Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 50
Diritto commerciale - prima parte Pag. 1 Diritto commerciale - prima parte Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - prima parte Pag. 46
1 su 50
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAMBIALEE

Un titolo di credito all'ordine e astratto che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare dall'emittente del titolo o da chi ha ricevuto l'ordine da esso, una somma determinata alla scadenza indicata.

Vaglia cambiario: l'emittente si obbliga a pagare incondizionatamente al possessore del titolo una somma di denaro entro una scadenza.

Cambiale tratta: il traente ordina al trattario di pagare in modo incondizionato una somma di denaro a un prenditore.

La cambiale deve contenere delle indicazioni indispensabili per essere considerata tale:

  • contenuto necessario:
    • denominazione di cambiale
    • promessa/ordine incondizionata di pagare
    • nome del creditore
    • data di emissione
    • sottoscrizione di chi emette la cambiale
    • luogo e data di nascita di chi deve pagare (CF)
  • contenuto non necessario:
    • indicazione della scadenza
    • indicazione del luogo di pagamento
    • indicazione del luogo di emissione

Diversa è la cambiale in bianco (art 14).

legge cambiaria) che è unacambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali.A differenza di quella incompleta, la cambiale in bianco deve esserecompletata al momento in cui il portatore ne richiede il pagamento. Nonpossono però mai mancare la sottoscrizione del traente e dell'emittente.Il rischio qui è che la cambiale venga riempita in modo difforme da quantopattuito.Se il debitore si accorge di tale somma difforme, può:

  • Pagare quanto c'è scritto nel titolo (essendo astratto e a letteralitàcompleta) e poi rivalersi per la differenza
  • Eccepire l'accordo di riempimento (eccezione personale) e non pagare,dimostrando che il terzo ha agito in malafede, ovvero abbia commessocolpa grave acquistando la cambiale

Il prenditore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo 3 annidal giorno dell'emissione del titolo.Il trattario diventa obbligato principale a seguito dell'accettazione,

mentre iltraente (ex obbligato principale) e i giranti (in ordine di grado) diventano obbligati di regresso.

Nel caso in cui l'obbligato principale non paghi, il prenditore può agire nei confronti di tutti gli obbligati di regresso.

Se il possessore legittimato del titolo ottiene l'adempimento da parte dell'obbligato in quarto grado, tale pagamento libera quelli successivi, non quelli precedenti (terzo, secondo e primo sono creditori di quarto).

Avallo: dichiarazione apposta sulla cambiale con cui l'avallante si assume la garanzia del pagamento del titolo di uno degli obbligati cambiari. Così facendo l'avallante diventa obbligato cambiario, e la sua obbligazione sarà autonoma da quella degli altri obbligati.

L'avallante affianca la sua posizione a quella del garantito, e assume i suoi stessi obblighi cambiari.

È necessaria la firma dell'avallante.

Coavallo: più obbligati assumono una posizione di pari grado nella cambiale;

non ha luogo tra loro l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme delle obbligazioni solidali. La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario e all'emittente, o a persona diversa designata a pagare per conto loro. Si può intervenire con due tipi di azioni: - Azione diretta: indirizzata all'obbligato principale (traente o trattario accettante) - Azione di regresso: indirizzata agli obbligati di regresso. Nell'azione cambiaria di regresso contro ogni obbligato il portatore può esercitare il regresso alla scadenza in caso di mancato pagamento, o prima della scadenza se l'accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte oppure in caso di fallimento del trattario o del traente. Negli altri casi l'azione di regresso è subordinata alla levata del protesto, che è un atto formale, non soggetto a contestazione, che costituisce in mora il debitore. ASSEGNO Assegno bancario: titolo di

credito con cui il traente ordina al trattario (banca) di pagare a vista al portatore legittimo del titolo una somma di denaro esattamente determinata dal titolo. La banca in questo caso non assume mai la veste di trattario accettante, cioè può sempre rifiutarsi di pagare l'assegno. Il requisito essenziale per poter emettere un assegno bancario è che ci sia una convenzione di assegno (contratto di C/C) tra il soggetto emittente e la banca. L'assegno non può essere emesso se il traente non ha fondi disponibili presso il trattario. Il trasferimento avviene tramite girata, che però estingue il titolo.

