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L’imprenditore

Art. 2082 CC : ‘’ è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e

servizi’’.

- Professionalmente: abitualmente, non occasionalmente

- Attività economica: finalizzata alla produzione di ricchezza (no attività

di mero godimento)

- Organizzata: riferito all’uso di fattori produttivi (lavoro, terra, capitale)

- Produzione e scambio di beni e servizi: rivolta al mercato

Tale articolo però non specifica come si ottiene o come si perde la qualifica di

imprenditore, né quando nasce o finisce un’impresa. A tali quesiti hanno

risposto la dottrina e la giurisprudenza.

Come si acquista la qualità di imprenditore?

In alcuni casi serve una previa autorizzazione per creare un’impresa; per il

resto dei casi è imprenditore chi esercita un’attività di impresa, ai sensi

dell’art. 2082 del CC.

Quando inizia e quando finisce un’impresa?

Un’impresa che non ha avuto inizio o che non esiste già più non può fallire.

Un’impresa inizia con gli atti di organizzazione.

Un’impresa finisce quando si ha lo smantellamento totale dell’organizzazione

dell’impresa, cioè non esiste più l’intero processo produttivo.

Il fine di lucro è un requisito fondamentale per ottenere la

➔ qualifica di imprenditore?

Solo il lucro oggettivo è requisito fondamentale, e si ricollega al concetto di

‘economicità’, creazione di ricchezza (comune a tutte le imprese).

Le imprese mutualistiche (cooperative) dato che creano ricchezza (lucro

oggettivo) sono considerate imprese anche se non creano profitti privati

(lucro soggettivo).

La spendita del nome è essenziale per essere definiti

➔ imprenditori?

Per ‘spendita del nome’ si intende chi agisce in nome dell’impresa.

Tale quesito riguarda il problema degli imprenditori occulti, cioè soggetti che

fanno agire in nome dell’impresa un nulla-tenente (imprenditore palese), ma

mettono i soldi come capitale d’impresa in modo da essere azionisti di

maggioranza e prendere realmente le decisioni.

Il problema qui sorge quando i creditori non vengono pagati, e non possono

far fallire il nulla-tenente, quindi non riceveranno alcun soldo e

l’imprenditore occulto non dovrà pagare.

Sulla base dell’art. 147 della Legge fallimentare, la spendita del nome non è

più un requisito fondamentale per essere classificato imprenditore, quindi

l’imprenditore nascosto, in caso di fallimento, deve risarcire i propri debiti.

Sono considerati imprenditori anche tutti i professionisti

➔ intellettuali (in quanto prestatori di servizi)?

No; i professionisti protetti (iscritti a un albo) non sono considerati

imprenditori limitatamente alla propria attività tipica (un medico è

imprenditore solo se apre una casa di cura, non quando la gestisce) anche se

danno vita a un’organizzazione complessa di capitale/lavoro.

I professionisti intellettuali non protetti (non iscritti a un albo) possono

scegliere se svolgere un’attività che li classifichi come imprenditori o meno.

Le categorie di imprenditori

Il CC distingue due macro-categorie: l’imprenditore agricolo e quello

commerciale.

Imprenditore agricolo (art 2135)

Comma 1: l’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività

connesse (non quelle del comma 3).

Comma 2: con le precedenti attività nominate si intendono le attività dirette

alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere

vegetale o animale, che usano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque

dolci/salmastre/marine.

Comma 3: si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal

medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazioni e valorizzazione che abbiano ad oggetto

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo/bosco o

dell’allevamento di animali.

Art. 2136: l’imprenditore agricolo non fallisce, non è tenuto alle scritture

contabili, non è tenuto a rispettare i requisiti di capacità, non è soggetto alle

procedure concorsuali. Deve però essere iscritto al registro delle imprese.

Imprenditore commerciale

Non c’è invece una vera e propria norma che ne dia la definizione.

