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Le obbligazioni

Ulteriori forme di finanziamento sono quelle fatte con i mezzi di terzi, come i nostri fornitori (ad esempio tramite i pagamenti dilazionati che mi possono autofinanziare se sono bravo nel ciclo di vendita), gli istituti bancari (tramite prestiti), ecc. Tra i mezzi di terzi istituzionalizzati, il legislatore consente alla società per azioni di emettere obbligazioni (articolo 2410). Le obbligazioni sono dei titoli di credito con le quali la società si rivolge al mercato chiedendo agli investitori di fare credito alla società, a fronte di questo credito la società avrà nei confronti degli investitori l'obbligo di restituzione del credito e quello del pagamento di determinati interessi. Anche qui per facilitare l'afflusso di capitali il legislatore prevede diverse categorie di obbligazioni che possono essere: - Obbligazioni a premio con le quali si potrebbe prevedere che gli obbligazionisti non solo ricevono la restituzione del credito.

capitale più gli interessima, ad esempio, a sorteggio ricevono anche determinati premi in danaro o innatura.

  • Obbligazioni a remunerazione indicizzata, per proteggersi dall’eventuale aumento dell’inflazione.
  • Obbligazioni convertibili in azioni, particolari obbligazioni che permettono al possessore di mutare la sua posizione da creditore a socio lasciandol’obbligazione e ricevendo azioni (insieme a tutti i diritti che si portano dietro).
  • Obbligazioni con warrant, con le quali il possessore ha la facoltà di acquistare un determinato quantitativo di azioni ad un prezzo prefissato.
  • Obbligazioni subordinate rimborsabili o per le quali c’è il rendimento al ricorrere di particolari condizioni.

LIMITE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, al fine di non compromettere la salute della società e la capacità di restituzione delle somme della società, all’articolo 2412 dispone che la società

È libera di emettere le obbligazioni, quindi di indebitarsi, ma entro un limite pari al doppio del capitale sottoscritto al quale aggiungere la riserva legale e le riserve disponibili. Questo limite standard può tuttavia essere superato da obbligazioni emesse da investitori professionali soggetti a vigilanza che ne risponderanno anche in caso di insolvenza della società. Un esempio può essere quello di una banca che sottoscrive le obbligazioni di una società e le rimette sul mercato; in questo caso sarà la banca stessa a garantire all'obbligazionista che in caso di mancato pagamento della società provvederà essa stessa a rifondere le somme. Del pari il limite può essere superato nel momento in cui le obbligazioni sono garantite da ipoteche di primo grado per un valore pari a due terzi degli immobili; oppure perché queste obbligazioni sono destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati; oppure quando ricorrono.particolari ragioni che interessano l'economia nazionale. SISTEMA DI GOVERNANCE Per il sistema di governance, nella società per azioni, si assiste ad un modello di tipo corporativo che si caratterizza per la sua suddivisione in vari organi delle funzioni strategiche, di dominio, di gestione e di comando, nonché di svolgimento dell'attività economica. Questi organi sono: 1. Organo sovrano che appartiene ai soci, i quali sono coloro che ne decidono la costituzione e le sorti della società. Quest'organo è composto dall'assemblea dei soci, ovvero un contesto ordinato dove si interviene previa convocazione per discutere di argomenti ben definiti, in maniera tale da permettere ai partecipanti d'informarsi sugli argomenti trattati, e in cui si vota a maggioranza del capitale sociale; 2. Organo amministrativo, cioè il consiglio di amministrazione o amministratore unico, dove, una volta che l'assemblea nomina gli amministratori,affidando loro il compito gestionale della società. La loro attività di gestione non può essere interferita da parte dei soci per via della suddivisione dei ruoli decisa dal legislatore, a norma dell'articolo 2380 bis del codice civile. Ai soci è data solamente la possibilità di revocare gli amministratori (o l'amministratore), sia per giusta causa che non, pagandogli però, in questo caso, un risarcimento. 3. Organo deputato al controllo, cioè il collegio sindacale, esso svolge il compito di controllo della società e/o degli amministratori affinché rispettino le regole di corretta amministrazione e le norme di vita sociale. Il collegio sindacale si compone di solito, in un modello corporativo, di professionisti, come commercialisti. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Una volta che la società è nata in seguito all'iscrizione presso il registro delle imprese, la volontà dei soci si deve esprimere.rigorosamente all'interno dell'organo assembleare, ovvero un luogo in cui i soci assumono le decisioni; questo è considerato come l'organo sovrano. Le decisioni all'interno dell'assemblea vengono assunte a maggioranza del capitale sociale in quanto il legislatore ritiene che quanto più un soggetto abbia investito nella società, allora tanto più sarà attento nell'assunzione delle decisioni. L'assemblea ordinaria decide su tutte le materie che sono poste alla sua attenzione dall'atto costitutivo o dalla legge, in particolare dall'articolo 2364 del Codice civile in cui: 1. Approva il bilancio; 2. Nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3. Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4. Delibera sulla responsabilità.

