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INTELLETTUALE
Consistono nelle invenzioni:
1) nel campo della tecnica o dell’industria (disciplinate dal codice della
proprietà industriale agli artt. 31 e seguenti)
2) nel campo artistico o culturale (disciplinate da una legge apposita sul
diritto d’autore).
Entrambe vogliono contemperare 2 tipi di esigenze prevalenti: promuovere
l’attività inventiva (o creativa); questa promozione viene concretizzata
attraverso una attività privativa, cioè l’attribuzione di un diritto all’utilizzo allo
sfruttamento esclusivo per un certo periodo di tempo dell’invenzione.
L’altra esigenza è quella della pubblicizzazione dell’invenzione; l’invenzione (o
l’opera) viene resa a pubblico dominio e quindi tutti possono venire a
conoscenza dell’invenzione e quindi ulteriormente sviluppare l’ipotesi della
attività inventiva o creativa. Questo fenomeno è molto chiaro attraverso
l’istituto del brevetto, cioè il fatto che a un soggetto inventore viene attribuito il
diritto di utilizzare in esclusiva per un certo periodo di tempo l’invenzione ma
che per fare questo deve pubblicizzare la sua invenzione (il che consente a tutti
di conoscerla) e poi allo scadere del periodo di tutela di svilupparla
ulteriormente con nuovi brevetti.
Quindi, attraverso le 2 esigenze (tutela dell’inventore e tutela del pubblico e
del mercato) vengono contemperate attraverso l’attribuzione di un diritto
esclusivo che però ha una durata limitata: 20 anni per brevetti per invenzione,
10 anni per brevetti per modelli di utilità, 5 anni per i disegni e i modelli, 70
anni dopo la morte per l’autore delle opere dell’ingegno. 30
Ovviamente il contemperamento di queste esigenze (la tutela dell’individuo e
la tutela del pubblico) diventano più problematiche per questioni telematiche
(Internet); alcuni ritengono che con le nuove tecnologie sia necessario abolire il
diritto d’autore o il diritto sulla proprietà industriale, mentre altri ritengono
l’opposto, ossia aumentare la tutela del singolo autore o dell’inventore.
BREVETTO PER INVENZIONE (artt. 45 e seguenti del
codice della proprietà industriale)
L’oggetto del brevetto per invenzione sono le invenzioni, cioè le idee inventive
di rilievo tecnologico ossia le soluzioni di un problema tecnico (invento un
prodotto, oppure un procedimento, o un misto di questi 2).
Non può essere oggetto di brevetto: teorie scientifiche (da un lato per non
creare monopoli su questo tipo di attività e d’altro lato per le difficoltà tecniche
nel creare brevetti sulle materie scientifiche), programmi di elaboratore
(software, che invece hanno tutela dal punto di vista del diritto d’autore.
Questo più per scelta legislativa che per ragioni teoriche), i metodi per
trattamento chirurgico o terapeutico (anche se gli artt. 81 bis e seguenti del
codice ora prevedono una disciplina molto articolata delle invenzioni
biotecnologiche, ossia brevetti relativi a materiali biologici isolati tramite
procedimenti tecnici e quindi la possibilità di creare brevetti relativi a invenzioni
che utilizzano materiale biologico, elementi isolati del corpo umano).
I requisiti di brevettabilità sono:
- la novità (art.46): l’invenzione non deve essere compresa nello stato
della tecnica, cioè non dev’essere già conosciuto o divulgato all’interno
del territorio dello Stato
- l’attività inventiva (art. 48): deve implicarla, cioè se per una persona
esperta del ramo non risulta evidente nello stato della tecnica
- la industrialità (art. 49): nel senso che l’invenzione deve avere una
applicazione industriale. L’oggetto dell’invenzione deve poter essere
fabbricato o utilizzato in un qualsiasi settore commerciale o anche
agricolo
- la liceità: l’invenzione deve avere una attuazione lecita, non contraria
all’ordine pubblico e al buon costume.
L’invenzione attribuisce al suo titolare (all’inventore) 2 diritti:
- Il diritto morale: è il diritto a essere riconosciuto come inventore. E’ un
diritto irrinunciabile (art. 62). 31
- Il diritto al brevetto: è il diritto a richiedere un determinato brevetto. E poi
una volta ottenuto, il diritto sul brevetto, cioè il diritto all’utilizzazione
economica del brevetto.
Questo secondo aspetto richiede al legislatore di occuparsi di un fenomeno
molto comune nella disciplina delle invenzioni, cioè quella delle invenzioni dei
dipendenti. Cioè di un’invenzione fatta da un dipendente. In relazione a ciò, ci
sono 3 regole/casi:
1) Invenzioni di servizio: sono quelle invenzioni fatte nell’ambito di un
contratto che ha per oggetto e retribuzione l’attività inventiva (settore di
ricerca e sviluppo). In questo caso, l’invenzione appartiene al datore di
lavoro, salvo il diritto morale che spetta al dipendente.
2) Invenzioni aziendali: sono quelle che vengono realizzate nell’esecuzione
di un contratto di lavoro che però non ha specificamente ad oggetto
l’attività inventiva e né una specifica retribuzione. Il diritto patrimoniale
spetta al datore di lavoro. Ma al lavoratore spetta un equo premio
(calcolato sulla base di una formula molto complessa che deve tenere
conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall’inventore).
