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I - L’imprenditore in generale

Capitolo

1. Impresa e imprenditore nel sistema del codice civile e nel

rapporto con le norme costituzionali.

Il codice civile qualifica l’imprenditore come “chi esercita un’attività

professionalmente

all’art. 2082.

economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”

organizzata

Prima di passare all’analisi della definizione sopra citata, e del rapporto tra imprenditore ed

impresa, appare opportuno ribadire che gli istituti appena menzionati (imprenditore e impresa),

rappresentano l’architrave del diritto commerciale nel suo complesso.

D’altronde l’importanza di questi istituti è fatta palese anche nella Costituzione. All’art. 41

troviamo una norma che indica i caratteri e le finalità dell’attività economica (la quale nella

maggior parte dei casi è organizzata ad impresa ed è quindi attività d’impresa), tale articolo afferma

che: L’iniziativa economica è libera ma essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in

Oltre a questo articolo (che

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

è sicuramente il più collegato alle figure di imprenditore ed impresa) a tali istituti vi si riferisce tutto

il Titolo della Costituzione dedicato ai rapporti economici ed inoltre molti articoli in materia di

tutela del lavoratore (se pur in maniera più lieve e indiretta). Nonostante i molti riferimenti, la

norma che più si trova collegata alla figura dell’imprenditore e dell’impresa resta sempre l’art. 41

Cost. (come sopra si faceva notare), non solo perché sancisce i concetti di libertà di iniziativa

economica e di finalizzazione di questa all’utilità sociale, ma anche perché da questi due principi

possono ricavarsi alcuni corollari assai importanti in materia:

a) In primis il concetto di libertà di iniziativa economica genera quattro tipi di libertà ad essa

connesse: Libertà di intraprendere attività di impresa_ Libertà di svolgere l’attività

d’impresa senza alcun tipo di condizionamenti_ Libertà di cessare l’attività d’impresa senza

alcun tipo di interferenza_ Libertà di concorrenza.

b) In secondo luogo se è vero che i precetti secondo i quali l’attività d’impresa non può

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà e alla dignità della persona umana contengono limiti alla libertà di iniziativa

economica, è anche vero che tali precetti debbono essere considerati al tempo stesso

indicatori di rotta, che la costituzione pone al legislatore ordinario e dunque anche alle

imprese stesse, proprio perché quest’ ultime non possono rinunciare a farsi carico di una

serie di problemi sociali, dunque relativi alla società in cui operano, che il più delle volte

nascono in conseguenza del loro agire. (La legge determina i programmi e i controlli

sia indirizzata ai fini sociali:

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata

normativa sulla circolazione della ricchezza, possibilità dei consumatori di investire

direttamente con i propri capitali nelle imprese diretta connessione tra unità produttive

del paese e ricchezza dei risparmiatori)

2. Nozione economica e nozione giuridica d’impresa. La «realtà globale»

dell’impresa: imprenditore, attività, azienda.

È affermazione corrente concepire il concetto d’imprenditore, prima ancora che come concetto

giuridico, come concetto economico, individuando l’imprenditore in uno dei soggetti che,

nell’ambito della comunità, concorrono all’organizzazione della produzione e conseguentemente

2082

alla distribuzione della ricchezza. Detto ciò abbiamo già prima visto che definisce

l’art

l’imprenditore e non l’impresa, ma come si evince dalla lettura dell’articolo (chi esercita

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni e servizi), l’imprenditore è individuato in funzione all’esercizio dell’attività d’impresa.

Questa è la ragione per cui la definizione generale di imprenditore (del suddetto articolo 2082 cc) è

prima di tutto definizione generale di impresa. Secondo la dottrina l’impresa è una fattispecie

produttiva di effetti giuridici e questa qualifica basta per riconoscere ad essa il carattere di nozione

originaria e primaria rispetto a quella di imprenditore (che esprime e sintetizza in una qualifica

soggettiva alcuni di quegli effetti connessi alla fattispecie di impresa).

