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E SOCIETÀ PER AZIONI
Nozione e caratteri essenziali. La società per azioni, insieme alla società in accomandita per azioni e con la
società a responsabilità limitata, formano la categoria delle società di capitali.
È una società di capitali nella quale:
- Risponde per le obbligazioni sociali solo la società con il suo patrimonio (art. 2325cc)
- La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
Il primo elemento differenzia la spa, dalla sapa, nella quale vi è una categoria di soci (soci accomandatari) responsabili
solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, fermo restando le quote di partecipazione dei soci
(accomandatari ed accomandanti) sono rappresentate da azioni. Il secondo dato differenzia la spa dalla srl; in
quest’ultima infatti, restando ferma la responsabilità della sola società per le obbligazioni sociali, le quote di
partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, ne possono costituire oggetto di offerta al
pubblico (art. 2468).
La spa è il tipo di società più importante nella realtà economica, sia per la sua diffusione che per la sua forma
caratteristica delle imprese di media e grande dimensione, anche se pure imprese medio- piccole si costituiscono in
tale forma. È una società la cui disciplina ha subito numerosi interventi dal ’42 ad oggi.
In quanto società dotata di personalità giuridica, è per legge trattata come un soggetto di diritto formalmente distinto
dalle persone dei soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Nelle spa, i soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni
sociali; di queste risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2325). I soci sono obbligati solo ad eseguire i
conferimenti promessi e possono determinare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al
rischio dell’attività sociale.
I creditori della spa possono fare quindi affidamento solo su patrimonio sociale per soddisfarsi. Il legislatore però
dispone anche forme di tutela alternative per gli stessi (disciplina dell’effettività e dell’integrità del capitale sociale e
dell’informazione contabile periodica sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici della stessa).
La spa è costituita da un organizzazione di tipo corporativo, basata sulla presenza di diversi organi: l’assemblea, un
organo di gestione ed un organo di controllo.
Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo; ha solo il diritto di
concorrere con il suo voto in assemblea alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e di controllo, i quali
restano distinti dalle persone dei soci e rispondono personalmente (sia civilmente che penalmente) dei danni arrecati
in seguito a violazioni dei doveri di condotta ricollegati all’esercizio delle rispettive funzioni.
Il funzionamento dell’assemblea è dominato dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è
proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute (maggioranza per capitale). Il potere
decisionale è quindi nella mani di quanti detengono la maggioranza del capitale e quindi rischiano di più.
Ultimo dato tipicizzante (ma non per importanza) delle spa risiede nel fatto che le quote di partecipazione dei soci
sono rappresentate da partecipazioni di tipo omogeneo e standardizzate. Le azioni sono infatti partecipazioni sociali di
uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Nella spa la divisione del capitale sociale in parti
(divisione necessaria per una misurazione dei diritti dei soci)è operata secondo un criterio astratto e matematico, che
prescinde dalle persone dei soci e dal loro numero. Di regola è il risultato della divisione del capitale sociale sottoscritto
secondo un’unità di misura liberamente predeterminata che costituisce il valore delle azioni (capitale 1000, diviso in
100, valore delle azioni 10).
La tecnica di divisione del capitale, unita ai caratteri che presentano le quote di partecipazione espresse in azioni, le
rendono liberamente trasferibili e consentono la loro circolazione con documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di
credito.
È quindi favorito lo smobilizzo del capitale, le cui possibilità dello stesso si accentuano quando le azioni sono quotate in
un mercato regolamentato (borsa valori), con conseguente formazione di un prezzo ufficiale a sua volta reso possibile
dal fatto che le azioni di una stessa società sono titolo omogenei e quindi fungibili fra loro.
Spa e tipologia della realtà. È possibile quindi comprendere perché la spa è il tipo di società caratterizzante le
grandi imprese. Limitazione del rischio individuale dei soci, assicurata dalla responsabilità limitata e la possibilità di
pronta mobilitazione dell’investimento (titoli azionari) costituiscono strumenti che favoriscono la raccolta di ingenti
capitali di rischio di cui in genere ha bisogno la grande impresa. Si ha così la compartecipazione di un numero ristretto
di soci che hanno iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale (azionisti imprenditori) con una massa
di piccoli azionisti animanti dal solo intento di investire il proprio risparmio (azionisti di risparmio).
Nella tipologia della realtà però la spa non si identifica solo con l’impresa di grandi dimensioni con azioni diffuse tra il
pubblico, queste società sono anche relativamente poche. Con esse coesiste un gran numero di spa composte da un
numero elevato di soci e costituite per la gestione di imprese di modeste dimensioni. Si tratta talvolta anche di vere e
proprie società a carattere familiare. Ciò però non comporta un fenomeno ne patologico e ne contrastante con il
modello legale, in quanto il legislatore consente all’autonomia statutaria una relativa caratterizzazione personale delle
spa.
