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RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Art 2266 Rappresentanza della società: “la società acquista diritti e
assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta
in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione nel
contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.”
Coloro che svolgono un’attività di gestione, rispondono delle obbligazioni
sociali, illimitatamente, con il proprio capitale.
Non ne rispondono in alcun modo i soci non amministratori.
L’AMMINISTRAZIONE INTERNA ED ESTERNA:
Esiste un organo interno che prede decisioni e un organo al suo interno che
rappresenta la società nei confronti dei terzi. Il controllo dei soci è pieno nella
società semplice e limitato nella società per azioni.
Un COMPORTAMENTO CONCLUDENTE si ha quando due soggetti si comportano
in maniera tale da far pensare all’esterno di aver costituito una società, pur non
avendo dichiarato nulla (società di fatto).
Il risarcimento dei danni viene fatto o per danno emergente o per lucro
cessante. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art 2272 CAUSE DI SCIOGLIMENTO “La società si scioglie:
1. Per il decorso del termine;
2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3. Per la volontà di tutti i soci;
4. Quando viene a mancare la pluralità di soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita;
5. Per le altre cause previste dal contratto sociale.
I soci sono liberi di aggiungere altre cause di scioglimento.
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Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società non cessa
immediatamente di esistere ma si apre la fase di liquidazione.
Art 2273 PROROGA TACITA “La società è tacitamente prorogata a tempo
indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano
a compiere le operazioni sociali.”
SCIOGLIMENTO SOGGETTIVO
Lo scioglimento soggettivo può avvenire per morte, recesso o esclusione.
Art 2284 MORTE DEL SOCIO “Salvo contraria disposizione del contratto
sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli
eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli
eredi stessi e questi vi acconsentano.”
Art 2285 RECESSO DEL SOCIO “Ogni socio può recedere dalla società
quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei
soci (3 mesi di preavviso). Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto
sociale, ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti dal primo
comma il recesso deve essere comunicati agli altri con un preavviso di tre
mesi.”
In caso di società a tempo determinato, posso recedere sempre ma solo per
giusta causa obiettiva, in virtù della quale il comportamento degli altri soci ha
fratturato la fiducia che il socio aveva. Es compiuto atti illegittimi.
La giusta causa può anche essere contrattualizzata.
Art 2286 L’ESCLUSIONE (facoltativa; è necessario che gli altri soci mi
escludano) “L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze,
per interdizione, per l’inabilitazione o per la sua condanna a una pena che
comporta interdizione, anche temporanea.”
Esclusione anche per l’inidoneità dei conferimenti.
L’esclusione deliberata a maggioranza.
Art 2287 PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE “L’esclusione è deliberata dalla
maggioranza dei soci e ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della
comunicazione al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può far
opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.”
Art 2288 ESCLUZIONE DI DIRITTO (automatica) “È escluso di diritto il
socio che sia dichiarato fallito. Parimenti, è escluso di diritto il socio nei cui
confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della
quota.” I soci non posso opporsi.
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LIQUIDAZIONE è quel procedimento con cui la società converte i proprio bene
in denaro, paga i creditori e se c’è un surplus vi è anche un utile. Il
procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori con il
compito di definire, dopo aver redatto l’inventario, i rapporti che si ricollegano
all’attività sociale: conversione di denaro o dei beni, pagamento dei creditori,
ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Ad essi, inoltre, compete la
rappresentanza legale della società, anche in giudizio. Sui liquidatore incombe
un duplice divieto: non possono intraprendere nuove operazioni e non possono
ripartire fra i soci i beni sociali, finché i creditori sociali non siano stati pagati.
Nessuna regola specifica è prevista per la chiusura del procedimento di
liquidazione nella società semplice. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese. È possibile, in via residuale residuale, una ripartizione dei beni in
natura (art. 2883).
Art 2289 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE “Nel caso in
cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi
hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della
quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale
della società nel girono in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni
in corso il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle
operazioni medesime. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere
fatto entro sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.”
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Trattasi di società di persone caratterizzata dalla responsabilità solidale e
illimitata di tutti i soci che la compongono, ciò comporta che il socio risponde
per le obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio, cioè con tutti i suoi beni
presenti e futuri. Viene chiamata “in nome collettivo” per il fatto che la
partecipazione del socio all’attività sociale è così intesa da necessitare
l’indicazione del nome dei soci nella ragione sociale.
Si caratterizza da tre elementi:
1. Non iscrizione nel registro delle imprese. Se non iscrivo la società nel
registro delle imprese è vista come una società semplice (società in
nome collettivo irregolare) e i fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi;
2. Autonomia patrimoniale più sofisticata della società semplice. Socio
illimitatamente responsabile ma il creditore deve rifarsi prima sulla
società e poi sul socio. Nella società semplice potevo riferirmi
direttamente al socio;
3. Maggiore attenzione alla formazione del capitale sociale.
Si può conferire qualsiasi utilità che abbia valore economico;
L’amministrazione può essere congiuntiva e/o disgiuntiva;
Responsabilità illimitata;
Scioglimento: recesso, morte, esclusione e fallimento, in quanto
svolte attività commerciale e può fallire.
Art 2291 NOZIONE “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente
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Art 2292 RAGIONE SOCIALE L’indicazione del nome dei soci nella ragione
sociale è prevista per consentire ai terzi di conoscere, oltre al tipo di società,
almeno alcuni dei soggetti che risponderanno delle relative obbligazioni.
Art 2301 DIVIETO DI CONCORRENZA “Il socio non può, senza il consenso di
altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella
della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra
società concorrente.”
Art 2304 RESPONSABILITÀ DEI SOCI “I creditori sociali, anche se la società
è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non
dopo l’escussione del patrimonio sociale.”
Art 2305 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO “Il creditore particolare del
socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del
socio debitore.”
Questa norma mira ad evitare che l’iniziativa del creditore di un socio possa
mettere in pericolo il conseguimento dell’oggetto sociale.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art 2313)
È una società di persone caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due
diverse categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Gli
accomandatari partecipano alla gestione della società e rispondono delle
obbligazioni sociali, sia pure in via sussidiaria, anche con il proprio patrimonio.
Gli accomandanti non partecipano alla gestione della società, sono obbligati
unicamente al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi nei limiti del
medesimo.
Gli accomandatari sono soggetti che hanno il potere di amministratore
(congiunto, disgiunto, misto).
Quando i soci accomandanti violano la loro “posizione”, la loro sanzione è la
responsabilità illimitata per le obbligazioni; possono essere anche esclusi.
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione interna né
trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura
speciale per singoli affari.
DIVIETO DI IMMISTIONE O INGERENZA: Esso vieta ai soli soci
accomandanti, di partecipare attivamente al processo di gestione della società
e di avere potere di rappresentanza della stessa.
Cause di scioglimento: morte, recesso, esclusione.
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla
società in nome collettivo.
Nasce da un contratto necessariamente in forma scritta, ai fini della
qualificazione dei soci in accomandatari e accomandanti; se non iscritta nel
registro delle imprese è una sas irregolare.
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Le società di capitali sono quelle società (spa, srl e sapa) in cui l’elemento
patrimoniale è prevalente rispetto a quello personale. Sono dotate di
personalità giuridica e, dunque, realizzano un’autonomia patrimoniale perfetta
e, pertanto, il socio rischia solo il conferimento. Le società per azioni
rappresentano il principale tipo, nonché il prototipo normativo di tali società.
Art 2325 RESPONSABILITÀ Nella società per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società per azioni e
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