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PERSONALITA' GIURIDICA vs AUTONOMIA PATRIMONIALE

Entrambe sono tecniche legislative per realizzare il medesimo disegno di politica economica; hanno entrambe funzione di tutela dei creditori delle imprese societarie ed incentivo all'uso di un modello organizzativo. Relativamente alla tutela dei creditori, il legislatore concede ai creditori sociali un trattamento preferenziale rispetto ai creditori personali dei soci in quanto, il patrimonio della società è aggredibile SOLO dai creditori sociali e non dagli altri; mentre per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore cerca di creare un divario tra il patrimonio personale e le obbligazioni contratte collettivamente nell'esercizio dell'impresa comune, in questo modo non è concesso ai creditori sociali aggredire il patrimonio personale dei soci.

Nelle società di capitali e in quelle cooperative questi obiettivi sono conseguiti in modo diretto, in quanto si parla di persone giuridiche trattate

come soggetti di diritto distinti di soci. Con il riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio sociale è reso autonomo da quello dei soci e quello dei soci è autonomo rispetto a quello della società! Nelle società di persone: - i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi; finché dura la società possono solo far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota dello stesso. - i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili; prima bisogna provare a soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo aver infruttuosamente escusso tale patrimonio ci si potrà rivolgere ai soci. La responsabilità di questi per le obbligazioni sociali è responsabilità sussidiaria. Quindi: nelle società di persone il patrimoniodella società è (relativamente) autonomo rispetto a quello dei soci e il patrimonio dei soci è (relativamente) autonomo rispetto a quello della società. Conclusione:
  • nelle società di persone i beni sociali non sono in comproprietà fra i soci, ma sono proprietà della società
  • le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma sono della società, a cui è aggiunta a titolo di garanzia la responsabilità di alcuni o di tutti i soci
  • la responsabilità personale dei soci non è qualificabile come responsabilità per il debito proprio
  • l'imprenditore è la società non il gruppo di soci, anche se il fallimento della società determina il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili
Nb. società di persone <=> soggetto collettivo non personifico Chi costituisce una società può liberamente scegliere tra tutti i tipi disocietà previsti se l'attività da esercitare è non commerciale, se si tratta di attività commerciale si deve escludere la società semplice. Non è però fondamentale la scelta di una specifica tipologia, infatti: se l'attività svolta è non commerciale e non è indicata nessun modello specifico si applica la disciplina della società semplice, mentre se l'attività svolta è commerciale e non è esplicitato nulla si applica la disciplina delle società in nome collettivo, anche perché è l'unica tipologia per il quale non sono richieste ulteriori specifiche al di là dell'accordo tra le parti. RICORDA: art 2247 → per costituire una società basta l'accordo delle parti sui requisiti fissati. Sono ammesse le cd clausole atipiche, ossia clausole che attribuiscono al tipo di società scelto un assetto leggermente diverso da quello.previsti dalla disciplina; non devono essere incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto pena la nullità della clausola stessa ma non dell'intero contratto. La nullità della clausola atipica comporta l'automatica applicazione della corrispondente disciplina legale (= riqualificazione giuridica). Quindi: nullità parziale, a meno che la clausola in questione non sia ritenuta essenziale (ossia senza il quale i soci non avrebbero stipulato il contratto), il che comporta la nullità totale, ossia dell'intero contratto. NON è invece ammessa la creazione di società atipiche, pena la nullità della società stessa e la sua eliminazione dal mercato. Sono ammessi i patti parasociali (diversi dalle clausole atipiche), ossia accordi tra i soci per disciplinare l'esercizio sociale ma che rappresentano un contratto esterno rispetto al contratto sociale e al quale sono obbligati esclusivamente i soci attuali enon offre particolari vantaggi rispetto ad altri tipi di società. società in nome collettivo → tipo di società in cui tutti i soci rispondono in modo illimitato e solidale delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è personale e diretta, e non è separata dal patrimonio personale dei soci stessi. società in accomandita semplice → tipo di società in cui sono presenti due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono in modo illimitato e solidale delle obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, che hanno responsabilità limitata al capitale investito nella società. Ricorda che la scelta del tipo di società dipende dalle esigenze e dalle caratteristiche specifiche dell'attività che si intende svolgere. È sempre consigliabile consultare un professionista del settore per valutare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

può svolgere solo attività non commerciale anche se ora è utilizzabile anche per la costituzione di società tra professionisti. (art 2249)

società in nome collettivo → utilizzata sia per le attività commerciali che non commerciali. È il regime residuale per le attività societarie con attività commerciale per il quale non è stato specificato il modello da adottare. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.

