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Le origini ed evoluzione del diritto commerciale

specialità

Tradizionalmente il diritto commerciale viene caratterizzato per la sua rispetto al diritto

vocazione universale

privato e nella sua (transnazionale). Quasi in ogni tempo le comuni regole

inidoneità

dei rapporti fra privati hanno manifestato la loro alla disciplina dell'attività economica

fenomeno dinamico

che, in quanto proiettato sulla produzione di nuova ricchezza, mal sopporta

protezione statica

la semplice delle situazioni acquisite. Dall'altra parte, la dimensione del

mercato non coincide con quella dell'autorità statale: gli Stati hanno difficoltà nel regolare attività

che trascendono la sfera del loro potere. (si parla oggi di mercati globali)

nascita finire dell'XI secolo.

La del diritto commerciale viene abitualmente collocata sul

Fattori:

- la crescita della popolazione

- situazione politica meno caotica di quella dell'Alto Medioevo

- il diffondersi di nuove tecnologie

- il risorgere delle città

- la spinta ai commerci è data dalle crociate

N.B: inizia a sorgere una nuova classe di soggetti dediti professionalmente allo scambio, i quali

mercanti

vogliono guadagnare sempre di più => i

diritto comune, diritto

Tuttavia, il quadro normativo del che era una miscela di regole del

classico romano e del diritto canonico, non era adatto all'attività del mercante: 1) il primo era

basato sulla tutela della proprietà e su rigide prescrizioni formali; 2) l'altro su regole come il divieto

protezione conservativa

di usura che impedivano i finanziamenti. Entrambi erano finalizzati alla

della ricchezza e non alla sua accumulazione e circolazione.

L'attività economica non poteva prescindere da una cornice normativa che garantisse la

sicurezza dei traffici. regole speciali

Si plasmano allora che vengono alla luce come norme

corporazioni

private all'interno delle in cui i mercanti sono inquadrati. Le controversie tra

consoli)

mercanti sono decise dagli organi interni della corporazione (i non sulla base del diritto

usi normalmente seguiti dai mercanti.

comune, ma delle Le decisioni vengono poi raccolte e

=> c.d Lex mercatoria.

raffinate e così viene a formarsi un corpo organico di diritto speciale

finalizzate rapidità e la sicurezza degli scambi;

Le regole sono ad accrescere la si basano

status di mercante

sullo e rispondono non all'interesse particolare del singolo, ma a quello

generale della classe.

* diritto speciale in molteplici sensi:

- perché regola attività dei mercanti

- perché è creato dai mercanti

- perché da loro è giudizialmente amministrato.

N:B: In questo periodo nascono i progenitori di istituti commerciali (la lettera di cambio, le

il possesso di buona fede vale titolo

scritture contabili, il fallimento) e di princìpi ( es: => la

rapidità e la sicurezza degli scambi richiedono la tutela primaria dello scambio e non della

proprietà). XVI secolo Stati nazionali,

A partire dal con l’affermarsi dei grandi il diritto commerciale si

politica.

intreccia con la Il potere statale vuole riprendere la regolamentazione mercantile.

collaborazione:

Tuttavia, non vi è scontro frontale tra potere regio e i mercanti, ma i mercanti

regole speciali,

conservano le loro anche se la loro applicazione passi dalle corporazioni a

tribunali di commercio di derivazione statale,

speciali ma da loro stessi formati.

Con le grandi scoperte geografiche e l'opportunità del loro sfruttamento commerciale l'alleanza

arriva al suo apogeo: volontà di potenza del sovrano e desiderio di profitto dei mercanti

convergono.

*In questo periodo nascono le prime società di capitali e le prime borse.

compagnie delle Indie concessione

Espressione di questo periodo sono le grandi costituite per

reale nei diversi paesi (Inghilterra, Francia, Olanda) e l'imponente opera di regolamentazione da

Luigi XIV Colbert sul commercio

parte di e del suo famoso ministro (l'ordinanza del 1673 e quella

commercio marittimo

sul del 1681).

rivoluzione francese delle corporazioni sistema

La conferma l'abrogazione e adotta il c.d

oggettivo degli atti di commercio: status

il diritto commerciale non si applica più in relazione allo

soggettivo delle part (o di una di loro) ma in dipendenza della natura dell'atto compiuto.

della categoria nascente borghesia,

Ciò segna un’espansione e della forza della in grado di

generalizzare le sue norme e di presentarsi come ceto aperto ai parvenus.