Dalla definizione di impresa presente nel codice civile, che certamente riflette il concetto

economico dell’impresa, parte una disciplina relativa ai vari profili in cui l’impresa si articola, senza

che di ciò risenta l’universalità concettuale della fattispecie giuridica in discorso. Viene definita

globale”

quindi “realtà dell’impresa ciò che risulta dall’unione degli aspetti soggettivi-

imprenditore come soggetto- impresa come attività economica – azienda come

funzionali- oggettivi-

complesso di beni per l’attuazione della funzione (e ciò riceve un supporto normativo in quella

parte della disciplina regolante i momenti fondamentali della vita di un impresa: nascita, estinzione,

ecc. Vedi sotto!) Soggetto

Imprenditoreà economica

Impresaà Attività funzione.

Azienda Complesso di beni per l’attuazione della

à

Infatti: «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

(2555). Questa realtà globale è supportata da altri parti della disciplina che

dell'impresa.»

regolano rispettivamente vari momenti fondamentali della vita dell’impresa quali:

La nascita e la morte:

A) La qualità di imprenditore individuale si acquista in conseguenza dell’esercizio di

fatto dell’attività attraverso l’utilizzazione del complesso di beni e uomini.

Questa qualità si perde non solo per volontà dell’imprenditore, ma anche in

conseguenza dell’effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale.

La vita dell’impresa nel

B)

mondo esterno

L’impresa ha un proprio nome (ditta), altri segni distintivi (insegna) e il risultato

dell’attività

(marchio).

Sostituzione del soggetto imprenditore nell’esercizio dell’attività e attribuzione

C) ad altri soggetti: L’imprenditore può delegare ad ausiliari l’esercizio dell’attività

d’impresa e nella procedura fallimentare l’imprenditore viene privato del potere di

gestire l’impresa.

3. Gli elementi che caratterizzano l’impresa.

2082

L’art. à(definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente un’attività

Scomposizione

economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi )

organizzata

dell’articolo 2082:

3.1 Attività economica. Impresa illecita.

L’attività economica. L’impresa illecita _ Nell’impostazione del codice civile l’impresa viene in

viene intesa come una serie di atti finalizzati ad un medesimo

evidenza quale attività e quindi

scopo ultimo. Ciò non accadeva nel codice di commercio ormai abrogato dove si concepiva

l’impresa come atto commerciale alla stregua di un contratto o di un titolo di credito. Da tale

differenza ne discende che la commercialità costituisce una possibile forma di attività di impresa,

ma non l’unica, in quanto possono esistere anche imprese agricole o civili. In definitiva ogni atto

che l’imprenditore compie serve all’esercizio dell’impresa e, nel dettaglio, alla realizzazione della

produzione o dello scambio di beni o servizi (e in ciò si concretizza il carattere economico della

attività d’impresa). (essendo l’impresa evidenziata come

Occorre poi sottolineare che l’attività

deve potersi far risalire alla volontà del soggetto

tale nel codice odierno) (problema che non si

poneva nel codice di commercio essendo l’impresa atto commerciale e dunque in se un fatto

giuridico volontario ad esplicare degli effetti), non a caso la dottrina si è interrogata se l’attività

dovesse considerarsi un fatto o un atto, ma anche se si optasse per l’attività intesa come atto mai

l’attività d’impresa potrebbe considerarsi come fatto giuridico volontario teso ad esplicare effetti

determinati o diretti o modellati in funzione della volontà dell’agente. Da ciò si arrivò a concludere

che alla fattispecie di impresa intesa come attività è essenziale se non la volontà degli effetti da essa

volontarietà del comportamento posto in essere,

derivanti, la sia all’origine che nel tempo,

perché da questo punto di vista l’impresa è certamente manifestazione di iniziativa, la cui

41 della costituzione (già analizzato), non potendo l’impresa essere

libertà è consacrata dall’art

imposta ne in ordine al momento della costituzione, ne della continuazione, ne della cessazione.

