Le origini ed evoluzione del diritto commerciale
specialità
Tradizionalmente il diritto commerciale viene caratterizzato per la sua rispetto al diritto
vocazione universale
privato e nella sua (transnazionale). Quasi in ogni tempo le comuni regole
inidoneità
dei rapporti fra privati hanno manifestato la loro alla disciplina dell'attività economica
fenomeno dinamico
che, in quanto proiettato sulla produzione di nuova ricchezza, mal sopporta
protezione statica
la semplice delle situazioni acquisite. Dall'altra parte, la dimensione del
mercato non coincide con quella dell'autorità statale: gli Stati hanno difficoltà nel regolare attività
che trascendono la sfera del loro potere. (si parla oggi di mercati globali)
nascita finire dell'XI secolo.
La del diritto commerciale viene abitualmente collocata sul
Fattori:
- la crescita della popolazione
- situazione politica meno caotica di quella dell'Alto Medioevo
- il diffondersi di nuove tecnologie
- il risorgere delle città
- la spinta ai commerci è data dalle crociate
N.B: inizia a sorgere una nuova classe di soggetti dediti professionalmente allo scambio, i quali
mercanti
vogliono guadagnare sempre di più => i
diritto comune, diritto
Tuttavia, il quadro normativo del che era una miscela di regole del
classico romano e del diritto canonico, non era adatto all'attività del mercante: 1) il primo era
basato sulla tutela della proprietà e su rigide prescrizioni formali; 2) l'altro su regole come il divieto
protezione conservativa
di usura che impedivano i finanziamenti. Entrambi erano finalizzati alla
della ricchezza e non alla sua accumulazione e circolazione.
L'attività economica non poteva prescindere da una cornice normativa che garantisse la
sicurezza dei traffici. regole speciali
Si plasmano allora che vengono alla luce come norme
corporazioni
private all'interno delle in cui i mercanti sono inquadrati. Le controversie tra
consoli)
mercanti sono decise dagli organi interni della corporazione (i non sulla base del diritto
usi normalmente seguiti dai mercanti.
comune, ma delle Le decisioni vengono poi raccolte e
=> c.d Lex mercatoria.
raffinate e così viene a formarsi un corpo organico di diritto speciale
finalizzate rapidità e la sicurezza degli scambi;
Le regole sono ad accrescere la si basano
status di mercante
sullo e rispondono non all'interesse particolare del singolo, ma a quello
generale della classe.
* diritto speciale in molteplici sensi:
- perché regola attività dei mercanti
- perché è creato dai mercanti
- perché da loro è giudizialmente amministrato.
N:B: In questo periodo nascono i progenitori di istituti commerciali (la lettera di cambio, le
il possesso di buona fede vale titolo
scritture contabili, il fallimento) e di princìpi ( es: => la
rapidità e la sicurezza degli scambi richiedono la tutela primaria dello scambio e non della
proprietà). XVI secolo Stati nazionali,
A partire dal con l’affermarsi dei grandi il diritto commerciale si
politica.
intreccia con la Il potere statale vuole riprendere la regolamentazione mercantile.
collaborazione:
Tuttavia, non vi è scontro frontale tra potere regio e i mercanti, ma i mercanti
regole speciali,
conservano le loro anche se la loro applicazione passi dalle corporazioni a
tribunali di commercio di derivazione statale,
speciali ma da loro stessi formati.
Con le grandi scoperte geografiche e l'opportunità del loro sfruttamento commerciale l'alleanza
arriva al suo apogeo: volontà di potenza del sovrano e desiderio di profitto dei mercanti
convergono.
*In questo periodo nascono le prime società di capitali e le prime borse.
compagnie delle Indie concessione
Espressione di questo periodo sono le grandi costituite per
reale nei diversi paesi (Inghilterra, Francia, Olanda) e l'imponente opera di regolamentazione da
Luigi XIV Colbert sul commercio
parte di e del suo famoso ministro (l'ordinanza del 1673 e quella
commercio marittimo
sul del 1681).
rivoluzione francese delle corporazioni sistema
La conferma l'abrogazione e adotta il c.d
oggettivo degli atti di commercio: status
il diritto commerciale non si applica più in relazione allo
soggettivo delle part (o di una di loro) ma in dipendenza della natura dell'atto compiuto.
della categoria nascente borghesia,
Ciò segna un’espansione e della forza della in grado di
generalizzare le sue norme e di presentarsi come ceto aperto ai parvenus.
