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Società

Organizzazione di persone e di mezzi creata dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva.

Tipi di società

  • Società semplice
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni
  • Società a responsabilità limitata
  • Società cooperativa
  • Mutue assicuratrici
  • Società europea
  • Società cooperativa europea

1, 2, 3 → società di persone

4, 5, 6 → società di capitali

Definizione legislativa

Unica nozione legislativa comune a tutti i tipi di società: art 2247 "con il contratto di società una o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

È una definizione che nulla dice sui singoli tipi di società, ma delinea i caratteri minimi comuni del fenomeno societario.

Contratti associativi

  • Nei contratti associativi, la prestazione di ciascuna parte può essere di diversa natura e ammontare in quanto non sono destinate ad essere scambiate in un rapporto di corrispettività. Sono invece tutte finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune (l'esercizio dell'attività pattuita) e tutte trovano corrispettivo nella partecipazione ai risultati dell'attività comune o nell'acquisto della partecipazione sociale.
  • Il contratto associativo è un contratto plurilaterale ed aperto; stipulato da più parti e da un numero illimitato di parti. Tale numero può variare in aumento o in diminuzione senza che si abbia scioglimento originario del contratto e la stipulazione di uno nuovo.
  • Il contratto associativo, e in particolare quello sociale, è un contratto di organizzazione di una futura attività. L'attuazione di un contratto di società prevede lo svolgimento di un'attività in comune e la conseguente creazione di un'organizzazione di gruppo deputata all'organizzazione di una serie di atti giuridici sia verso l'interno che verso l'esterno.
  • Nei contratti associativi la nullità, l'annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpisca una delle parti non comportano rispettivamente nullità, annullamento o risoluzione dell'intero contratto, salvo che la partecipazione colpita sia da ritenersi essenziale.

Conferimenti

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la presenza di tre elementi contemporaneamente:

  • Conferimenti dei soci → sono prestazioni a cui le parti del contratto si obbligano. Sono l'elemento essenziale per la formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Con il conferimento si destina stabilmente (per tutta la durata della vita della società) parte della propria ricchezza all'attività comune e ci si espone al rischio d'impresa (rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società non consegue utili; rischio di perdere parzialmente o totalmente il valore del conferimento se la società subisce perdite).

Per l'esistenza della società è necessario che tutti i soci partecipino al rischio d'impresa comune eseguendo o impegnandosi ad eseguire un apporto. I conferimenti possono essere diversi da socio a socio sia nell'oggetto che nell'ammontare.

L'art 2247 stabilisce che può essere oggetto di conferimento ogni unità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengano utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività d'impresa. In pratica: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o concessi in godimento, prestazioni lavorative etc. Tale articolo va integrato con la disciplina dei conferimenti di ciascun tipo di società; trova puntuale applicazione esclusivamente nelle società di persone e in quelle a responsabilità limitata.

Distinzione tra patrimonio sociale e capitale sociale

  • Patrimonio sociale → complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; inizialmente costituito dai soci attraverso i conferimenti e che poi subisce continue variazioni qualitative e quantitative in base alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la relazione annuale del bilancio d'esercizio. Tale patrimonio costituisce la garanzia generica principale (se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il proprio patrimonio) o esclusiva (se per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio) dei creditori della società.
  • Capitale sociale (o capitale sociale nominale) → è la cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell'atto costitutivo della società. Resta immutata nel corso della vita della società e può essere aumentato o diminuito solo con una modifica dell'atto costitutivo. Il capitale sociale ha funzione vincolistica e organizzativa.

Esercizio in comune di un'attività economica

L'oggetto sociale si definisce come la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere precedentemente stabilità nell'atto costitutivo ed è modificabile nel corso della vita della società solo attenendosi alle norme che regolano le modifiche dell'atto costitutivo. In tutte le società, l'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un'attività (serie coordinata di più atti) e di un'attività economica; deve quindi trattarsi di un'attività produttiva, con contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Inoltre, l'attività produttiva deve essere esercitata in comune, intendendo un'attività economica preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, cioè un risultato giuridicamente imputabile al gruppo prima che ai singoli membri. È quindi necessario che i singoli atti d'impresa siano prodotti secondo modalità che ne consentano l'imputazione al gruppo unitariamente considerato. È necessario che chi agisce nei rapporti con esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo e agisca in nome dello stesso.