Inoltre in merito all’attività, va detto che questa può essere lecita o illecita. Ed essendo l’impresa

intesa come attività ( non come atto commerciale, come succedeva nel codice di commercio) è

possibile che nell’esercizio di l’imprenditore ponga in essere singoli atti illeciti in

un’attività lecita

questo caso l’impresa è lecita, in quanto la sua attività è connotata da liceità, ma per quanto attiene

ai singoli atti illeciti, si tratterà di valutare di volta in volta se il singolo atto debba essere o meno

colpito da sanzione di nullità. Invece nell’esercizio di attività illecita (dunque di un impresa illecita

che esercita ad es. contrabbando si sigarette) si pongano in essere atti leciti (situazioni che nel

codice ormai abrogato non potevano verificarsi essendo l’impresa atto commerciale e dunque la

liceità o illiceità di essa era collegata alla liceità o illiceità dell’atto in cui si evidenziava).

Detto ciò va detto che il concetto di impresa illiceità assume connotati di grande delicatezza. Nella

disputa tra coloro i quali respingono decisamente la plausibilità di un impresa illecita, e quelli che

l’ammettano, si inseriscono quegli autori che preliminarmente distinguono tra:

ipotesi in cui l’impresa illecita derivi dall’illiceità della attività come tale;

· ipotesi in cui l’impresa illecita deriva dall’illiceità delle modalità dello svolgimento

· dell’attività lecita.

Tale distinzione è rilevante in quanto: nel primo caso essendo l’attività illecita, ed essendo

l’impresa intesa come attività, la sanzione consisterà nella non invocabilità della disciplina

dell’impresa da chi è autore o partecipe all’illecito, ossia alla non invocabilità di tutto ciò che fa

parte dello statuto dell’imprenditore da parte degli stessi (ciò in quanto la sanzione di nullità sono

riservati agli atti negoziali, e dunque non applicabili al concetto di impresa che è inteso come

attività); nel secondo caso essendo illecite le modalità di svolgimento della attività lecita, e non la

attività in se, si tratterà di valutare di volta in volta se l’atto singolo debba essere o no colpito dalla

sanzione della nullità.

3.2 L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

Come si desume dall’art. 2082, sopra citato, l’ attività deve essere organizzata, affinchè possa essere

collegata al concetto di impresa. L’organizzazione si configura come un attributo dell’attività,

essenziale per ogni tipo di impresa, con la quale si intende la necessità, al fine di produrre beni e

servizi, di impiegare mezzi patrimoniali e lavoro. In tal contesto l’imprenditore coordina, quindi

il capitale (proprio o altrui) ed il lavoro.

organizza, questi fattori della produzione ovvero

L’organizzazione quindi serve, in primo luogo, ad individuare il confine tra le attività produttive,

che in quanto organizzate assumono i connotati di imprese, dalle attività che non assumono tale

connotato, in quanto pur essendo volte alla produzione di beni e servizi ( es. difesa dell’imputato,

cura di un paziente) non sono organizzate, e si definiscono come lavoro autonomo.

Sempre in merito all’organizzazione bisogna precisare che questa deve rivolgersi al mondo esterno

- si parla quindi di - e l’attività condotta deve essere rivolta al mercato (es.

eterorganizzazione

contadino che produce il necessario per sé e per la sua famiglia non potrà essere considerato un

imprenditore agricolo).

