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Il Contratto Sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente (art. 2256 C.C. - Uso illegittimo delle cose sociali).

Il socio non può servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

La norma è di indubbia rilevanza sistematica non per quanto vieta, ma per quanto da essa si può agevolmente desumere a contrario, dato che:

  1. Consente eccezionalmente l'uso non imprenditoriale, e quindi extrasociale, dei beni della società previo consenso da parte degli altri soci (all'unanimità o a maggioranza a seconda del criterio adottato).
  2. Non subordina tale autorizzazione alla modifica del contratto sociale. A differenza di quanto accade nella società per azioni, l'atto per cui si autorizza l'uso dei beni sociali per fini extrasociali non.
è considerato estraneo all'oggetto sociale. LA SOCIETÀ SEMPLICE: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE INTERNA, RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ SEMPLICE: nella società semplice il potere di amministrare la società spetta a ciascun socio illimitatamente responsabile, ma nel momento in cui è previsto che nella ss non possono esistere soci limitatamente responsabili è necessario capire come i poteri gestori vengano distribuiti. L'amministrazione della società può essere svolta: - Nella forma dell'amministrazione disgiuntiva quando per l'appunto spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Si tratta di un potere di piena gestione che riguarda sia gli atti di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione. L'amministrazione disgiuntiva non si traduce però in un incondizionato potere di gestione, in quanto

‘’ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta’’

Nella forma dell’amministrazione congiuntiva, che dev’essere pattuita e che se adottata, rende necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E LIQUIDITÁ

La disciplina della società semplice dedica spazio alla materia e distingue due casi di possibile scioglimento della società:

  1. Scioglimento del contratto LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
  2. Scioglimento della SOCIETÀ

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ: come previsto dall’articolo 2272 del Codice civile, esistono 5 cause principali che possono portare una società allo scioglimento, esse sono:

  1. IL DECORSO DEL TERMINE: In questo caso, può subentrare l’articolo 2273 c.c. che prevede:

Proroga tacita: i soci continuano a comportarsi come prima, e la

proroga è a tempo indeterminato

Proroga espressa: alla scadenza il contratto originario prevedeva la proroga. Ino questo caso, se previsto, il socio dissenziente potrà invocare il recesso per giustacausa2.

IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI CONSEGUIRLO: nel primo caso i soci hanno conseguito lo scopo per cui la società è stata costituita (adesempio, la costruzione di un immobile). Nel secondo invece, possono venire in rilievo sia eventi interni sia eventi esterni

LA VOLONTÀ DI TUTTI I SOCI: quindi per mutuo dissenso. Questa volontà può essere manifestata per svariate ragioni, anche per il recesso di uno o più soci. Con volontà di tutti i soci solitamente ci riferisce al raggiungimento dell'unanimità per deliberare lo scioglimento della società, ma se al principio era previsto il raggiungimento della maggioranza, basterà quella.

IL VENIR MENO

DELLA PLURALITÁ DEI SOCI, SE QUESTA NON È RICOSTRUITA ENTRO SEI MESI:

nelle società di persone, a differenza delle società per azioni, la possibilità della costituzione per atto unilaterale. Volendo però tutelare ed incentivare la continuità aziendale, è lecito, per un breve periodo di tempo, il mantenimento in vita della società nell’attesa della ricostruzione della pluralità dei soci (è un eccezione temporalmente limitata).

5. LE ALTRE CAUSE: le cause di scioglimento costituiscono quindi una categoria chiusa, ma soggetta a ampliamento per autonomia privata

LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ: gli effetti e il procedimento di liquidazione Il legislatore concepisce la liquidazione come un’altra fase della vita dell’impresa, durante la quale:

  1. Continua il rapporto tra i soci. L’articolo 2274 del Codice civile regolamenta la fase che intercorre il verificarsi della causa di scioglimento e
  2. L'avvio della procedura liquidatoria dispone che durante questa fase "i soci amministratori conservano il potere di amministrare". Quindi il contratto di società continua a produrre i suoi effetti ma i poteri degli amministratori sono legati ad affari urgenti e provvedimenti necessari per la liquidazione.

    Il rapporto societario è nel suo complesso finalizzato alla definizione dei rapporti pendenti, quindi a liquidare l'attivo a beneficio dei creditori sociali e a ripartire l'eventuale eccedenza attiva ai soci.

