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Dimensione dell'impresa: differenza tra piccolo e grande imprenditore

Impresa familiare

Abbiamo già definito una prima distinzione che il legislatore fa in merito all’oggetto dell’impresa, ovvero la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale; la dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. A riguardo, il codice civile individua la figura del piccolo imprenditore, contrapponendola a quella dell’imprenditore medio-grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore; è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali, mentre l’iscrizione al registro delle imprese originariamente esclusa ha di regola solo funzione di pubblicità notizia.

Sostanzialmente si può anche dire che la nozione di piccolo imprenditore serve a restringere l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Capire chi sia il piccolo imprenditore ai fini del codice civile non è stato però facile, perché il piccolo imprenditore era definito sia dal codice civile (art 2083), sia dalla legge fallimentare (art 1 comma 2). L’individuazione della figura del piccolo imprenditore ha, perciò, sollevato in passato delicati e complessi problemi di coordinamento fra diverse e non coincidenti definizioni legislative.

Al piccolo imprenditore, quindi, si applica una disciplina derogatoria rispetto al grande imprenditore commerciale. Nel caso dei piccoli imprenditori, si parla di una differenza che opera in termini esclusivamente dimensionali, e si applica una disciplina indipendentemente dall’attività di impresa che si eserciti (quindi indipendentemente dall’oggetto dell’attività): si può, quindi, parlare di piccolo imprenditore agricolo e piccolo imprenditore commerciale. Ogni qualvolta ci approcciamo a una disciplina parzialmente derogatoria, dobbiamo necessariamente partire dalla norma. In particolare, dobbiamo partire dall’art 2083 del codice civile, che è norma rubricata piccolo imprenditore:

2083 - piccoli imprenditori – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Essa è stata oggetto di un dibattito ampio da parte della dottrina e della giurisprudenza. Come sappiamo, la disciplina del grande imprenditore si struttura in una serie di sezioni: innanzitutto la disciplina delle procedure concorsuali (il fallimento in primis), la disciplina dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, l’iscrizione al registro delle imprese che ha efficacia dichiarativa. In merito alla rappresentanza commerciale, creare una distinzione tra piccolo e grande imprenditori risulta complessa: la disciplina del grande imprenditore può essere applicata anche al piccolo. Differenza importante è che il piccolo imprenditore non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, inoltre l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia di pubblicità notizia. Infatti, pur avendo l’onere di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese, in termini di disciplina l’iscrizione ha funzione di mera certificazione anagrafica, non ha effetti in termini di conoscibilità dei terzi degli atti iscritti.

In merito alle procedure concorsuali, la disciplina è stata sottoposta a novella nel corso degli anni. La disciplina è stata emanata in concomitanza con il codice civile. Con l’art 1 della legge fallimentare il legislatore introduceva elementi quantitativi per valutare quando un imprenditore fosse da considerare piccolo o grande. L’approccio era, quindi, in termini di distinzione quantitativa.

Si deduce, quindi, che l’art 2083 non era la sola norma a definire il piccolo imprenditore, ma anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore. Questa legge ha costituito un vero e proprio rompicapo per gli interpreti ed è stata più volte riformata. Si pensi che la versione originaria dell’art 1 comma 2 della legge fallimentare affermava: sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 900.000. Il riferimento quantitativo sopra citato era occasionato da valori corrispondenti alla imposta di ricchezza mobile: nella vecchia disciplina, qualora non si raggiungesse un valore tale da essere soggetti all’imposta di ricchezza mobile, si sarebbe trattato di imprenditore medio-grande.

Nell’ultimo comma della vecchia disciplina fallimentare, non si consideravano piccoli imprenditori le società. Nella originaria versione della legge fallimentare, il piccolo imprenditore era individuato esclusivamente in base a parametri monetari e quindi con un criterio non coincidente con quello fissato dal codice civile (prevalenza funzionale del lavoro familiare). Questa disciplina è stata oggetto di modifica da una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 perché non teneva conto dell’andamento della situazione economica.

Il rebus interpretativo ha assunto una svolta con due modifiche intervenute nel sistema normativo:

  • L’imposta di ricchezza mobile è stata soppressa a partire dal 1° gennaio del 1974 ed il suo posto è stato preso, per le persone fisiche, da una diversa imposta: l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche).
  • Il criterio del capitale investito non superiore a 900.000 lire, sopravvissuto, secondo l’opinione prevalente alla riforma tributaria, fu dichiarato incostituzionale nel 1989, in quanto non più idoneo, in seguito alla svalutazione monetaria, a fungere da scriminante fra imprenditori commercianti soggetti al fallimento e quelli esonerati. La corte ha abrogato questa norma disponendo che era contraria al principio di uguaglianza.

Nel nostro ordinamento, la Corte valuta la legittimità costituzionale di alcune norme, qualora vengano poste alla sua attenzione. Il risultato della sentenza non è stato solo quello di dichiarare o meno incostituzionale una norma, infatti, a volte le sentenze della Corte sono interpretative. Nella fattispecie concreta, la sentenza è stata una sentenza abrogativa. Peraltro, la medesima norma ha subito un ulteriore limitazione nel momento in cui è stata abrogata l’imposta sul reddito.

Nel corso del tempo, senza una novella espressa, la norma ha subito una limitazione in termini di valutazioni quantitative circa l’esistenza del piccolo imprenditore. La norma è rimasta in vigore soltanto nella parte in cui disponeva che non sono piccoli imprenditori le società commerciali. Questo articolo è stato anch’esso novellato con la riforma fallimentare e il legislatore ha introdotto nuovi vincoli quantitativi per considerare l’attività d’impresa ovvero laddove non si superino determinati limiti quantitativi che fanno riferimento all’attivo, ai ricavi e ai debiti.

Per queste ragioni, la riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo del 2007, ha reintrodotto nell’art 1, comma 2 un sistema di regole basate su criteri esclusivamente quantitativi e monetari. Al fine di non subire un vaglio di costituzionalità, l’ultimo comma prescrive che, con un decreto ministeriale, questi valori possono essere modificati. In questo modo si rispetta la sentenza della Corte, secondo cui l’oscillazione della moneta non giustificava un vincolo quantitativo in termini espressi. Il legislatore dispone anche che per valutare la sussistenza dei limiti si devono considerare la media degli ultimi tre esercizi. Qualora i limiti siano superati, il soggetto non si considera piccolo imprenditore.

L’intervento correttivo del 2007 ha cercato, inoltre, di definire meglio le soglie dimensionali rilevanti, dato che la formulazione introdotta con la riforma del 2006 aveva suscitato profonde incertezze. In base all’attuale disciplina non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000.
  • Aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000.
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Tali valori possono essere aggiornati con decreto del ministro della giustizia sulla base delle variazioni degli indici Istat. Basta aver superato anche uno solo degli indicati limiti dimensionali per essere esposti al fallimento. A differenza che in passato, anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento, se rispettano i limiti dimensionali sopra indicati.

L’art 1 della riforma fallimentare si discosta dall’art 2083 in quanto ai fini della definizione del piccolo imprenditore, perché fissa dei limiti quantitativi.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.
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