*Il libero professionista, come l’avvocato o il medico, produce con la sua attività un servizio, ma

nessuno si sognerebbe mai di definirlo per tale motivo un imprenditore, a meno che egli non eserciti

la professione con un’organizzazione di mezzi e di personale che in nulla si discosti da un’impresa,

ma quest’ultima soluzione è discussa, perché alcuni ritengono che sia stato il legislatore, attraverso

l’art 2238, ad estraniare per definizione dalle attività d’impresa le c.d professioni liberali per il

particolare prestigio che esse hanno e in considerazione del rilievo di cui sono in possesso non solo

in ambito economico. Il d.lgs. 2 febbraio 2001 ha però rimesso in discussione questa conclusione

perché, nel dichiarare le società di avvocati, pur escludendo che queste possano fallire, ha prescritto

l’iscrizione di queste nella sezione speciale del registro delle imprese e ne ha individuato la

disciplina generale in quella che nel codice civile regola le società in nome collettivo. La questione

quindi è un tema aperto.

Se queste fin qui elencate sono le conclusioni della dottrina prevalente, vi è da far notare che

opinioni contrarie rendono ancora attivo il dibattito relativamente al fatto che, non essendo

normativamente precisato il livello minimo di organizzazione imprenditoriale, le differenze tra

imprenditore e lavoratore autonomo si fanno irrilevanti, perché anche il lavoratore autonomo

organizza il proprio lavoro ed impiega capitali (quindi si auto organizza): in tale caso

l’organizzazione diverrebbe un tutt’uno con la professionalità.

2083e 2232 del c.c

La soluzione di tale questione si trova negli artt. , rispettivamente in merito al

piccolo imprenditore e al professionista intellettuale, qui abbiamo che per quanto riguarda il

professionista non

“il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”

escludendo che per questo si possa avvalere di collaboratori; mentre la norma sul piccolo

imprenditore parla di “attività organizzata”, oltre che con il proprio lavoro anche con quello, se pur

non prevalente, dei familiari. In tal contesto dunque si può concludere (non potendo trascurare la

distinzione che il legislatore fa tra piccolo imprenditore e lavoratore individuale) dicendo che: si

tratta di lavoro autonomo finché l’uso dei mezzi o strumenti materiali serve per l’esplicazione

dell’attività lavorativa del soggetto e non configura una produttività che ecceda quella del lavoro

individuale; vi è impresa quando quel livello è superato.

3.3 La professionalità. L’impresa occasionale

professionalità,

Il terzo elemento distintivo dell’impresa è la intesa come continuità dell’attività

(compimento di atti abituali e sistematici da parte dell’imprenditore al fine

d’impresa nel tempo

dell’esercizio dell’attività d’impresa). L’impresa quindi affinché esista deve richiedere un’attività

economica che sia organizzata e che sia esercitata professionalmente: questo avverbio sta ad

indicare l’abitualità, sistematicità dell’attività, ma non la sua permanenza, in quanto le

imprese possono poi estinguersi. Tra le imprese che posseggono il requisito della professionalità

stagionali,

sono presenti anche quelle poiché implicano un esercizio sistematico e periodico

dell’attività (es. Stabilimenti balneari, imprese che seguono i ritmi naturali della fruttificazione

ecc.). Non può parlarsi invece di imprese qualora queste operino occasionalmente, e come tale non

impresa occasionale,

dovrebbe rientrare nel concetto di impresa (secondo l’art 2082) la c.d che si

va a concretizzare in un’attività che difetta per il requisito della professionalità (Non è da

pluriennale

confondersi l’impresa occasionale con il singolo affare, che può presentare carattere

continuativo e una stabile organizzazione Es: costruzione di una diga). La destinazione

dell’attività a durare nel tempo deve essere oggettivamente desumibile tramite indici e criteri

rilevatori, tra i quali assume particolare affidabilità, anche se non sempre è di per se sufficiente, il

dato della stabilità dell’organizzazione (da ciò il fatto che la valutazione relativa all’esistenza della

professionalità non può andare mai disgiunta da una coeva valutazione dei dati relativi

all’organizzazione), e non rilevata sulla base delle intenzioni del soggetto. (Tipico esempio di

impresa occasionale è quella del professionista che, avendo soldi da investire, abbia costruito delle

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CIB di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.
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