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Capitolo XI: La disciplina delle società quotate
Lineamenti generali della disciplina delle società quotate. Il codice detta su molti punti una disciplina per le società quotate diversa da quella applicabile per le società non quotate. Esiste inoltre una legislazione speciale dedicata esclusivamente alle società quotate. La specificità dei problemi delle società quotate deriva dalla quotazione e dalla struttura che si determina in seno all'azionariato.
La maggior parte delle società quotate è caratterizzata dalla presenza di numerosi azionisti (risparmiatori che investono il proprio denaro e investitori istituzionali, che raccolgono denaro tra il pubblico e lo investono per conto dei clienti in cambio di un compenso) ciascuno dei quali possiede una quota del capitale limitata e che individualmente non sono in grado e non sono neppure interessati a partecipare alla gestione della società. La presenza di questi soggetti
è economicamente importante perché consente alle società di reperire ingenti risorse finanziarie in una quantità e con caratteristiche che il sistema bancario non sarebbe in grado di garantire. Nasce la necessità che il legislatore disciplini in maniera efficiente i rapporti in cui questi investitori possono essere coinvolti. Questi rapporti sono di due tipi: 1. Rapporti coinvolti nella qualità di azionisti, soggetti che hanno investito in un'impresa e attendono lo sviluppo di questa remunerazione dell'investimento, sotto forma di utili distribuibili e sotto forma di crescita del valore della partecipazione; 2. Rapporti coinvolti nella qualità di compratori e venditori delle azioni. La principale tappa evolutiva della legislazione in materia di spa e mercato mobiliare fu la creazione di un organo, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), a cui sono affidati compiti di controllo sull'andamento dei mercati in cuiutilizzando tag html.Svolgono le contrattazioni relative alle azioni, sia sugli enti stessi che hanno emesso titoli scambiati, sia sugli intermediari che operano su tali mercati. La creazione e l'ampliamento delle funzioni di questo organo si sono intrecciati con lo sviluppo di una disciplina particolare applicabile alle società quotate. Questi sviluppi hanno trovato sistemazione nel t.u.f., nel quale è contenuta la disciplina:
- Delle modalità di scambio degli strumenti finanziari e dei mercati in cui gli scambi avvengono;
- Dei soggetti che su tali mercati operano in veste di intermediari;
- Degli enti che emettono strumenti finanziari.
Chi sono gli emittenti quotati?
Art 1 tuf: "I soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche
qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”. (Euronext Milan).
La disciplina degli emittenti: le disposizioni generali.
L’art 91 del tuf afferma che: “La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”.
Il legislatore esprime una valutazione positiva della libera competizione tra differenti gruppi finanziari per l’acquisizione del controllo delle società. L’obiettivo è quello di far si che le società siano controllate dai soggetti più dinamici e più innovativi.
L’art 92 (parità di trattamento) enuncia il principio secondo il quale gli emittenti quotati “assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni”
“Garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti”.
Nell'applicazione della disciplina è decisiva l'identificazione dell'“identità delle condizioni”. Si tratta di un concetto relativo, valutato tenendo conto della comparazione fra situazioni specifiche delle partecipazioni; ma anche della valutazione degli interessi.
L'art 93 contiene la Definizione di controllo afferma: “nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
- le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad
accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria".
L'appello al pubblico risparmio. L'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita.
L'appello al pubblico risparmio è diviso in due capi: uno relativo all'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita e un altro relativo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
Le operazioni sulle azioni (o su altri prodotti finanziari) si concretizzano in offerte di vendita indirizzate a tutto il pubblico dei risparmiatori o in offerte di acquisto indirizzate a tutti i risparmiatori proprietari di determinati titoli.
Obbligo per l'offerente di redigere il prospetto di offerta, un documento che deve contenere una serie di informazioni e che deve essere preventivamente comunicato alla Consob. Quest'ultima "verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni.
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“fornite” e quindi lo approva. In questo modo viene fornita una sorta di garanzia pubblica delle informazioni che l’offerente fornisce agli investitori. Si tratta di una garanzia non illimitata, in quanto la Consob non è tenuta ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La mancanza osservanza da parte dell’offerente dalle prescrizioni normative e regolamentari può comportare l’esercizio da parte di Consob di poteri interdetti in relazione all’offerente che vanno dalla sospensione al divieto della sollecitazione. (Art 2395)
Art 94 comma 5: “L'emittente o l'offerente, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto”.
Le offerte
Pubbliche di acquisto e di scambio. Definizioni e problemi generali.
Se i titoli acquistati attraverso l'adesione all'OPA hanno come corrispettivo un prezzo in denaro, ci troviamo difronte a un'OPA (in senso stretto). Qualora il corrispettivo consista in strumenti finanziari o altri beni si parla di OPS (offerta pubblica di scambio). Entrambe si caratterizzano per il fatto di avere ad oggetto beni (azioni) per essere dirette ad un gran numero di destinatari e per l'ammontare.
Sono concepibili, offerte volontarie aventi ad oggetti percentuali del capitale anche minime o molto inferiori a quella necessaria per il controllo della società. Le offerte più importanti sono quelle connesse al trasferimento del controllo della società.
Il legislatore ha imposto a chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 30% di una società quotata, di promuovere una offerta pubblica sulla totalità delle azioni di questa società, ad
Un prezzo calcolato in modo da tenere conto di quanto da lui ha pagato ai soggetti che gli hanno venduto le azioni nel corso dell'ultimo anno. (Assicurare ai soci di minoranza un "premio" simile a quello pagato dallo scalatore al vecchio gruppo di comando).
Art 114 (comunicazione al pubblico): "gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d)".
L'offerta volontaria.
Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio possono essere volontarie o obbligatorie.
decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione".Art 103: "L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto". È obbligatoria la diffusione da parte della società emittente di un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.
Le offerte obbligatorie. L'offerta pubblica di acquisto totalitaria deve essere promossa da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30%. L'art 105 comma 2 precisa che per partecipazione "partecipazione si
intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza”.Art 105, comma 3: “La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto”.
Chi si trovi in tale situazione deve promuovere l’offerta entro venti giorni dal verificarsi dell’evento (termine molto breve) “a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei 12 mesi anteriori per acquisto di azioni della medesima
.categoria. L'acquisto di concerto rappresenta uno dei sistemi più semplici per eludere l'obbligo della OPA, ciascuno compra molto meno del 30%, ma abbastanza perché il gruppo acquisisca il controllo. Per il caso di violazione