Diritto commerciale
Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o di servizi (art. 2082). Il Codice civile distingue 3 diversi tipi di imprese e imprenditori in base a 3 criteri:
- Oggetto dell’impresa: distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.
- Dimensione dell’impresa: distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande.
- Natura del soggetto che esercita l’impresa: distinzione tra impresa individuale, pubblica e società.
L’art. 2082 fissa i requisiti minimi perché un soggetto venga qualificato come imprenditore. Dall’art si ricava che l’impresa è una serie coordinata di atti (attività) svolti tramite specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità) ed è caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio).
Professionalità
L’attività deve essere abituale e non occasionale. La professionalità non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzione (attività stagionali). La professionalità non richiede che l’attività di imprenditore sia l’unica attività svolta (professore che gestisce hotel) e può trattarsi anche quando l’attività opera sul compimento di un unico affare.
Attività produttiva
L’impresa è attività finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. È irrilevante quale tipo di bisogno soddisfano questi beni e se l’attività costituisca anche godimento dei beni preesistenti (tranne mero gradimento: locatore non è imprenditore – direttore hotel sì). Anche atti di investimento, speculazione e finanziamento possono dar vita ad un’impresa (soc. finanziarie).
Impresa illecita
La qualità dell’imprenditore è tale anche quando l’attività produttiva è illecita. Non c’è alcun motivo di sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale e non c’è motivo di sottrarlo al fallimento. Non potrà però avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi (no effetti favorevoli a chi viola la legge).
Organizzazione
Non c’è impresa senza l’impiego di capitale proprio e altrui. L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. L’imprenditore deve utilizzare e possedere uno strumento che gli permetta di svolgere l’attività di impresa: l’azienda, ovvero un complesso di beni organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività di impresa. Non è necessario che l’attività sia svolta mediante l’utilizzo di beni materiali (macchinari, locali, ecc) perché gli strumenti necessari possono ridursi ai soli mezzi finanziari (att. di finanziamento). Bisogna che ci sia un minimo di organizzazione del lavoro altrui o di capitale (eterorganizzazione), altrimenti si avrà semplice lavoro autonomo.
Economicità
Per aversi l’impresa è necessario che sia condotta con metodo economico, almeno il pareggio di bilancio: copertura dei costi con i ricavi e autosufficienza economica, altrimenti si avrà consumo e non produzione di ricchezza. Non è necessario che sia caratterizzata da scopo di lucro, ovvero realizzazione del massimo profitto. Viene da chiedersi se l’attività d’impresa debba essere svolta tramite metodo economico (pareggio di bilancio) o metodo lucrativo (massimo profitto). A nozione dell’impresa è una nozione generale e ciò implica che requisito fondamentale è solo ciò che è comune a tutte le imprese e imprenditori (società cooperative – scopo mutualistico, imprese pubbliche: no scopo lucro).
Professionisti intellettuali
Soggetti che hanno tutti i requisiti ma, per scelta del legislatore, non sono qualificabili come imprenditori (tranne medico che gestisce clinica privata o professore che insegna nella scuola privata diretta da lui stesso).
Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (cura del bosco e ricavo dei prodotti – non solo taglio alberi), allevamento di animali (attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria) e attività connesse (dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola). Può essere imprenditore agricolo anche chi alleva bestiame in batteria o animali a corsa o domestici. È esonerato dalle scritture contabili, non è soggetto dal fallimento ed altre procedure concorsuali. Questi trattamenti servono ad incentivare la figura dell’imprenditore agricolo, fondamentale per l’economia. È imprenditore agricolo anche chi svolge altre attività, l’importante è che l’attività agricola sia prevalente.
Imprenditore commerciale
Tutti coloro che non sono imprenditori agricoli. Bisogna distinguere piccoli imprenditori commerciali e imprenditori commerciali medio-grandi.
Piccolo imprenditore
È esonerato dal fallimento e dalle registrazioni contabili. Si definisce piccolo imprenditore chi:
- Aver avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo non superiore a 300k euro.
