Le finalità della riforma societaria
Art. 2 (principi generali in materia di società di capitali) legge delega 366/2001
La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:
- Perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
- Valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e la responsabilità degli organi sociali;
- Semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
- Ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
- Adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque l’introduzione di vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico modello societario;
- Nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla s.r.l. e l’altro alla s.p.a., ivi compresa la variante della s.a.p.a., alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di s.p.a.;
- Disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- Disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
I principi della delega per le s.p.a. (art. 4 l. 366/2001)
La disciplina della società per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale dell’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevede un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.
I principi della delega per le s.r.l. (art. 3 l. 366/2001)
La riforma della disciplina della s.r.l. è ispirata ai seguenti principi generali:
- Prevedere un autonomo e organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- Prevedere un’ampia autonomia statutaria;
- Prevedere la libertà di forme organizzative nel rispetto del principio di certezza nei rapporti coi terzi.
Patrimonio, capitale e bilancio
Il patrimonio sociale e le sue funzioni
Al patrimonio sociale si ricollegano essenzialmente due funzioni. La funzione di garanzia, propria del patrimonio di ogni figura soggettiva, e quella produttiva, che invece caratterizza solamente il patrimonio sociale. Nell’ambito della funzione di garanzia, parlando di patrimonio sociale si intende alludere al complesso delle entità che rappresentano l’oggetto di posizioni soggettive attive destinate a garantire l’adempimento dei debiti e, dunque, la soddisfazione delle posizioni soggettive passive che gravano sul loro titolare. Inteso in questa accezione, il patrimonio comprende esclusivamente le entità espropriabili, ossia le uniche in grado di svolgere una funzione di garanzia.
Disponendo che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, l’art. 2740 c.c. instaura un collegamento tra i beni acquistati da un soggetto e le obbligazioni assunte dallo stesso o, per meglio dire, tra i diversi atti di acquisto dei primi e i diversi atti di assunzione delle seconde. Questo principio generale si applica anche alle società, poiché tutte costituiscono autonomi soggetti di diritto, distinti dai loro soci. Per cui tutte le obbligazioni assunte dalla società sono garantite esclusivamente dall’intero patrimonio sociale. In materia societaria, tuttavia, esistono varie discipline che modificano l’operatività di questo principio.
Limitandosi agli aspetti generali, si può notare come in alcuni casi le obbligazioni sociali risultano garantite, oltre che dal patrimonio sociale, anche da quello di determinati soci, i quali sono detti soci illimitatamente responsabili. Questa eventualità si riscontra con maggior frequenza nelle società di persone, ma alle volte ricorre anche nelle società di capitale. La responsabilità illimitata del socio di società di capitali è prevista unicamente in alcune ipotesi eccezionali e solamente in relazione ad alcune obbligazioni sociali. Ciò accade, in particolare, nei confronti del socio unico che, in tutte le società di capitali, risponde solo in presenza di determinati presupposti delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui costui risulta l’unico titolare delle azioni o delle quote della società, e nei confronti dei soci accomandatari di società in accomandita per azioni, che rispondono illimitatamente delle sole obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui hanno ricoperto la carica di amministratore.
In alcuni casi, la legge consente di derogare alla regola secondo cui di tutte le obbligazioni sociali la società risponde con l’intero suo patrimonio. Infatti, consente di destinare una parte del patrimonio alla garanzia, in via esclusiva, di determinate obbligazioni sociali, riservando la restante parte del patrimonio alla garanzia di tutte le altre obbligazioni.
Si può, quindi, assistere a una completa separazione, che opera sia sul versante del patrimonio, sia su quello delle obbligazioni, dalla quale discende il venir meno dell’unitarietà che caratterizza la funzione di garanzia del patrimonio sociale e, con essa, anche l’unitarietà dell’attività della società. Infatti, è vero che l’individuazione di diverse masse patrimoniali, ciascuna delle quali destinata a garantire in via esclusiva determinate classi di obbligazioni, comporta una riduzione quantitativa dei beni che garantiscono le singole classi di obbligazioni. Ma è altrettanto vero che a tale riduzione corrisponde una maggiore intensità della garanzia apprestata da ciascuna massa patrimoniale, derivante dalla riduzione del novero delle obbligazioni che essa è destinata a garantire.
Si fa riferimento alla possibilità, riconosciuta alle sole società per azioni, di isolare, all’interno del patrimonio sociale, un determinato complesso di beni, ossia quello destinato a un singolo affare, che la legge indica come patrimonio destinato, il quale svolge la funzione di garanzia rispetto esclusivamente alle obbligazioni contrattuali assunte in relazione all’affare in questione.
Analoga forma di separazione è prevista, sempre riguardo le s.p.a., limitatamente ai proventi ricavati da uno specifico affare, i quali garantiscono in via esclusiva i debiti aventi a oggetto il rimborso del finanziamento ad esso destinato. Questi proventi sono, in realtà, destinati in via esclusiva, prima ancora che alla garanzia, al pagamento del rimborso. In questo caso, la separazione opera in relazione al momento dell’adempimento e non solo in relazione a quello dell’inadempimento.