3) Invenzioni occasionali: sono le invenzioni indipendenti dal rapporto di
lavoro. In questo caso, il diritto patrimoniale spetta al lavoratore ma il
datore di lavoro ha diritto di opzione per ottenere una licenza per
utilizzare o acquistare quel brevetto.
C’è poi una particolare disciplina riguardante i ricercatori universitari.
Il brevetto è concesso dall’ufficio italiano brevetti e marchi. La domanda
dell’interessato deve contenere la descrizione dell’invenzione (il disegno e le
cosiddette “rivendicazioni”, ossia deve indicare ciò che è oggetto del brevetto).
Il diritto sul brevetto per invenzione ha durata ventennale, non rinnovabile. Il
titolare del brevetto ha diritto all’uso esclusivo. Il trasferimento può essere a
titolo temporaneo o definitivo. Le licenze di brevetto prevedono un pagamento
a favore del titolare del brevetto sulla base del numero di oggetti venduti dal
licenziatario.
Gli strumenti di tutela: il titolare del brevetto ha la possibilità, dal punto di vista
civile, di ottenere inibitorie, sequestri, azioni di risarcimento del danno contro il
contraffattore (cioè colui che violi il suo diritto all’esclusiva, il suo diritto alla
privativa).
Anche l’invenzione non brevettata ha una limitata tutela; ha il vantaggio di
essere eterna ma può essere anche precaria. Chi ha fatto uso dell’invenzione
nei 12 mesi anteriori alla domanda di brevetto altrui (art. 68) può continuare a
utilizzarla nei limiti del pre-uso. 32
Art. 98: il legislatore prevede una tutela limitata per le cosiddette “informazioni
aziendali segrete”, cioè quelle informazioni aziendali che comportano delle
conoscenze su modalità produttive o comunque su segreti industriali. E’ una
tutela limitata perché il titolare ha il diritto di vietare a terzi di acquisire e
rivelare tali informazioni.
IL BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA’
Art.82: sono quei nuovi trovati che conferiscono particolare efficienza o
comodità di applicazione di impiego a macchine o parte di essi, strumenti, ecc.
Quindi sono delle invenzioni che conferiscono migliore funzionalità e migliore
efficacia di impiego. C’è un prodotto già esistente (un’invenzione già esistente)
a cui conferisco una migliore modalità di impiego, una più efficace modalità di
utilizzo.
I caratteri per ottenere un brevetto per modello di utilità sono: dev’essere
nuovo e originale e ha durata inferiore di 10 anni.
BREVETTO PER DISEGNI E MODELLI
Questa categoria si distingue in modo rilevante dalle due precedenti.
La tutela è volta a disciplinare il cosiddetto “Industrial Design”; ovvero nuove
idee che vogliono migliorare l’aspetto estetico e la forma dei prodotti relativi
che hanno applicazione industriale (art. 31).
Questa disciplina è impegnata sulla registrazione e non sulla brevettazione;
da’ una tutela che non è unica ma a cui si affianca una tutela data dalla
disciplina del diritto d’autore se la forma ha carattere artistico. Il grande
vantaggio è che utilizzando anche la tutela del diritto d’autore, non solo ho una
tutela che può arrivare a 25 anni come quella della registrazione, ma che si può
allungare fino a 70 anni come la tutela del diritto d’autore.
Per ottenere la registrazione, occorre che il disegno (o modello) presenti 2
elementi:
- Il carattere della novità (il disegno, o modello, non dev’essere identico a
un altro disegno o modello divulgato anteriormente). Qui, la novità è tolta
dalla identità.
- Il carattere individuale (se l’impressione generale che suscita
nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitate in
33
tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato
prima).
Il modello può essere registrato, a differenza delle invenzioni, per 5 anni ed è
rinnovabile fino a 25 anni, dopodiché non è più rinnovabile (art.37).
Per una direttiva europea (in particolare, sostenuta dall’Italia), agli oggetti di
carattere creativo o artistico si affianca la tutela del diritto d’autore.
LA CONCORRENZA
E’ una disciplina che è molto vicina a quella dell’azienda. E’ una disciplina che
vuole tutelare lo sviluppo e il progresso del mercato, limitando fenomeni di
concorrenza che possono comportare degli abusi o limitando la concorrenza
sleale.
Sostanzialmente, dividiamo la disciplina della concorrenza in 4 temi:
1- Disciplina Antitrust
2- I limiti alla concorrenza legali o pattizi
3- I consorzi e le forme associative tra imprenditori
4- Disciplina della concorrenza sleale
La prima:
E’ una disciplina volta a reprimere forme di monopoli. Parte dal presupposto
che nel sistema esistano in certi settori una concentrazione di imprese di certi
settori in quanto la concorrenza perfetta è impossibile perché il costo del lavoro
e la qualità del lavoro non è un fattore intercambiabile i tutti i mercati, le
risorse naturali sono limitate, i costi vengono ridotti solo se l’impresa raggiunge
determinate dimensioni.
Questa disciplina (art. 2595 c.c.) presuppone che esi