- Aver realizzato ricavi lordi non superiori a 200k euro.
- Avere debiti non superiori a 500k euro.
Azienda
È il complesso di beni (non una sommatoria) organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa. Per qualificare un bene come bene aziendale è rilevante solo la destinazione datagli dall’imprenditore. Possono essere beni aziendali anche beni di proprietà di terzi (locali impresa resi in affitto). L’azienda è un insieme di beni eterogenei non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell’attività. I beni possono essere materiali o immateriali. Il rapporto di strumentalità e complementarietà fra i singoli elementi dell’azienda, fa sì che il complesso unitario acquisti un valore di scambio maggiore dei singoli beni. Questo maggior valore si chiama avviamento. L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a realizzare un profitto.
Sorte dei contratti nella successione d’azienda
Normalmente i contratti non possono essere ceduti ma nel caso dell’azienda c’è una deroga, infatti il legislatore agevola il subingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso d’esecuzione. Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati (non devono essere contratti di carattere personale). Al terzo è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento SOLO se sussiste giusta causa. Il consenso del terzo non è più necessario per il trasferimento del contratto. Ratio: legislatore favorisce il mantenimento dell’unità funzionale dell’azienda.
Sorte dei crediti nella successione d’azienda
La notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di questi, è sostituita da una sorta di notifica collettiva: l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Da questo momento, la cessione dei crediti aziendali ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l’alienante.
Sorte dei debiti nella successione d’azienda
È mantenuto fermo il principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. L’alienante non è liberato dai debiti se non risulta che i creditori l’abbiano consentito. L’acquirente è debitore in solido con l’alienante per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Anche per i debiti di lavoro, l’acquirente risponde in solido con il cedente anche se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie (per tutelare i lavoratori).
Società
Società: forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività d’impresa. Sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva.
Conferimenti
Con il contratto sociale, 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società di un patrimonio iniziale. In linea generale, può costituire ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di impresa. Nelle società di capitali e nelle società cooperative ci sono delle limitazioni in quanto non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.
Società di persone
Non è prevista un’organizzazione basata sulla pluralità di organi. L’attività si fonda su un modello che riconosce ad ogni socio con responsabilità illimitata di amministrare la società ma al contempo richiede il consenso di tutti i soci per modificare l’atto costitutivo. Ogni socio illimitatamente responsabile, indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito, è investito del potere di amministratore (se l’atto non disciplina differentemente).
Società di capitali
Inderogabile un’organizzazione di tipo corporativa, ovvero basata sulla pluralità di organi (assemblea, organo di gestione e organo di controllo). Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario. L’assemblea delibera a maggioranza anche le modifiche dell’atto costitutivo.
Responsabilità dei soci
- (SS, SNC) Per le obbligazioni sociali, rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli personalmente e illimitatamente in modo inderogabile (snc) o con possibilità di deroga per i soci non amministratori (ss).
- (SAS) Coesistono sia soci illimitatamente responsabili (accomandatari) e soci limitatamente responsabili (accomandanti).
- (SPA, SRL) Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
Autonomia patrimoniale (società di persone)
I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi. Finché dura la società, possono solo farsi valere sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione dello stesso (le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società a cui si aggiunge a titolo di garanzia, la responsabilità di tutti o alcuni soci). I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. È necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo, possono agire nei confronti dei soci.
Società semplice
È utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciali mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che commerciale. Ha avuto poca diffusione perché è esclusiva per imprese non commerciali, quindi agricole, ma anche in questo ambiente ha trovato poco spazio. Per il contratto di s.s. (non atto unilaterale) non è prevista una forma speciale ma è prevista l’iscrizione presso il registro delle imprese (sezione speciale). La costituzione della s.s. è molto semplice e il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).
Conferimenti s.s.