Oltre alla funzione di garanzia, il patrimonio sociale svolge una funzione produttiva. Infatti, rappresenta l’oggetto di una gestione tendente ad aumentare il valore. In quest’ottica, il patrimonio si caratterizza in termini di complesso di valori economici e non di beni, e quindi di valore economico complessivo, al quale si è soliti attribuire il termine di patrimonio netto, dal momento che esso corrisponde al valore positivo delle utilità che emergono da tale gestione al netto del valore negativo dei debiti assunti nel corso della stessa.
Ai soci è destinato il valore netto complessivo del patrimonio sociale, ossia l’intero patrimonio netto, ma esclusivamente questo e sempre che si tratti di un valore positivo. Ad essi, quindi, non spetta l’intero valore delle attività, ma solamente quella parte di tale valore che eccede il valore negativo della passività. La parte del valore delle attività corrispondente alle passività è invece destinata alla soddisfazione dei creditori sociali, in ragione dell’entità dei rispettivi crediti.
I risultati della gestione sociale. L’esercizio sociale
Il patrimonio netto risulta essenziale per individuare il risultato della gestione, che consegue allo svolgimento dell’attività economica da parte della società. Questo risultato è rappresentato dall’ammontare iniziale e finale del patrimonio netto.
A tale riguardo, si possono avere tre diverse possibilità. Se il valore finale risulterà maggiore di quello iniziale si sarà ottenuto un risultato positivo e, quindi, un guadagno. In caso contrario, si è in presenza di un risultato negativo, quindi di una perdita della ricchezza apportata dai soci. Qualora, infine, il patrimonio presenti un valore netto pari a quello apportato dai soci, non si avrà né guadagno né perdita.
Dal risultato finale devono poi distinguersi i risultati, positivi o negativi, dei singoli esercizi nei quali la gestione risulta segmentata. L’eventuale risultato positivo di esercizio, proprio perché provvisorio, non dovrebbe poter essere definitivamente diviso tra i soci, i quali sarebbero tenuti ad attendere il termine finale della gestione sociale. Al contrario, la legge non solo permette ai soci la distribuzione degli eventuali guadagni parziali, ma proprio a tal fine giunge a imporre la suddivisione della gestione sociale in una pluralità di esercizi sociali, la cui durata è normalmente annuale.
I risultati dei diversi esercizi possono presentare un segno tra loro diverso, ben potendo accadere che in un periodo si sia registrato un incremento del valore complessivo del patrimonio e in un altro una sua diminuzione. A fronte di tale situazione, si prevede che, al termine di ciascun esercizio, l’utile possa essere diviso tra i soci solo per quella parte che eccede l’ammontare delle eventuali perdite sofferte negli esercizi precedenti. Tale parte, solitamente, è detta utile netto.
Per quanto riguarda, in particolare, le società di capitali, i soci possono decidere di non distribuire, in tutto o in parte, l’utile netto, con la conseguenza che, negli esercizi successivi, essi potranno dividersi tra loro non solo l’utile netto relativo all’ultimo esercizio, ma anche quello ottenuto negli esercizi precedenti, ossia il c.d. utile accantonato.
Per individuare gli utili che i soci possono dividersi al termine di ciascun esercizio si deve aver riguardo non solo al risultato relativo a tale esercizio, ma anche a quello ottenuto nel corso degli esercizi precedenti del quale i soci non abbiano già disposto e che può dirsi portato a nuovo. In altri termini, si deve avere riguardo al risultato complessivo dell’intera gestione svolta fino a quel momento, ossia al risultato di bilancio, il quale rappresenta l’esito della somma algebrica tra il risultato dell’ultimo esercizio e quello, positivo o negativo, portato a nuovo dagli esercizi precedenti e si indica, a seconda dei casi, in termini di utile e perdita di bilancio.
La distinzione tra il risultato del singolo esercizio e quello dell’intera gestione svolta fino a quel momento assume una rilevanza giuridica talmente significativa che la legge, proprio per consentire una separata rappresentazione e documentazione di ciascuno di tali risultati, prevede la redazione di due documenti distinti: il conto economico, che indica l’utile o la perdita di esercizio, e lo stato patrimoniale, dal quale emergono invece l’utile o la perdita di bilancio.
La disciplina del patrimonio netto: caratteri generali
Ai soci spetta l’intero patrimonio netto. Quindi, costoro sono i destinatari finali del corrispondente valore. Questa circostanza assume importanza sia all’esito della gestione sia nel corso del suo svolgimento, anche se in termini diversi.
