Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 238
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 238.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Toffoletto Alberto, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Presti Rescigno Pag. 41
1 su 238
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DELEGA SOLLECITATA

3) "Non si tratta di un istituto esclusivo delle società con azioni quotate e che ha come scopo principale quello di favorire l'espressione del voto da parte dei piccoli azionisti quanto piuttosto di consentire di raccogliere intorno alle sue proposte un numero di adesioni superiore a quello che la disciplina codicistica della rappresentanza consentirebbe".

I soggetti promotori possono sollecitare deleghe di voto tramite un prospetto e modulo di "ladelega e la Consob ne fissa le modalità anche formali. La sollecitazione è richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzarne il voto."

LA SOLLECITAZIONE può essere:

  • chiusa, il promotore eserciterà il diritto di voto solo se le istruzioni saranno conformi alle proposte.
  • aperta ove il prospetto e il modulo

Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.

ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;

•La sollecitazione va effettuata mediante un prospetto e un modulo di delega da comunicare all’emittenteda questi resi pubblici sul sito internet; il promotore è tenuto a consegnare il modulo e il prospetto achiunque ne faccia richiesta. La sollecitazione può essere limitata solo ad alcune delle delibere all'ordine delgiorno dell'assemblea MA il promotore è tenuto a votare anche per le altre deliberazioni ove abbia ricevutoistruzioni in tal senso dal delegante. Il promotore deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza efornire nel prospetto, del modulo che nel corso della sollecitazione le informazioni idonee a far assumereall’azionista una decisione consapevole, illustrando le ragioni della sollecitazione e rivelando i propriinteressi. (Art.147 TUF)La delega è revocabile; può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, deve esseredatata e

Contenere le istruzioni di voto: non può cioè essere in bianco. Nei giudizi risarcitori si inverte l'onere della prova: spetta al committente e/o all'intermediario di dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta.

DELEGA ASSOCIATIVA:

  1. società con azioni quotate raccolta delle deleghe è riservata alle sole tramite la consentita alle associazioni di azionisti:
    • costituite con scrittura privata autenticata
    • non esercitano attività di impresa
    • siano composte da almeno 50 persone fisiche, ciascuna delle quali proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

La discussione

La discussione in assemblea è regolata dal presidente. I soci hanno diritto di chiedere agli amministratori informazioni su questioni attinenti alle materie dell'ordine del giorno per poter esercitare il voto in modo consapevole, ma il rifiuto degli amministratori è legittimo qualora

dalla risposta possa derivare un'alesione all'interesse sociale (es. divulgazione di una trattativa riservata). Nel verbale possono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I soci intervenuti che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre 5 giorni se dichiarano di non essere sufficientemente informati. Questa richiesta può essere fatta una sola volta per lo stesso oggetto. Per le società quotate, la legge prevede una disciplina articolata dell'informazione pre-assembleare: per ogni materia all'ordine del giorno, gli amministratori devono mettere a disposizione del pubblico un'apposita relazione presso la sede sociale e il sito internet della società, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In caso di convocazione o integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci, la relazione è predisposta dai.

voto di lista, quello cumulativo e altri sistemi che permettano la rappresentanza delle minoranze. Tali metodi sono obbligatori nelle società con azioni quotate.

Il voto di lista è, inoltre, obbligatorio nelle società privatizzate appartenenti a determinati settori (bancario, assicurativo e servizi pubblici) nelle quali sia previsto un limite di possesso azionario per consentire la rappresentanza delle minoranze sia nel collegio sindacale sia nel consiglio di amministrazione.

NON è escluso dal voto il socio in conflitto di interessi; il quale però, se si astiene per tale ragione non sarà computato ai fini del quorum deliberativo.

La verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se si tratta di un'assemblea straordinaria, dal NOTAIO.

Il verbale deve indicare:

  • la data dell'assemblea;
  • l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato.

da ciascuno;• modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Devono anche essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno (art.2375 co.1). Non è necessario che il verbale venga redatto contestualmente ma è sufficiente che sia formato senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

L'invalidità delle deliberazioni - derogano le regole di diritto comune sull'invalidità negoziale artt.2377 ss. Il legislatore delegato alla base della riforma ha innovato profondamente il sistema antecedente, privilegiando l'efficienza e la stabilità delle delibere assembleari limitando significativamente gli spazi per ottenere la rimozione degli effetti delle delibere invalide (tutela reale) e spostando la tutela del socio sul piano del risarcimento.

del danno. Il sistema di invalidità delle delibere assembleari si articola in nullità e annullabilità, mentre lo specifico fine della riforma è stata l'eliminazione dall'ambito delle figure patologiche della categoria della cosiddetta inesistenza delle delibere assembleari: inesistenti erano ritenute quelle deliberazioni per le quali la mancanza di un elemento costitutivo del procedimento determinava una fattispecie solo apparente (per la verità anche prima della riforma essa non era codificata, ma ciò nonostante veniva frequentemente utilizzata dalla giurisprudenza). Altro possibile vizio della delibera assembleare è l'INEFFICACIA che si ha nell'ipotesi in cui l'oggetto sia estraneo all'organizzazione sociale (per esempio incide su diritti individuali di soci o di terzi). Tale vizio può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse e in ogni momento secondo i principi generali; anzi non è neppurenecessario una formale impugnativa della delibera al fine di rimuovere gli effetti vincolanti.
  • NULLITÀ della delibera:
    1. la mancanza della CONVOCAZIONE
    2. l'ILLICEITÀ DELL'OGGETTO
    3. l'IMPOSSIBILITÀ

La deliberazione nulla può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse ma solo entro 3 anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione sia soggetta, o altrimenti dallatrascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi nei termini appena visti l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Art.2379).

Con il termine "oggetto illecito" si intende in senso sostanziale anche il contenuto della deliberazione. Nel vecchio sistema l'espressione "oggetto illecito" era

interpretata dalla giurisprudenza in senso sostanziale e non formale, comprendendovi anche il contenuto della deliberazione. Conseguentemente, ad esempio, la delibera di approvazione di un bilancio falso veniva reputata nulla in quanto avente contenuto (200 sostanziale) illecito, benché formalmente lecito; non vi è ragione per abbandonare questa consolidata interpretazione del nuovo sistema.

L'orientamento prevalente ritiene che sia NULLA la delibera il cui contenuto violi norme dirette a tutelare un interesse generale o di terzi o ad impedire una deviazione dello scopo economico pratico del contratto di società, mentre è ANNULLABILE la delibera il cui contenuto violi norme dirette a tutelare l'interesse di gruppi di soci o del singolo socio.

La disciplina della nullità oggi è volta ad assicurare alle deliberazioni:

  1. la convocazione NON si considera mancante nel caso di irregolarità dell'avviso, se

questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire, a coloro che hanno diritto di intervenire, di essere preventivamente avvertiti della convocazione della data dell'assemblea. ART.2379 COMMA 32. non può impugnare per mancata convocazione chi abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. art.2379-bis comma 23. il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del CDA o del consiglio di sorveglianza o dal segretario o dal notaio. ART.2379 COMMA 34. la mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. art.2379-bis comma 25. La nullità della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base a fatti compiuti in sua esecuzione. 6. la nullità non

può essere pronunziata se la deliberazione impugnata è sos

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
238 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lena.shostak di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Toffoletto Alberto.