Il carattere di attività comune permette di distinguere nettamente la società dall'associazione in partecipazione.

Società e impresa

Art 2082 → L'attività delle società presenta di regola tutti i caratteri propri dell'attività d'impresa. Le società sono, almeno di regola, titolari di un'impresa collettiva a cui è applicabile la disciplina dell'attività d'impresa. Inoltre, se l'attività svolta è commerciale, anche le società sono esposte a fallimento.

Esiste una società senza impresa? Data la nozione legislativa di società è sicuramente ammissibile con riferimento a due fenomeni: società occasionale e società tra professionisti.

Società occasionali

Art 2247 → richiede che l'attività delle società abbia carattere produttivo, ma nulla viene detto a riguardo della professionalità (requisito richiesto invece dall'art 2082 per la qualifica d'imprenditore).

È quindi consentito l'esercizio in comune di un'attività economica non professionale (occasionale) e sufficiente per dar vita ad una società, ma non per dar vita ad un'impresa proprio per la mancanza di professionalità. (Anche se l'attività svolta è di tipo commerciale le società occasionali non falliscono).

Importante:

  • Non è considerata né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche di più atti non coordinati da un disegno unitario.
  • Si ha sia società che impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso, ossia un affare che per sua natura implica il compimento di molte operazioni e l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato di singoli atti economici.
  • Ammissibilità della società senza impresa resta circoscritta alle ipotesi di esercizio di un'attività oggettivamente non duratura.

Società tra professionisti

L'attività di professionisti intellettuali è attività economica (produttiva di servizi intellettuali) ma non è legislativamente considerata attività d'impresa. Per questo è considerata come una seconda ipotesi di società senza impresa. Tale tipologia di società non va confusa con:

  • Il fenomeno di assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti.
  • Società di mezzi tra professionisti, società costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni. (Questa tipologia di società è lecita ed è considerata impresa commerciale in quanto svolge attività d'impresa e non intellettuale).
  • Società di servizi imprenditoriali, ad esempio le società di ingegneria.

Quindi, sono considerate vere e proprie società tra professionisti intellettuali quelle che hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale a loro riservata per legge; gli incarichi professionali sono assunti dalla società ed è lei che si obbliga giuridicamente ad eseguire le prestazioni, anche se utilizza la prestazione di soci che a loro volta sono obbligati verso la società a prestare la propria attività intellettuale.

Va fatta una distinzione tra professioni protette e non protette, ossia iscritte o meno all'albo.

Per le società tra professionisti, la disciplina prevede che:

  • Abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale da parte dei soci (principio di esclusività dell'oggetto sociale) o anche più attività professionali se i soci svolgono professioni diverse (società multi professionali).
  • È ammessa la partecipazione esclusiva ad un'unica società tra professionisti (principio di esclusività della partecipazione).
  • La denominazione, in qualunque modo sia formata, deve contenere l'indicazione di s.t.p. → società tra professionisti.
  • Il socio professionista è tenuto all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, ma anche la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta. La cancellazione del socio dall'albo ne comporta l'esclusione dalla società.

L'utente ha diritto di chiedere che la prestazione venga svolta da un particolare socio di sua fiducia; se nulla è richiesto è la società che designa il socio comunicando per iscritto al cliente.

