Imprenditore
La definizione di imprenditore ci viene data dall’articolo 2082 del Codice Civile, che stabilisce che: “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Dalla lettura di questo articolo notiamo che il soggetto-imprenditore viene identificato da un punto di vista soggettivo e da un punto di vista oggettivo.
- Da un punto di vista soggettivo, la qualifica di imprenditore può essere assunta sia da una persona fisica, sia da una persona giuridica, sia da un ente giuridico, cioè da una qualsiasi entità alla quale siano imputabili delle situazioni giuridiche.
- Da un punto di vista oggettivo, invece, attraverso l’analisi letterale della norma comprendiamo che l’imprenditore è quel soggetto che svolge un’attività economica che sia caratterizzata da: professionalità, da un’eterorganizzazione e dalla finalizzazione alla produzione o scambio di beni o servizi.
Attività economica e professionalità
Per attività si intende un insieme di atti strategicamente pianificati e successivamente attuati che si combinano tra di loro coordinatamente. L’attività nella fattispecie deve essere coronata da un requisito di economicità, quindi lo scopo di lucro NON è una condizione necessaria, perché, affinché si parli di attività economica, basta anche soltanto che ci sia il pareggio dei costi con i ricavi. Un esempio può essere quello di un ente religioso che eroga un servizio sanitario o scolastico senza perseguire scopo di lucro ma ricevendo un corrispettivo pari soltanto all’eguaglianza dei costi.
Per professionalità si intende un’attività che NON è svolta in maniera occasionale, bensì un’attività svolta con abitualità, portata avanti nel tempo e non per forza esclusiva. L’imprenditore, inoltre, deve avvalersi di un’eterorganizzazione che sia dotata di tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle diverse mansioni legate alle attività d’impresa, e quindi a seconda dell’attività svolta dovrà dotarsi di dipendenti, di fattori produttivi, di attrezzature, di know-how e quant’altro.
È importante sottolineare che per essere qualificati imprenditori NON è necessario avere un rapporto con il mercato perché il legislatore con l’articolo 2082 del codice civile dispone che l’attività economica posta in essere dall’imprenditore ha come fine anche solo la produzione. Quindi basta anche soltanto produrre il bene senza destinarlo al mercato per essere considerati imprenditori. E per essere qualificato imprenditore, inoltre, NON è necessario che l’attività economica posta in essere sia un’attività lecita.
Questo perché in primis dalla norma non si evince che l’attività deve per forza essere un’attività lecita e perché, inoltre, andando a qualificare come imprenditore quel soggetto che pone in essere illecitamente un’attività imprenditoriale, si potrà dare tutela ai terzi, i quali non essendo a conoscenza dell’illiceità dell’attività, potranno godere comunque dei diversi diritti che vengono loro riconosciuti nei confronti di un normale imprenditore (es. il diritto a farlo fallire).
Quindi anche se il soggetto svolge un’attività economica illecita sarà qualificato comunque come imprenditore, tuttavia a lui si applicheranno solo le norme sfavorevoli in tema di disciplina dell’imprenditore e volte a salvaguardare i terzi (oltre alle norme relative all’illiceità stessa). Ovviamente, tutti i contratti stipulati illecitamente saranno contratti nulli.
Caso concreto
Cassazione penale sez. III, 07/10/2010, n.4216: Sono assoggettabili a tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all'art. 14 comma 4 l. n. 537/93, secondo cui nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917/86 devono intendersi ricompresi se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro (nella specie, la Corte ha confermato la condanna ex art. 5 d.lg. n. 74/00 emessa nei confronti dell'imputata che non aveva dichiarato i proventi derivanti dall’attività di illecito sfruttamento della prostituzione). Se non fosse stato così il soggetto che svolgeva attività illecita la faceva franca e non pagava le tasse (ciò non esclude che sarebbe stato posto alle conseguenze amministrative e penali a priori) (es. nel caso di prostituzione sarà tutelato il terzo che avrà avuto contatto con l’imprenditore perché ad esempio ha fornito lettini e mobili ignorando l’illiceità dell’attività che sarebbe stata svolta; invece, il fruitore dell’attività di prostituzione (il cliente) non è tutelato poiché tale contratto è nullo). Inoltre, è stato richiesto per questa attività anche il versamento degli importi a tassazione proprio perché è stata ugualmente riconosciuta come attività produttiva e di erogazione dei servizi.
Professionista intellettuale
Un’importante distinzione da fare è quella tra imprenditore e lavoratore autonomo, nello specifico il professionista intellettuale (es. avvocato, ingegnere ecc.).
