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Diritto commerciale: l'imprenditore

Articolo 2082 codice civile

Quest’articolo definisce la figura dell’imprenditore in quanto, una volta che questo soggetto è individuato, gli si possono applicare delle regole sfavorevoli o favorevoli. Ha degli obblighi che le persone fisiche non hanno o che non sono dovute a rendere pubbliche/note (es. i bilanci delle società sono pubbliche, io privato non ho l’obbligo di dire a quanto ammonta il mio patrimonio, se sono imprenditore e non pago debiti si può procedere con un’esecuzione dei beni del mio patrimonio, perdo tutte le prerogative patrimoniali, il procuratore fallimentare prende tutti i miei beni per soddisfare tutti i miei debiti, si diventa falliti, pericolo che non si corre se non si è imprenditori).

La definizione di imprenditore ci interessa perché a questa definizione consegue un apparato disciplinare/insieme di regole che a lui si applicano in quanto imprenditore e che non si applicano ad altri soggetti. La regola del legislatore di caratterizza per generalità ed astrattezza: chiunque si trova in quella condizione è soggetto a quelle regole.

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (etero-organizzata) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Chiunque può essere imprenditore (persona fisica, società, associazione ecc..) ma non ho con immediata certezza che chiunque ho di fronte può essere un imprenditore. Imprenditore può essere qualunque soggetto di diritto sia esso persona fisica, persona giuridica, associazione, spa ecc… il quale svolge un’attività.

Che significa attività? È un insieme coordinato/pianificato di atti consequenziali a raggiungere uno scopo, essendo economica l’attività avrà come scopo il raggiungere quanto meno il pareggio tra costi e ricavi. L’attività è svolta professionalmente: è svolta con continuità dedicandomici professionalmente.

Organizzata: etero-organizzata, che organizza un complesso di beni, li pianifica; il soggetto deve dotarsi di una struttura, dotato di dimensioni e capacità tali da creare un sistema aziendale (es. sono una stilista ho le stampanti apposta per fare il modello, per stampare la sagoma, ho dei venditori che girano il mondo per scoprire le tendenze ecc).

Se manca uno di questi elementi non si può parlare di imprenditore. Poiché l’imprenditore si muove nel mercato (rapporto imprenditore-altri imprenditori, imprenditore-consumatori) è indispensabile sottoporlo a delle regole per tutelare sia lui stesso (in quanto soggetto speciale) che il mercato dei consumatori. Ci deve essere informazione: io devo sapere che se sono un imprenditore dovrò sottostare ad una certa disciplina (ciò mi interessa in termini di “diritti” anche se sono un semplice consumatore).

Poiché il 2082, in senso letterale, comprende anche le attività illecite (diverso dal 2043 cc: contratto non valido per illecità della causa); la ratio della norma è quella di tutelare il mercato (affidamento al mercato), si statuisce che al soggetto che svolge attività illecite (sigarette di contrabbando) venga riconosciuto il fatto che egli sia imprenditore (con gli annessi svantaggi: bilancio, soggetti al fallimento…), ma che NON gli siano garantiti i vantaggi che spettano all’imprenditore “onesto” (la tutela della concorrenza aggressiva in atto degli altri imprenditori…).

Se io inconsapevolmente prendo qualcosa da uno che fa qualcosa di illecito e gli dico ti faccio fallire questo può dirmi che non è imprenditore e questo genera una carenza di tutela in capo al mercato e allora la teoria che si preferisce è che se io svolgo un’attività illecita mi vengono applicate tutte le regole svantaggiose e non quelle vantaggiose dell’essere imprenditore.

La tutela si esprime con il riconoscimento dell’attività illecita applicandovi le condizioni svantaggiose. Se l’attività è illecita questo non significa che non si è imprenditori perché lo sforzo letterale dell’2082 non esclude l’illecità, quindi allo sforzo letterale si aggiunge lo sforzo logico che mi permette di capire che le regole vanno applicate anche per la tutela del mercato (es. il far fallire l’imprenditore).

È necessario il rapporto con il mercato?

No. Es. creo un palazzo di 5 piani: assumo ingegneri, architetti, dipendenti, ma poi alla fine decido di non venderlo ma di darlo alle mie 5 figlie. Sono imprenditore o no? Tendenzialmente si, in quanto nella definizione emerge che l’attività economica deve essere destinata o alla produzione o allo scambio; ciò significa che il rapporto con il mercato NON è condizione imprescindibile!

Esiste in questo esempio l’economicità? L’economicità si ritrova anche con la sostituzione di un valore patrimoniale con un altro valore patrimoniale più alto: in questo caso l’economicità sta nel fatto che ha preso denaro per x dal suo conto e il palazzo che ha costruito vale x+1; quindi l’economicità c’è. È organizzata sicuramente. Lui non ha scambiato ma ha prodotto quindi si è imprenditore.

Per chi svolge attività intellettuali?

