Diritto penitenziario
Principi costituzionali e normativa penitenziaria
La sentenza di condanna fa venir meno la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) e conclude il processo di cognizione. L'imputato assume lo status di condannato e comincia la fase esecutiva, cioè la fase di controllo giurisdizionale sul momento applicativo della sanzione. La pena deve essere commisurata alla gravità del reato e non può prescindere dalla personalità del reo, in forza del principio di legalità (art. 25 co. 2 Cost.), quindi la sanzione deve essere fissata dalla legge, ma in modo da poter essere adeguata alle circostanze, in base al principio retributivo.
Inoltre la pena deve essere determinata con "atto motivato dall'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge" (art. 13 co. 2 Cost.). Non può consistere in atti di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione della libertà (art. 13 co. 4 Cost.). Non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 co. 3 Cost.), perciò il legislatore deve porsi il problema del rientro del condannato in società e deve fare in modo che sia il meno traumatico possibile. Il fine rieducativo è l'unico attribuito dalla Costituzione alla pena.
Il carcere ha una natura desocializzante, perciò tutti gli istituti che escludono la pena da espiare (sanzioni sostitutive e sanzioni alternative alla detenzione) sono ispirati al principio rieducativo. Il diritto a non scontare la pena determina l'illegittimità dell'ordine di carcerazione e l'obbligo di riparare l'ingiusta detenzione. Nel caso di pena pecuniaria il fine rieducativo si può individuare nella scelta non carceraria.
La pena svolge inoltre una tutela dei cittadini e dell'ordine pubblico contro la delinquenza. Secondo la sentenza della Corte Cost. 115/1964 la finalità rieducativa può rappresentare un contributo ad un'efficace difesa sociale contro il delitto. Pertanto il legislatore ha l'obbligo di disporre tutti i mezzi per realizzare la rieducazione. La sent. 167/1973 della Consulta sancisce il carattere con esclusivo della finalità rieducativa, poiché la pena deve svolgere ulteriori funzioni con cui essa non può confliggere.
Importante da ricordare è che il principio rieducativo si riferisce alle pene in senso stretto, perciò non può essere applicato alle misure di sicurezza e agli effetti risarcitori civili del reato. La rieducazione non può essere imposta coattivamente. Ma il reinserimento sociale del condannato dovrebbe essere conseguente al suo ravvedimento, perciò dovrebbe conseguire ad un procedimento graduale.
La considerazione che la rieducazione del condannato risponda a un interesse della società ha influenzato le regole penitenziarie europee del 1992, secondo cui la popolazione dovrebbe essere informata sulla natura, contenuto e modalità d'esecuzione delle sanzioni e misure alternative, affinché ne comprenda i fondamenti e riesca a considerarle risposte adeguate ai comportamenti criminali. La mancanza di informazione impedisce il controllo sociale.
Il sistema penitenziario prevede un controllo continuo sul comportamento del condannato e sul momento in cui il ravvedimento può dirsi conseguito. L'esigere l'espiazione integrale della pena da parte di un soggetto rieducato è per definizione non rieducativo, perciò la pena in questione sarebbe incostituzionale. Non è perciò necessario attendere l'espiazione integrale della pena per riconoscere la rieducazione e trarne le conseguenze pro reo. Si deve permettere al legislatore di individuare le condizioni che permettono di considerare la pretesa punitiva terminata. Infatti la Corte Cost. ha sostenuto che il fine rieducativo della pena prevale sull'esigenza retributiva. Allo stesso modo la Corte ha sostenuto che il regime di sorveglianza speciale non giustifica la limitazione dello scopo rieducativo della pena, anche se legittima la soppressione del normale regime penitenziario.
Affermazione importante in un regime penitenziario ordinato alla scelta del "doppio binario" e alla circonscrizione del fine rieducativo ai condannati non sottoposti a regime differenziato. La giurisdizione di sorveglianza è la più compatibile con il fine rieducativo della pena, per la sua vicinanza con la struttura amministrativa di riferimento e la possibilità di interagire con essa.
Normativa del codice penale
L'art. 133 c.p. indica i due criteri che devono portare alla definizione della pena: la gravità del fatto e la personalità del reo. L'espiazione della pena può incidere sulla personalità del reo. Perciò l'evoluzione della personalità impone un'attualizzazione della pena e può portare alla considerazione dell'inutilità della stessa. L'art. 30 ter co. 8 ord. pen. dice che la "condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Evidenzia quindi i comportamenti concreti che possono essere indice di rieducazione. La rieducazione si manifesta con la cessazione della pericolosità sociale e con la garanzia che al ritorno nella società libera non seguirà la ripresa della propensione a delinquere. La rieducazione non può consistere con l'emarginazione sociale o con l'imposizione di un modello dominante e la deprivazione della personalità.
