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CAPITOLO 8: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
8.1. L'atto costitutivo e il suo contenuto: in particolare la denominazione, la sede, l'oggetto della società
La SPA può essere costituita per contratto o per atto unilaterale di un unico socio fondatore, ma la formazione dell'atto costitutivo non è da sola sufficiente: occorre l'iscrizione nel registro delle imprese.
Atto costitutivo e statuto. Il contratto, o l'atto unilaterale, di SPA risulta da due documenti: l'atto costitutivo nel quale è manifestata la volontà di dare vita al rapporto sociale, e lo statuto contenente le norme sul funzionamento della società. Lo statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo, e in caso di contrasto tra i due prevalgono le clausole del primo. Il contenuto essenziale dell'atto costitutivo di SPA deve indicare:
- le generalità dei soci, fisici o giuridici, il loro domicilio e il numero di azioni
1) La denominazione sociale è il nome con cui viene identificata la società e deve essere sottoscritta da ciascuno dei soci. È importante indicare anche il comune dove si trova la sede principale della società e eventuali succursali. La denominazione sociale può essere formata in qualsiasi modo, ma è indispensabile l'indicazione di SPA (Società per Azioni). La determinazione della sede è importante per stabilire l'ufficio del registro delle imprese competente, il tribunale competente in caso di fallimento e gli usi applicabili per interpretare i contratti. La sede è il luogo in cui si svolge l'amministrazione della società, mentre le sedi secondarie sono quelle in cui vi è una rappresentanza stabile.
2) L'oggetto sociale è l'attività economica specifica della società, che limita la sfera dei poteri degli organi sociali. Gli amministratori possono compiere solo le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale, mentre l'assemblea non può deliberare su operazioni estranee ad esso.
8.2. Continua: il capitale, i conferimenti e le prestazioni
accessorie4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, che va sottoscritto per intero e versato presso una banca anche solo per il 25% dei conferimenti in denaro. Una volta che la società sia stata iscritta nel registro delle imprese, gli amministratori potranno prelevare i conferimenti già versati e ingiungere ai soci di eseguire la restante parte del conferimento. 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione, con le azioni che non possono essere assegnate ai soci per un valore superiore al loro conferimento. 6) il valore dei crediti e dei beni eventualmente conferiti in natura. Per regola nella SPA il conferimento va fatto in denaro, e i conferimenti di beni o crediti vanno consentiti dall'atto costitutivo; le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione, e può ancheessere conferita in società un'azienda. Prestazioni accessorie. L'atto costitutivo può prevedere che i soci eseguano prestazioni accessorie ulteriori rispetto al conferimento non consistenti in denaro: ne va determinato il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, le sanzioni per inadempimento. L'obbligazione di prestazioni accessorie non ha carattere personale ma è inerente alle azioni sottoscritte dal socio, e deve essere menzionata nelle azioni alle quali è connessa, che devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. È prevista l'esclusione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 7) le norme secondo le quali gli utili vanno ripartiti, necessarie se si deroga all'art. 2433, altrimenti vale il principio secondo il quale l'assemblea che approva il bilancio può deliberare il "se" e il "quanto" dellaLa distribuzione degli utili ai soci.
8) I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori, a cui può essere riservata una privilegiata partecipazione agli utili non superiore al 10% degli utili netti e non oltre cinque anni. I promotori non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio, i fondatori invece sì.
9) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando chi abbia rappresentanza.
10) Il numero dei componenti del collegio sindacale.
11) La nomina del consiglio di sorveglianza e del revisore contabile.
12) L'importo globale delle spese per la costituzione.
13) La durata della società o il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà recedere.
8.3. I modi di formazione del contratto. La formazione dell'atto costitutivo può essere simultanea o attuata mediante pubblica sottoscrizione, e l'iniziativa della costituzione è assunta nel secondo caso dai promotori.
che firmano e annunciano al pubblico il programma della costituenda SPA che deve indicare l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservino agli utili e il termine entro il quale va stipulato l'atto costitutivo. Il contratto di società si forma con le successive sottoscrizioni di azioni.
Promotori. I promotori occupano, rispetto ai contraenti, posizione corrispondente a quella del mediatore e diventano parte di questo contratto solo se abbiano a loro volta sottoscritto azioni. Per la formazione dell'accordo non è necessaria la comunicazione a ciascuna di esse dell'adesione di tutte le altre. Quando l'intero capitale sociale sia stato sottoscritto, il contratto di SPA è formato: i promotori chiederanno ai sottoscrittori il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e ne convocheranno l'assemblea.
