I - L’imprenditore in generale
Capitolo
1. Impresa e imprenditore nel sistema del codice civile e nel
rapporto con le norme costituzionali.
Il codice civile qualifica l’imprenditore come “chi esercita un’attività
professionalmente
all’art. 2082.
economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”
organizzata
Prima di passare all’analisi della definizione sopra citata, e del rapporto tra imprenditore ed
impresa, appare opportuno ribadire che gli istituti appena menzionati (imprenditore e impresa),
rappresentano l’architrave del diritto commerciale nel suo complesso.
D’altronde l’importanza di questi istituti è fatta palese anche nella Costituzione. All’art. 41
troviamo una norma che indica i caratteri e le finalità dell’attività economica (la quale nella
maggior parte dei casi è organizzata ad impresa ed è quindi attività d’impresa), tale articolo afferma
che: L’iniziativa economica è libera ma essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in
Oltre a questo articolo (che
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
è sicuramente il più collegato alle figure di imprenditore ed impresa) a tali istituti vi si riferisce tutto
il Titolo della Costituzione dedicato ai rapporti economici ed inoltre molti articoli in materia di
tutela del lavoratore (se pur in maniera più lieve e indiretta). Nonostante i molti riferimenti, la
norma che più si trova collegata alla figura dell’imprenditore e dell’impresa resta sempre l’art. 41
Cost. (come sopra si faceva notare), non solo perché sancisce i concetti di libertà di iniziativa
economica e di finalizzazione di questa all’utilità sociale, ma anche perché da questi due principi
possono ricavarsi alcuni corollari assai importanti in materia:
a) In primis il concetto di libertà di iniziativa economica genera quattro tipi di libertà ad essa
connesse: Libertà di intraprendere attività di impresa_ Libertà di svolgere l’attività
d’impresa senza alcun tipo di condizionamenti_ Libertà di cessare l’attività d’impresa senza
alcun tipo di interferenza_ Libertà di concorrenza.
b) In secondo luogo se è vero che i precetti secondo i quali l’attività d’impresa non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità della persona umana contengono limiti alla libertà di iniziativa
economica, è anche vero che tali precetti debbono essere considerati al tempo stesso
indicatori di rotta, che la costituzione pone al legislatore ordinario e dunque anche alle
imprese stesse, proprio perché quest’ ultime non possono rinunciare a farsi carico di una
serie di problemi sociali, dunque relativi alla società in cui operano, che il più delle volte
nascono in conseguenza del loro agire. (La legge determina i programmi e i controlli
sia indirizzata ai fini sociali:
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata
normativa sulla circolazione della ricchezza, possibilità dei consumatori di investire
direttamente con i propri capitali nelle imprese diretta connessione tra unità produttive
del paese e ricchezza dei risparmiatori)
2. Nozione economica e nozione giuridica d’impresa. La «realtà globale»
dell’impresa: imprenditore, attività, azienda.
È affermazione corrente concepire il concetto d’imprenditore, prima ancora che come concetto
giuridico, come concetto economico, individuando l’imprenditore in uno dei soggetti che,
nell’ambito della comunità, concorrono all’organizzazione della produzione e conseguentemente
2082
alla distribuzione della ricchezza. Detto ciò abbiamo già prima visto che definisce
l’art
l’imprenditore e non l’impresa, ma come si evince dalla lettura dell’articolo (chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni e servizi), l’imprenditore è individuato in funzione all’esercizio dell’attività d’impresa.
Questa è la ragione per cui la definizione generale di imprenditore (del suddetto articolo 2082 cc) è
prima di tutto definizione generale di impresa. Secondo la dottrina l’impresa è una fattispecie
produttiva di effetti giuridici e questa qualifica basta per riconoscere ad essa il carattere di nozione
originaria e primaria rispetto a quella di imprenditore (che esprime e sintetizza in una qualifica
soggettiva alcuni di quegli effetti connessi alla fattispecie di impresa).