Rieducato è colui che, in qualsiasi condizione si trovi, si asterrebbe dal delinquere, riconoscendo il valore della regola più che la temibilità della sanzione. L'art. 1 co. 2 reg. esec. parla di un processo che modifica gli atteggiamenti personali che sono di ostacolo alla partecipazione sociale costruttiva. Le regole minime per il trattamento dei detenuti, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 1973, dice che la finalità del trattamento dei condannati è quella di salvaguardare la loro salute e dignità, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare attitudini e competenze che possono aiutarli nel reinserimento sociale. L'obiettivo rieducativo è naturalmente un obiettivo, di cui prevede la possibilità di non riuscita.
La Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato più volte l'Italia per il sovraffollamento delle carceri (caso Sulejmanovic 2009).
La magistratura di sorveglianza e i soggetti dell'amministrazione penitenziaria
La magistratura di sorveglianza è giudice ordinario e specializzato, non può essere adibito ad altre funzioni giudiziarie. È articolato in uffici di sorveglianza. Ogni sede ha giurisdizione nella circoscrizione dei tribunali che lo compongono. Opera come giudice monocratico.
Presso ciascun distretto di Corte d'Appello è istituito il Tribunale di sorveglianza, composto da tutti i magistrati di sorveglianza e da esperti scelti fra professionisti qualificati in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Opera come giudice collegiale composto dal presidente del tribunale, da un magistrato di sorveglianza e da due esperti. Decide a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente. Uno di due giudici togati deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o internato, poiché ha un contatto diretto con esso.
Art. 678 co. 1 c.p.p. competenza per materia. Il giudice monocratico è competente a decidere in primo grado sulla modifica, remissione e conversione delle pene. Il tribunale di sorveglianza è invece competente in alcune materie a lui devolute e nei giudizi di secondo grado contro le decisioni del giudice monocratico. Per la dichiarazione di incompetenza si segue la disciplina del codice.
Art. 677 co. 1 c.p.p. competenza per territorio. È competente l'organo che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato (locus custodiae). Mutamenti del istituto successivi all'avvio del procedimento non si riflettono sulla competenza, per tutelare le esigenze di precostituzione e immutabilità del giudice (perpetuato jurisdictionis). Neanche la scarcerazione intervenuta incide sulla competenza. Se l'imputato non è detenuto, la competenza appartiene all'organo che ha giurisdizione sul luogo di residenza o domicilio del soggetto, se questi sono ignoti la competenza è dell'organo del luogo in cui fu pronunciata la sentenza. L'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata è devoluta alla competenza dell'organo in cui ha la residenza il condannato. Per i casi di incompetenza si seguono le regole del codice di rito.
Amministrazione penitenziaria
L'amministrazione penitenziaria è passata al ministero della giustizia, in particolare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), organi decentrati del dipartimento sono i provveditorati generali, al cui vertice si trova il dirigente superiore, con funzione di provveditore regionale.
Direttore dell'istituto - è un funzionario dell'amministrazione penitenziaria e riveste la qualità di pubblico ufficiale (art. 94 co. 1 disp. att. c.p.p.). Riceve e trattiene in istituto chi è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare o da un ordine di carcerazione, ha inoltre il compito di dimettere il detenuto o l'internato. Gli deve essere consegnata copia del provvedimento di custodia, poiché deve accertarsi che l'interessato ne abbia conoscenza. Il detenuto ha la possibilità di presentare al direttore impugnazioni e richieste. La direzione è tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria con informazioni mensili. Ha un ruolo fondamentale ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione e all'esecuzione domiciliare delle pene detentive.
Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare o pena detentiva, sulla cartella del detenuto viene annotato il giudizio espresso dalla direzione, in particolare, per i condannati, sull'impegno profuso nel partecipare all'opera di rieducazione. Ciò rappresenta la base per la valutazione giudiziale sull'ammissione alle misure alternative. Il direttore può proporre l'affidamento al servizio sociale. Per il regime di semilibertà è il soggetto che redige il programma di trattamento del condannato. Rappresenta il collegamento con l'amministrazione penitenziaria centrale. Art. 3 reg. esec. il direttore esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al controllo e al coordinamento dello svolgimento delle attività relative al funzionamento dell'istituto. Adotta le iniziative idonee allo svolgimento dei programmi di trattamento e impartisce direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione. Risponde dell'esecuzione delle proprie attribuzioni al ministero della giustizia e al magistrato di sorveglianza. È l'organo che deve adottare le misure necessarie per far fronte a esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina.
È un organo consultivo in diverse materie. Fa parte della commissione per la formazione delle graduatorie sul collocamento al lavoro all'interno dell'istituto. L'ammissione dei condannati e internati al lavoro all'esterno è disposta dal direttore. La sua proposta non è vincolante, ma il suo dissenso sì.
La polizia penitenziaria - dipende dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal 1990. Deve assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi di libertà e garantire l'ordine all'interno degli istituti. Il suo compito primario è il servizio di sicurezza e custodia degli istituti penitenziari. È subordinata gerarchicamente al direttore dell'istituto e gli agenti non possono portare armi se non su ordine di questo. L'utilizzo della forza fisica è consentito solo qualora sia indispensabile e deve venir avvertito immediatamente il diretto di ciò. Ha inoltre il compito di operare le traduzioni, cioè l'attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti o internati. Appena il soggetto entra in istituto ha il compito di chiedergli se intende dare notizia a qualcuno dell'ingresso. Può procedere a perquisizioni in caso di particolare urgenza e informandone immediatamente il direttore.