Clausole:

  • Assegno bancario sbarrato: è un assegno a cui vengono apposte due sbarre parallele sulla faccia anteriore, tra cui può essere scritto anche il nome di un determinato banchiere (sbarratura speciale), o nulla (sbarramento generale). Si può passare da generale a speciale, ma non viceversa.
  • L'assegno con sbarratura generale
banca, ma è sufficiente presentarsi allo sportello con l'importo desiderato e pagare una piccola commissione. L'assegno circolare è considerato uno strumento di pagamento sicuro, in quanto la banca garantisce il pagamento dell'importo indicato sul titolo. Inoltre, essendo emesso a ordine, può essere trasferito a terzi mediante girata. Tuttavia, è importante tenere presente che l'assegno circolare ha una validità limitata nel tempo, solitamente di 6 mesi. Trascorso questo periodo, l'assegno non potrà più essere incassato e sarà necessario richiederne la ristampa. In conclusione, l'assegno circolare è un mezzo di pagamento pratico e sicuro, particolarmente utile per transazioni di importi elevati o per pagamenti a terzi con cui non si ha un rapporto di fiducia consolidato.
  1. La qualità di imprenditore commerciale del debitore;
  2. Lo stato di insolvenza dello stesso (presupposto oggettivo): si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

La girata a favore dell'emittente estingue il titolo e il possessore deve presentare l'assegno per il pagamento entro 30 giorni dall'emissione.

IL FALLIMENTO (liquidazione giudiziale)

Si parla di procedure concorsuali, inteso come il concorso dei creditori.

L'obiettivo di tali procedure è la conservazione del patrimonio.

Par condicio creditorum: mira ad assicurare in via di principio la parità di trattamento dei creditori. In realtà il concorso dei creditori non fa pensare che siano posti sullo stesso piano, anzi dimostra che quelli coperti da garanzia non sono sullo stesso piano di quelli chirografari.

Il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati per l'attivo (>300mila), i ricavi (>20mila) e i debiti (>500mila) (presupposto soggettivo)

La presenza di inadempimenti complessivamente superiori all'importo fissato dalla legge

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo. Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

Si vuole lasciare libero il tribunale di capire se una determinata impresa è sanabile o meno; se è sanabile si accetta il concordato preventivo.

I presupposti soggettivi e oggettivi sono gli stessi sia per il concordato preventivo che per il fallimento.

Il fallimento può essere dichiarato da:

  • L'imprenditore, per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive in atto, ma la richiesta è obbligatoria quando l'inerzia aggrava il dissesto.
  • I creditori, attraverso la procedura civile
  • Il pubblico ministero in caso di fuga
irreperibilità o latitanza dell'imprenditore, chiusura dei locali dell'impresa, trafugamento dell'attivo ecc o quando risulta dalla segnalazione del giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. Non può essere dichiarato di ufficio dal tribunale. Il tribunale competente è quello del luogo dove si ha la sede principale, e se ce ne sono più di una, è competente ciascun tribunale del luogo in cui ciascuna attività viene esercitata, e trova applicazione il principio di prevenzione: la dichiarazione di fallimento da parte di un tribunale preclude la dichiarazione da parte degli altri. La riforma del 2006 ha previsto un'istruttoria prefallimentare: il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno specifico procedimento in camera di consiglio. Se il tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di fallimento, provvede con decreto motivato, contro il quale il creditore/pubblico ministerorichiedente/debitore stesso possono proporre reclamo alla corte d'appello. Se il ricorso è accolto, la corte non può tuttavia pronunciare direttamente la dichiarazione di fallimento, ma deve rimettere d'ufficio gli atti al tribunale per la relativa dichiarazione. Il fallimento è dichiarato con una sentenza che indica anche i provvedimenti necessari per la procedura: - Nomina del giudice delegato e del curatore - Ordina al fallito il deposito del bilancio, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori entro 30gg. - Fissa i termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo. La sentenza viene notificata d'ufficio al debitore, poi comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore e al creditore richiedente il fallimento. La sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data del deposito in cancelleria. Reclamo. La revoca del fallimento Possono

porre reclamo contro la dichiarazione di fallimento il fallito equalsiasi interessato, anche se portatore di un semplice interesse morale.

Il ricorso deve essere depositato presso la corte d'appello entro 30gg, chedecorrono per il fallito dalla data di notificazione della sentenza chedichiara il fallimento, e per tutti gli altri interessati dalla datadell'iscrizione della stessa nel reg delle imprese.

In nessun caso il reclamo può essere proposto dopo 1 anno dallapubblicazione della sentenza.

L'impugnazione non sospende gli effetti del fallimento.

Contro la sentenza che decide il reclamo si può proporre il ricorso percassazione nel termine abbreviato di 30gg dalla notificazione d'ufficio delprovvedimento.

Con la sentenza che accoglie il reclamo,

Dettagli
A.A. 2020-2021
50 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonorabaluganti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro.