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SOCIETà DI PERSONE SOCIETà DI CAPITALI
Responsabilità illimitata Responsabilità limitata
à à
(Il socio rischia (il socio rischia solo quanto conferito, essendo il suo
l’intero suo patrimonio, ed ha obbligo di
solidarietà nei confronti degli altri soci) patrimonio insensibile alle vicende relative al patrimonio
aziendale)
I naturali amministratori sono i soci Il potere amministrativo è svincolato dalla qualità di
socio. Il socio può solo contribuire a scegliere,
Quindi il
(l’amministrazione è vincolata ai soci).
socio solitamente è proprietario e gestore della attraverso il suo voto, gli amministratori. Nulla
società coerentemente alla responsabilità illimitata impedisce però al socio di diventare amministratore.
che sul di esso ricade.
Conseguenza dell9amministrazione sociale vincolata ai È presente un’organizzazione interna fondata sulla
soci è la non essitenza di una vera e propria ripartizione delle competenze fra assemblea dei soci
(potere deliberatorio), gli amministratori (potere di
organizzazione interna, in quanto i poteri gestori e gestione) e il collegio sindacale (controllo e
deliberatori ricadono entrambi nelle mani dei supervisione).
soci-amministratori.
In ambito di circolazione delle partecipazioni sociali: È In ambito di circolazione delle partecipazioni sociali:
inserita una deroga all’ordinario I titoli documentanti la partecipazione sono
regime di circolazione
dei beni. Infatti il trasferimento tra vivi del titolo liberamente trasferibili si tra vivi che a cuasa morte,
documentante la partecipazione richiede il regime di
conseguenza è l’applicazione dell’ordinario
di tutti i soci, mentre per il trasferimento a
consenso circolazione dei beni (mortis o
causa inter vivos).
causa di morte, salvo patto contrario, gli eredi hanno
diritto solo alla liquidazione della quota.
Salva diversa pattuizione, le modificazioni del Deroga al principio generale di immodificabilità del
contratto sociale possono avvenire solo con il contratto senza il consenso di tutti contraenti: s i
consenso di tutti i soci. a p p l i c a l a regola maggioritaria.
A questi elementi si aggiunge inevitabilmente il diverso regime relaivo al fondo sociale
(già trattato precedentemente).
15. Attività e scopi particolari, classificazioni di società.
In questa sede ci si occuperà delle situazioni relative a:
Caratteri particolari dell’oggetto sociale, che si prestino a condizionare l’applicazione di uno
piuttosto che di un altro statuto normativo (si fa riferimento a quelle società che per la natura
dell’attività svolta possono il inea di principio essere sottoposte alla legislazione speciale, o allo
statuto del piccolo imprenditore, o allo statuto dell’imprenditore agricole, o allo statuto
dell’imprenditore commerciale) ( ci si riferisce in particolare alle società esercitani attività agricole
per connessione o attività artigiane, alle società banacarie e assicurative).
All’uso peculiare che della società si intende fare, sempre che ciò determini l’applicazione di una
disciplina che deroghi in misura più o meno marcata alla disciplina generale della società (i si
riferisce in particolare alle società finanziarie e alle società fiduciarie).
* Impresa societaria e piccola impresa. Il problema delle attività artigiane.
Si è detto a suo tempo del progressivo distacco tra la definizione di piccola impresa (contenuta
nel codice civile), e la concreta regolamentazione che di questo istituto e delle singole categorie
di piccoli impreditore (coltivatori diretti, piccoli commercianti, artigiani) la legge speciale ha
fatto. È però soprattutto nelle imprese collettive che questo distacco si accentua, e nello specifico
tale distacco è evidenziabile a pieno nella società artigiana.
società artigiana
La è costituita ed esercitata in forma di società (l’impresa artigiana infatti può
essere esercitata in forma di società, tranne nella tipologie di società per azioni e di società in
in prevalenza lavoro
accomandita per azioni), a condizione che la maggioranza dei soci, svolga
manuale anche personale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione
prevalente sul capitale.
Da quanto appena detto sorgono due problemi:
1. Contrasto tra l’articolo 3 443/1985 e l’articolo 1 (2) legge fallimentare. Mentre nella
norma fallimentare si stabilisce che in nessun caso possano considerarsi piccoli
imprenditori le società commerciali, l’articolo 3 stabilisce che l’impresa artigiana può
assumere anche le sembianze delle società commerciali (ed essendo considerata la
impresa artigiana una piccola impresa ciò pone dei dubbi).
