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FATTURA
Art 2346 cc: “Emissione delle azioni - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni;
salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli
o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. (2) Se
determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del
capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse
dalla società. (3) In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni
che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle
azioni emesse. (4) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del
capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo
Statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. (5) In nessun caso il valore dei
conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
(6) Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi
anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni
in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.
Art 2342 cc: “Conferimenti - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro. (2) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. (3) Per i conferimenti di beni
in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni
corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. (4) Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro novanta giorni. (5) Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi”.
Art 2343 cc: “Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti - Chi conferisce beni in natura
o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
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determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione
seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. (2) L'esperto risponde dei danni
causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile. (3) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e,
se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le
valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili
e devono restare depositate presso la società. (4) Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio
recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte
in natura. (5) L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto
comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente
comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Art 2343bis cc: “Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori -
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due
anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria. (2) L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni
o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere
indicato. (3) La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione.Entro trenta giorni
dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato
dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro
delle imprese. (4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che
avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o
amministrativa. (5) In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai
soci ed ai terzi”.
Artt 2343ter, 2343quater cc.
Autorizzazione dell’assemblea. V lezione: LOPREIATO 11 ottobre 2010 ore 16:00 / 17:00
Patti parasociali (seconda parte).
Nella disciplina dei patti sociali è evidente la creazione di uno “scalino normativo”, ossia di una
diversità di normativa per le società che fanno appello o meno al pubblico risparmio.
Scalini: società chiuse -> società aperte in senso stretto -> società quotate.
Il secondo scalino non funziona molto bene se non per i patti parasociali.
Profilo della durata del patto sociale nelle società chiuse: a tempo determinato per un massimo
di cinque anni e a tempo indeterminato con il diritto di recesso ad nutum.
Nelle società chiuse in senso stretto il legislatore non ha interesse solo alla durata ma anche
alla trasparenza dei patti parasociali, con dichiarazioni di questi in assemblea a loro deposito
nel registro delle imprese. Nelle società quotate in borsa queste condizioni sono disciplinate in
maniera ancora più rigorosa.
I patti parasociali rilevanti per il TUF (D. Lgs 58/1998), disciplinati agli artt 122 e ss, sono
diversi rispetto a quelli dell’articolo 1341bis del codice civile. L’articolo 122 fa riferimento solo
ai sindacati di voto e il quinto comma parla dei patti di consultazione, che sono patti che
hanno lo stesso scopo dei sindacati di voto ma non essendo disciplinati non invalidano le
delibere. 4
La disciplina dei patti parasociali delle società quotate è nel TUF.
Profilo della durata.
L’articolo 123 stabilisce una durata inferiore a quella della altre società, pari a 3 anni (oltre alla
durata a tempo indeterminato) e il termine coincide con la durata massima della carica di
amministratore.
Scalini: zero regole di trasparenza per le chiuse, minime per le aperte, massime per le quotate.
Quattro adempimento oggi da effettuarsi contestualmente:
1. Autorizzazione della CONSOB;
2. Pubblicazione di un estratto del patto parasociale su un quotidiano;
3. Deposito integrale del patto nel registro delle imprese;
4. Comunicazione alla società.
l’iscrizione, seppur di intensità diversa, c’è sia nelle aperte che in quelle quotate. Poi c’è la
comunicazione alla società. Anche per le quotate la sanzione è la nullità delle delibere.
VI lezione: Mosco 12 ottobre 2010 ore 17:00 / 19:00
Azioni: due significati, il primo lo identifica come elemento sempre presente nella società,
definendolo come elemento o unità rappresentativa della partecipazione sociale o misura
unitaria insieme di diritti ed obblighi che fanno capo ai soci e delineano il profilo della società. Il
secondo significato, che lo identifica come elemento solo eventuale lo qualifica come quel
documento che incorpora la partecipazione, come un titolo azionario.
Può esserci una società per azioni che ha azioni ma non li incorpora in titoli.
Art 2346 cc: “Emissione delle azioni - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni;
salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli
o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. (2) Se
determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del
capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse
dalla società. (3) In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni
che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle
azioni emesse. (4) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del
capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo
Statuto (3) può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. (5) In nessun caso il valore
dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale. (6) Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche
di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni
in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.
Art 2348 cc: “Categorie di azioni - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai
loro possessori uguali diritti. (2) Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne
la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. (3) Tutte le azioni appartenenti ad
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