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SOCIETà DI PERSONE SOCIETà DI CAPITALI

Responsabilità illimitata Responsabilità limitata

à à

(Il socio rischia (il socio rischia solo quanto conferito, essendo il suo

l’intero suo patrimonio, ed ha obbligo di

solidarietà nei confronti degli altri soci) patrimonio insensibile alle vicende relative al patrimonio

aziendale)

I naturali amministratori sono i soci Il potere amministrativo è svincolato dalla qualità di

socio. Il socio può solo contribuire a scegliere,

Quindi il

(l’amministrazione è vincolata ai soci).

socio solitamente è proprietario e gestore della attraverso il suo voto, gli amministratori. Nulla

società coerentemente alla responsabilità illimitata impedisce però al socio di diventare amministratore.

che sul di esso ricade.

Conseguenza dell9amministrazione sociale vincolata ai È presente un’organizzazione interna fondata sulla

soci è la non essitenza di una vera e propria ripartizione delle competenze fra assemblea dei soci

(potere deliberatorio), gli amministratori (potere di

organizzazione interna, in quanto i poteri gestori e gestione) e il collegio sindacale (controllo e

deliberatori ricadono entrambi nelle mani dei supervisione).

soci-amministratori.

In ambito di circolazione delle partecipazioni sociali: È In ambito di circolazione delle partecipazioni sociali:

inserita una deroga all’ordinario I titoli documentanti la partecipazione sono

regime di circolazione

dei beni. Infatti il trasferimento tra vivi del titolo liberamente trasferibili si tra vivi che a cuasa morte,

documentante la partecipazione richiede il regime di

conseguenza è l’applicazione dell’ordinario

di tutti i soci, mentre per il trasferimento a

consenso circolazione dei beni (mortis o

causa inter vivos).

causa di morte, salvo patto contrario, gli eredi hanno

diritto solo alla liquidazione della quota.

Salva diversa pattuizione, le modificazioni del Deroga al principio generale di immodificabilità del

contratto sociale possono avvenire solo con il contratto senza il consenso di tutti contraenti: s i

consenso di tutti i soci. a p p l i c a l a regola maggioritaria.

A questi elementi si aggiunge inevitabilmente il diverso regime relaivo al fondo sociale

(già trattato precedentemente).

15. Attività e scopi particolari, classificazioni di società.

In questa sede ci si occuperà delle situazioni relative a:

Caratteri particolari dell’oggetto sociale, che si prestino a condizionare l’applicazione di uno

piuttosto che di un altro statuto normativo (si fa riferimento a quelle società che per la natura

dell’attività svolta possono il inea di principio essere sottoposte alla legislazione speciale, o allo

statuto del piccolo imprenditore, o allo statuto dell’imprenditore agricole, o allo statuto

dell’imprenditore commerciale) ( ci si riferisce in particolare alle società esercitani attività agricole

per connessione o attività artigiane, alle società banacarie e assicurative).

All’uso peculiare che della società si intende fare, sempre che ciò determini l’applicazione di una

disciplina che deroghi in misura più o meno marcata alla disciplina generale della società (i si

riferisce in particolare alle società finanziarie e alle società fiduciarie).

* Impresa societaria e piccola impresa. Il problema delle attività artigiane.

Si è detto a suo tempo del progressivo distacco tra la definizione di piccola impresa (contenuta

nel codice civile), e la concreta regolamentazione che di questo istituto e delle singole categorie

di piccoli impreditore (coltivatori diretti, piccoli commercianti, artigiani) la legge speciale ha

fatto. È però soprattutto nelle imprese collettive che questo distacco si accentua, e nello specifico

tale distacco è evidenziabile a pieno nella società artigiana.

società artigiana

La è costituita ed esercitata in forma di società (l’impresa artigiana infatti può

essere esercitata in forma di società, tranne nella tipologie di società per azioni e di società in

in prevalenza lavoro

accomandita per azioni), a condizione che la maggioranza dei soci, svolga

manuale anche personale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione

prevalente sul capitale.

Da quanto appena detto sorgono due problemi:

1. Contrasto tra l’articolo 3 443/1985 e l’articolo 1 (2) legge fallimentare. Mentre nella

norma fallimentare si stabilisce che in nessun caso possano considerarsi piccoli

imprenditori le società commerciali, l’articolo 3 stabilisce che l’impresa artigiana può

assumere anche le sembianze delle società commerciali (ed essendo considerata la

impresa artigiana una piccola impresa ciò pone dei dubbi).