2. La seconda questione riguarda i l t al e fa t t o: se la società artigiana possa o no
La maggioranza della dottrina non sia
assumere il tipo della società semplice.
possibile perché l’attività artigiana è intrinsecamente attività commerciale (se
pur nulla è scritto a tal proposito dal legislatore)
* Impresa societaria e attività agricole. Il problema delle società esercenti attività
agricole «connesse».
In tal ambito il problema (più volte accennato) è il seguente: la società formata da imprenditori
agricoli che abbia ad oggetto sociale la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
provenienti dai fondi appartenenti ai soci (imprenditori agricoli) può essere considerata
impresa agricola per connessione società esercente un’attività commerciale?
o è una
A tal proposito, per la risoluzione dell’enigma si rimanda a tali informazioni basilari, già
analizzate in altri ambiti: :
Ad oggi (art 2135 cc) Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Dunque le attività agricole per connessione sono quelle connesse ad un’attività agricola
principale o da questa dipendenti. La connessione necessita di due requisiti: quello
soggettivo, per cui vi deve essere identità tra la persona che esercita l’attività agricola
principale e la persona che esercita l’attività agricola connessa; e quello oggettivo
secondo il quale anche le attività connesse devono avere come punto di riferimento il
fondo, nel senso dell’accessorietà e la necessità di questo per l’esercizio dell’attività.
* La tesi che nega la possibilità di parlare di connessione quando l’attività secondaria
da chi svolge l’attività principale, trova eccezione quando l’attività
non è svolta
connessa è svolta da una cooperativa. Infatti l’art. 10 del decreto del 18 maggio 2001
qualifica imprenditori agricoli le “cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi
che, nell’esercizio delle attività previste dall’art. 2135 utilizzano prevalentemente prodotti
dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo
sviluppo del ciclo biologico”. Questa norma abroga il principio della connessione
soggettiva: non solo perché consente che resti agricola la coperativa che trasforma non
prodotti provenienti da propri fondi ma dai fondi dei soci, ma anche perché consente che
il conferimento dei prodotti da trasformare e vendere da parte dei soci sia soltanto
prevalente rispetto a quello conferito da estranei o acquistato sul mercato. (Es. un insieme
di agricoltori che creano una società per trasformare e commercializzare succhi di frutta,
ai sensi del decreto del 18 maggio 2001 n. 228, è a tutti gli effetti una cooperativa
agricola).
Inoltre: le società, ad esclusione delle mutue assicuratrici e comprese quelle consortili, «sono
considerate imprenditori agricoli professionali» quando abbiano come oggetto esclusivo
seguenti requisiti:
l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 e siano in possesso dei
Nel caso di società di persone, se almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP
· Nel caso di società cooperative, se almeno un quinto dei soci sia in possesso della
· qualifica di IAP
Nel caso di società di capitali, se almeno un amministratore sia IAP.
·
Sulla base di quanto esposto si può ipotizzare che la suddetta società possa considerarsi un impresa
agricola per connessione.
* Società finanziarie.
Se non vi fossero specificazioni normative, in linea generale si potrebbe dire che società
finanziarie sono quelle società che hanno come oggetto sociale una qualsiasi delle attività
normalmente definite finanziarie, o comunque caratterizzanti il mercato finanziario, a
prescindere dalla intensità del grado di strumentalità che caratterizza sempre ogni attività
finanziaria. Nella realtà tante sono state le modificazioni in tema di identificazione o di
definizione del concetto di società finanziaria. Per quel che ci interessa, si può
semplicemente evidenziare che, con il passare del tempo si è realizzato un fenomeno di
ampliamento delle imprese, dunque delle attività da esse svolte, ricadenti nel concetto di
società finanziaria. Nonostante ciò però certo è che le società qualificate come finanziarie,
sono soggette ad appostita iscrizione in resgistri speciali tenuti da enti preposti al controllo
dallo stato, e sono sottoposte a disciplina speciale, vista la particolare
natura/importanza/rilevanza verso l’esterno, dell’attività esercitata.
* Società fiduciarie.
L’articolo 1 della legge 1966/1939 definisce fiduciarie le società comunque denominate, che si
propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi,
l’organizzazione di aziende, e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. (Un tempo
erano considerate tali anche coloro che svolgevano sotto forma di