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CAPITOLO 2: L'IMPRENDITORE COMMERCIALE. L'IMPRENDITORE AGRICOLO.
2.1. L'imprenditore in generale e le specie dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore commerciale
Estensione del concetto di impresa all'agricoltura. Anteriormente la coltivazione del fondo non era considerata attività d'impresa: lo sfruttamento delle risorse della terra era concepito come attività di merogodimento della proprietà o altro diritto reale. Il coltivatore non era commerciante perché traeva dal fondo i prodotti che vendeva, non trasformando le materie prime come faceva il produttore industriale. Oggi l'agricoltura è considerata attività d'impresa, e si definisce imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (art. 2135); ha acquistato rilievo il fatto che anche gli agricoltori svolgono attività
creative di ricchezza, ma non sono parificati agli altri imprenditori in quanto non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e non hanno la soggezione al fallimento per insolvenza.
Statuto generale dell'imprenditore. L'assunzione della qualità di imprenditore rende applicabile ogni norma della disciplina del genere: vi appartengono alcune disposizioni del 4° libro del codice, le disposizioni del 5° libro sull'impresa in generale e le norme che regolano l'azienda e reprimono la concorrenza sleale.
Statuti speciali dell'imprenditore agricolo e commerciale. Nella nozione di imprenditore il codice distingue le specie di imprenditori, agricoli e commerciali; entrambe hanno una disciplina ulteriore rispetto a quella dell'imprenditore in genere. La disciplina dell'imprenditore agricolo è formata da poche norme, più vasta è quella dell'imprenditore commerciale, implicante l'obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese, latenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento e altre procedure in caso di insolvenza. Sial'imprenditore agricolo che quello commerciale sono identificati in modo positivo: si precisa quali attività siano da considerare agricole e si elencano cinque categorie di attività definite commerciali.
L'impresa civile. E' sorto il dubbio che accanto alle due specie positivamente definite se ne debba configurare una terza, definibile come impresa civile e determinabile in base a criteri negativi, come diversa dall'impresa agricola e commerciale. Questa terza specie sarebbe soggetta alla disciplina di genere dell'impresa, ma c'è scarso spazio nel Codice per essa, poiché la sola ipotesi di imprenditore né commerciale né agricolo è quella dell'ente pubblico che eserciti un' attività commerciale.
2.2. L'imprenditore commerciale: a) l'esercizio di
Sono attività commerciali dall'art. 2195:
- L'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Un'attività di trasporto
- Un'attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
La commercialità dell'attività produttiva. L'attività 1 corrisponde a quella dell'art. 2082, ma con la specificazione che debba trattarsi di un'attività industriale, contrapposta a quella commerciale: la prima è attività produttiva di nuovi beni, la seconda è di interposizione nella loro circolazione. Nel Codice l'attività industriale è compresa tra le attività commerciali, poiché nella maggior parte dei casi l'industriale utilizza beni preesistenti che acquista sul mercato e li trasforma in beni destinati alla vendita.
Comunque non si deve escludere determinate attività produttive da quelle commerciali, poiché l'art. 2195 considera attività commerciale l'attività di trasporto, assicurativa e ausiliaria: ipotesi nella quale la qualificazione legislativa come attività commerciali prescinde dall'intermediazione nella circolazione dei beni. Il carattere industriale della produzione. L'attività diretta alla produzione di beni o di servizi deve essere un'attività industriale, ma si deve escludere che l'aggettivo "industriale" sia stato adoperato nel senso tecnico-economico e identifichi soltanto quelle attività produttive di beni o servizi che richiedono un procedimento di trasformazione della materia. L'aggettivo è stato utilizzato più genericamente: l'attività industriale di produzione si contrappone a quella agricola, e si vuole escludere dalle imprese commerciali le attività.che rientrano nella categoria delle imprese agricole. Sulla base di questa conclusione risultasuperflua la distinzione tra attività di trasporto e assicurative che si traducono nella sola produzione di servizi. 2.3. Continua: b) l'esercizio di attività intermediarie nella circolazione dei beni L'attività n°2 consiste nella distribuzione dei beni sul mercato del consumo. Scambio e intermediazione. Si ha differenza tra l'attività intermediaria nella circolazione dei beni e lo scambio: la prima implica che l'alienazione sia preceduta dall'acquisto del bene, il secondo è l'alienazione del bene contro il corrispettivo di un prezzo. Può sembrare che non ogni attività diretta allo scambio di beni rientri nel n°2 e non ogni imprenditore che svolga attività di scambio sia imprenditore commerciale. L'attività bancaria. L'attività bancaria si presenta come un'attività diintermediazione nella circolazione del denaro, suscettibile di essere collocata nel numero 2. Può accadere che un privato eserciti senza le autorizzazioni amministrative un'attività definibile come bancaria: la sua sarà dal punto di vista amministrativo un'attività illecita, ma dal punto di vista civile sarà pur attività bancaria, con la conseguenza che sarà assoggettabile alle conseguenze ricollegate all'assunzione della qualità di imprenditore commerciale.
