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RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Art 2266 Rappresentanza della società: “la società acquista diritti e

assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta

in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione nel

contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.”

Coloro che svolgono un’attività di gestione, rispondono delle obbligazioni

sociali, illimitatamente, con il proprio capitale.

Non ne rispondono in alcun modo i soci non amministratori.

L’AMMINISTRAZIONE INTERNA ED ESTERNA:

Esiste un organo interno che prede decisioni e un organo al suo interno che

rappresenta la società nei confronti dei terzi. Il controllo dei soci è pieno nella

società semplice e limitato nella società per azioni.

Un COMPORTAMENTO CONCLUDENTE si ha quando due soggetti si comportano

in maniera tale da far pensare all’esterno di aver costituito una società, pur non

avendo dichiarato nulla (società di fatto).

Il risarcimento dei danni viene fatto o per danno emergente o per lucro

cessante. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art 2272 CAUSE DI SCIOGLIMENTO “La società si scioglie:

1. Per il decorso del termine;

2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta

impossibilità di conseguirlo;

3. Per la volontà di tutti i soci;

4. Quando viene a mancare la pluralità di soci, se nel termine di sei mesi

questa non è ricostituita;

5. Per le altre cause previste dal contratto sociale.

I soci sono liberi di aggiungere altre cause di scioglimento.

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Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società non cessa

immediatamente di esistere ma si apre la fase di liquidazione.

Art 2273 PROROGA TACITA “La società è tacitamente prorogata a tempo

indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano

a compiere le operazioni sociali.”

SCIOGLIMENTO SOGGETTIVO

Lo scioglimento soggettivo può avvenire per morte, recesso o esclusione.

Art 2284 MORTE DEL SOCIO “Salvo contraria disposizione del contratto

sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli

eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli

eredi stessi e questi vi acconsentano.”

Art 2285 RECESSO DEL SOCIO “Ogni socio può recedere dalla società

quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei

soci (3 mesi di preavviso). Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto

sociale, ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti dal primo

comma il recesso deve essere comunicati agli altri con un preavviso di tre

mesi.”

In caso di società a tempo determinato, posso recedere sempre ma solo per

giusta causa obiettiva, in virtù della quale il comportamento degli altri soci ha

fratturato la fiducia che il socio aveva. Es compiuto atti illegittimi.

La giusta causa può anche essere contrattualizzata.

Art 2286 L’ESCLUSIONE (facoltativa; è necessario che gli altri soci mi

escludano) “L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze,

per interdizione, per l’inabilitazione o per la sua condanna a una pena che

comporta interdizione, anche temporanea.”

Esclusione anche per l’inidoneità dei conferimenti.

L’esclusione deliberata a maggioranza.

Art 2287 PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE “L’esclusione è deliberata dalla

maggioranza dei soci e ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della

comunicazione al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può far

opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.”

Art 2288 ESCLUZIONE DI DIRITTO (automatica) “È escluso di diritto il

socio che sia dichiarato fallito. Parimenti, è escluso di diritto il socio nei cui

confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della

quota.” I soci non posso opporsi.

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LIQUIDAZIONE è quel procedimento con cui la società converte i proprio bene

in denaro, paga i creditori e se c’è un surplus vi è anche un utile. Il

procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori con il

compito di definire, dopo aver redatto l’inventario, i rapporti che si ricollegano

all’attività sociale: conversione di denaro o dei beni, pagamento dei creditori,

ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Ad essi, inoltre, compete la

rappresentanza legale della società, anche in giudizio. Sui liquidatore incombe

un duplice divieto: non possono intraprendere nuove operazioni e non possono

ripartire fra i soci i beni sociali, finché i creditori sociali non siano stati pagati.

Nessuna regola specifica è prevista per la chiusura del procedimento di

liquidazione nella società semplice. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i

liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle

imprese. È possibile, in via residuale residuale, una ripartizione dei beni in

natura (art. 2883).