Dalla definizione di impresa presente nel codice civile, che certamente riflette il concetto
economico dell’impresa, parte una disciplina relativa ai vari profili in cui l’impresa si articola, senza
che di ciò risenta l’universalità concettuale della fattispecie giuridica in discorso. Viene definita
globale”
quindi “realtà dell’impresa ciò che risulta dall’unione degli aspetti soggettivi-
imprenditore come soggetto- impresa come attività economica – azienda come
funzionali- oggettivi-
complesso di beni per l’attuazione della funzione (e ciò riceve un supporto normativo in quella
parte della disciplina regolante i momenti fondamentali della vita di un impresa: nascita, estinzione,
ecc. Vedi sotto!) Soggetto
Imprenditoreà economica
Impresaà Attività funzione.
Azienda Complesso di beni per l’attuazione della
à
Infatti: «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
(2555). Questa realtà globale è supportata da altri parti della disciplina che
dell'impresa.»
regolano rispettivamente vari momenti fondamentali della vita dell’impresa quali:
La nascita e la morte:
A) La qualità di imprenditore individuale si acquista in conseguenza dell’esercizio di
fatto dell’attività attraverso l’utilizzazione del complesso di beni e uomini.
Questa qualità si perde non solo per volontà dell’imprenditore, ma anche in
conseguenza dell’effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale.
La vita dell’impresa nel
B)
mondo esterno
L’impresa ha un proprio nome (ditta), altri segni distintivi (insegna) e il risultato
dell’attività
(marchio).
Sostituzione del soggetto imprenditore nell’esercizio dell’attività e attribuzione
C) ad altri soggetti: L’imprenditore può delegare ad ausiliari l’esercizio dell’attività
d’impresa e nella procedura fallimentare l’imprenditore viene privato del potere di
gestire l’impresa.
3. Gli elementi che caratterizzano l’impresa.
2082
L’art. à(definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente un’attività
Scomposizione
economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi )
organizzata
dell’articolo 2082:
3.1 Attività economica. Impresa illecita.
L’attività economica. L’impresa illecita _ Nell’impostazione del codice civile l’impresa viene in
viene intesa come una serie di atti finalizzati ad un medesimo
evidenza quale attività e quindi
scopo ultimo. Ciò non accadeva nel codice di commercio ormai abrogato dove si concepiva
l’impresa come atto commerciale alla stregua di un contratto o di un titolo di credito. Da tale
differenza ne discende che la commercialità costituisce una possibile forma di attività di impresa,
ma non l’unica, in quanto possono esistere anche imprese agricole o civili. In definitiva ogni atto
che l’imprenditore compie serve all’esercizio dell’impresa e, nel dettaglio, alla realizzazione della
produzione o dello scambio di beni o servizi (e in ciò si concretizza il carattere economico della
attività d’impresa). (essendo l’impresa evidenziata come
Occorre poi sottolineare che l’attività
deve potersi far risalire alla volontà del soggetto
tale nel codice odierno) (problema che non si
poneva nel codice di commercio essendo l’impresa atto commerciale e dunque in se un fatto
giuridico volontario ad esplicare degli effetti), non a caso la dottrina si è interrogata se l’attività
dovesse considerarsi un fatto o un atto, ma anche se si optasse per l’attività intesa come atto mai
l’attività d’impresa potrebbe considerarsi come fatto giuridico volontario teso ad esplicare effetti
determinati o diretti o modellati in funzione della volontà dell’agente. Da ciò si arrivò a concludere
che alla fattispecie di impresa intesa come attività è essenziale se non la volontà degli effetti da essa
volontarietà del comportamento posto in essere,
derivanti, la sia all’origine che nel tempo,
perché da questo punto di vista l’impresa è certamente manifestazione di iniziativa, la cui
41 della costituzione (già analizzato), non potendo l’impresa essere
libertà è consacrata dall’art
imposta ne in ordine al momento della costituzione, ne della continuazione, ne della cessazione.