L’art 2195 parla degli imprenditori soggetti a registrazione, affermando che

riguarda coloro che svolgono:

- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi

(industria)

- Un’attività intermedia nella circolazione dei beni (commercio)

- Un’attività di trasporto per terra/acqua/aria (trasporto)

- Un’attività bancaria o assicurativa

- Altre attività ausiliarie alle precedenti

Il Comma 2 di tale articolo afferma che le disposizioni della legge che fanno

riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano, se non

risulta diversamente, a tutte le attività indicate in tale articolo e alle imprese

che le esercitano.

L’imprenditore commerciale è soggetto a tutta una serie di norme stringenti

che passano sotto il nome di ‘Statuto dell’imprenditore commerciale’.

Tra queste due categorie ci sono dei soggetti che sono maggiormente

meritevoli di tutela e quindi sono soggetti a statuti diversi: i piccoli

imprenditori (sotto-categorie delle due principali).

Art. 2083: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

familiari.

Il piccolo imprenditore non fallisce, non è soggetto alle procedure concorsuali

e non è tenuto alle scritture contabili.

Statuto dell’imprenditore commerciale

Norme sulla capacità: il legislatore parla di incapacità.

E’ incapace il minore, il minore emancipato, l’interdetto e l’inabilitato.

Tali soggetti possono continuare la loro attività nel caso in cui la ricevessero

in eredità, ma non possono iniziarne una.

Fatta eccezione per il minore emancipato che può iniziare un’attività e

continuarla, previa autorizzazione del giudice.

Per quanto riguarda il minore inoltre, sono i genitori a dover valutare la

convenienza a continuare l’attività, ma se non hanno più la patria potestà o

sono venuti a mancare, sarà il giudice a valutarla, non il tutore.

Norme relative alle scritture contabili

In base all’art. 2214 l’imprenditore deve tenere delle scritture contabili

generalmente obbligatorie, quali il libro giornale e il libro degli inventari.

A queste, nel comma 2, si sommano altre scritture contabili che però sono

obbligatorie solo quando lo richiede la natura e la dimensione dell’impresa, e

che solitamente sono richieste da disposizioni di natura tributaria (es. il libro

mastro, il libro dei beni ammortizzabili, il libro cassa etc.).

Il legislatore inoltre estende l’obbligatorietà anche a strumenti che non sono

scritture contabili: si parla del cd fascicolo della corrispondenza.

Bisogna quindi conservare, per ciascun affare, gli originali delle lettere,

telegrammi e fatture ricevuti e spediti.

(tutte le precedenti non si applicano ai piccoli imprenditori).

A proposito del Libro giornale, l’art. 2216 stabilisce che tutte le operazioni

relative all’esercizio dell’impresa devono essere scritte in ordine cronologico,

ma non è richiesto che si scriva il giorno stesso l’operazione fatta.

Il Libro degli inventari (art. 2217) specifica invece la consistenza del

patrimonio. L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e,

successivamente, ogni anno. Deve contenere l’indicazione e la valutazione

delle attività e passività relative all’impresa, e quelle dell’imprenditore

estranee alla medesima. Tale libro si conclude con il bilancio d’esercizio.

Per garantire la veridicità delle scritture contabili, sono imposte delle

formalità di due tipi:

Formalità estrinseche: art 2215, tratta la veste formale; le pagine

➔ devono essere numerate progressivamente e può essere richiesta la

bollatura su ogni foglio. Alla fine del registro devono essere indicate le

pagine numerate.

Il Libro giornale e dell’inventario non sono più soggetti a vidimazione o

bollatura.

Formalità intrinseche: art 2219; tutte le scritture devono essere

➔ ordinate, ovvero no spazi in bianco, no interlinee, no scritture a margine,

no abrasioni.

Si può cancellare, ma solo se si può vedere quanto si è cancellato.

Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data

dell’ultima registrazione, così come le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti

e spediti.

Le scritture contabili possono diventare prove in caso di giudizio e fanno

prova sempre contro l’imprenditore.

Quando l‘imprenditore vuole che siano invece a suo favore, esse devono

essere tenute in modo regolare. Inoltre serve che la controparte portata in

giudizio sia a sua volta un imprenditore in modo da poter fare un rapporto.