Il professionista intellettuale è disciplinato nell’articolo 2229, il quale dice: “la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.”
Quest’ultimo può non possedere il requisito di eterorganizzazione, oppure, pur possedendo tutte le caratteristiche di un imprenditore (professionalità, eterorganizzazione, finalizzazione alla produzione o scambio di beni o servizi), non è qualificato come imprenditore perché la natura dell’attività che svolge fa sì che egli venga qualificato come professionista intellettuale. Infatti, egli a differenza dell'imprenditore svolge un'attività prevalentemente intellettuale, utilizzando le proprie conoscenze ed esperienze di studio.
Un caso che in questo senso ha suscitato particolare dibattito è dato dalla figura del farmacista, il quale secondo alcuni è un professionista intellettuale mentre secondo la giurisprudenza prevalente egli è da considerare come imprenditore perché la sua attività di commercializzazione dei prodotti prevale su quella intellettuale. Infine, come si evince dall’articolo 2229, il professionista intellettuale deve necessariamente iscriversi in un apposito albo o elenco.
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Il legislatore, dopo averci dato la definizione generale di imprenditore, distingue l’imprenditore a seconda dell’attività che questi svolge, che può essere un’attività agricola o commerciale.
All’articolo 2135 del codice civile il legislatore ci dà la definizione di imprenditore agricolo stabilendo che: “è imprenditore agricolo chi esercita:
- La coltivazione del fondo
- La selvicoltura
- L’allevamento di animali
- Le attività a queste connesse”
In particolare, per essere considerati imprenditori agricoli NON occorre che si curi lo sviluppo dell’intero ciclo biologico legato a queste attività, ma basta anche soltanto che si curi lo sviluppo di una sola fase del ciclo biologico stesso (anche non inerente al fondo); questa fase, però, deve essere considerata una fase necessaria. L’imprenditore agricolo rimane tale anche se, accanto alla commercializzazione della sua produzione, aggiunge una parte di prodotto che ha acquisito da terzi per la rivendita.
Questa attività avrebbe una valenza commerciale, ma il legislatore stabilisce che si rimane imprenditore agricolo laddove questa attività, definita attività connessa, abbia un rilievo economico minore rispetto a quello dei prodotti commercializzati in ragione dell’attività principale. Inoltre, è imprenditore agricolo anche chi utilizza la propria struttura aziendale per l’erogazione di servizi come, ad esempio, il servizio di agriturismo (un servizio tipicamente commerciale ma che in questo caso rimane agricolo nella misura in cui si utilizza l’organizzazione aziendale e il tema aziendale per fornire questo servizio).
All’imprenditore agricolo sono riservate delle agevolazioni di natura finanziaria, fiscale e tributaria e inoltre a lui non si applica una parte dello statuto dell’imprenditore che invece si applica nella sua totalità all’imprenditore commerciale. Un esempio può essere l’esonero dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali o l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili.
Quest’ultima diviene obbligatoria se l’attività di impresa agricola è svolta sotto forma di società oppure laddove l’imprenditore agricolo acquisisca grandi dimensioni ed abbia per primo il bisogno di portare contezza della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria attraverso le scritture contabili. Una volta avuta la definizione di imprenditore agricolo, avremo anche quella di imprenditore commerciale poiché questa si desume per privazione del contrario e quindi sono imprenditori commerciali tutti quegli imprenditori che non sono imprenditori agricoli.
Caso concreto
Sentenza della Suprema Corte (Cass.,, 10/12/2010, n.24995 ). La sentenza sancisce: "In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lg. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari)
Il piccolo imprenditore (sottodimensionato)
Il legislatore, oltre a distinguere gli imprenditori in relazione all’attività che svolgono (agricola o commerciale), li distingue anche in relazione alle loro dimensioni (sottodimensionato e sovradimensionato), e nell’articolo 2083 del codice civile definisce la figura del piccolo imprenditore stabilendo che: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e in generale tutti coloro che esercitano un’attività professionale la quale è organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o con quello della propria famiglia.”
Quindi l’apporto personale dell’imprenditore e quello dei suoi familiari rispetto all’eterorganizzazione assume grande valore per il legislatore, tuttavia questo non basta a definire il piccolo imprenditore. Successivamente, con l’articolo 1 della legge fallimentare e l’articolo 2 della legge sulle crisi d’impresa, il legislatore ha stabilito che il piccolo imprenditore si caratterizza per il possesso congiunto di determinati requisiti quantitativi e cioè:
- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€
- Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€
- Un ammontare di debiti non superiore a 500.000€.
