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CAPITOLO XI
CESSIONE DI QUOTE DI SRL E DOMANDE GIUDIZIALI.
PUBBLICITA' D'IMPRESA VS PUBBLICITA' IMMOBILIARE
1 Il caso e i requisiti
Tizio cede a Caio la sua quota di una Srl, successivamente Tizio e Caio costituiscono una Sas, in cui
Caio conferisce la quota di cui sopra. Nell'elenco dei soci della Sas compare dunque la Srl.
Sempronio, dopo questo propone domanda revocatoria della cessione della quota di Srl e ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, che però viene rifiutata dal relativo ufficio in quanto
atipica essendo Sempronio iscritto in un 'altra sezione del registro.
La domanda per la registrazione del trasferimento della quota di Srl è stata presentata e protocollata
il 20/11 per essere poi iscritta il 12/12. Il giudice, il 2/12 impone l'iscrizione della domanda
revocatoria, la quale avviene il 3/12.
Alla luce di quanto appena detto:
1. Ci sono irregolarità procedurali e se si, quali sono le conseguenze?
2. L'atto di citazione che ha per oggetto la quota di Srl può considerarsi soggetto ad iscrizione
nel registro delle imprese?
3. Quali sono gli effetti dell'iscrizione dell'atto di citazione?
4. Le Srl e le Sas si fondono, quali sono gli effetti delle interferenze dei punti precedenti?
2 Mancata protocollazione, mancato rispetto dei termini per l'iscrizione e mancato rispetto
dell'ordine di protocollo
a) Un primo dubbio riguarda la mancata protocollazione della domanda che ha per oggetto
l'iscrizione dell'atto di citazione, che deve essere fatta pur in presenza di vizi che possano escluere a
priori la validità dell'atto. La protocollazione può essere rifiutata se essa è tecnicamente impossibile
(es incorretta o incompleta compilazione del modulo S6) anche se non pare che sia questo il caso.
In ogni caso il rifiuto deve essere considerato un dato di fatto assorbito dal ricorso ex art 2189 cc
per mancata iscrizione, sul quale si è poi pronunciato il giudice.
b) Per quanto riguarda la regolarità del procedimento d'iscrizione del conferimento di della quota di
Srl e il suo rapporto temporale con la richiesta d'iscrizione dell'atto di citazione: l'iscrizione doveva
avvenire senza indugio entro 10 giorni dalla protocollazione (5 se la domanda veniva presentata su
supporti informatici). Nel nostro caso l'iscrizione è avvenuta 22 giorni dopo la protocollazione e se
il termine fosse stato rispettato non ci sarebbe stato nessun problema per quanto riguarda i rapporti
temporali riguardanti le due iscrizioni.
c) Oltre a questo, è mancata anche l'osservanza dell'ordine di protocollazione. Nel nostro caso, ad
una domanda protocollata il 20/11 se ne è anteposta una protocollata il 2/12. in teoria l'iscrizione
dell'atto di citazione avrebbe dovuto avere la precedenza in quanto deve essere iscritto entro 2
giorni dal deposito (così come da legge di attuazione del registro) del decreto del giudice.
Il decreto viene protocollato il 2/12 e iscritto il 3/12. Col sopravvenire del decreto del giudice
risultavano aperti due procedimenti incidenti sulla medesima quota della stessa società, per cui
occorreva in ogni caso iscrivere prima la cessione delle quote e solo dopo il decreto del giudice.
Eseguire l'ordine di iscrizione del giudice non significa alterare l'ordine di protocollazione, bisogna
infatti conciliare l'esigenza di immediata attuazione dell'ordine del giudice con quella di non
pregiudicare gli interessi di chi ha gia ottenuto il titolo per ottenere l'iscrizione richiesta, così da non
far pagare al primo richiedente le conseguenze del ritardo dell'ufficio.
2.1 Possibili conseguenze
L'effiacia della pubblicità decorre dal momento in cui avviene l'iscrizione e non è quindi possibile
rimediare alle irregolarità temporali con una rettifica che anticipi il conferimento di quota.
Anticipando la data in modo forzoso si consentirebbe che un atto sia opponibile ai terzi senza che
questi potessero esserne a conoscenza tramite la consultazione del registro.
Non è configurabile nemmeno la cancellazione 'ufficio dell'iscrizione eseguita anticipatamente in
quanto tra le possibii cause non vi rientra il rispetto dell'ordine di protocollo.
Le conseguenze delle irregolarità descritte determinano sul piano risarcitorio, a carico del
responsabile, l'obbligo di risarcire eventuali danni causati a terzi.
Un'iscrizione fatta al di fuori dei termini previsti è comunque produttiva di effetti ma se il ritardi
causa un danno il danneggiato può richiedere il risarcimento.