Per loro vale la definizione di imprenditore? No. Sebbene si hanno tutti i requisiti dell’art.2082 cc, per il solo fatto di svolgere attività intellettuale non sono considerati imprenditori. Altri esempi di chi non è imprenditore sono medici, avvocati, artisti, ingegneri, dentisti ecc… un’eccezione è quella dei farmacisti che sono tendenzialmente imprenditori perché l’attività commerciale prevale su quella intellettuale.

Lo sforzo letterale non ci ha permesso di affermare che l’attività deve essere lecita ed è qui che interviene lo sforzo logico: se la norma deve essere anche a vantaggio del mercato questo significa che in realtà chi svolge un’attività illecita è considerato imprenditore applicandogli però tutti gli svantaggi del caso, senza che possa usufruire dei vantaggi.

Interpretazione

Quel momento in cui si riconduce la fattispecie astratta ad una fattispecie concreta. L’utilità della definizione imprenditore: è utile la definizione di un soggetto come imprenditore ne conseguono delle conseguenze concretamente. Nella comprensione della regola c’è un primo sforzo letterale andando a comprendere il significato delle singole parole nel linguaggio del legislatore che utilizza dei termini tecnici che hanno un significato diverso dal significato comune.

Il tema legislativo, o comunque del diritto commerciale, riceve continue contaminazioni con i temi dell’economia (es. la definizione della “crisi” ricorrendo all’economia aziendale, così come definire un soggetto insolvente guardando agli indici di bilancio, indice mezzi propri-mezzi di terzi ecc..); il primo sforzo è letterale e il secondo è di natura logica che attiene a questa domanda: la regola, oggi, che valore/sostanza ha? Le norme devono essere attualizzate con il contesto/situazione di oggi. Questa regola che parte in un certo modo oggi è contestualizzata diversamente; la regolarizzazione della fattispecie imprenditore attiene a una definizione che rientra in una disciplina NON della supremazia dell’imprenditore ma che consente di stabilire quali sono i rapporti di quest’imprenditore con altri imprenditori e con il mercato dei consumatori in maniera tale che si abbia un’informazione: essendo imprenditore a lui è imputabile un certo insieme determinato di regole funzionale a dettare delle regole precise per la relazione con il mercato.

(art. 3 uguaglianza ma all’interno dell’uguaglianza bisogna essere consapevoli della diversità, es la diversità dell’imprenditore rispetto a un consumatore qualunque, non essendo tutti uguali vanno eliminati gli svantaggi in modo tale da partire tutti dallo stesso punto).

Distinzione tra gli imprenditori

Attraverso un processo inferenziale abbiamo individuato la figura dell’imprenditore; all’interno di questa categoria c’è una distinzione tra:

  • Imprenditore agricolo: non fallisce; fino a poco fa non si doveva iscrivere al registro delle imprese.
  • Imprenditore commerciale: colui il quale non è imprenditore agricolo, la sua definizione quindi si realizza per privazione del contrario.

Per l’imprenditore agricolo si fa riferimento alla definizione data dall’art. 2135 del codice civile: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

È imprenditore agricolo chi svolge un’attività di coltivazione del bosco, o di selvicoltura o di allevamento di animali. Coltivazione del fondo: una qualsiasi attività che può utilizzare il fondo o può non utilizzarlo. L’importante è che l’attività sia volta alla cura di un ciclo biologico, animale o vegetale, o una fase di esso. È un esempio di norma che cambia in base al suo adattamento alle condizioni economiche dei nostri giorni. La stessa norma in un codice vecchio guarda all’imprenditore agricolo come un soggetto che coltiva il fondo, c’è necessariamente una connessione; inoltre era imprenditore agricolo chi allevava BESTIAME (mucche, pecore…), l’interpretazione letterale comprendeva solo il bestiame. È un atteggiamento che oggi è cambiato in quanto l’imprenditore agricolo è un imprenditore che si evolve tecnologicamente e che con il progresso rende più sofisticata la sua attività (es. determinati prodotti che nascono in modi innovativi), c’è un’economia in cui il dato industriale è prevalente e quindi c’è un rimodellamento della norma alle mutate condizioni. Ora si utilizza il termine animali e non bestiame andando così ad ampliare la categoria, le attività ora non devono essere necessariamente vincolate al fondo, l’evoluzione tecnologica mi permette di curare anche solo una determinata fase del ciclo. Al giorno d’oggi c’è un’incentivazione dell’attività agricola. È importante quindi la cura del ciclo biologico, animale o vegetale, non guardando più il legame con il fondo: l’attività può anche prescindere dal fondo.

L’imprenditore agricolo ha un rapporto con il mercato e potrebbe comprare cose e rivenderle: es compro delle mele e le rivendo. Il fruttivendolo è un puro imprenditore commerciale. Se produco anch’io mele posso comprarne altre e rivenderle e rimango sempre un imprenditore agricolo, basta che la parte che compro e rivendo è MINORE di quella che produco io: la più parte di ciò che vende proviene dalla sua produzione. L’attività economica che l’imprenditore agricolo svolge può utilizzare o no il fondo.