L'assemblea costituente.
Essa è validamente costituita con la presenza di metà dei sottoscrittori che delibera a maggioranza di numero dei presenti; se va deserta o si rivela impossibile la formazione di una maggioranza, il contratto di società sarà nullo. L'assemblea non può modificare le condizioni stabilite nel programma, occorrendo a tal fine il consenso di tutti i sottoscrittori.
Forma. La SPA va costituita per atto pubblico a pena di nullità, e ugualmente il contratto preliminare di SPA.
8.4. Le ulteriori fasi del procedimento costitutivo della SPA
Una volta formato l'atto costitutivo il notaio che ha ricevuto l'atto deve entro 20 giorni provvedere al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, se non provvede né vi provvedono gli amministratori ciascun socio può provvedervi a spese della società. Il controllo di legittimità delle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto è rimesso al notaio rogante.
che deve se mancano le condizioni richieste dalla legge per la validacostituzione della società rifiutarsi di erogare l'atto e di depositarlo presso il registro delle imprese. Con l'iscrizione si conclude la costituzione della SPA, che può durare al massimo novanta giorni. Iscrizione nel registro delle imprese. Per la SPA l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, esistendo solo se iscritta; l'emissione di azioni prima dell'iscrizione è vietata, e per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione la società non risponde. Una volta iscritta la SPA potrà ratificare gli atti conclusi rendendosene responsabile. 8.5. L'efficacia dello statuto; i patti parasociali. Sono opponibili ai terzi solo le pattuizioni tra soci che siano suscettibili di formare materia dell'atto costitutivo o dello statuto: altre pattuizioni avranno natura di patti parasociali. I terzi a cui ilcontratto sociale può essere opposto sono: 1) terzi che entrano in contatto con gli amministratori della società per la conclusione di affari 2) terzi acquirenti delle azioni quali aventi causa dei soci 3) soci nuovi in genere. Patti parasociali. Sono separati accordi che intercorrono fra gli stipulanti e sono destinati a regolare il loro successivo comportamento di soci della costituita società. Sindacati azionari. Due patti sono: 1) il sindacato di blocco, mediante il quale i soci si obbligano a non vendere le proprie azioni o a venderle a date condizioni 2) il sindacato di voto, che ha per oggetto l’esercizio del voto in assemblea, concordando il contenuto del voto prima dell’assemblea, impegnandosi a votare in modo conforme o obbligandosi a rilasciare procura irrevocabile ad uno di essi o ad un terzo. Ricorrendo adesso si formano coalizioni che controllano l’assemblea, e tali patti hanno efficacia solo tra le parti. La causa del patto parasociale.risiede nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, che viene perseguiti mediante: 1) il sindacato di voto, che ha per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle SPA o nelle società che le controllano (governabilità) 2) il sindacato di blocco, che pone limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che la controllano (stabilità degli assetti proprietari) 3) il patto di concertazione, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. Il fine di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società costituisce la dichiarata giustificazione della validità dei patti parasociali, ma delimita anche l'ambito di applicazione delle rispettive norme, che non si applicano agli accordi estranei al fine predetto. La durata dei patti parasociali è di cinque anni nelle società non quotate, edi tre in quelle quotate, ma possono essere rinnovati alla scadenza. Si ha il principio della trasparenza dei patti parasociali nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: per le società non quotate la pubblicità si ha comunicando i patti all'amministrazione, per quelle quotate i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto vanno comunicati alla CONSOB, pubblicati su stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese, risultando altrimenti nulli. Per le società che non ricorrono al mercato dei capitali di rischio non c'è obbligo di pubblicità, ma i patti parasociali segreti sono nulli in quanto diretti ad occultare il controllo azionario. I patti sono nulli anche se: 1) impegnano i soci a votare per arrecargli nocumento 2) attribuiscono efficacia esterna al vincolo di voto.
8.6. La nullità dell'atto costitutivo
Si hanno tre casi, con le cause di nullità
dell'atto costitutivo che risultano cause di scioglimento della società.
Cause di nullità. La possibilità di pronunciare la nullità della società, in epoca successiva all'iscrizione nel registro delle imprese, è limitata a:
- mancata stipulazione dell'atto costitutivo in forma