Tipologia della realtà e problemi di disciplina→L’utilizzazione della spa anche per esigenze economiche diverse
determina però un atteggiarsi diverso degli interessi in gioco e finisce con il sollevare problemi di disciplina diversi.
Nelle spa a ristretta base azionaria, i problemi sono e restano quelli della tutela dei soci di minoranza e dei creditori, di
fronte a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale e degli amministratori lo espressione.
Questo è dato dal fatto che chi ha conferito di più e più rischia ha più potere, ma proprio perché più rischia si presume
che il suo potere sia esercitato in modo oculato. La situazione cambia per le scoietà che fanno appello al pubblico
risparmio; infatti la presenza accanto a pochi azionisti imprenditori attivi e competenti, di una massa di azionisti
investitori con partecipazioni individuali microscopiche (ma che nel complesso sono la maggioranza del capitale)
alterno profondamente i meccanismi di funzionamento della spa. Il naturale disinteresse degli azionisti, comporta il
dominio della stessa da parte dei gruppi minoritari di controllo e rende il controllo minoritario un fenomeno
istituzionale.
Infatti, è il gruppo minoritario degli azionisti imprenditori, che nomina gli amministratori e sindaci e decide,
direttamente o indirettamente le sorti della società. D’altro canto, gli strumenti di autotutela dei scoi restano inattivi
per disinteresse di chi dovrebbe azionarli.
Ma vi è di più; quando la società fa appello al mercato del capitale e quindi le azioni sono quotate in borsa, il problema
non è più solo quello di tutelare la mas sa dei piccoli azionisti e dei creditori sociali, ma quella di garantire il corretto
funzionamento dell’intero mercato azionario e di tutelare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.
Pressanti erano quindi le istanze di riforma ed oggi lo scenario è significativamente cambiato. All’investimento diretto
in azioni da parte dei piccoli risparmiatori si è affiancato l’investimento indiretto tramite operatori professionali
specializzati (fondi comuni di investimento, fondi pensione ecc) che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo investono
in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio della diversificazione del rischio. Alla massa
inerente ed incompetente degli azionisti investitori si è affiancata quella degli investitori istituzionali, i quali sono
titolari di partecipazioni percentuali modeste ma non insignificanti, oltre che essere dotati di specifiche competenze
professionali.
I gruppi di società→Per avere un quadro completo della realtà è anche necessario tenere conto di un altro
fenomeno: quello dei gruppi di società.
La grande impresa, infatti, in genere si articola in una pluralità di spa. Società tutte formalmente autonome ed
indipendenti ma tutte nel contempo partecipi di un unitario disegno economico in quanto tutte sono condizionate
dall’influenza dominate di un’unica società (la società capogruppo), che direttamente o indirettamente controlla
disponendo della maggioranza delle loro azioni. Unico e unitario è il centro decisionale reale per tutte le società; unico
ed unitario è l’interesse perseguito da tutte le società (interesse di gruppo), anche se questo non sempre coincide con
quello della singola società.
Anche il fenomeno di gruppo era però quasi ignorato dal cc del ’42. Anche sotto tale profilo lo scenario oggi è
cambiato.
L’evoluzione della disciplina. La disciplina della spa ha subito dal 1942 ad oggi una serie numerosa di interventi
legislativi sotto la spinta di una duplice esigenza:
a) Quella di dare una risposta ai problemi che il codice del ’42 non aveva saputo, voluto o potuto risolvere
b) Quella di dare attuazione alle numerose direttive emanate dall’Unione europea per l’armonizzazione della
disciplina nazionale con quella europea.
Analizziamo le principali linee di tendenza.
In primo luogo è stato posto un freno al proliferare di minisocietà per azioni con capitale irrisorio, determinato dal fatto
che il codice del ’42 fissava ad 1milione di lire il capitale minimo per costituire la società. L’inflazione monetaria aveva
reso del tutto irrisoria la somma, favorendo oltre ogni limite il nascere di società sottocapitalizzate. Il capitale sociale
minimo per la costituzione di una spa è stato portato a 200 milio di lire nel 1977, ed elevato a 120 mila euro a partire
dal 2004. Ne contempo è stato elevato a 50 mila lire a 20 milioni (10 mila euro) il capitale minimo per costituire una
srl.
Seconda linea di tendenza: si è preso atto che la disciplina dettata dal codice del ’42 era di per se inidon