Tra il XVIII e il XIX secolo, rivoluzione industriale
con la e la nascita delle fabbriche si avvia la
produzione di massa. Il luogo privilegiato dell'accumulazione della ricchezza non è più il
commercio, ma l’industria.
codificazioni mantengono la distinzione
Le grandi tra norme civili e norme commerciali. (Nella
Code du
codificazione napoleonica il diritto commerciale era separato dal diritto civile =>
commerce (1807).
In Italia:
Prima dell’unificazione del 1865 l’Italia era divisa in vari ducati, ognuno con le proprie norme sul
cambiale cartolarizzazione del diritto).
commercio. Invenzione importante=> (fenomeno di
codice di commercio unitario 1865
Il primo del è quasi una fotocopia di quello francese.
1888 aboliti in Italia i tribunali di commercio,
Nel vengono riconducendo l'applicazione delle
giudiziaria ordinaria.
norme speciali del codice di commercio all'autorità
codice civile del 1942
Nel la materia commerciale è assorbita dal diritto civile anche se numerose
tradizione dei mercanti:
norme che valgono per tutte le obbligazioni sono della presunzione di
solidarietà, la prescrizione decennale; vengono inoltre introdotte nuove norme sulla contrattazione
di massa (art.1341).
Norme di riferimento:
- Titolo III Cost: Rapporti economici
- Art.10 Cost: conformità alle norme del diritto internazionale limitazioni di sovranità
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
- Art.11: “…consente,
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
- Titolo IV, Capo 4 TFUE: libera circolazione capitali. Se la circolazione è libera e gli Stati fossero
tutti molto diversi, prima o poi le persone si concentrerebbero in un solo posto: per questo
uniformare
bisogna i sistemi dei diversi paesi in modo che non ci siano tante differenze (Es:
moneta unica in UE).
- Art.16 Carta dei diritti fondamentali
- Libro IV e V cod.civile.
Princìpi costituzionali in materia
Art.41: L'iniziativa economica privata è libera.
l'utilità sociale
Non può svolgersi in contrasto con o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
programmi e i controlli opportuni
La legge determina i perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
compromesso politiche
- rispecchia il tra le forze che hanno partecipato alla stesura
Costituzione. (Comma 1 = liberali; comma 2 = cattolici; comma 3 = socialisti e comunisti)
Art.42:
proprietà
La è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
modi di acquisto, di
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
godimento e i limiti funzione sociale
allo scopo di assicurarne la e di renderla accessibile a tutti.
indennizzo, espropriata
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
motivi d'interesse generale.
per
- privatizzazione riserva di legge
la dei beni di pubblico demanio si giustifica con la che
stabilisce i limiti ecc.
Art.46: elevazione economica sociale del lavoro
Ai fini della e e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art.47: risparmio
La Repubblica incoraggia e tutela il in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
credito.
l'esercizio del
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
N.B: la Costituzione assume un modello di sistema economico che può essere riassunto nella
sociale di mercato.
formula dell'economia
L’imprenditore
Art.2082: imprenditore professionalmente attività economica organizzata
E imprenditore chi esercita una al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
- esercizio abituale
“professionalmente”: e non occasionale di una data attività produttiva.
Non è richiesto che si tratti dell'occupazione esclusiva, e neppure di quella principale del
soggetto in questione; ma deve comunque trattarsi non di una qualunque serie coordinata di
sistematica e ripetuta nel tempo
atti ma di un'attività ( ma non per forza continuativa:
possono esserci imprese stagionali).
