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GLI ARGOMENTI DA QUESTO IN PARAGRAFO IN POI VALGONO PURE

PER LA SECONDA PARTE DEL CAPITOLO 13 DEL CERA

ART 106 TUF, ossia i casi in cui il lancio di un opa è per legge obbligatorio: è questa

l’OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA .

L’opa successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di società con titoli

quotati di uscire dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo.

La legge specifica inoltre che per titoli si intendono: gli strumenti finanziari ( azioni ed

eventualmente strumenti finanziari partecipativi) che attribuiscono diritti di voto

nell’assemblea straordinaria o ordinaria, anche se limitatamente ad alcuni argomenti.

L’attuale disciplina diversifica le soglie di partecipazione che fanno scattare l’obbligo di

lanciare un opa successiva totalitaria a seconda delle dimensioni della società bersaglio.

Come regola generale deve promuovere un OPA chiunque, a seguito di acquisti, venga

a detenere, direttamente o indirettamente , una partecipazione superiore al 30% dei

titoli che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti

nomina e revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, cioè titoli che

consentono di esercitare un’influenza determinate sulla gestione della società.

Gli statuti delle PMI possono tuttavia prevedere una soglia diversa compresa tra il 25%

e il 40%. Nelle società diverse dalle PMI la soglia del 30% è inderogabile, infatti per

queste società di grandi dimensioni è stata introdotta una seconda soglia: è tenuto a

promuovere un’opa chiunque, a seguito di acquisti , venga a detenere una

partecipazione superiore al 25% in assenza di altro socio che detenga una

partecipazione più elevata.

Se sono state emesse azioni a voto plurimo o lo statuto prevede delle maggiorazioni dei

diritti di voto, le soglie che fanno scattare l’obbligo di opa si calcolano tenendo conto del

numero di voti spettanti all’acquirente sul totale dei diritti di voto esercitabili nelle

deliberazioni riguardanti nomina o revoca degli amministratori o consiglio di

sorveglianza.

L’offerta deve avere ad oggetto l’acquisto della totalità dei titoli quotati ancora in

circolazione, compresi quindi i titoli forniti di diritto di voto su argomenti diversi da

quelli che fanno scattare l’obbligo di opa e quelli appartenenti a categorie rispetto alle

quali non è stato effettuato alcun acquisto.

L’opa deve essere promossa entro 20 giorni dal superamento di tali soglie, ed è stato

fissato per legge il prezzo minimo che deve essere offerto, che è stato reso più oneroso

con la riforma del 2007: Il prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi

precedenti l’opa per acquisto di titoli della medesima categoria. Qualora non siano

stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo

indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a

quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo

disponibile. Lo stesso prezzo si applica in caso di superamento della soglia a seguito di

maggiorazione di voto. La Consob può fissare dei prezzi superiori o inferiori, quando

ricorrono particolari circostanze indicate per legge.

OPA PREVENTIVA Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può

tuttavia sottrarsi all’obbligo di opa successiva totalitaria , lanciando un opa volontaria

preventiva che lo porti a detenere una partecipazione superiore alla soglia rilevante,

ovvero superiore al 30%. L’opa preventiva può essere:

1) Totale art 106 c 4 TUF : L’opa preventiva diretta a conseguire tutti i titoli della

società bersaglio non è soggetta a condizioni e l’offerente può fissare liberamente il

prezzo di acquisto. Unico limite è che quando l’offerta prevede un corrispettivo in titoli,

l’offerente deve proporre in scambio titoli quotati o in alternativa il pagamento in

contanti;

2)Parziale art. 107 TUF: disciplina più articolata che deve avere ad oggetto almeno il

60 % dei titoli di ciascuna categoria . Ed è subordinata a due condizioni:

-l’acquirente o chi agisca di concerto con lui non deve avere acquistato , nei 12 mesi

precedenti al lancio dell’opa, partecipazioni nella società bersaglio superiori all’1% ;

- l’offerta deve essere condizionata all’approvazione da parte dei soci di

minoranza “indipendenti “dalla società bersaglio (cd. procedura di whitewhash),

cioè escludendo dalla decisione le partecipazioni detenute, anche indirettamente,

dall’offerente, dalle persone che agiscono di concerto con lui e dal socio di

maggioranza.

L’esonero dal lancio del opa totalitaria deve inoltre essere autorizzato dalla Consob .

Tuttavia, ai sensi del 3 c art. 107 , l’offerente è tenuto ugualmente a promuovere

l’offerta successiva totalitaria di cui all’art 106 tuf, se nei 12 mesi successivi alla

chiusura dell’opa preventiva:

-l’offerente medesimo o chi agisce di concerto con esso, abbaino effettuato acquisti di

partecipazioni in misura superiore all’1%;

- la società emittente abbia deliberato operazioni di scissione o fusione.