Al piccolo imprenditore non si applicano tutte le regole dello statuto dell’imprenditore, egli, ad esempio, non è soggetto a fallimento o alle altre procedure concorsuali e non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Una volta avuta la definizione di imprenditore sottodimensionato, avremo anche quella di imprenditore sovradimensionato poiché questa si desume per privazione del contrario e quindi sono imprenditori sovradimensionati tutti quegli imprenditori che non sono imprenditori sottodimensionati.
Statuto dell’imprenditore
Lo statuto dell’imprenditore è costituito da un insieme di corpi normativi che attengono alla disciplina dell’imprenditore.
Scritture contabili
- Un primo corpo normativo che fa parte dello statuto dell’imprenditore è quello collegato alle scritture contabili, disciplinato nell’articolo 2214. Tale obbligo appartiene soltanto all’imprenditore sovradimensionato-commerciale mentre non appartiene al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo, tuttavia, qualora questi decidano di svolgere la propria attività sotto forma di società allora saranno obbligati alla tenuta delle scritture contabili (articolo 2086).
- Una prima funzione delle scritture contabili è quella di essere uno strumento conoscitivo del risultato dell’imprenditore, nel bilancio. Non solo, ma le scritture contabili possono anche far prova contro l’imprenditore, come scritto negli articoli 2709 (“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.”) e 2710 (“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.”). Il legislatore, quindi, ha stabilito che coloro che vogliano provare l’esistenza di un credito verso l’imprenditore possono dimostrare l’esistenza di questo credito limitandosi ad affermare che il credito è desumibile dalle scritture contabili.
Pubblicità e registro delle imprese
- Un altro corpo normativo è collegato alla pubblicità ed è dato dalla necessità che tutti gli imprenditori, indifferentemente dalle loro dimensioni, si iscrivano al registro delle imprese. L’iscrizione dei fatti presso il registro delle imprese ha una funzione dichiarativa che è sia nell’interesse dei terzi e del mercato (i quali sapranno sostanzialmente con chi avranno a che fare) sia nell’interesse dell’imprenditore perché con la registrazione dei fatti presso il registro delle imprese l’imprenditore sarà tutelato, nel senso che non potrà patire l’inopponibilità ai terzi (ad esempio dichiarare minor debiti verso terzi, dato che la contabilità deve essere visionata tutta).
Procedure concorsuali
- Un altro corpo normativo attiene alle procedure concorsuali. Il legislatore afferma che per l’imprenditore commerciale-sovradimensionato, laddove questi non dovesse ottemperare ai propri debiti, i suoi creditori avranno la possibilità di richiederne il fallimento. Il fallimento comporta lo spossessamento di tutto il patrimonio che viene congelato e acquisito dal curatore fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato. Il curatore fallimentare provvede a vendere tutto il patrimonio dell’imprenditore per andare a soddisfare i suoi creditori.
L'azienda
Con l’articolo 2082 del Codice Civile il legislatore, andando a definire l’imprenditore, ci fornisce anche un primo concetto di azienda in termini di eterorganizzazione. Questa eterorganizzazione è strumentale all’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. Successivamente questo primo concetto di azienda viene implementato dal legislatore in un corpo normativo che va dall’articolo 2555 all’articolo 2662. Dalla lettura dell’articolo 2555 ci rendiamo conto che il legislatore definisce l’azienda come: “il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività d’impresa.”
L’azienda è lo strumento a disposizione dell’imprenditore per lo svolgimento della sua attività d’impresa; essa è armonia di beni e come tale è considerato bene unitario. Per complesso di beni si intende ogni entità utile che possa essere strumentale per l’imprenditore allo svolgimento dell’attività d’impresa. Quindi faranno parte di questo complesso di beni: sia i beni materiali come i macchinari, le materie prime ecc.; sia i beni immateriali come l’idea, il know-how e così via.
Questo complesso di beni fa sì che le individualità in un certo qual senso scompaiano e quindi l’azienda sarà considerata come un nuovo unico bene che ha un valore e che racchiude al suo interno i singoli beni (Es. orchestra = azienda, direttore d’orchestra = imprenditore). Essa, nel complesso, ha un valore diverso rispetto alla somma dei singoli beni che la compongono e questo valore può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill) ed è detto avviamento. L’avviamento rappresenta la capacità dell’impresa di realizzare un plusvalore.
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