2. La seconda questione riguarda i l t al e fa t t o: se la società artigiana possa o no

La maggioranza della dottrina non sia

assumere il tipo della società semplice.

possibile perché l’attività artigiana è intrinsecamente attività commerciale (se

pur nulla è scritto a tal proposito dal legislatore)

* Impresa societaria e attività agricole. Il problema delle società esercenti attività

agricole «connesse».

In tal ambito il problema (più volte accennato) è il seguente: la società formata da imprenditori

agricoli che abbia ad oggetto sociale la trasformazione e commercializzazione dei prodotti

provenienti dai fondi appartenenti ai soci (imprenditori agricoli) può essere considerata

impresa agricola per connessione società esercente un’attività commerciale?

o è una

A tal proposito, per la risoluzione dell’enigma si rimanda a tali informazioni basilari, già

analizzate in altri ambiti: :

Ad oggi (art 2135 cc) Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal

medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Dunque le attività agricole per connessione sono quelle connesse ad un’attività agricola

principale o da questa dipendenti. La connessione necessita di due requisiti: quello

soggettivo, per cui vi deve essere identità tra la persona che esercita l’attività agricola

principale e la persona che esercita l’attività agricola connessa; e quello oggettivo

secondo il quale anche le attività connesse devono avere come punto di riferimento il

fondo, nel senso dell’accessorietà e la necessità di questo per l’esercizio dell’attività.

* La tesi che nega la possibilità di parlare di connessione quando l’attività secondaria

da chi svolge l’attività principale, trova eccezione quando l’attività

non è svolta

connessa è svolta da una cooperativa. Infatti l’art. 10 del decreto del 18 maggio 2001

qualifica imprenditori agricoli le “cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi

che, nell’esercizio delle attività previste dall’art. 2135 utilizzano prevalentemente prodotti

dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo

sviluppo del ciclo biologico”. Questa norma abroga il principio della connessione

soggettiva: non solo perché consente che resti agricola la coperativa che trasforma non

prodotti provenienti da propri fondi ma dai fondi dei soci, ma anche perché consente che

il conferimento dei prodotti da trasformare e vendere da parte dei soci sia soltanto

prevalente rispetto a quello conferito da estranei o acquistato sul mercato. (Es. un insieme

di agricoltori che creano una società per trasformare e commercializzare succhi di frutta,

ai sensi del decreto del 18 maggio 2001 n. 228, è a tutti gli effetti una cooperativa

agricola).

Inoltre: le società, ad esclusione delle mutue assicuratrici e comprese quelle consortili, «sono

considerate imprenditori agricoli professionali» quando abbiano come oggetto esclusivo

seguenti requisiti:

l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 e siano in possesso dei

Nel caso di società di persone, se almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP

· Nel caso di società cooperative, se almeno un quinto dei soci sia in possesso della

· qualifica di IAP

Nel caso di società di capitali, se almeno un amministratore sia IAP.

·

Sulla base di quanto esposto si può ipotizzare che la suddetta società possa considerarsi un impresa

agricola per connessione.

* Società finanziarie.

Se non vi fossero specificazioni normative, in linea generale si potrebbe dire che società

finanziarie sono quelle società che hanno come oggetto sociale una qualsiasi delle attività

normalmente definite finanziarie, o comunque caratterizzanti il mercato finanziario, a

prescindere dalla intensità del grado di strumentalità che caratterizza sempre ogni attività

finanziaria. Nella realtà tante sono state le modificazioni in tema di identificazione o di

definizione del concetto di società finanziaria. Per quel che ci interessa, si può

semplicemente evidenziare che, con il passare del tempo si è realizzato un fenomeno di

ampliamento delle imprese, dunque delle attività da esse svolte, ricadenti nel concetto di

società finanziaria. Nonostante ciò però certo è che le società qualificate come finanziarie,

sono soggette ad appostita iscrizione in resgistri speciali tenuti da enti preposti al controllo

dallo stato, e sono sottoposte a disciplina speciale, vista la particolare

natura/importanza/rilevanza verso l’esterno, dell’attività esercitata.

* Società fiduciarie.

L’articolo 1 della legge 1966/1939 definisce fiduciarie le società comunque denominate, che si

propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi,

l’organizzazione di aziende, e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. (Un tempo

erano considerate tali anche coloro che svolgevano sotto forma di

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CIB di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.