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GLI ARGOMENTI DA QUESTO IN PARAGRAFO IN POI VALGONO PURE
PER LA SECONDA PARTE DEL CAPITOLO 13 DEL CERA
ART 106 TUF, ossia i casi in cui il lancio di un opa è per legge obbligatorio: è questa
l’OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA .
L’opa successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di società con titoli
quotati di uscire dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo.
La legge specifica inoltre che per titoli si intendono: gli strumenti finanziari ( azioni ed
eventualmente strumenti finanziari partecipativi) che attribuiscono diritti di voto
nell’assemblea straordinaria o ordinaria, anche se limitatamente ad alcuni argomenti.
L’attuale disciplina diversifica le soglie di partecipazione che fanno scattare l’obbligo di
lanciare un opa successiva totalitaria a seconda delle dimensioni della società bersaglio.
Come regola generale deve promuovere un OPA chiunque, a seguito di acquisti, venga
a detenere, direttamente o indirettamente , una partecipazione superiore al 30% dei
titoli che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina e revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, cioè titoli che
consentono di esercitare un’influenza determinate sulla gestione della società.
Gli statuti delle PMI possono tuttavia prevedere una soglia diversa compresa tra il 25%
e il 40%. Nelle società diverse dalle PMI la soglia del 30% è inderogabile, infatti per
queste società di grandi dimensioni è stata introdotta una seconda soglia: è tenuto a
promuovere un’opa chiunque, a seguito di acquisti , venga a detenere una
partecipazione superiore al 25% in assenza di altro socio che detenga una
partecipazione più elevata.
Se sono state emesse azioni a voto plurimo o lo statuto prevede delle maggiorazioni dei
diritti di voto, le soglie che fanno scattare l’obbligo di opa si calcolano tenendo conto del
numero di voti spettanti all’acquirente sul totale dei diritti di voto esercitabili nelle
deliberazioni riguardanti nomina o revoca degli amministratori o consiglio di
sorveglianza.
L’offerta deve avere ad oggetto l’acquisto della totalità dei titoli quotati ancora in
circolazione, compresi quindi i titoli forniti di diritto di voto su argomenti diversi da
quelli che fanno scattare l’obbligo di opa e quelli appartenenti a categorie rispetto alle
quali non è stato effettuato alcun acquisto.
L’opa deve essere promossa entro 20 giorni dal superamento di tali soglie, ed è stato
fissato per legge il prezzo minimo che deve essere offerto, che è stato reso più oneroso
con la riforma del 2007: Il prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi
precedenti l’opa per acquisto di titoli della medesima categoria. Qualora non siano
stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo
indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a
quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo
disponibile. Lo stesso prezzo si applica in caso di superamento della soglia a seguito di
maggiorazione di voto. La Consob può fissare dei prezzi superiori o inferiori, quando
ricorrono particolari circostanze indicate per legge.
OPA PREVENTIVA Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può
tuttavia sottrarsi all’obbligo di opa successiva totalitaria , lanciando un opa volontaria
preventiva che lo porti a detenere una partecipazione superiore alla soglia rilevante,
ovvero superiore al 30%. L’opa preventiva può essere:
1) Totale art 106 c 4 TUF : L’opa preventiva diretta a conseguire tutti i titoli della
società bersaglio non è soggetta a condizioni e l’offerente può fissare liberamente il
prezzo di acquisto. Unico limite è che quando l’offerta prevede un corrispettivo in titoli,
l’offerente deve proporre in scambio titoli quotati o in alternativa il pagamento in
contanti;
2)Parziale art. 107 TUF: disciplina più articolata che deve avere ad oggetto almeno il
60 % dei titoli di ciascuna categoria . Ed è subordinata a due condizioni:
-l’acquirente o chi agisca di concerto con lui non deve avere acquistato , nei 12 mesi
precedenti al lancio dell’opa, partecipazioni nella società bersaglio superiori all’1% ;
- l’offerta deve essere condizionata all’approvazione da parte dei soci di
minoranza “indipendenti “dalla società bersaglio (cd. procedura di whitewhash),
cioè escludendo dalla decisione le partecipazioni detenute, anche indirettamente,
dall’offerente, dalle persone che agiscono di concerto con lui e dal socio di
maggioranza.
L’esonero dal lancio del opa totalitaria deve inoltre essere autorizzato dalla Consob .
Tuttavia, ai sensi del 3 c art. 107 , l’offerente è tenuto ugualmente a promuovere
l’offerta successiva totalitaria di cui all’art 106 tuf, se nei 12 mesi successivi alla
chiusura dell’opa preventiva:
-l’offerente medesimo o chi agisce di concerto con esso, abbaino effettuato acquisti di
partecipazioni in misura superiore all’1%;
- la società emittente abbia deliberato operazioni di scissione o fusione.
