degli atti di trasferimento di quote fu introdotta per evitare il riciclaggio di denaro e in ogni caso

nessuna interpretazione estensiva della nozione è in grado di comprendere le domande giudiziali

non essendovi ne la ratio ne le leggi a legittimare tale atto. Le domande giudiziali non sono

qualificabili come atti traslativi ma nemmeno equiparabili, per cui in sostanza le domande giudiziali

non sono iscrivibili nel registro delle imprese (nemmeno dopo la riforma del diritto societario).

4 Effetti dell'iscrizione atipica

L'iscrizione dell'atto di citazione del caso, essendo avvenuta in assenza delle condizioni di legge

può essere oggetto della cancellazione d'ufficio. Trattandosi di un'iscrizione atipica, pur rimanendo

nel registro non produrrebbe effetti.

4.1 Effetti dell'iscrizione qualora non fosse ritenuta atipica

Nel caso in cui l'atto di citazione possa venir ricompreso nella nozione di trasferimento, esso

potrebbe essere iscritto nel registro delle imprese. In questo caso, essendo una domanda giudiziale,

produrrebbe effetti diversi da quelli disciplinati dal codice civile, tramite una norma specifica senza

però pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede a titolo oneroso in base all'atto trascritto

nel registro.

L'effetto in ogni caso è quello dichiarativo, che rende opponibile ai terzi quanto in esso iscritto.

5 Pubblicità della domanda , effetto prenotativo e fusione delle società coinvolte nella vicenda

nel caso in cui la Srl e la Sas si fondano, si presume che lo facciano tramite costituzione di una

nuova società. poniamo ora che dopo la fusione una sentenza del tribunale accolga la revocatoria e

che si attribuisca efficacia prenotativa all'iscrizione della sentenza (anche se comunque in realtà non

ce l'ha, è solo un'ipotesi astratta).

la fusione avviene attraverso un procedimento che si perfeziona con l'iscrizione dell'atto di fusione

nel registro delle imprese e che una volta fatta, l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere

pronunciata.

la fusione quindi non può essere pregiudicata dall'iscrizione della domanda revocatoria. Nel caso in

cui il creditore voglia sfruttare l'efficacia prenotativa per aggredire non la quota ma la

corrispondente parte di azioni della nuova Spa o quota della nuova Srl si aprirebbe la strada

all'applicazione della disciplina sull'espropriabilità della quota.

Tale soluzione appare come una forzatura ma un eventuale accoglimento in sede giudiziaria non è

da escludere a priori. CAPITOLO XII

PUBBLICITA' E RESPONSABILITA' NELLA SRL

UNIPERSONALE

1 Premessa

L'art 2470 cc richiede che siano pubblicizzate determinate situazioni o variazioni della compagine

sociale, norma che viene completata dall'art 2462 cc, che dice che l'omissione della pubblicità in

caso di socio unico lo ricolleghi alla responsabilità illimitata.

2Responsabilità limitata, illimitata e pubblicità

Con riguardo alla Srl unipersonale, viene prospettata l'alternativa efficacia costitutiva e dichiarativa

della pubblicità rispetto alla limitazione della responsabilità.

La tesi della dichiaratività trova fondamento nell'art 2470 cc e nella relazione del d.leg 86/93 che

dice che vi sarà pubblicità dichiarativa tutte le volte che c'è l'esigenza di opporre qualcosa a terzi

mentre nel resto dei casi la pubblicità ha valenza notiziale.

Questa tesi è ostacolata dall'art 2462 cc, che sembra far intendere che l'iscrizione può essere

surrogata dalla prova della conoscenza del fatto non iscritto.

I sostenitori della tesi della costitutività dell'iscrizione si basano sull'art 2462 cc asserendo che la

norma faccia discendere la pubblicizzazione dell'unipersonalità dell'organo sociale alla limitazione

della responsabilità e dalla cui inattu

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ibba Carlo.