- attività economica”: contenuto,
“ dal punto di vista del essenzialmente tutte le attività
economiche producono beni o servizi. Si ritiene dunque che l'aggettivo “economico” si riferisca
alle modalità di attuazione:
piuttosto un'attività può essere qualificata come impresa solo se
metodo economico
svolta con => i costi sono coperti dai ricavi. (ricavi ≠ profitti).
(lucro
Di solito le imprese sono caratterizzate dallo scopo di realizzare avanzo di gestione
oggettivo) soggettivo).
e di ripartirlo in favore dei titolari dell'attività (lucro
N.B: tuttavia, nessuno di questi elementi sono necessari per la nozione giuridica di impresa.
possono essere imprenditori le associazioni,
Dunque ovverosia enti per i quali la legge
impedisce la distribuzione dell’utile fra gli associati, oppure le cooperative dette “pure”, ove ai
soci cooperatori sono praticate tariffe tali da non generare un utile di gestione per l’ente.
esclusa beneficienza.
N.b: D’altra parte invece, è dall’area giudica dell’impresa l’attività di
NO-PROFIT,
Non vi sono q ragioni per escludere da questo terreno l’attività che diventa
reinvestiti utilizzati ritenuti meritevoli dal
imprenditore, i cui guadagni devono essere e per fini
legislatore, fini altruistici
e che siano questa diviene imprenditore anche se adotta un metodo
che non preveda lucro, ma si limiti a mantenere l’equilibrio economico. Questo dato è molto
importante perché esistono, e sono sempre più rilevanti e disciplinate, imprese SENZA scopro di
IMPRESE SOCIALI, dlgs n. 155 del 2006,
lucro, le introdotte dal che esercitano tuttavia attività
scopi altruistici,
economica al fine di realizzare nel senso che non sono lucrativi per chi vi
partecipa, ma sono atti a generare una ricchezza, la quale viene destinata non al lucro tra gli
associati, ma appunto a scopi altruistici.
ORGANIZZAZIONE:
• dibattito
“organizzata”:
- dal ‘47 fino agli anni ‘70 c’è stato un nella dottrina sul fatto che
coordinamento di fattori
l’organizzazione sia il requisito necessario.‘Organizzazione’ significa
della produzione (personale, impianti, materie prime, risorse finanziarie ecc). Normalmente, il
minimum
coordinamento riguarda una serie complessa di fattori produttivi, ma per aversi il
basta anche solo uno
richiesto dall'articolo, tuttavia, di questi elementi => L’imprenditore è
anche colui che non ha dipendenti ma solo impianti automatizzati.
LAVORO AUTONOMO,
Se l’attività non ha questi fattori di coordinazione, diventa come lo
scrittore, il quale non ha un’organizzazione posta in essere al fine della produzione e dello
scambio di beni o servizi.
Diversi orientamenti:
1) Il giorno d’oggi, ove gli strumenti telematici acquistano sempre maggior peso, prevale la tesi
sufficiente la c.d auto-organizzazione:
che per l'organizzazione sia il soggetto si limita a
organizzare il proprio lavoro personale, utilizzando alcuni strumenti neutri strettamente necessari
allo svolgimento del proprio lavoro. (Es: imprenditore digitale).
2) La sostanziale abrogazione del requisito dell'organizzazione viene rifiutata notandosi che esso
l'unico elemento distintivo
rappresenta tra lavoratore autonomo e (piccolo) imprenditore. Questa
distinzione è confermata anche a livello contrattuale: il contratto tipico dell'imprenditore è
l'appalto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
ove l'appaltatore «assume,
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio» (art. 1655); quello peculiare del
contratto d'opera
prestatore d'opera manuale è il (diversamente) regolato dall'art.2222. Anche
inconvenienti:
questo secondo orientamento, peraltro, non è esente da resta infatti la difficoltà di
individuare quale sia il minimo di organizzazione di fattori produttivi altri da sé (c.d. etero-
organizzazione) necessario per uscire dall'ambito del lavoro autonomo ed entrare nel mondo
dell'impresa.
