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Un socio ad esempio ha un debito. Il creditore non potrà rivolgersi alla società e
richiedere il pagamento del debito perché è un debito personale del socio e la
società non è sensibile a questa vicenda. Il fatto di avere una partecipazione in
una società semplice resta comunque un valore. Se non vi sono altri beni di
questo soggetto aggredibili dal creditore allora il creditore potrebbe dire alla
società di escludere il socio e liquidare la sua quota in modo da poter rivalersi
sulla quota. (Nel caso in cui sono socio di una società di capitali e sono debitore
di qualcuno questo fa espropriare la mia quota e subentra al mio posto un altro
socio; nella società semplice i soci si scelgono per la fiducia che hanno l’uno
dell’altro, si scelgono per le loro qualità, non può accadere questa situazione di
ritrovarsi un socio che non conoscono). Si fa riferimento all’art.2270.
La quota di liquidazione viene calcolata sia sull’apporto patrimoniale sia
sull’avviamento (art.2289).
Caso della morte di un socio:
Nasce un conflitto tra la società, gli eredi e i soci superstiti:
- Gli altri soci potrebbero non accettare gli eredi: i soci si scelgono per le
qualità personali e si ritroverebbero persone che non conoscono;
- L’interesse degli eredi è la liquidazione, hanno diritto a ricevere qualcosa.
Il legislatore devi ponderare i vari interessi in gioco.
Nella società semplice, i soci si sono scelti per le qualità personali, il legislatore
decide che in caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione,
non entrano in società; gli eredi hanno diritto alla valorizzazione monetaria
della quota del socio deceduto. Se nell’atto costitutivo non è stato deciso
diversamente, la regola generale è che alla morte di un socio si deve liquidare
la quota a meno che i restanti soci non preferiscano liquidare la società
(art.2284). Un’altra alternativa è che tutti i soci decidano di proporre agli eredi
la continuazione della società e gli eredi vi consentano (clausole di
continuazione). Gli eredi se entrano in società sono nuovi soci e si accolleranno
tutti i rischi, rispondono delle obbligazioni precedenti.
Caso di recesso di un socio:
Situazione in cui c’è lo scioglimento del rapporto sociale per la volontà che
appartiene al socio.
Il recesso è una modificazione che poi andrà ad incidere sul patrimonio in
quanto a questo sarà corrisposta la quota di liquidazione.
Recesso: atto con il quale il socio dichiara recettiziamente concluso il suo
rapporto con la società;
il recesso può esserci in due casi:
1. La società è contratta a tempo indeterminato: nell’atto costitutivo non è
stato scritto un termine; quando il vincolo è a tempo indeterminato un
soggetto può sempre recedere con un preavviso di tre mesi;
2. O se è a tempo determinato ma corrisponde e tutta la vita del socio: es.
la sua aspettativa di vita è minore rispetto alla durata di vita della
società. È come se fosse a tempo indeterminato quindi il socio può
recedere;
3. (Indipendentemente dall’arco temporale esiste giusta causa per il
recesso.)
Caso di esclusione di un socio:
art.2286, gli altri soci non vogliono più un socio in società; esistono due ipotesi
di esclusione:
- Di diritto: il socio viene escluso dalla società perché si verifica una
fattispecie giuridica che fulmina la sua esistenza nella società (ad
esempio i debiti del socio che si ripercuotono sulla società, oppure il
soggetto fallisce per attività diverse da quella della società, il suo
fallimento determina immediatamente la sua esclusione dalla società); si
verifica un fatto obiettivo.
- Facoltativa: esiste un fatto che colpisce il socio e a questo fatto si
aggiunge la volontà degli altri soci di escluderlo (ad esempio non viene
fatto un conferimento di opera, grave inadempimento, interdizione
ecc…).
Liquidazione della società (Nelle società di persone)
Nella vita della società si determinano delle cause che determinano lo
scioglimento e estinzione/cancellazione della società: tra i due momenti c’è la
fase di liquidazione.
Quindi tre fasi:
1. Scioglimento
2. Liquidazione
3. Estinzione
Art.2272: la società si scioglie:
1) Per il decorso del termine;
2) Per il conseguimento dell’oggetto di sociale o la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) Per la volontà di tutti i soci;
4) Quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine dei sei mesi
questa non è ricostituita;
5) Per le altre cause previste dal contratto sociale.
Ci sono cause di diritto ad esempio il raggiungimento dello scopo sociale o
l’impossibilità di poter vedere raggiunto lo scopo; un’altra causa è il decorso
del termine fissato nell’atto costitutivo.