Tra il XVIII e il XIX secolo, rivoluzione industriale

con la e la nascita delle fabbriche si avvia la

produzione di massa. Il luogo privilegiato dell'accumulazione della ricchezza non è più il

commercio, ma l’industria.

codificazioni mantengono la distinzione

Le grandi tra norme civili e norme commerciali. (Nella

Code du

codificazione napoleonica il diritto commerciale era separato dal diritto civile =>

commerce (1807).

In Italia:

Prima dell’unificazione del 1865 l’Italia era divisa in vari ducati, ognuno con le proprie norme sul

cambiale cartolarizzazione del diritto).

commercio. Invenzione importante=> (fenomeno di

codice di commercio unitario 1865

Il primo del è quasi una fotocopia di quello francese.

1888 aboliti in Italia i tribunali di commercio,

Nel vengono riconducendo l'applicazione delle

giudiziaria ordinaria.

norme speciali del codice di commercio all'autorità

codice civile del 1942

Nel la materia commerciale è assorbita dal diritto civile anche se numerose

tradizione dei mercanti:

norme che valgono per tutte le obbligazioni sono della presunzione di

solidarietà, la prescrizione decennale; vengono inoltre introdotte nuove norme sulla contrattazione

di massa (art.1341).

Norme di riferimento:

- Titolo III Cost: Rapporti economici

- Art.10 Cost: conformità alle norme del diritto internazionale limitazioni di sovranità

in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

- Art.11: “…consente,

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

- Titolo IV, Capo 4 TFUE: libera circolazione capitali. Se la circolazione è libera e gli Stati fossero

tutti molto diversi, prima o poi le persone si concentrerebbero in un solo posto: per questo

uniformare

bisogna i sistemi dei diversi paesi in modo che non ci siano tante differenze (Es:

moneta unica in UE).

- Art.16 Carta dei diritti fondamentali

- Libro IV e V cod.civile.

Princìpi costituzionali in materia

Art.41: L'iniziativa economica privata è libera.

l'utilità sociale

Non può svolgersi in contrasto con o in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà, alla dignità umana.

programmi e i controlli opportuni

La legge determina i perché l'attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

compromesso politiche

- rispecchia il tra le forze che hanno partecipato alla stesura

Costituzione. (Comma 1 = liberali; comma 2 = cattolici; comma 3 = socialisti e comunisti)

Art.42:

proprietà

La è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

modi di acquisto, di

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i

godimento e i limiti funzione sociale

allo scopo di assicurarne la e di renderla accessibile a tutti.

indennizzo, espropriata

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo

motivi d'interesse generale.

per

- privatizzazione riserva di legge

la dei beni di pubblico demanio si giustifica con la che

stabilisce i limiti ecc.

Art.46: elevazione economica sociale del lavoro

Ai fini della e e in armonia con le esigenze della

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti

stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art.47: risparmio

La Repubblica incoraggia e tutela il in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla

credito.

l'esercizio del

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta

coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

N.B: la Costituzione assume un modello di sistema economico che può essere riassunto nella

sociale di mercato.

formula dell'economia

L’imprenditore

Art.2082: imprenditore professionalmente attività economica organizzata

E imprenditore chi esercita una al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.

- esercizio abituale

“professionalmente”: e non occasionale di una data attività produttiva.

Non è richiesto che si tratti dell'occupazione esclusiva, e neppure di quella principale del

soggetto in questione; ma deve comunque trattarsi non di una qualunque serie coordinata di

sistematica e ripetuta nel tempo

atti ma di un'attività ( ma non per forza continuativa:

possono esserci imprese stagionali).