    Sistemati i rapporti pendenti, ciascun socio matura il diritto individuale al rimborso dei conferimenti. La loro posizione è fortemente tutelata dal divieto di compiere nuove operazioni come previsto dall'articolo 2279 Codice civile ("i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari").

    intrapresi’’)IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE: - I liquidatori sono soggetti incaricati allo scioglimento dell’attività. Possono essere i suoi soci, gli stessi amministratori, o non soci. L’articolo 2279 c.c. prevede che:’’possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci’’. - Una volta nominati i liquidatori avviene il cosiddetto ‘’passaggio delle consegne’’ dove gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. Essi devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, redigere insieme agli amministratori l’inventario con l’attivo e il passivo. - L’articolo 2278 c.c. prevede che i liquidatori ‘’possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e inparticolare se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. I loro poteri sono quindi molto ampi. - Il loro mandato consiste nel liquidare la società (non nel realizzare ulteriori operazioni per trarne eventuale lucro a favore dei soci) ad eccezione che le nuove operazioni compiute siano legate alla dismissione dei beni aziendali. - Nel caso in cui i fondi disponibili per pagare i debiti sociali non siano abbastanza, i liquidatori possono richiedere il versamento ancora dovuto sulle rispettive quote dei soci, o, nei limiti della proporzionalità, le somme necessarie per pagare i creditori sociali. I soci (essendo illimitatamente responsabili) devono far fronte pro quota con il loro personale patrimonio. - Chiusa la procedura di pagamento dei creditori sociali, i beni concessi in godimento alla società vengono restituiti al proprietario. Coloro che hanno conferito i beni in proprietà hanno invece

    diritto al rimborso per equivalente. Al rimborso parteciperanno anche i soci d'opera, con una ripartizione dei guadagni che sino a tale momento erano stati trattenuti nel patrimonio della società.

    SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO MORTE DEL SOCIO: ART.2284 C.C. - MORTE DEL SOCIO, "AL VO CONTRARIA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO SOCIALE IN CASO DI MORTE DI UNO DEI SOCI, GLI ALTRI DEVONO LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI A MENO CHE PREFERISCANO SCIOGLIERE LA" SOCIETÀ OVVERO CONTINUARLA CON GLI EREDI STESSI E QUESTI VI ACCONSENTANO.

    A differenza di quanto accade nelle società di capitali, l'effetto normale della morte del socio causa il venir meno del vincolo sociale. È tuttavia possibile, in alternativa:

    • Lo scioglimento della società, per volontà dei soci superstiti
    • La continuazione con gli eredi stessi, se questi soci vi acconsentono

    Nel secondo caso sia i soci che gli eredi esprimono un autonomo consenso.

    se esito favorevole(come previsto dal 2269 c.c.) essi diventeranno a tutti gli effetti nuovi soci.Il legislatore ammette però ''contraria disposizione del contratto sociale'', il quale può quindiprevedere delle clausole di successione. Esse sono:

    1. Clausole di continuazione facoltativa: sono queste le clausole in virtù dei quali i sociconcedono agli eredi la facoltà di entrare nella società a seguito della morte di uno diessi.
    2. Clausole di continuazione obbligatoria: tali clausole sono strutturate in termini diimporre che gli obbligati esprimano la volontà di subentrare nel rapporto societario.Solitamente queste clausole sono illecite e quindi nulle.
    3. Clausole di successione: l’accettazione della qualità di erede implica l’automaticaassunzione della qualità di socio. Anche queste sono clausole illecite e quindi nulle

    ESCLUSIONE DEL SOCIO:il socio di una società semplice vanta un diritto

    alla permanenza nella compagine sociale. L'articolo 2286 c.c. introduce le ipotesi di esclusione facoltativa e si verifica in presenza di: - "gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale" che possono essere ad esempio l'inadempimento delle obbligazioni di conferimento o di collaborazione alla società, casi di infedeltà patrimoniale e di grave inadempimento dei poteri gestori. - Interdizione e inabilitazione del socio o una sua condanna a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.) - Sopravvenuta idoneità del socio d'opera a svolgere l'opera conferita, nonché perimento della cosa conferita in godimento dal socio, qualora questo sia dovuto a causa non imputabile agli amministratori. L'esclusione facoltativa è soggetta a un ben preciso vincolo procedimentale, previsto dal 2287 dovesi dispone, a salva
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A.A. 2021-2022
79 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/02 Politica economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco6969 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Politica economica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.