Le scritture contabili sono importanti anche in caso di bancarotta, che può

essere semplice (non tenuta della contabilità non intenzionale) o fraudolenta

(intenzionale).

Pubblicità legale – registro delle imprese

L’imprenditore commerciale deve indicare sempre il registro presso il quale è

iscritto, negli atti e nella corrispondenza.

(art. 2188) Fino al ’93 anni era tenuto dalla cancelleria del tribunale, ad oggi

invece viene tenuto dall’ufficio del registro delle imprese, il quale si trova

presso le camere di commercio. Serve per registrare ogni fatto o atto

riguardante la vita di un’impresa (sede, amministratori, nomi..) e a depositare

gli atti imposti dalla legge (atto costitutivo..).

Gli artt. 2189, 2190 e 2191 individuano le competenze in merito all’iscrizione.

Le iscrizioni possono avvenire in 2 modi diversi:

Iscrizione su istanza di parte: il soggetto chiede l’iscrizione con una

➔ domanda. Prima l’ufficio deve accertare l’autenticità, ovvero un controllo

di legalità.

Iscrizione di ufficio: avviene tramite un decreto del giudice (art. 2190).

Allo stesso pari avvengono le disiscrizioni: o da parte dell’interessato che

chiede la cancellazione, oppure è il giudice a richiederla.

L’interessato può fare opposizione al decreto di iscrizione o cancellazione? Si

(art 2192), se entro 15gg ricorre al tribunale dal quale dipende il registro delle

imprese.

Il registro delle imprese si divide in una sezione ordinaria, e tante sezioni

speciali.

Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali non

piccoli, tutte le società eccetto quelle semplici, i consorzi con attività esterna,

gli enti pubblici con attività commerciale, GEIE (gruppo europeo di interesse

economico).

Nelle sezioni speciali si devono iscrivere le società semplici, l’imprenditore

agricolo, gli artigiani (annotazione, non iscrizione, perché è iscritto in un

registro a parte), il piccolo imprenditore commerciale e tanti altri soggetti

sviluppati nel tempo (es. start-up innovative).

Qual è l’efficacia delle iscrizioni?

Nell’ambito della sezione ordinaria si parla di efficacia dichiarativa,

ovvero la cd opponibilità ai terzi di quanto è stato iscritto. Si distingue tra:

Efficacia positiva: tutto ciò che è iscritto si presume conosciuto, e per ciò

opponibile ai terzi (presunzione assoluta).

Efficacia negativa: tutto ciò che non è iscritto si presume non conosciuto,

e pertanto non è opponibile a terzi; a meno che l’imprenditore non dimostri

con mezzi idonei che il terzo ne era a conoscenza (presunzione relativa).

Vi è anche una norma speciale: per alcuni dei soggetti l’efficacia è costitutiva,

cioè se non si sono iscritti nel registro delle imprese, allora essi non

esistono.

La SNC, la SAS, la SpA, la SAPA e la SrL sono le 5 società che devono

iscriversi nella sezione ordinaria. Se la SNC e la SAS non si iscrivono vivono in

un regime di irregolarità; SpA, SAPA e SrL se non si iscrivono, non esistono.

Nell’ambito della sezione speciale vi è una regola, ovvero meramente di

pubblicità notizia (si comunica ad es di essere piccoli imprenditori).

Ci sono poi norme speciali per l’imprenditore agricolo e la società semplice,

vale l’efficacia dichiarativa (positiva o negativa).

Nel registro delle imprese si fanno le iscrizioni, a cui spesso si associa un

deposito degli atti (atto costitutivo, delibera di attribuzione della

rappresentanza…).

Azienda

Art. 2555: l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per

1

l’esercizio dell’impresa.

Beni : tutto ciò che è valutabile di cui l’imprenditore può avvalersi per

1

l’esercizio dell’impresa (marchi, immobilizzazioni, contratti di lavoro ecc).

Un bene è aziendale se serve per l’esercizio dell’impresa.