- attività economica”: contenuto,

“ dal punto di vista del essenzialmente tutte le attività

economiche producono beni o servizi. Si ritiene dunque che l'aggettivo “economico” si riferisca

alle modalità di attuazione:

piuttosto un'attività può essere qualificata come impresa solo se

metodo economico

svolta con => i costi sono coperti dai ricavi. (ricavi ≠ profitti).

(lucro

Di solito le imprese sono caratterizzate dallo scopo di realizzare avanzo di gestione

oggettivo) soggettivo).

e di ripartirlo in favore dei titolari dell'attività (lucro

N.B: tuttavia, nessuno di questi elementi sono necessari per la nozione giuridica di impresa.

possono essere imprenditori le associazioni,

Dunque ovverosia enti per i quali la legge

impedisce la distribuzione dell’utile fra gli associati, oppure le cooperative dette “pure”, ove ai

soci cooperatori sono praticate tariffe tali da non generare un utile di gestione per l’ente.

esclusa beneficienza.

N.b: D’altra parte invece, è dall’area giudica dell’impresa l’attività di

NO-PROFIT,

Non vi sono q ragioni per escludere da questo terreno l’attività che diventa

reinvestiti utilizzati ritenuti meritevoli dal

imprenditore, i cui guadagni devono essere e per fini

legislatore, fini altruistici

e che siano questa diviene imprenditore anche se adotta un metodo

che non preveda lucro, ma si limiti a mantenere l’equilibrio economico. Questo dato è molto

importante perché esistono, e sono sempre più rilevanti e disciplinate, imprese SENZA scopro di

IMPRESE SOCIALI, dlgs n. 155 del 2006,

lucro, le introdotte dal che esercitano tuttavia attività

scopi altruistici,

economica al fine di realizzare nel senso che non sono lucrativi per chi vi

partecipa, ma sono atti a generare una ricchezza, la quale viene destinata non al lucro tra gli

associati, ma appunto a scopi altruistici.

ORGANIZZAZIONE:

• dibattito

“organizzata”:

- dal ‘47 fino agli anni ‘70 c’è stato un nella dottrina sul fatto che

coordinamento di fattori

l’organizzazione sia il requisito necessario.‘Organizzazione’ significa

della produzione (personale, impianti, materie prime, risorse finanziarie ecc). Normalmente, il

minimum

coordinamento riguarda una serie complessa di fattori produttivi, ma per aversi il

basta anche solo uno

richiesto dall'articolo, tuttavia, di questi elementi => L’imprenditore è

anche colui che non ha dipendenti ma solo impianti automatizzati.

LAVORO AUTONOMO,

Se l’attività non ha questi fattori di coordinazione, diventa come lo

scrittore, il quale non ha un’organizzazione posta in essere al fine della produzione e dello

scambio di beni o servizi.

Diversi orientamenti:

1) Il giorno d’oggi, ove gli strumenti telematici acquistano sempre maggior peso, prevale la tesi

sufficiente la c.d auto-organizzazione:

che per l'organizzazione sia il soggetto si limita a

organizzare il proprio lavoro personale, utilizzando alcuni strumenti neutri strettamente necessari

allo svolgimento del proprio lavoro. (Es: imprenditore digitale).

2) La sostanziale abrogazione del requisito dell'organizzazione viene rifiutata notandosi che esso

l'unico elemento distintivo

rappresenta tra lavoratore autonomo e (piccolo) imprenditore. Questa

distinzione è confermata anche a livello contrattuale: il contratto tipico dell'imprenditore è

l'appalto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a

ove l'appaltatore «assume,

proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio» (art. 1655); quello peculiare del

contratto d'opera

prestatore d'opera manuale è il (diversamente) regolato dall'art.2222. Anche

inconvenienti:

questo secondo orientamento, peraltro, non è esente da resta infatti la difficoltà di

individuare quale sia il minimo di organizzazione di fattori produttivi altri da sé (c.d. etero-

organizzazione) necessario per uscire dall'ambito del lavoro autonomo ed entrare nel mondo

dell'impresa.