Al termine della gestione e, in particolare, in occasione della liquidazione della società, ai soci deve essere corrisposto l’intero valore del patrimonio netto. La legge, infatti, prevede che l’attivo che residua dopo l’estinzione dei debiti sociali, deve essere destinato integralmente ai soci. Questo valore si presta ad essere idealmente scomposto in due parti:
- Quella corrispondente alla ricchezza apportata dai soci stessi in società, che dovrà essere loro rimborsata;
- E quella corrispondente all’aumento di tale ricchezza che rappresenta il guadagno finale, che dovrà essere ripartito tra i soci.
L’emersione di un’eccedenza rappresenta solamente un’eventualità, che ricorre quando il valore del patrimonio netto risulta superiore a quello della ricchezza a suo tempo apportata in società. Qualora, invece, il primo valore corrisponda esattamente al secondo, i soci potranno ottenere solo la restituzione degli apporti. Mentre in presenza di perdite sarà impedita tale restituzione. Se poi le perdite risultino pari o superiori alla ricchezza originariamente apportata dai soci, ad essi non dovrà essere corrisposto nulla.
Fino a quando dura la gestione i soci, pur rappresentando i destinatari ultimi del patrimonio netto, non possono appropriarsi indiscriminatamente del relativo valore. La legge sottopone ad una disciplina articolata non solo la distribuzione tra i soci del valore del patrimonio netto, ma anche l’impiego che costoro possono fare di esso.
La disciplina del patrimonio netto si riferisce, quindi, a una determinata quantità di valore e, in particolare, a quello corrispondente all’entità che il patrimonio netto presenta al termine di ciascun esercizio, così come risultante dal relativo bilancio.
Le diverse regole che costituiscono la disciplina del patrimonio netto risultano tra loro collegate in un ordine gerarchico, in modo che ognuna di esse si applica solo qualora le regole collocate in una posizione più elevata abbiano trovato integrale applicazione.
Il capitale sociale
Seguendo l’ordine gerarchico, la prima regola che si prende in considerazione nell’ambito della disciplina del patrimonio netto di tutte le società è quella del capitale nominale. Ad essa è sottoposto il patrimonio netto fino a concorrenza del valore complessivo assegnato dai soci agli apporti che costoro effettuano o promettono di effettuare a titolo di conferimento, al momento della costituzione della società o anche successivamente in occasione di aumenti di capitale.
La determinazione dell’entità originaria del capitale nominale è rimessa alla decisione dei soci, che devono indicare il relativo ammontare nell’atto costitutivo della società. Tale entità corrisponde, in particolare, all’ammontare del valore complessivo assegnato ai conferimenti che i soci promettono di effettuare. La legge, dopo aver disposto che i conferimenti devono presentare un valore effettivo almeno pari a quello assegnato loro dai soci, si limita a fissare un limite minimo di tale valore, il c.d. capitale minimo, pari a 120mila euro, per quanto riguarda le società per azioni e 10mila euro per quanto riguarda le società a responsabilità limitata.
La disciplina del capitale è diretta a regolare stabilmente il valore che il patrimonio netto di volta in volta presenta al termine dei diversi esercizi. Proprio per il suo significato di regola programmatica, l’ammontare del capitale nominale deve essere indicato, oltre che nel passivo dello stato patrimoniale, anche nell’atto costitutivo delle società commerciali. Inoltre, anche negli atti e nella corrispondenza della società di capitali deve essere indicato il capitale sociale, ma limitatamente alla parte effettivamente versata dai soci e che risulta esistente in base all’ultimo bilancio.
Il contenuto della regola del capitale si risolve nel divieto per gli amministratori di distribuire tra i soci la parte del patrimonio netto che attualmente corrisponde al capitale nominale. I soci possono tuttavia modificare l’entità del capitale nominale stesso, non solo aumentandola, ma anche riducendola. Se la prima operazione comporta l’estensione della quota di patrimonio netto soggetta alla relativa disciplina, la seconda conduce alla sua riduzione, ossia alla sottrazione da tale disciplina di una parte del valore ad esso sottoposto.
Le modificazioni del capitale
L’aumento del capitale sociale consegue all’aumento dei conferimenti, vale a dire alla decisione dei soci di eseguire conferimenti in società ulteriori rispetto a quelli originari. Tale operazione, che si definisce aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti o aumento a pagamento, risolvendosi in un aumento del valore complessivo degli apporti, comporta l’aumento del valore delle attività e, dunque, dell’ammontare complessivo del patrimonio netto.
La legge prevede poi una diversa modalità di aumento del capitale, detta aumento di capitale mediante imputazione di riserve o anche aumento gratuito, attraverso la quale ci si limita ad assoggettare alla disciplina del capitale una parte del valore attuale del patrimonio netto che, prima dell’aumento, risultava sottoposto alla disciplina delle riserve disponibili. A tale operazione consegue solamente l’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina del capitale e, quindi, l’aumento del capitale nominale, ma non l’aumento dell’ammontare complessivo del patrimonio netto.
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