Una causa più frequente è quella che deriva dalla volontà dei soci: decidono
all’unanimità di chiudere il contratto sociale. Un’altra causa è quando viene
meno la pluralità dei soci (resta un solo socio, non può esserci una società di
persone unipersonali).
Società in nome collettivo e in accomandita semplice hanno delle cause
particolari: es. venir meno dei soci accomandatari; entro 6 mesi però c’è la
possibilità di ricostruire la pluralità.
Sempre nel 2272 ci sono altre cause: si prevede ex ante una causa al seguito
della quale si decide di non voler continuare la società, ad esempio quando due
soggetti decidono che cambia lo scopo sociale e allora non vogliono più far
parte della società; oppure altra causa per le società in nome collettivo è il
fallimento di uno dei soci.
Vediamo cosa succede nel dettaglio al verificarsi delle cause.
Esiste la possibilità nello statuto di prevedere una proroga tacita o una durata
diversa: quando si ha una scadenza cambiano anche i rapporti tra i soci;
avendo una durata limitata ci sono anche delle limitazioni ai soci. Se la società
è a tempo indeterminato si può recedere
La durata è un elemento fondamentale.
Alla scadenza può esserci una proroga tacita: alla scadenza i soci continuano
l’attività passando a una scadenza indeterminata.
Art. 2273: la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminata quando,
decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
operazioni sociali.
Liquidazione: la fase tra scioglimento ed estinzione; è quell’attività volta a
convertire in danaro le attività della società e a soddisfare tutti i creditori. È
essenziale soprattutto nel caso di società di persone. Il socio è responsabile
illimitatamente: risponde anche con il suo patrimonio. Nelle società di persone
la liquidazione è legata all’attivo patrimoniale, viene liquidato, si soddisfano i
creditori, si ridà l’apporto ai soci e l’eventuale surplus. In linea teorica quindi
serve e a soddisfare le obbligazioni, remunerare i soci dell’investimento inziale
e in più un surplus che deriva dall’attività di liquidazione.
Es. si verifica un dissidio tra i soci e si decide di sciogliere la società; i
liquidatori, nominati appositamente per questa fase, procedono vendendo tutto
con l’intento di soddisfare tutte le obbligazioni della società; una volta che non
ci sono più debiti, e non c’è più attivo da liquidare, si dà ciò che resta ai soci in
modo proporzionale al conferimento. In questa fase un socio che ha conferito
un bene quest’ultimo non lo riavrà indietro ma sarà venduto anch’esso perché
il conferimento è ora di proprietà di società, a meno che non ci sia abbastanza
attivo che permette di sostituirlo al danaro che gli spetterebbe.
La fase è gestita dai liquidatori; una volta che si verifica la fase di scioglimento
i soci devono decidere a chi affidare questa fase di liquidazione. Se non
decidono il soggetto viene individuato dal tribunale. I liquidatori hanno le
stesse responsabilità degli amministratori con una particolarità: hanno dei
divieti come ad esempio il porre in essere nuove operazioni; il loro unico
compito è di liquidare tutto l’attivo per soddisfare i creditori della società. Non
possono iniziare un’attività che preveda il rischio d’impresa. Questo non
significa che non possono portare a termine tutte le operazioni già in corso,
sempre in vista dello scopo ultimo della liquidazione.
Art.2278: i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e,
se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i
beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Art.2279: i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente
per gli affari intrapresi.
Cosa succede al passaggio tra amministratori e liquidatori: gli amministratori
devono consegnare ai liquidatori tutta la documentazione. È un’attività
necessaria che funge da spartiacque tra la precedente amministrazione e
quella che ora passa in mano ai liquidatori: nell’ambio di questa consegna si
deve rendere il rendiconto della propria attività.
Art.2277: gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i bei e i
documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all’ultimo rendiconto […]
Ai soci non può essere ripartito nessun bene se i debiti non sono stati pagati:
accantonate tutte le somme necessarie al pagamento dei debiti.
Se i liquidatori non ce la fa a pagare i debiti possono chiedere nuovi apporti ai
soci? Si.
Può chiedere durante la fase di liquidazione nuovi apporti per la soddisfazione
dei debiti sociali. I nuovi apporti possono essere sempre chiesti ai soci
illimitatamente responsabili. Come per i conferimenti, i nuovi apporti possono
essere chiesti nei limiti delle quote di partecipazione: se è vero che esiste una
responsabilità illimitata e solidale tra i soci, in questo caso i nuovi apporti sono
richiesti in proporzione a ciò che hanno già conferito, proporzionale alla
partecipazione.
Art.2280: I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i
beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano
accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insuffic