degli amministratori e dei sindaci;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Più nel generale, l'assemblea è chiamata a decidere sulla: approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, nomina dell'organo di controllo e sulle loro responsabilità, modifiche dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della società.

L'assemblea, a seconda della decisione che assume, si esprime come: assemblea ordinaria o assemblea straordinaria.

Questo avviene poiché il legislatore si rende conto che determinate decisioni hanno carattere ordinario (approvazione bilancio, nomina e revoca amministratori), mentre altre hanno particolare

incidenza sulla vita societaria (modifiche attocostitutivo, nomina liquidatori) e che quindi necessitano di una particolareattenzione.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria (articolo 2365) delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e in alcuni casi specifici espressi dalla legge.

Mentre con l'assemblea ordinaria viene verbalizzato quanto discusso in maniera privata, con l'assemblea straordinaria un notaio assiste alla riunione, la verbalizza sotto forma di atto pubblico notarile, controlla la legalità della delibera e procede ad iscriverla presso il registro delle imprese.

Solo dopo tale iscrizione gli effetti della delibera si concretizzano.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Affinché si possa parlare di assemblea è necessario che sia rispettato il procedimento per la sua formazione che parte da una convocazione, passa per una riunione, una discussione e infine una decisione.

Il primo momento è quindi la convocazione che è un atto essenziale in quanto permette ai soci di apprendere che vi sarà un'assemblea, dove vi sarà e di cosa si discuterà.

Il legislatore stabilisce che l'assemblea può essere convocata:

  • Dagli amministratori;
  • Dai soci, nei casi in cui ne faccia domanda un'aliquota qualificata pari almeno ad un decimo del capitale sociale;
  • Dal Collegio Sindacale in caso di inerzia degli amministratori (questi avrebbero dovuto convocare l'assemblea ma non lo hanno fatto) o quando le attività degli amministratori non si svolgono correttamente e quindi il Collegio Sindacale convoca l'assemblea per notiziare i soci del comportamento degli amministratori.

La disciplina della convocazione viene sistemata dal legislatore negli articoli 2363 e 2366.

La prima norma stabilisce che l'assemblea si tiene nel comune dove ha sede la società, salvo diverse disposizioni.

presenti nello statuto.

La seconda norma stabilisce che l'assemblea si riunisce previa convocazione dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante un avviso che deve avere il seguente contenuto minimo (che poi di volta in volta il legislatore può arricchire): il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

È importante indicare tale contenuto per consentire ai partecipanti di intervenire in maniera informata dato che dopo la discussione si avrà una decisione (delibera assembleare) dalla quale si desumerà la volontà sociale.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o in alternativa (come in verità accade) attraverso un'apposita previsione dell'atto costitutivo dove si stabilisce che l'assemblea è convocata a mezzo di una comunicazione spedita per

Raccomandata, per PEC, ecc. almeno otto giorni prima dell'adunanza dell'assemblea stessa. Gli argomenti da trattare devono essere stabiliti fin dalla convocazione in maniera tale da permettere ai partecipanti di presentarsi in maniera preparata alla discussione e l'ordine del giorno delimita l'ambito della discussione, cioè non si può parlare di altro.

Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui l'ordine del giorno è legislativamente esteso a prescindere dall'inserimento dell'argomento di discussione nell'avviso di convocazione, così come si evince dal 2° comma dell'articolo 2393 del codice civile. Ad esempio nel caso di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, viene ex legge introdotto quale possibile argomento di discussione, il tema della responsabilità degli amministratori per inottemperanze realizzate nell'ambito dell'esercizio.

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A.A. 2020-2021
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crissness00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Esposito Ciro.