I beni possono essere anche di terzi (in leasing), non necessariamente nel

proprietario dell’azienda.

L’azienda è un bene unico o un complesso di beni? Ci sono diverse

opinioni.

Stando al dato letterale è un complesso di beni; inoltre non c’è una categoria

di beni a cui ricondurre l’azienda.

Considerarla un bene unico deriva dal fatto che l‘azienda ha un valore

unitario, ovvero l’avviamento, ma dal pdv giuridico non sussiste.

Il legislatore detta una disciplina particolare sul lavoro, nelle imprese

commerciali. Questo perché l’imprenditore commerciale deve avvalersi di

ausiliari, che possono essere dipendenti o soggetti autonomi (stabili e

occasionali).

Gli ausiliari dipendenti sono legati all’imprenditore dal contratto di

lavoro subordinato. Tra questi rientrano: l’institore, il procuratore ei

commessi.

Gli ausiliari autonomi si dividono in autonomi stabili e occasionali.

Quelli stabili sono: l’agente e il mediatore

Quelli occasionali invece sono: il mandatario, il commissionario e lo

spedizioniere.

Art 2203 stabilisce che tutti i soggetti dipendenti sono dotati di

rappresentanza.

Il grado di questa rappresentanza varia: massima negli istitori, media nei

procuratori e bassa nei commessi.

Gli institori (direttori generali o di filiale) sono coloro che vengono preposti

dall’imprenditore all’esercizio di un’intera attività commerciale, una sede

secondaria o un ramo di azienda

Con l’atto di preposizione institoria gli vengono conferite le mansioni.

Quando ci sono più institori, possono operare disgiuntamente o

congiuntamente.

Limitazione legale relativa (art 2204) -> l’institore non può vendere,

affittare o ipotecare i beni immobili dell’azienda (senza autorizzazione)

Limiti convenzionali -> possono essere introdotti da un contratto, ma non

possono snaturare la figura dell’institore.

Gli viene conferita la rappresentanza processuale tramite procura

institoria, con cui può agire in nome dell’imprenditore in giudizio. Qualora

non sia inscritta, la rappresentanza si intende generale.

Le limitazioni in essa contenute sono opponibili a terzi solo se a procura è

iscritta nel registro o se si ha prova che questi la conoscevano al momento

della conclusione dell’affare.

Il responsabile per gli atti dell’institore è l’imprenditore.

Tuttavia l’institore è personalmente responsabile se omette di far conoscere al

terzo che tratta per conto dell’imprenditore.

Il terzo però può agire anche contro l’imprenditore quando gli atti compiuti

dall’institore sono pertinenti all’esercizio dell’impresa (senza spendere il

nome dell’imprenditore) cui è preposto, portando quindi in tribunale

entrambi.

Il procuratore è colui che, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di

compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur

non essendo preposto ad esso. I procuratori hanno la procura, ma non la

preposizione. Valgono le stesse regole di rappresentanza dell’institore, ma

non hanno la rappresentanza processuale e non sono soggetti agli obblighi di

iscrizione nel registro delle imprese. [direttore marketing/magazzino..]

Il commesso (artt. 2210-2216) è un ausiliario subordinato a cui sono

affidate mansioni esecutive o materiali che i pongono in contatto con i terzi.

Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle attività

di cui è incaricato. Sono dotati di potere di rappresentanza, ma limitato.

I commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non fanno

consegna, non possono concedere dilazioni o sconti se non autorizzati.

Il commesso può ricevere reclami per conto dell’imprenditore e prendere

provvedimenti cautelari nell’interesse di questo (art. 2212).

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il

prezzo delle merci vendute, fuori no.

Non possono derogare alle condizioni generali di contratto se non con una

speciale autorizzazione scritta.

Trasferimento di azienda

Ritornando all’art 2555, il legislatore si occupa del cd trasferimento di

azienda.

Se si trasferiscono beni idonei ad esercitare l’attività di impresa, allora vuol

dire che si sta trasferendo l’azienda, altrimenti solo i singoli beni.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonorabaluganti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro.
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