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Art.2135 “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo: deve essere un’attività umana che non si limiti alla mera

 raccolta dei frutti naturali del suolo, bensì deve configurarsi come attività di

produzione dei beni.

selvicoltura: costituisce una species della coltivazione del fondo, dovendo si

 sono aggiungere che non dovrebbero rientrare in tale attività le attività

estrattive del legname, se disgiunta dalla coltivazione del bosco.

allevamento di animali: il concetto di bestiame è diverso da quello di animali,

 dal punto di vista giuridico; infatti, si riteneva come allevamento del bestiame

l'allevamento di quegli animali connessi o connettibili con l'attività agricola. Il

concetto della connessione era un concetto che valorizzava una lettura

restrittiva dell'allevamento del bestiame.

attività connesse: sono attività che di per sé non sarebbero agricole, ma che lo

 diventano solo per connessione (ovvero nel rispetto di determinate condizioni).

Consentire all'agricoltore di svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle

propriamente agricole senza, per questa ragione, assumere la qualifica di

imprenditore commerciale. Nella disciplina antecedente alla riforma del 2001,

per definire le attività agricole connesse, doveva sussistere sia un criterio

soggettivo di identità soggettiva, che è un criterio oggettivo, nel senso che le

attività connesse dovessero avere come punto di riferimento il fondo, come

elemento necessario per l'esercizio dell'attività.

Attualmente, la categoria delle attività connesse atipiche costituisce un relitto

ormai normativo.

L'agriturismo

L’attività alberghiera viene considerata come attività commerciale. Prima della norma

del 2001 poteva essere considerato attività commerciale, ma dopo la nuova norma è

stata definita attività agricola in quanto prevalentemente di ospitalità.

Si rientra nella categoria dell'imprenditore agricolo, in quanto l'attività di ricezione che

viene svolta avviene avvalendosi delle attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica oltre all'imprenditore

agricolo, anche i suoi familiari, ed i lavoratori dipendenti considerati i lavoratori

agricoli.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei

campeggiatori; 9

- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri

e da prodotti di aziende agricole della zona;

- organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi compresi la mescita di vini;

- organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,

nonché escursionistiche e di ippoturismo.

La definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), Colui il quale, in possesso

di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui

all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno

il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime

almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Attività agricole e società

Ai sensi dell’art.10 del d.lgs. n.228/2001, affinché le società possano essere

considerate imprenditori agricoli a titolo principale occorre in primo luogo che lo

statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

È necessario che ricorrano ulteriori presupposti:

Con riguardo alle società di persone, richiesto che almeno la metà dei soci siano

 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

con riguardo alle cooperative, si richiede almeno la metà dei soci che devono

 essere imprenditori agricoli e che utilizzino prevalentemente prodotti

provenienti dal fondo;

nel caso di società di capitali occorre che il 50% del capitale sociale sia

 sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale, prevedendo

statutariamente clausole di prelazione a favore dei soci che siano imprenditori

agricoli a titolo principale.

La definizione viene declinata anche per le società, in quanto le società possono

 essere considerate imprenditori agricoli professionali.

Nel caso di società di persone, se almeno un socio sia in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo professionale;

Nel caso di società cooperative, se almeno un quinto dei soci sia in possesso della

qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Nel caso di società di capitali, Se almeno un amministratore sia in possesso della

qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Questa società avrà per oggetto non l’attività agricola principale, ma le attività di

trasformazione.

L’art.1 stabilisce che:

Nel caso delle società di persone e cooperative, l’attività svolta dai soci nella

 società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali,

tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai

medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento

dei requisiti per i soci lavoratori.

Statuto dell’imprenditore agricolo

Quando un soggetto è imprenditore agricolo, quale set di regole si applica?

10

Iscrizione nel registro delle imprese: una volta la distinzione era legata al fatto

 che l'imprenditore agricolo non doveva iscriversi al registro delle imprese, oggi

questa distinzione è caduta, in quanto egli deve iscriversi in una sezione

speciale del registro: efficacia di pubblicità notizia.

- A partire dagli anni ’90 con efficacia di

- A partire dal 2001, egli si iscrive in una sezione speciale con

pubblicità dichiarativa , in quanto l'atto è opponibile ai terzi. Quindi

l'efficacia è identica a quella dell'imprenditore commerciale

Scritture contabili: l'imprenditore agricolo non è tenuto alla redazione delle

 scritture contabili, ma è norma di buona amministrazione che un imprenditore,

anche se agricolo, abbia delle scritture contabili.

