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FATTURA

Art 2346 cc: “Emissione delle azioni - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni;

salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli

o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. (2) Se

determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del

capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse

dalla società. (3) In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni

che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle

azioni emesse. (4) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del

capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo

Statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. (5) In nessun caso il valore dei

conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

(6) Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi

anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di

diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo

statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni

in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

Art 2342 cc: “Conferimenti - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il

conferimento deve farsi in danaro. (2) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere

versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel

caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. (3) Per i conferimenti di beni

in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni

corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della

sottoscrizione. (4) Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono

essere effettuati entro novanta giorni. (5) Non possono formare oggetto di conferimento le

prestazioni di opera o di servizi”.

Art 2343 cc: “Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti - Chi conferisce beni in natura

o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui

circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,

l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

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determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione

seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. (2) L'esperto risponde dei danni

causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di

procedura civile. (3) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione

della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e,

se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le

valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili

e devono restare depositate presso la società. (4) Se risulta che il valore dei beni o dei crediti

conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società

deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio

recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte

in natura. (5) L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto

comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente

comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Art 2343bis cc: “Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori -

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale

sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due

anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato

dall'assemblea ordinaria. (2) L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto

designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni

o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché

l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere

indicato. (3) La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici

giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione.Entro trenta giorni

dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato

dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro

delle imprese. (4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano

effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che

avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o

amministrativa. (5) In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli

amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai

soci ed ai terzi”.

Artt 2343ter, 2343quater cc.

Autorizzazione dell’assemblea. V lezione: LOPREIATO 11 ottobre 2010 ore 16:00 / 17:00

Patti parasociali (seconda parte).

Nella disciplina dei patti sociali è evidente la creazione di uno “scalino normativo”, ossia di una

diversità di normativa per le società che fanno appello o meno al pubblico risparmio.

Scalini: società chiuse -> società aperte in senso stretto -> società quotate.

Il secondo scalino non funziona molto bene se non per i patti parasociali.

Profilo della durata del patto sociale nelle società chiuse: a tempo determinato per un massimo

di cinque anni e a tempo indeterminato con il diritto di recesso ad nutum.

Nelle società chiuse in senso stretto il legislatore non ha interesse solo alla durata ma anche

alla trasparenza dei patti parasociali, con dichiarazioni di questi in assemblea a loro deposito

nel registro delle imprese. Nelle società quotate in borsa queste condizioni sono disciplinate in

maniera ancora più rigorosa.

I patti parasociali rilevanti per il TUF (D. Lgs 58/1998), disciplinati agli artt 122 e ss, sono

diversi rispetto a quelli dell’articolo 1341bis del codice civile. L’articolo 122 fa riferimento solo

ai sindacati di voto e il quinto comma parla dei patti di consultazione, che sono patti che

hanno lo stesso scopo dei sindacati di voto ma non essendo disciplinati non invalidano le

delibere. 4

La disciplina dei patti parasociali delle società quotate è nel TUF.

Profilo della durata.

L’articolo 123 stabilisce una durata inferiore a quella della altre società, pari a 3 anni (oltre alla

durata a tempo indeterminato) e il termine coincide con la durata massima della carica di

amministratore.

Scalini: zero regole di trasparenza per le chiuse, minime per le aperte, massime per le quotate.

Quattro adempimento oggi da effettuarsi contestualmente:

1. Autorizzazione della CONSOB;

2. Pubblicazione di un estratto del patto parasociale su un quotidiano;

3. Deposito integrale del patto nel registro delle imprese;

4. Comunicazione alla società.

l’iscrizione, seppur di intensità diversa, c’è sia nelle aperte che in quelle quotate. Poi c’è la

comunicazione alla società. Anche per le quotate la sanzione è la nullità delle delibere.

VI lezione: Mosco 12 ottobre 2010 ore 17:00 / 19:00

Azioni: due significati, il primo lo identifica come elemento sempre presente nella società,

definendolo come elemento o unità rappresentativa della partecipazione sociale o misura

unitaria insieme di diritti ed obblighi che fanno capo ai soci e delineano il profilo della società. Il

secondo significato, che lo identifica come elemento solo eventuale lo qualifica come quel

documento che incorpora la partecipazione, come un titolo azionario.

Può esserci una società per azioni che ha azioni ma non li incorpora in titoli.

Art 2346 cc: “Emissione delle azioni - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni;

salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli

o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. (2) Se

determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del

capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse

dalla società. (3) In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni

che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle

azioni emesse. (4) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del

capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo

Statuto (3) può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. (5) In nessun caso il valore

dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale

sociale. (6) Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di

terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche

di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo

statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni

in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

Art 2348 cc: “Categorie di azioni - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai

loro possessori uguali diritti. (2) Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive

modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne

la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente

determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. (3) Tutte le azioni appartenenti ad

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A.A. 2012-2013
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Mosco Giandomenico.