società in accomandita semplice → due categorie di soci: 1) soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, 2) soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

A. L'atto costitutivo

Società semplice Società in nome collettivo

art 2251 → il contratto di una società semplice Sono dettate regole di forma e contenuto per "non è

imprese e soggette a registrazione; - società in accomandita semplice regolari → iscritte nel registro delle imprese e soggette a registrazione; - società a responsabilità limitata regolari → iscritte nel registro delle imprese e soggette a registrazione; - società per azioni regolari → iscritte nel registro delle imprese e soggette a registrazione; - società in accomandita per azioni regolari → iscritte nel registro delle imprese e soggette a registrazione; - società cooperativa regolare → iscritta nel registro delle imprese e soggetta a registrazione; - società consortile regolare → iscritta nel registro delle imprese e soggetta a registrazione; - società di mutuo soccorso regolare → iscritta nel registro delle imprese e soggetta a registrazione; - società di comodo regolare → iscritta nel registro delle imprese e soggetta a registrazione; - società di fatto → non soggetta a registrazione nel registro delle imprese; - società semplice → non soggetta a registrazione nel registro delle imprese; - società in nome collettivo irregolari → non iscritte nel registro delle imprese e non soggette a registrazione; - società in accomandita semplice irregolari → non iscritte nel registro delle imprese e non soggette a registrazione; - società a responsabilità limitata irregolari → non iscritte nel registro delle imprese e non soggette a registrazione; - società per azioni irregolari → non iscritte nel registro delle imprese e non soggette a registrazione; - società in accomandita per azioni irregolari → non iscritte nel registro delle imprese e non soggette a registrazione; - società cooperativa irregolare → non iscritta nel registro delle imprese e non soggetta a registrazione; - società consortile irregolare → non iscritta nel registro delle imprese e non soggetta a registrazione; - società di mutuo soccorso irregolare → non iscritta nel registro delle imprese e non soggetta a registrazione; - società di comodo irregolare → non iscritta nel registro delle imprese e non soggetta a registrazione.imprese e integralmente legata all'estrema semplicità in quanto anche disciplinata delle norme previste per le società in l'iscrizione nel registro delle imprese non incide nome collettivo è sull'esistenza né sulla disciplina della società. - società in nome collettivo irregolare → non Il contratto di società semplice può essere iscritta al registro delle imprese perché le parti concluso anche verbalmente o può risultare non hanno stipulato un atto costitutivo (società anche da comportamenti concludenti (vedi di fatto) o perché non si è provveduto alla società di fatto). Il silenzio delle parti in merito ad registrazione dell'atto costitutivo. Si applica la aspetti anche essenziali del contratto di società, è disciplina delle società collettive irregolari. colmato dal legislatore con norme suppletive. Quindi, solo per la registrazione, l'atto

Il costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere:

  • Nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci.
  • Ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
  • I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società.
  • La sede della società e eventuali sedi secondarie.
  • L'oggetto sociale.
  • I conferimenti di ogni socio, il valore ad essi attribuito e la valutazione.
  • Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera.
  • Le norme di ripartizione degli utili e a quota di ciascun socio negli utili/perdite.
  • La durata della società.

Non tutte queste informazioni sono però essenziali. Abbiamo detto che le società di persone hanno libertà di forma per quanto riguarda la costituzione; questa libertà incontra un limite quando sono richieste forme speciali dalla natura dei beni conferiti. È necessaria la forma scritta.

pena di nullità, quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobilisia che siano concessi in proprietà o come semplice godimento. La nullità riguarda solo il vincolo del socioconferente e si potrà avere nullità dell'intera società solo quando la partecipazione di quel socio sia ritenuta essenziale.

SOCIETA' DI FATTO → Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto, il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti come nel caso delle società di fatto. E' regolata dalla disciplina di società semplice se esercita attività non commerciale, altrimenti da quella della collettiva irregolare con la conseguenza che tutti i soci saranno solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Tale società è esposta al fallimento che determina automaticamente anche il fallimento.

Dei soci, sia quelli noti al momento della dichiarazione di fallimento (soci palesi) sia quelli occulti di cui se ne scopre successivamente l'esistenza. Per essere identificato come socio occulto è sufficiente anche la presunzione;

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A.A. 2011-2012
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chicca191192 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bazzani Matteo.