Inoltre in merito all’attività, va detto che questa può essere lecita o illecita. Ed essendo l’impresa
intesa come attività ( non come atto commerciale, come succedeva nel codice di commercio) è
possibile che nell’esercizio di l’imprenditore ponga in essere singoli atti illeciti in
un’attività lecita
questo caso l’impresa è lecita, in quanto la sua attività è connotata da liceità, ma per quanto attiene
ai singoli atti illeciti, si tratterà di valutare di volta in volta se il singolo atto debba essere o meno
colpito da sanzione di nullità. Invece nell’esercizio di attività illecita (dunque di un impresa illecita
che esercita ad es. contrabbando si sigarette) si pongano in essere atti leciti (situazioni che nel
codice ormai abrogato non potevano verificarsi essendo l’impresa atto commerciale e dunque la
liceità o illiceità di essa era collegata alla liceità o illiceità dell’atto in cui si evidenziava).
Detto ciò va detto che il concetto di impresa illiceità assume connotati di grande delicatezza. Nella
disputa tra coloro i quali respingono decisamente la plausibilità di un impresa illecita, e quelli che
l’ammettano, si inseriscono quegli autori che preliminarmente distinguono tra:
ipotesi in cui l’impresa illecita derivi dall’illiceità della attività come tale;
· ipotesi in cui l’impresa illecita deriva dall’illiceità delle modalità dello svolgimento
· dell’attività lecita.
Tale distinzione è rilevante in quanto: nel primo caso essendo l’attività illecita, ed essendo
l’impresa intesa come attività, la sanzione consisterà nella non invocabilità della disciplina
dell’impresa da chi è autore o partecipe all’illecito, ossia alla non invocabilità di tutto ciò che fa
parte dello statuto dell’imprenditore da parte degli stessi (ciò in quanto la sanzione di nullità sono
riservati agli atti negoziali, e dunque non applicabili al concetto di impresa che è inteso come
attività); nel secondo caso essendo illecite le modalità di svolgimento della attività lecita, e non la
attività in se, si tratterà di valutare di volta in volta se l’atto singolo debba essere o no colpito dalla
sanzione della nullità.
3.2 L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo
Come si desume dall’art. 2082, sopra citato, l’ attività deve essere organizzata, affinchè possa essere
collegata al concetto di impresa. L’organizzazione si configura come un attributo dell’attività,
essenziale per ogni tipo di impresa, con la quale si intende la necessità, al fine di produrre beni e
servizi, di impiegare mezzi patrimoniali e lavoro. In tal contesto l’imprenditore coordina, quindi
il capitale (proprio o altrui) ed il lavoro.
organizza, questi fattori della produzione ovvero
L’organizzazione quindi serve, in primo luogo, ad individuare il confine tra le attività produttive,
che in quanto organizzate assumono i connotati di imprese, dalle attività che non assumono tale
connotato, in quanto pur essendo volte alla produzione di beni e servizi ( es. difesa dell’imputato,
cura di un paziente) non sono organizzate, e si definiscono come lavoro autonomo.
Sempre in merito all’organizzazione bisogna precisare che questa deve rivolgersi al mondo esterno
- si parla quindi di - e l’attività condotta deve essere rivolta al mercato (es.
eterorganizzazione
contadino che produce il necessario per sé e per la sua famiglia non potrà essere considerato un
imprenditore agricolo).