L'educatore - è la figura centrale dell'amministrazione penitenziaria. Corrisponde a una reinterpretazione del ruolo educativo e rieducativo del carcere. Il detenuto non può essere costretto a partecipare alle attività educative, è necessario far leva sulla sua volontà di collaborazione e di partecipazione ai programmi di reinserimento sociale. L'educatore è l'elemento di raccordo fra la realtà dell'istituto e la persona del detenuto. Poiché non esercita forme di autorità nei confronti dei detenuti, può sviluppare con essi un rapporto ispirato alla comprensione delle loro difficoltà e all'offerta di un aiuto che non richiede in cambio obbedienza o sottomissione.
- Il compito più importante che gli viene attribuito è quello di partecipare all'osservazione della personalità del detenuto. Il gruppo di osservazione è presieduto dal direttore ed è composto dall'educatore e dall'assistente sociale e dai dipendenti dell'istituto. L'educatore, attraverso il colloquio, cercherà di individuare le problematiche del soggetto in relazione all'ambiente sociale e familiare di appartenenza, agli atteggiamenti e comportamenti manifestati e ai motivi che li sottendono. Di tutte le informazioni raccolte renderà atto attraverso un sistema di registrazione.
- All'educatore è affidata la segreteria tecnica del gruppo di osservazione. Svolge compiti di tipo organizzativo e funzionale, mantenendo i collegamenti operativi tra i vari componenti dell'equipe per lo scambio di informazioni. Il rapporto di sintesi che esso redige, conclude l'osservazione sulla personalità. È costituito da una parte in cui sono comprese tutte le esperienze di vita del soggetto prima del suo ingresso in istituto e da una parte in cui sono illustrati i programmi rieducativi elaborati sulla base delle informazioni contenute nella prima parte.
- Svolge attività di trattamento e di sostegno sia nei confronti dei condannati, che degli imputati in stato di custodia cautelare. L'attività di trattamento nei confronti degli imputati si riferisce a un trattamento educativo, non rieducativo, a motivo della presunzione di non colpevolezza.
- Ha il compito di organizzare il servizio di biblioteca. Nell'organizzazione di questo servizio si avvarrà della collaborazione dei rappresentanti dei detenuti. Organizza inoltre attività da proporre nel tempo libero. Partecipa al consiglio di disciplina, offrendo un aiuto diretto alla conoscenza del detenuto e all'orientamento delle decisioni in senso pedagogico. È membro della commissione per il regolamento interno.
Dipende dal direttore dell'istituto che può delegargli alcune funzioni, quali i colloqui di primo ingresso. Durante questi colloqui può solo raccogliere informazioni, senza ingerirsi nella vicenda processuale del soggetto. Su delega del direttore può impostare la cartella del detenuto e aggiornarla in relazione agli aspetti concernenti l'attività di osservazione e di trattamento.
Professionisti esperti - l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. L'esperto ha la posizione di un libero professionista che svolge la propria attività all'interno dell'istituto. Vengono scelti in un apposito elenco compilato per ogni distretto di corte d'appello. Sono stati inseriti nel nostro ordinamento grazie al recepimento di atti comunitari e internazionali. Il loro compito è quello di rendere concreto il trattamento individualizzato del detenuto. La loro attività mira al reinserimento sociale del condannato. La loro opera è necessaria nel momento in cui il soggetto viene ammesso al regime di semilibertà.
Consigli di aiuto sociale e centri di servizio sociale - svolgono un trattamento sul singolo detenuto. Il loro intervento deve riguardare sia il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali del detenuto con l'esterno, sia i collegamenti necessari per preparare la sua dimissione dall'istituto.
Consigli di aiuto sociale - nascono come organizzazioni private con intento pietistico. Oggi sono finalizzati al reinserimento del soggetto nella vita sociale. Sono istituiti nel capoluogo di ciascun circondario e svolgono la loro attività gratuitamente. Ogni consiglio è presieduto dal presidente del tribunale ed è composto da un magistrato sorveglianza, da un rappresentante della regione e uno della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile, da un medico e dai direttori degli istituti penitenziari. Curano che siano fatte frequenti visite ai liberandi e che siano raccolte tutte le informazioni per accertare i reali bisogni. Prestano inoltre soccorso alle vittime del delitto, in particolare fornendo assistenza ai minorenni rimasti orfani a causa di episodi criminosi. Dal 1977 tutti gli interventi in materia di assistenza penitenziaria o post-penitenziaria sono stati devoluti alle regioni.
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale - il lavoro rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'opera di risocializzazione del condannato. Il reperimento di posti di lavoro per gli ex-detenuti è affidato al comitato per l'occupazione degli a...
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