3 Iscrivibilità delle domande giudiziali aventi ad oggetto trasferimenti di quote di Srl?
Argomenti adotti dal tribunale di Milano e loro confutazione
Come sappiamo, il registro delle imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge, per questo
motivo il principio di tipicità delle iscrizioni esclude la legittimità dell'iscrizione degli atti non
previsti dalla legge. Nessuna norma prevede l'iscrizione delle domande di revoca dei trasferimenti
di quote di Srl ed è per questo scontato concludere che l'atto di citazione non è iscrivibile. Nella
prassi comunque vi sono posizioni diverse, con conservatori nettamente contrari e giudici
tendenzialmente favorevoli come ad esempio quelli del tribunale di Milano, un cui giudice ha fatto
iscrivere una domanda con a oggetto la cessione di una quota di Srl adducendo che:
1. appartengono alla categoria di beni mobili registrati
2. bisogna quindi assoggettarli alla trascrizione a cui sono assoggettati i beni mobili registrati e
che se così non fosse vi sarebbe un vizio di incostituzionalità per ingiustificata disparità di
trattamento con la disciplina pubblicitaria di marchi e brevetti che prevede la trascrizione
della domanda giudiziale
3. che l'espressioneatto di traferimento va intesa in senso ampio, comprendendo non solo gli
atti traslativi ma anche gli atti di sequestro e pignoramento a cui sono assimilabili le
domande giudiziali
Queste tesi addotte dal tribunale di Milano possono essere così confutate:
-l'art 2683 cc contiene l'elenco di tutti i beni mobili registrati assoggettati alla disciplina della
trascrizione e le quote di Srl non rientrano in questa categoria
-il rinvio all'art 2696 cc riguarda i beni diversi da navi, aereomobili e automobili, per i quali è
disposta la trascrizione de determinati atti. Significa che ad essi non si applicano le norme
codicistiche di trascrizione bensì le disposizioni speciali
-la disciplina della trascrizione della proprietà industriale del codice civile applicata alle quote di Srl
è arbitraria in quanto è arbitraria l'assimilazione di quote a marchi e brevetti
-anche l'interpretazione estensiva della parola trasferimento è priva di fondamento. La pubblicità
degli atti di trasferimento di quote fu introdotta per evitare il riciclaggio di denaro e in ogni caso
nessuna interpretazione estensiva della nozione è in grado di comprendere le domande giudiziali
non essendovi ne la ratio ne le leggi a legittimare tale atto. Le domande giudiziali non sono
qualificabili come atti traslativi ma nemmeno equiparabili, per cui in sostanza le domande giudiziali
non sono iscrivibili nel registro delle imprese (nemmeno dopo la riforma del diritto societario).
4 Effetti dell'iscrizione atipica
L'iscrizione dell'atto di citazione del caso, essendo avvenuta in assenza delle condizioni di legge
può essere oggetto della cancellazione d'ufficio. Trattandosi di un'iscrizione atipica, pur rimanendo
nel registro non produrrebbe effetti.
4.1 Effetti dell'iscrizione qualora non fosse ritenuta atipica
Nel caso in cui l'atto di citazione possa venir ricompreso nella nozione di trasferimento, esso
potrebbe essere iscritto nel registro delle imprese. In questo caso, essendo una domanda giudiziale,
produrrebbe effetti diversi da quelli disciplinati dal codice civile, tramite una norma specifica senza
però pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede a titolo oneroso in base all'atto trascritto
nel registro.
L'effetto in ogni caso è quello dichiarativo, che rende opponibile ai terzi quanto in esso iscritto.
5 Pubblicità della domanda , effetto prenotativo e fusione delle società coinvolte nella vicenda
nel caso in cui la Srl e la Sas si fondano, si presume che lo facciano tramite costituzione di una
nuova società. poniamo ora che dopo la fusione una sentenza del tribunale accolga la revocatoria e
che si attribuisca efficacia prenotativa all'iscrizione della sentenza (anche se comunque in realtà non
ce l'ha, è solo un'ipotesi astratta).
la fusione avviene attraverso un procedimento che si perfeziona con l'iscrizione dell'atto di fusione
nel registro delle imprese e che una volta fatta, l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere
pronunciata.
la fusione quindi non può essere pregiudicata dall'iscrizione della domanda revocatoria. Nel caso in
cui il creditore voglia sfruttare l'efficacia prenotativa per aggredire non la quota ma la
corrispondente parte di azioni della nuova Spa o quota della nuova Srl si aprirebbe la strada
all'applicazione della disciplina sull'espropriabilità della quota.
Tale soluzione appare come una forzatura ma un eventuale accoglimento in sede giudiziaria non è
da escludere a priori. CAPITOLO XII
PUBBLICITA' E RESPONSABILITA' NELLA SRL
UNIPERSONALE
1 Premessa
L'art 2470 cc richiede che siano pubblicizzate determinate situazioni o variazioni della compagine
sociale, norma che viene completata dall'art 2462 cc, che dice che l'omissione della pubblicità in
caso di socio unico lo ricolleghi alla responsabilità illimitata.
2Responsabilità limitata, illimitata e pubblicità
Con riguardo alla Srl unipersonale, viene prospettata l'alternativa efficacia costitutiva e dichiarativa
della pubblicità rispetto alla limitazione della responsabilità.
La tesi della dichiaratività trova fondamento nell'art 2470 cc e nella relazione del d.leg 86/93 che
dice che vi sarà pubblicità dichiarativa tutte le volte che c'è l'esigenza di opporre qualcosa a terzi
mentre nel resto dei casi la pubblicità ha valenza notiziale.
Questa tesi è ostacolata dall'art 2462 cc, che sembra far intendere che l'iscrizione può essere
surrogata dalla prova della conoscenza del fatto non iscritto.
I sostenitori della tesi della costitutività dell'iscrizione si basano sull'art 2462 cc asserendo che la
norma faccia discendere la pubblicizzazione dell'unipersonalità dell'organo sociale alla limitazione
della responsabilità e dalla cui inattu