Particolare società tra professionisti: quella tra avvocati

  • Oggetto sociale → esercizio in comune dell'attività professionale dei propri soci (attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio e tutte le altre attività di competenza).
  • Disciplina → regolate dalle norme della società in nome collettivo ove non diversamente disposto dalla relativa disciplina speciale.
  • Soci → devono essere in possesso del titolo di avvocato e non è consentita la partecipazione ad altre società tra avvocati (vedi principio di esclusività della partecipazione). Il socio cancellato o radiato dall'albo è escluso di diritto dalla società, mentre è facoltativa l'esclusione in caso di sospensione dall'albo.
  • Ragione sociale → costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci o di uno/più soci seguito da "..ed altri" e deve contenere l'abbreviazione stp.
  • Costituzione → vale la disciplina delle società in nome collettivo, ma la società tra avvocati è iscritta in una speciale sezione del registro delle imprese.
  • Invalidità della società → le cause di invalidità sono quelle generalmente previste dalla disciplina dei contratti.
  • La società tra avvocati NON è soggetta a fallimento.
  • Responsabilità professionale → si considera la disciplina delle società in nome collettivo per le obbligazioni non derivanti dall'attività professionale; invece per le obbligazioni derivanti da attività professionale solo il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta nell'esercizio dell'incarico.

Scopo di divisione degli utili

L'art 2247 enuncia come scopo solo quello di divisione degli utili, infatti una società può essere costituita per svolgere attività d'impresa con terzi allo scopo di conseguirne utili, destinati ad essere successivamente divisi tra i soci. (Sia le società di persone che quelle di capitali che svolgono attività con questo scopo vengono definite società lucrative).

Vanno anche considerate le società cooperative che per legge devono perseguire uno scopo mutualistico, ossia fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Lo scopo tipico è quello di procurare un vantaggio patrimoniale diretto che può consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione da lavoro. Quindi anche la società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci.

Inoltre, le società, tranne le semplici, possono svolgere anche scopo consortile, anche in questo caso l'attività deve essere svolta con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci.

In sintesi, si possono identificare tre gruppi di società in base allo scopo perseguito: società lucrative, società mutualistiche e società consortili. Rimane come dato comune a tutte il fatto che siano tutte enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci.

Società e associazione

Diverse perché:

  • L'attività di società è positivamente individuata → deve essere un'attività produttiva ed un'attività condotta con metodo lucrativo o quanto meno economico.
  • Lo scopo - fine di una società è uno scopo economico (che sia lucrativo, mutualistico o consortile); mentre le associazioni hanno scopo ideale o altruistico.

Quindi le associazioni svolgono attività produttiva con metodo NON economico, ossia producono beni/servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico. Si tratta di associazioni anche se queste svolgono attività produttiva con metodo economico ma gli utili conseguiti sono istituzionalmente destinati a scopi di beneficenza. Incompatibile con lo schema di associazione è unicamente lo scopo di lucro tipico dell'attività della società.

Si ha una deroga al principio di lucratività delle società con le imprese sociali → organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale attività d'impresa al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. A questa tipologia di società il legislatore consente la libertà di scelta della forma organizzativa, fermo restando il divieto di distribuire (anche indirettamente) utili. Sono controllate dal Ministero del lavoro e, qualora venga riscontrata l'assenza delle condizioni di riconoscimento o violazioni alla normativa, si provvederà alla cancellazione dell'impresa dal registro con l'obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi determinati dallo statuto.

Società e comunione

  • Società → contratto che ha per oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica (produttiva).
  • I beni comuni (patrimonio sociale) hanno funzione servente rispetto all'attività d'impresa; sono un mezzo per lo svolgimento dell'attività!
  • I beni facenti parte del patrimonio sociale sono sottoposti a vincolo di stabile destinazione (per la durata della società) allo svolgimento dell'attività d'impresa. [È un vincolo che opera tanto nei rapporti tra soci quanto nei confronti di terzi]
  • Operano con principi cardine:
    • Il singolo socio non può liberamente servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini diversi da quelli dello svolgimento dell'attività d'impresa programmata;
    • Il singolo socio non può provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della società e la consequente divisione del patrimonio sociale;
    • I creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio nella società. Questo è aggredibile solo dai creditori sociali.
  • Comunione → situazione giuridica che sorge quando la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a due persone. Situazione giuridica che ha per oggetto il semplice godimento, diretto o indiretto, della cosa comune, secondo la sua normale e naturale destinazione economica.
  • L'attività svolge funzione servente rispetto ai beni, è un mezzo per lo svolgimento dell'attività!
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chicca191192 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bazzani Matteo.
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