In realtà quindi la nozione di organizzazione è abbastanza LIMITATA, in quanto riguarda la
N.B.
distinzione tra piccola impresa (art.2083) e lavoro autonomo. La piccola impresa è quella
organizzata prevalentemente, ma non esclusivamente, con lavoro proprio e dei familiari, che
dunque risulta essere organizzazione del lavoro altrui. A contrario se ne deduce che l'imprenditore
medio-grande non può essere auto-organizzato poiché sul lavoro proprio o della famiglia devono
problema
prevalere gli altri fattori della produzione. Ciò chiarito, il concreto significato del
dell'auto-organizzazione si stempera in quanto il precipuo rilievo giuridico della nozione di
piccola impresa consiste, come vedremo (v. infra, III.2.), nel ritagliare un'area di esenzione dallo
accomunando
statuto dell'imprenditore commerciale il piccolo imprenditore al lavoratore
non soggezione a fallimento
autonomo: ma i presupposti dell'esenzione più importante - la -
dall'art. I I fall. limiti quantitativi
sono oggi fissati in base a speciali tali da far ritenere di scuola
l'ipotesi che possano essere superati in assenza di etero-organizzazione.
• ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DI SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI:
Primo elemento dell'impresa è lo svolgimento di un'attività, non quindi di un singolo atto e
neppure di più atti non coordinati fra loro, ma di una serie di atti tra loro collegati da un
fine unitario che, nella specie, è rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o
di servizi». Da questa specifica finalizzazione dell'attività viene tradizionalmente desunto
che impresa significhi godimento attività creatrice di nuova ricchezza, derivante dalla
produzione di beni o servizi e/o dalla loro maggiore valorizzazione tramite lo scambio; se
ne deduce, inoltre, l'esclusione dall'ambito della nozione di impresa della semplice
attività di godimento che si limiti a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema
economico.
.
L'art. 2082 non richiede espressamente che l'attività produttiva sia rivolta al mercato e,
perciò, si discute se possa essere considerato giuridicamente imprenditore chi svolge una
determinata attività per autoconsumo: la c.d. impresa per conto proprio. La risposta
negativa è prevalente e parrebbe quasi scontata. Tuttavia l'esempio della costruzione di
un immobile non destinato alla rivendita mette in dubbio tale conclusione. A parità delle
altre condizioni, infatti, la mera circostanza che il costruttore intenda mettere sul mercato
oppure no gli alloggi realizzati non incide sulla meritevolezza degli interessi dei terzi (la
banca finanziatrice, i fornitori dei macchinari, ecc.) con i quali egli entra in contatto e che
nulla sanno delle sue intenzioni soggettive. Appare, dunque, preferibile ritenere che per
l'acquisto della qualità di imprenditore sia sufficiente l'oggettiva riconoscibilità della
possibile destinazione al mercato dei beni prodotti , indipendentemente dalle intenzioni del
soggetto e dall'effettiva sorte che i beni avranno. Come vedremo, tutti gli attributi previsti
nell'art. 2082 si riferiscono non alle motivazioni del soggetto, ma alle caratteristiche
oggettive. (: come vengono percepite dai terzi) dell'attività svolta.
• LICEITÀ:
- qualificazione
l’articolo non dice niente riguardo alla liceità: la di una data attività come
impresa prescinde dalla sua liceità. Pertanto, l’imprenditore è anche colui chi esercita
un’impresa in violazione di un obbligo (Es: il divieto previsto nel contratto di impiego).
Analogamente avviene in quei casi ove l'esercizio di un'impresa sia vietato a coloro che
svolgono una determinata professione (es: avvocati e notai); le conseguenze della violazione
sono confinate al piano disciplinare nell'ambito professionale.
le conseguenze dell’illiceità non si producono sul piano della qualificazione dell’attività.
=>
Ratio: tutela dei terzi che incolpevolmente entrano in contatto con l’imprenditore.
illegale in mancanza
*impresa = liceità consiste nello svolgimento di un'attività
dell'autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge ( Es: l’esercizio autorizzato di servizi di
investimento dei confronti del pubblico).
immorale
*impresa = un’attività in assoluto vietata o inserita in una più vasta attivit&agr
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