Ai sensi 4 c art 106, l’obbligo di opa non sussiste se la partecipazione superiore alla

soglia rilevante del 30% è detenuta in seguito di un offerta di acquisto o scambio

totalitaria o parziale.

La Consob disciplina anche gli altri casi , specificati per legge ( 106 TUF), in cui il

superamento della soglia del 30 % non comporta l’obbligo di offerta successiva

totalitaria , perché non ricorrono i presupposti o perché neutri ai fini della tutela degli

azionisti di minoranza quali : acquisti a titolo gratuito e successione ereditaria 2)

operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi 3) fusioni e scissioni .

OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE ART 108 TFU Oltre all’opa successiva, la

legge impone a chi consegue una partecipazione quasi totalitaria in una società quotata

di acquistare i titoli ancora in circolazione; ma a differenza del passato , non è necessario

che l’obbligato lanci a tal fine un’offerta pubblica di acquisto , era questa la c.d. opa

residuale. L’obbligo di acquisto residuale consente agli azionisti di minoranza di uscire

dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai in pugno ad un gruppo di

maggioranza , sicché il regolare andamento delle negoziazioni è pregiudicato dalla

mancanza di un adeguato flottante (azioni diffuse tra il pubblico).

L’attuale disciplina prevede due casi in cui sussiste l’obbligo:

-L’offerente che viene a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una

partecipazione almeno pari al 95% del capitale rappresentato da titoli ( cioè azioni con

diritto di voto) della società bersaglio, è tenuto ad acquistare i restanti titoli da chi gliene

faccia richiesta;

-Chiunque venga a detenere ( a seguito di opa o in altro modo) una partecipazione

superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli quotati della società bersaglio ha

l’obbligo di acquistare i restanti titoli quotati, se entro 90 giorni non ripristina un

flottante sufficiente ad assicurare il corretto andamento delle negoziazioni.

In entrambi i casi , qualora siano state emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste

soltanto in relazione alle categorie per le quali è stata raggiunta la rispettiva soglia limite.

ACQUISTO COATTIVO ART 111 TFU Nel contempo, chi viene a detenere in seguito

al lancio di un’opa totalitaria una partecipazione almeno pari al 95% del capitale

rappresentato da titoli in una società quotata ha il diritto entro 3 mesi dalla scadenza

del termine per l’accettazione dell’offerta, di acquistare coattivamente i titoli residui

purché abbia dichiarato nel documento di offerta di volersi avvalere di tale diritto.

Il correspettivo delle cessioni di titoli avvenute in attuazione dell’obbligo di acquisto

residuale o del diritto di acquisto coattivo viene determinato dalla Consob tenuto conto

anche del prezzo di mercato e del corrispettivo di un’eventuale opa precedente, salvo i

casi in cui il prezzo è per legge uguale a quello dell’opa precedente.

ART 110 TUF La violazione dell’obbligo di promuovere un opa o un acquisto residuale

è colpita da sanzioni particolarmente dissuasive:

-il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato.

( soci assenti ,

In caso di inosservanza la delibera è impugnabile ex. art.2377 cc

dissenzienti, astenuti , amministratori, consiglio e collegio nel termine

di 90 giorni) qualora il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi sia

stato determinante per la formazione della maggioranza, e dalla Consob

nel termine di 180 gg;

- i titoli eccedenti le percentuali che fanno scattare l’obbligo di opa o di acquisto

residuale devono essere venduti entro 12 mesi.

Sono inoltre previste delle sanzioni pecuniarie.

LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

Specificatamente disciplinato è lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto OPA

(quando il corrispettivo è in denaro) e di scambio OPS ( quando il corrispettivo è

costituito da altri titoli) al fine di garantire la massima trasparenza dell’operazione e la

parità di trattamento dei destinatari dell’offerta. Sono stati inoltre definiti i

comportamenti consentiti e quello vietati all’offerente e alla società bersaglio

I tratti salienti di tale disciplina (artt.101-bis 104- ter) applicabile ad ogni offerta

finalizzata all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari , quindi non solo azioni

quotate.

L’offerta pubblica di acquisto o di scambio è una proposta irrevocabile rivolta a parità

di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni

clausola contraria è nulla. art. 103.

L’offerta può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi non dipenda dalla mera

volontà dell’offerente, può essere aumentata o modificata durante la pendenza

dell’operazione e l’aumento si estende anche a coloro che hanno già aderito all’offerta.

Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

La durata dell’offerta è concordata con la società di gestione del mercato , - tra un

minimo di 15 ed un massimo di 25 giorni di mercato aperto per l’opa obbligatoria ; - tra

15 e 40 giorni per le altre offerte.

L’offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob alla quale sono riconosciuti

ampi poteri in merito allo svolgimento della stessa, infatti potrà dichiarare decadu

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A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ri.giuffre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Guerrera Fabrizio.