Attività di finanziamento. Un'impresa di finanziamento è una società che presta denaro a chi glielo richiede utilizzando per fare i prestiti il proprio patrimonio, non interponendosi nella circolazione del denaro; gli è stata a volte negata e a volte riconosciuta la qualità di imprenditore commerciale, poiché il dare o consegnare non è giuridicamente un servizio. Se la consegna è a titolo oneroso si
avrà un atto di scambio, il che porterà che l'attività si presenti come diretta al fine dello scambio di beni: se esercitata professionalmente attribuirà la qualità di imprenditore.
2.4. Continua: c) l'esercizio delle attività ausiliarie
Il n°5 menziona le altre attività ausiliarie delle precedenti: sono del mediatore, dell'agente di commercio, delle agenzie di pubblicità, di viaggi e tutte quelle caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori. Questo punto non ha la funzione di aggiungere un'ulteriore categoria di attività commerciali a quelle elencate, ma precisa che il fatto di svolgere un'attività ausiliaria di un imprenditore non impedisce a chi la svolge di assumere la qualità di imprenditore. Delle 5 specie di attività, le 3, 4 e 5 non fanno che identificare specifici settori già menzionati nei numeri 1 e 2.
2.5.
L'esercizio diretto e l'esercizio indiretto di attività commerciale: la società holding e l'impresa di gruppo
Un'impresa può articolarsi in una pluralità di società: una holding ha per oggetto la gestione delle proprie partecipazioni di controllo in altre società, le quali hanno per oggetto attività di produzione o di scambio. Alla società holding spetta la direzione del gruppo, e le società operanti traducono le direttive della holding in attività di produzione o di scambio; l'una e le altre sono soggetti di diritto tra loro distinti, e vengono a trovarsi giuridicamente separate la direzione e l'attuazione dell'attività di produzione o scambio. Comunque l'unità economica del gruppo è rilevante per il diritto, come la pluralità delle società che lo compongono.
La holding come impresa. Ci si è chiesti se si possa attribuire la qualità
di imprenditore e possa formare oggetto di una società, l'attività consistente nel dirigere in forma organizzata una serie di società delle quali ha il controllo azionario. Il carattere imprenditoriale della holding non deriva dal fatto che essa svolge un'attività di partecipazione e coordinamento tecnico-finanziario, ma dall'attività di produzione o scambio che forma oggetto delle società operanti, esercitata in modo indiretto dalla holding: se attraverso la controllata la controllante soddisfa, in modo mediato e indiretto, un proprio interesse, è perché attraverso la controllata svolge una propria attività economica.
2.6. Le attività essenzialmente agricole e agricole per connessione
L'art. 2135 definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Le prime tre sono essenzialmente agricole.
l'esercizio di una di esse attribuisce la qualità di imprenditore agricolo, la quarta indica attività considerate agricole se esercitate da chi contemporaneamente eserciti anche un'attività essenzialmente agricola.
La coltivazione del fondo. Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento sono attività dirette al fine della produzione di beni, ma differiscono dalle attività industriali perché includono tra i fattori della produzione la terra, oppure perché riproducono un ciclo biologico vegetale o animale. La coltivazione del fondo è lo sfruttamento dell'energia genetica della terra, e non basta la raccolta dei frutti naturali del suolo, ma occorre perché ci sia impresa l'attività di coltivazione; è indifferente il grado di industrializzazione di essa.
La silvicoltura. La silvicoltura è la coltivazione del bosco diretta a produrre il legname; non rientra in essa l'amera estrazione del legname.
Poiché chi si limita ad essa senza provvedere alla coltivazione del bosco esercita un'attività industriale. Colture artificiali. L'attività di coltivazione deve avere per oggetto il fondo, ma l'espressione non va presa alla lettera poiché sono attività agricole anche le colture effettuate fuori dal suolo, come ad esempio le colture idroponiche.