Un’ulteriore distinzione fatta riguarda le dimensioni, prescindendo dal tipo di attività, basta che sia svolta in modo continuo di connotazione economica e in modo organizzato, differenze quantitative tra imprenditori sono fatte su quello che l’imprenditore dà all’attività e l’etero-organizzazione:

  • Piccoli imprenditori: tendenzialmente non fallisce, è piccolo imprenditore in quanto è maggiore l’apporto che lui stesso dà rispetto all’etero-organizzazione. È colui il quale ha un etero-organizzazione ma non è prevalente rispetto al suo apporto.
  • Grandi imprenditori: il contrario.

L’articolo 1 della legge fallimentare elenca i requisiti quantitativi che un imprenditore, qualsiasi imprenditore a prescindere della prevalenza del lavoro proprio sull’etero-organizzazione e viceversa, deve avere per non essere soggetto al fallimento, creando così un gruppo sottodimensionato che in linea di principio va a coincidere con il gruppo dei piccoli imprenditori. I requisiti sono:

  • Attivo patrimoniale non superiore a 300000;
  • Ricavi non superiori a 200000;
  • Debiti non superiori a 500000.

Un piccolo imprenditore che supera questi limiti è considerabile fallibile; MA può evitare il fallimento nel momento in cui nonostante supera questi limiti dimostra che il suo apporto è maggiore dell’etero-organizzazione (art.2083).

Lo statuto dell'imprenditore

È importante definire la figura dell’imprenditore in quanto a lui si applicano determinate regole inserite nello statuto dell’imprenditore:

  • L’imprenditore è soggetto al fallimento (impr. Commerciale, non sottodimensionato): l’imprenditore commerciale laddove non adempie alle sue obbligazioni, laddove è insolvente, vive quindi l’incapacità di soddisfare le sue obbligazioni nei tempi previsti, ha una disfunzione finanziaria grave, è soggetto al fallimento. Il suo patrimonio viene “congelato” e consegnato a un soggetto nominato dal tribunale che si occuperà di liquidarlo per soddisfare coloro che si presentano come suoi creditori. Un imprenditore può ricorrere anche al concordato preventivo: preso atto della sua situazione di insolvenza, o ancora prima, l’imprenditore ha consapevolezza subito del suo malessere, ad esempio a causa di una crisi, allora propone un accordo ai suoi creditori, rinegozia i suoi rapporti cercando di “diminuire” i suoi debiti, in virtù anche del comportamento corretto e della buona condotta passata. Quella del fallimento e del concordato sono procedure che non riguardano né l’agricolo né il piccolo. Oggi giorno però la posizione del debitore viene sempre aiutata, cercando di far uscire l’imprenditore dal momento di crisi; Allora il legislatore ha deciso che le fattispecie concordatarie possono essere positive anche per l’imprenditore agricolo, il consumatore, e allora si è creata una procedura apposta per loro per permettere di realizzare una soluzione concordataria (SOVRAINDEBITAMENTO).
  • Scritture contabili obbligatorie: è obbligatorio tenere traccia della contabilità nelle scritture contabili utilizzando lo strumento della partita doppia. Tre prospettive:
    • Patrimoniale: l’ammontare dei beni/patrimonio;
    • Finanziaria: i flussi di cassa;
    • Economica: il guadagno.

Gli imprenditori agricoli e piccoli non hanno l’obbligo di queste scritture; se però si dotano di una società questa richiede le scritture obbligatorie. “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”.

Libro giornale: il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio d’impresa.

Libro inventari: deve redigersi all’inizio dell’esercizio d’impresa e successivamente ogni anno. Si chiude con il bilancio.

Dalle scritture contabili possono emergere delle valenze probatorie: possono essere una prova contro l’imprenditore e a favore dell’imprenditore nei rapporti con altri imprenditori.

“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore”

“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Chi è imprenditore deve essere iscritto al registro delle imprese.

L'azienda

L’etero-organizzazione consiste nell’azienda. Art.2555 ci da la definizione di azienda come si è fatto per l’imprenditore questa definizione necessita di un’interpretazione letterale e logica, dove il concetto di azienda va attualizzando includendo valori che non erano percepiti nel passato, valori che portano alla mobilizzazione e smaterializzazione della ricchezza. “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa”

L’imprenditore è il soggetto; L’impresa è l’attività economica; l’azienda è lo strumento.

Soggetto+Azione+Strumento = Imprenditore+Impresa+Azienda

Se non ho un’azienda non sono imprenditore perché non ho etero-organizzazione. L’imprenditore acquisisce una serie di beni che organizza in senso armonico affinché questi formino qualcosa che è utile allo svolgimento dell’attività d’impresa, per creare un nuovo bene che è l’azienda.

L’azienda costituisce un nuovo bene che si forma dalla somma di singoli beni “invisibili”. I beni al giorno d’oggi sono anche immateriali (il marchio, il know-how). Bisogna consentire che l’azienda possa vivere anche senza imprenditore. I beni singoli di un’attività sono considerati tutti insieme come una sola unità.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.unich.marini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Esposito Ciro.
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