Fallimento: anticamente si diceva che l’imprenditore agricolo non fallisse, ma

 rischiava comunque di essere assoggettato a procedure esecutive per

inadempimento. Quindi, evitava le procedure concorsuali, e inizialmente ciò era

conveniente per l'imprenditore.

Il progressivo ripensamento delle procedure concorsuali (dal 2005 in avanti) ha

fatto sì che si sia passati da una concezione punitiva ad una concezione volta a

consentire all'imprenditore di uscire fuori dalla crisi, quindi evitarle era diventato uno

svantaggio, in quanto non si godeva di alcune possibilità da esse offerte

all'imprenditore.

Nell'ultimo codice della crisi, vi è una parte dedicata all'imprenditore commerciale,

mentre gli imprenditori agricoli sono comunque sottoposti ad altri strumenti: oggi,

anche da questo punto di vista, la differenza del trattamento concorsuale tra

imprenditore agricolo e commerciale si è assottigliata.

Imprenditore ittico

Nell'ambito dell'attività di allevamento di animali dell'imprenditore agricolo (di cui

all'art.2135) rientra senz'altro la piscicoltura, ossia l'attività di allevamento di specie

animali acquatiche.

Viene equiparata alla figura dell'imprenditore agricolo, la figura dell'imprenditore

ittico, cioè colui che svolge attività di pesca professionale nonché attività connesse,

come ad esempio pescaturismo e ittiturismo.

Imprenditore commerciale

Imprenditore commerciale = imprenditore 2082 – imprenditore agricolo 2135

L'impresa commerciale e oggi da individuare in termini negativi:

1. abbiamo una nozione in generale di imprenditore (art.2082)

2. abbiamo una nozione di imprenditore agricolo (art.2135)

e, sottraendo alla nozione generale quella di imprenditore agricolo, abbiamo ciò

 che rimane come imprenditore commerciale, poiché tutto ciò che non è

riconducibile all'area dell'imprenditore agricolo dovrebbe essere considerato

imprenditore commerciale, sebbene questo schema venga messo in crisi da

alcune fattispecie che, a seguito di previsioni contenute in disposizioni speciali,

pongono dei problemi. 11

L’art.2195 ha avuto in passato una certa rilevanza per definire quali fossero

imprenditori commerciali, dato che poneva l'obbligo di iscrizione per alcune categorie

imprenditoriali, la cui natura commerciale si desumeva allo stesso comma 2.

Tali categorie erano:

attività industriali,

1. diretti alla produzione di beni e servizi attraverso la

trasformazione di materie prime;

2. attività commerciali, attività intermediaria nella circolazione dei beni che non

svolgono trasformazione;

3. attività di trasporto, che realizzano il trasferimento di cose o persone da un

luogo all'altro;

4. attività bancarie, cioè attività riservate alle banche, che si concretano nella

raccolta di risparmio fra il pubblico e nell'esercizio del credito;

5. attività assicurative, che consistono nell'esercizio delle assicurazioni private;

6. attività ausiliarie delle precedenti, è una categoria di impresa non facilmente

delimitabile, dato che include tutte le imprese che agevolano l'attività delle altre

categorie di imprese o sono legate a queste ultime.

Oggi questo articolo non ha più grande importanza, dato che in precedenza le uniche

imprese sottoposte a registrazione erano quelle commerciali; invece, oggi

sostanzialmente tutti gli imprenditori devono iscriversi al registro delle imprese.

Statuto dell’imprenditore commerciale

Fino a 20 anni fa lo statuto dell’imprenditore commerciale era molto diverso da quello

degli imprenditori non commerciali, oggi si va verso una sostanziale convergenza.

Tradizionalmente vi sono tre capisaldi:

1. con regime di

l'imprenditore commerciale si iscrive al registro delle imprese

pubblicità dichiarativa (opponibile ai terzi)

2. l'imprenditore commerciale fallisce, ma solo l'imprenditore commerciale che

superi almeno uno dei tre parametri di grandezza indicati dalla legge

(l'indebitamento, fatturato, attivo patrimoniale).

Quindi, se l'imprenditore è commerciale (esercita attività non agricola) e non

supera nessuno dei parametri indicati dall'art.1 della legge fallimentare, non

fallisce. che il codice del

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17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.