Con la costituzione della società, il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nell’atto sociale. In caso di omissione (specie e ammontare del conferimento) nell’atto costitutivo, si presume che i soci debbano conferire in parti uguali a loro. Nessuna limitazione è posta (a differenza delle spa) all’entità dei conferimenti (basta che il bene o servizio sia suscettibile economicamente). Si possono conferire:
- Beni in proprietà: con il passaggio di proprietà la responsabilità del rischio viene trasferita all’acquirente (società) attraverso il consenso. Il socio però è tenuto a garantire l’assenza di vizi.
- Beni in godimento: la società gode del bene che resta di proprietà del socio che lo ha conferito (locazione). La società ne può godere ma non può disporne.
- Crediti: il socio che conferisce il credito deve garantire la solvenza del debitore (adempimento del credito), salvo che ne abbia assunto la garanzia. In mancanza sarà tenuto al rimborso (altrimenti può essere escluso).
- Servizi/Opere: il socio conferisce il servizio e ottiene la partecipazione alla società. Il socio può essere escluso dalla società in caso di sopravvenuta inidoneità a svolgere correttamente il servizio (salvo responsabilità della società).
Partecipazione
I soci partecipano all’attività comune esprimendo volontà, controllo e esercitando i diritti amministrativi (ognuno pesa come gli altri). Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite sono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è indicato nel contratto si presumono uguali. La partecipazione può non essere proporzionale al conferimento (surplus immateriale), ovvero quando il socio ha qualità superiori agli altri e può beneficiare di questo. L’unico limite posto all’autonomia privata è il Patto leonino, ovvero l’escludere completamente uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Se presente, il patto leonino non invalida il contratto sociale, semplicemente si elimina automaticamente il patto. Il diritto agli utili nasce con l’approvazione del rendiconto (bilancio d’esercizio nella snc).
Responsabilità soci per le obbligazioni sociali
Nella s.s. risponde delle obbligazioni sociali prima di tutto la società con il proprio patrimonio che funge come garanzia primaria ma non esclusiva dato che rispondono solidalmente e illimitatamente anche i soci. Nella s.s. la responsabilità di tutti i soci non è inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza può essere esclusa o limitata da un apposito patto sociale (opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei). I soci sono responsabili in via sussidiaria in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi ad invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni agevolmente trasferibili. (si applica anche alla snc irregolare)
Responsabilità soci per le obbligazioni personali
Il creditore personale del socio non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi e non può compensare il credito che ha verso il socio con l’eventuale credito che ha verso la società. Il creditore particolare può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio o compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione del socio. Nella s.s. e nella snc irregolare, il creditore può richiedere la quota di liquidazione del socio debitore (la richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio).
Gli amministratori
Hanno il potere di controllo e rappresentanza. Si occupano delle scelte amministrative e gestionali e agiscono per conto della società (esternazione della volontà di essa) nei limiti dei poteri conferiti dall’oggetto sociale. Devono gestire la società e realizzare l’attività d’impresa nel miglior modo possibile con lo sforzo diligente e con le competenze richieste dall’incarico. Devono progettare un modello organizzativo adeguato e rispettare la legge e l’atto costitutivo. Se non rispettano questi 2 punti, sono inadempienti. Per legge ogni socio ill. responsabile è amministratore della società ma l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soggetti.
Modelli amministrativi
L’amministrazione può essere:
- Disgiuntiva (di norma): ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale e non è tenuto a chiedere il consenso o ad informare gli altri soci amministratori. Questo modello presenta numerosi vantaggi (maggiore flessibilità e velocità nelle scelte) ma anche svantaggi (il singolo amministratore può attuare operazioni non proficue per l’intera società). Correttivo: gli altri soci godono del diritto di opposizione che deve esercitato prima del completamento dell’operazione paralizzando così il potere decisorio del singolo amministratore.
- Congiuntiva: deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo. Ogni operazione deve essere autorizzata tramite il consenso di tutti i soci (o la maggioranza, se l’atto costitutivo lo prevede).
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