PARTE 1 : L’IMPRENDITORE
1-‐3. L’IMPRENDITORE
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese in base a tre criteri:
1) oggetto determina la ditinzione tra imprenditore agricolo e commerciale;
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2) dimensione determina la distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-‐grande;
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3) natura del soggetto determina la distinzione tra impresa individuale, pubblica o società.
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Art. 2082 C.C. “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine
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della produzione o dello scambio di beni o di servizi ”.
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professionalmente abitualmente.
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attività economica finalizzata alla produzione di ricchezza (non comprende l’attività di mero godimento).
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organizzata fa riferimento all’impiego dei fattori produttivi (lavoro, terra e capitale).
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produzione o dello scambio di beni o di servizi rivolta al mercato.
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Tale norma ha lasciato aperti dei quesiti ai quali hanno riposto la dottrina e la giurisprudenza.
-‐Sono considerati imprenditori anche tutti i professionisti intellettuali (in quanto prestano dei servizi)?
No. I professionisti protetti (cioè quelli iscritti ad un albo) non sono considerati imprenditori limitatamente alla
propria attività tipica (un medico non è un imprenditore, ma se apre una casa di cura diventa un imprenditore,
non in quanto medico ma in quanto gestore di una casa di cura) anche se danno vita a un’organizzazione
complessa di capitale/lavoro.
I professionisti intellettuali non protetti (non iscritti ad un albo, come ad esempio i geometri) possono scegliere
se svolgere un’attività che li classifichi come imprenditori o meno.
-‐La spendita del nome è un requisito essenziale per essere definiti imprenditori?
Per “spendita del nome” si intende chi agisce in nome dell’impresa. Tale quesito riguarda il problema degli
imprenditori occulti, soggetti che fanno agire in nome dell’impresa un nulla-‐tenente (imprenditore palese), ma
mettono i soldi come capitale d’impresa in modo da essere azionisti di maggioranza e prendere realmente le
decisioni. Il problema sorge quando i creditori non vengono pagati, perché essi possono far fallire il nulla-‐
tenente che agiva in nome dell’impresa, ma non riceveranno alcun soldo e l’imprendiotre occulto non dovrà
pagare. Ma in base all’art. 147 della legge fallimentare, la spendita del nome non è più un requisito
fondamentale per essere classificato imprenditore; quindi anche l’imprenditore nascosto, in caso di fallimento,
è tenuto al risarcimento dei debiti.
-‐Il fine di lucro è un requisito fondamentale per ottenere la qualifica di imprenditore?
Solo il lucro oggettivo è un requisito fondamentale per la qualifica di imprenditore.
A tale proposito si distingue:
a) lucro oggettivo metodo economico si ricollega al concetto “ economicità”, creazione di ricchezza.
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b) lucro soggettivo scopo di lucro riferito alla destinazione della ricchezza.
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Quindi, per esempio, le imprese mutualistiche (cooperative) dato che creano ricchezza (lucro oggettivo) sono
considerate imprese anche se non creano profitti per i privati (lucro soggettivo).
-‐Come si acquista la qualità dell’imprenditore?
Ci sono dei casi in cui è prevista un’autorizzazione per diventare un’impresa (Sim, Sicav….); per il resto dei casi è
imprenditore chi esercita un’attività di impresa ai sensi dell’art. 2082 C.C. .
-‐Quando inizia e quando finisce un’impresa?
Questo problema riguarda sempre il fallimento: un’impresa che non ha avuto inizio o che non esiste già più non
può fallire.
Inizio di un’impresa l’interpretazione maggioritaria sostiene che l’impresa abbia inizio con gli atti di
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organizzazione. A tale proposito è in uso distinguere:
a) atti di organizzazione atti che servono a preparare l’organizzazione iniziale: affitto dei locali…
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b) atti dell’organizzazione atti svolti quando l’organizzazione iniziale è già compiuta.
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Fine di un’impresa la dottrina dominante fa riferimento allo smantellamento totale dell’organizzazione
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dell’impresa, il momento in cui non rimane più nulla che sia in grado di esercitare un’attività di impresa.
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2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Il Codice Civile distingue due macro-‐categorie di imprenditori: l’imprenditore agricolo e quello commerciale.
1) Art. 2135 C.C. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
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selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ( " non si intendono le attività di cui al comma 3).
Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
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utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (connessione
soggettiva), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
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che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali (connessione oggettiva), …”.
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animali prima del 2001 c’era scritto “bestiame”, un concetto più ristretto di “animale”.
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possono utilizzare il fondo può anche non esserci un fondo (es.: nella coltivazione in serra non usa il terreno, ma dei vasi).
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esercitate dal medesimo imprenditore agricolo un’attività commerciale diventa agricola per connessione se il medesimo
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soggetto esercita l’attività agricola principale e quella agricola per connessione. 4
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo si possono quindi usare prodotti di altri
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imprenditori, ma non in prevalenza.
L’imprenditore agricolo non fallisce, non è tenuto alle scritture contabili, non è tenuto a rispettare i requisiti di
capacità, non è soggetto alle procedure concorsuali. Deve però essere iscritto nel registro delle imprese.
2) Art. 2195 C.C. “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che
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esercitano: 1
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (industria);
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (commercio);
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (trasporto);
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (impresa di agenzia, intermediazione, deposito…).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”.
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industriale l’elemento di differenziazione tra l’imprenditore commerciale e gli altri tipi di imprenditore.
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Tra queste due categorie ci sono dei soggetti che sono maggiormente meritevoli di tutela e quindi sono soggetti
a statuti diversi: i piccoli impenditori (che non sono una terza categoria, ma sotto-‐categorie delle due principali).
Art. 2083 C.C. ! “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
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componenti della famiglia ”. 1
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ! il lavoro proprio è
prevalente sull’impiego degli altri fattori produttivi (terra e capitale) i carattere distintivo dei piccoli imprenditori.
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Il piccolo imprenditore non fallisce, non è soggetto alle procedure concorsuali, non è tenuto alle scritture
contabili.
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l’artigiano il cui dato caratterizzante risiedeva nella nautra aristitca o
usuale dei beni e servizi prodotti e non più nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo.
La “ legge quadro” ha ampliato la categoria di imprese artigiane introducendo delle agevolazioni:
-‐iscrizione (che ha efficacia costituitiva) in un registro prefettizio;
-‐la possibilità di inserire nel processo di produzione dei semilavorati  
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