Ai sensi 4 c art 106, l’obbligo di opa non sussiste se la partecipazione superiore alla
soglia rilevante del 30% è detenuta in seguito di un offerta di acquisto o scambio
totalitaria o parziale.
La Consob disciplina anche gli altri casi , specificati per legge ( 106 TUF), in cui il
superamento della soglia del 30 % non comporta l’obbligo di offerta successiva
totalitaria , perché non ricorrono i presupposti o perché neutri ai fini della tutela degli
azionisti di minoranza quali : acquisti a titolo gratuito e successione ereditaria 2)
operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi 3) fusioni e scissioni .
OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE ART 108 TFU Oltre all’opa successiva, la
legge impone a chi consegue una partecipazione quasi totalitaria in una società quotata
di acquistare i titoli ancora in circolazione; ma a differenza del passato , non è necessario
che l’obbligato lanci a tal fine un’offerta pubblica di acquisto , era questa la c.d. opa
residuale. L’obbligo di acquisto residuale consente agli azionisti di minoranza di uscire
dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai in pugno ad un gruppo di
maggioranza , sicché il regolare andamento delle negoziazioni è pregiudicato dalla
mancanza di un adeguato flottante (azioni diffuse tra il pubblico).
L’attuale disciplina prevede due casi in cui sussiste l’obbligo:
-L’offerente che viene a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una
partecipazione almeno pari al 95% del capitale rappresentato da titoli ( cioè azioni con
diritto di voto) della società bersaglio, è tenuto ad acquistare i restanti titoli da chi gliene
faccia richiesta;
-Chiunque venga a detenere ( a seguito di opa o in altro modo) una partecipazione
superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli quotati della società bersaglio ha
l’obbligo di acquistare i restanti titoli quotati, se entro 90 giorni non ripristina un
flottante sufficiente ad assicurare il corretto andamento delle negoziazioni.
In entrambi i casi , qualora siano state emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste
soltanto in relazione alle categorie per le quali è stata raggiunta la rispettiva soglia limite.
ACQUISTO COATTIVO ART 111 TFU Nel contempo, chi viene a detenere in seguito
al lancio di un’opa totalitaria una partecipazione almeno pari al 95% del capitale
rappresentato da titoli in una società quotata ha il diritto entro 3 mesi dalla scadenza
del termine per l’accettazione dell’offerta, di acquistare coattivamente i titoli residui
purché abbia dichiarato nel documento di offerta di volersi avvalere di tale diritto.
Il correspettivo delle cessioni di titoli avvenute in attuazione dell’obbligo di acquisto
residuale o del diritto di acquisto coattivo viene determinato dalla Consob tenuto conto
anche del prezzo di mercato e del corrispettivo di un’eventuale opa precedente, salvo i
casi in cui il prezzo è per legge uguale a quello dell’opa precedente.
ART 110 TUF La violazione dell’obbligo di promuovere un opa o un acquisto residuale
è colpita da sanzioni particolarmente dissuasive:
-il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato.
( soci assenti ,
In caso di inosservanza la delibera è impugnabile ex. art.2377 cc
dissenzienti, astenuti , amministratori, consiglio e collegio nel termine
di 90 giorni) qualora il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi sia
stato determinante per la formazione della maggioranza, e dalla Consob
nel termine di 180 gg;
- i titoli eccedenti le percentuali che fanno scattare l’obbligo di opa o di acquisto
residuale devono essere venduti entro 12 mesi.
Sono inoltre previste delle sanzioni pecuniarie.
LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO
Specificatamente disciplinato è lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto OPA
(quando il corrispettivo è in denaro) e di scambio OPS ( quando il corrispettivo è
costituito da altri titoli) al fine di garantire la massima trasparenza dell’operazione e la
parità di trattamento dei destinatari dell’offerta. Sono stati inoltre definiti i
comportamenti consentiti e quello vietati all’offerente e alla società bersaglio
I tratti salienti di tale disciplina (artt.101-bis 104- ter) applicabile ad ogni offerta
finalizzata all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari , quindi non solo azioni
quotate.
L’offerta pubblica di acquisto o di scambio è una proposta irrevocabile rivolta a parità
di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni
clausola contraria è nulla. art. 103.
L’offerta può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi non dipenda dalla mera
volontà dell’offerente, può essere aumentata o modificata durante la pendenza
dell’operazione e l’aumento si estende anche a coloro che hanno già aderito all’offerta.
Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.
La durata dell’offerta è concordata con la società di gestione del mercato , - tra un
minimo di 15 ed un massimo di 25 giorni di mercato aperto per l’opa obbligatoria ; - tra
15 e 40 giorni per le altre offerte.
L’offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob alla quale sono riconosciuti
ampi poteri in merito allo svolgimento della stessa, infatti potrà dichiarare decadu