*Il libero professionista, come l’avvocato o il medico, produce con la sua attività un servizio, ma
nessuno si sognerebbe mai di definirlo per tale motivo un imprenditore, a meno che egli non eserciti
la professione con un’organizzazione di mezzi e di personale che in nulla si discosti da un’impresa,
ma quest’ultima soluzione è discussa, perché alcuni ritengono che sia stato il legislatore, attraverso
l’art 2238, ad estraniare per definizione dalle attività d’impresa le c.d professioni liberali per il
particolare prestigio che esse hanno e in considerazione del rilievo di cui sono in possesso non solo
in ambito economico. Il d.lgs. 2 febbraio 2001 ha però rimesso in discussione questa conclusione
perché, nel dichiarare le società di avvocati, pur escludendo che queste possano fallire, ha prescritto
l’iscrizione di queste nella sezione speciale del registro delle imprese e ne ha individuato la
disciplina generale in quella che nel codice civile regola le società in nome collettivo. La questione
quindi è un tema aperto.
Se queste fin qui elencate sono le conclusioni della dottrina prevalente, vi è da far notare che
opinioni contrarie rendono ancora attivo il dibattito relativamente al fatto che, non essendo
normativamente precisato il livello minimo di organizzazione imprenditoriale, le differenze tra
imprenditore e lavoratore autonomo si fanno irrilevanti, perché anche il lavoratore autonomo
organizza il proprio lavoro ed impiega capitali (quindi si auto organizza): in tale caso
l’organizzazione diverrebbe un tutt’uno con la professionalità.
2083e 2232 del c.c
La soluzione di tale questione si trova negli artt. , rispettivamente in merito al
piccolo imprenditore e al professionista intellettuale, qui abbiamo che per quanto riguarda il
professionista non
“il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”
escludendo che per questo si possa avvalere di collaboratori; mentre la norma sul piccolo
imprenditore parla di “attività organizzata”, oltre che con il proprio lavoro anche con quello, se pur
non prevalente, dei familiari. In tal contesto dunque si può concludere (non potendo trascurare la
distinzione che il legislatore fa tra piccolo imprenditore e lavoratore individuale) dicendo che: si
tratta di lavoro autonomo finché l’uso dei mezzi o strumenti materiali serve per l’esplicazione
dell’attività lavorativa del soggetto e non configura una produttività che ecceda quella del lavoro
individuale; vi è impresa quando quel livello è superato.
3.3 La professionalità. L’impresa occasionale
professionalità,
Il terzo elemento distintivo dell’impresa è la intesa come continuità dell’attività
(compimento di atti abituali e sistematici da parte dell’imprenditore al fine
d’impresa nel tempo
dell’esercizio dell’attività d’impresa). L’impresa quindi affinché esista deve richiedere un’attività
economica che sia organizzata e che sia esercitata professionalmente: questo avverbio sta ad
indicare l’abitualità, sistematicità dell’attività, ma non la sua permanenza, in quanto le
imprese possono poi estinguersi. Tra le imprese che posseggono il requisito della professionalità
stagionali,
sono presenti anche quelle poiché implicano un esercizio sistematico e periodico
dell’attività (es. Stabilimenti balneari, imprese che seguono i ritmi naturali della fruttificazione
ecc.). Non può parlarsi invece di imprese qualora queste operino occasionalmente, e come tale non
impresa occasionale,
dovrebbe rientrare nel concetto di impresa (secondo l’art 2082) la c.d che si
va a concretizzare in un’attività che difetta per il requisito della professionalità (Non è da
pluriennale
confondersi l’impresa occasionale con il singolo affare, che può presentare carattere
continuativo e una stabile organizzazione Es: costruzione di una diga). La destinazione
dell’attività a durare nel tempo deve essere oggettivamente desumibile tramite indici e criteri
rilevatori, tra i quali assume particolare affidabilità, anche se non sempre è di per se sufficiente, il
dato della stabilità dell’organizzazione (da ciò il fatto che la valutazione relativa all’esistenza della
professionalità non può andare mai disgiunta da una coeva valutazione dei dati relativi
all’organizzazione), e non rilevata sulla base delle intenzioni del soggetto. (Tipico esempio di
impresa occasionale è quella del professionista che, avendo soldi da investire, abbia costruito delle
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