Art 2289 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE “Nel caso in

cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi

hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della

quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale

della società nel girono in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni

in corso il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle

operazioni medesime. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere

fatto entro sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.”

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Trattasi di società di persone caratterizzata dalla responsabilità solidale e

illimitata di tutti i soci che la compongono, ciò comporta che il socio risponde

per le obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio, cioè con tutti i suoi beni

presenti e futuri. Viene chiamata “in nome collettivo” per il fatto che la

partecipazione del socio all’attività sociale è così intesa da necessitare

l’indicazione del nome dei soci nella ragione sociale.

Si caratterizza da tre elementi:

1. Non iscrizione nel registro delle imprese. Se non iscrivo la società nel

registro delle imprese è vista come una società semplice (società in

nome collettivo irregolare) e i fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi;

2. Autonomia patrimoniale più sofisticata della società semplice. Socio

illimitatamente responsabile ma il creditore deve rifarsi prima sulla

società e poi sul socio. Nella società semplice potevo riferirmi

direttamente al socio;

3. Maggiore attenzione alla formazione del capitale sociale.

Si può conferire qualsiasi utilità che abbia valore economico;

 L’amministrazione può essere congiuntiva e/o disgiuntiva;

 Responsabilità illimitata;

 Scioglimento: recesso, morte, esclusione e fallimento, in quanto

 svolte attività commerciale e può fallire.

Art 2291 NOZIONE “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono

solidalmente e illimitatamente

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Art 2292 RAGIONE SOCIALE L’indicazione del nome dei soci nella ragione

sociale è prevista per consentire ai terzi di conoscere, oltre al tipo di società,

almeno alcuni dei soggetti che risponderanno delle relative obbligazioni.

Art 2301 DIVIETO DI CONCORRENZA “Il socio non può, senza il consenso di

altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella

della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra

società concorrente.”

Art 2304 RESPONSABILITÀ DEI SOCI “I creditori sociali, anche se la società

è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non

dopo l’escussione del patrimonio sociale.”

Art 2305 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO “Il creditore particolare del

socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del

socio debitore.”

Questa norma mira ad evitare che l’iniziativa del creditore di un socio possa

mettere in pericolo il conseguimento dell’oggetto sociale.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art 2313)

È una società di persone caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due

diverse categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Gli

accomandatari partecipano alla gestione della società e rispondono delle

obbligazioni sociali, sia pure in via sussidiaria, anche con il proprio patrimonio.

Gli accomandanti non partecipano alla gestione della società, sono obbligati

unicamente al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi nei limiti del

medesimo.

Gli accomandatari sono soggetti che hanno il potere di amministratore

(congiunto, disgiunto, misto).

Quando i soci accomandanti violano la loro “posizione”, la loro sanzione è la

responsabilità illimitata per le obbligazioni; possono essere anche esclusi.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione interna né

trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura

speciale per singoli affari.

DIVIETO DI IMMISTIONE O INGERENZA: Esso vieta ai soli soci

accomandanti, di partecipare attivamente al processo di gestione della società

e di avere potere di rappresentanza della stessa.

Cause di scioglimento: morte, recesso, esclusione.

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla

società in nome collettivo.

Nasce da un contratto necessariamente in forma scritta, ai fini della

qualificazione dei soci in accomandatari e accomandanti; se non iscritta nel

registro delle imprese è una sas irregolare.

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Le società di capitali sono quelle società (spa, srl e sapa) in cui l’elemento

patrimoniale è prevalente rispetto a quello personale. Sono dotate di

personalità giuridica e, dunque, realizzano un’autonomia patrimoniale perfetta

e, pertanto, il socio rischia solo il conferimento. Le società per azioni

rappresentano il principale tipo, nonché il prototipo normativo di tali società.

Art 2325 RESPONSABILITÀ Nella società per azioni per le obbligazioni sociali

risponde soltanto la società con il suo patrimonio

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società per azioni e

d

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jasmin.ianniciello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Esposito Ciro.