In realtà quindi la nozione di organizzazione è abbastanza LIMITATA, in quanto riguarda la

N.B.

distinzione tra piccola impresa (art.2083) e lavoro autonomo. La piccola impresa è quella

organizzata prevalentemente, ma non esclusivamente, con lavoro proprio e dei familiari, che

dunque risulta essere organizzazione del lavoro altrui. A contrario se ne deduce che l'imprenditore

medio-grande non può essere auto-organizzato poiché sul lavoro proprio o della famiglia devono

problema

prevalere gli altri fattori della produzione. Ciò chiarito, il concreto significato del

dell'auto-organizzazione si stempera in quanto il precipuo rilievo giuridico della nozione di

piccola impresa consiste, come vedremo (v. infra, III.2.), nel ritagliare un'area di esenzione dallo

accomunando

statuto dell'imprenditore commerciale il piccolo imprenditore al lavoratore

non soggezione a fallimento

autonomo: ma i presupposti dell'esenzione più importante - la -

dall'art. I I fall. limiti quantitativi

sono oggi fissati in base a speciali tali da far ritenere di scuola

l'ipotesi che possano essere superati in assenza di etero-organizzazione.

• ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DI SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI:

Primo elemento dell'impresa è lo svolgimento di un'attività, non quindi di un singolo atto e

neppure di più atti non coordinati fra loro, ma di una serie di atti tra loro collegati da un

fine unitario che, nella specie, è rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o

di servizi». Da questa specifica finalizzazione dell'attività viene tradizionalmente desunto

che impresa significhi godimento attività creatrice di nuova ricchezza, derivante dalla

produzione di beni o servizi e/o dalla loro maggiore valorizzazione tramite lo scambio; se

ne deduce, inoltre, l'esclusione dall'ambito della nozione di impresa della semplice

attività di godimento che si limiti a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema

economico.

.

L'art. 2082 non richiede espressamente che l'attività produttiva sia rivolta al mercato e,

perciò, si discute se possa essere considerato giuridicamente imprenditore chi svolge una

determinata attività per autoconsumo: la c.d. impresa per conto proprio. La risposta

negativa è prevalente e parrebbe quasi scontata. Tuttavia l'esempio della costruzione di

un immobile non destinato alla rivendita mette in dubbio tale conclusione. A parità delle

altre condizioni, infatti, la mera circostanza che il costruttore intenda mettere sul mercato

oppure no gli alloggi realizzati non incide sulla meritevolezza degli interessi dei terzi (la

banca finanziatrice, i fornitori dei macchinari, ecc.) con i quali egli entra in contatto e che

nulla sanno delle sue intenzioni soggettive. Appare, dunque, preferibile ritenere che per

l'acquisto della qualità di imprenditore sia sufficiente l'oggettiva riconoscibilità della

possibile destinazione al mercato dei beni prodotti , indipendentemente dalle intenzioni del

soggetto e dall'effettiva sorte che i beni avranno. Come vedremo, tutti gli attributi previsti

nell'art. 2082 si riferiscono non alle motivazioni del soggetto, ma alle caratteristiche

oggettive. (: come vengono percepite dai terzi) dell'attività svolta.

• LICEITÀ:

- qualificazione

l’articolo non dice niente riguardo alla liceità: la di una data attività come

impresa prescinde dalla sua liceità. Pertanto, l’imprenditore è anche colui chi esercita

un’impresa in violazione di un obbligo (Es: il divieto previsto nel contratto di impiego).

Analogamente avviene in quei casi ove l'esercizio di un'impresa sia vietato a coloro che

svolgono una determinata professione (es: avvocati e notai); le conseguenze della violazione

sono confinate al piano disciplinare nell'ambito professionale.

le conseguenze dell’illiceità non si producono sul piano della qualificazione dell’attività.

=>

Ratio: tutela dei terzi che incolpevolmente entrano in contatto con l’imprenditore.

illegale in mancanza

*impresa = liceità consiste nello svolgimento di un'attività

dell'autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge ( Es: l’esercizio autorizzato di servizi di

investimento dei confronti del pubblico).

immorale

*impresa = un’attività in assoluto vietata o inserita in una più vasta attivit&agr

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lena.shostak di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Toffoletto Alberto.
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