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1.4 ORGANIZZAZIONE (IMPRESA E LAVORO AUTONOMO)

L’Impresa è qualificabile come Attività di coordinamento da parte

dell’imprenditore dei fattori produttivi ossia capitale e lavoro proprio

o altrui di cui l’impresa si serve, definito complesso o apparato

produttivo.

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative

(Es. gioielleria gestita dal solo titolare,

altrui autonome o subordinate

che può operare senza alcun dipendente).

Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore

si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto da

beni mobili ed immobili (locali, macchinari, mobili), vi possono essere

anche solo mezzi finanziari propri o altrui (attività di finanziamento o

investimento).

Però deve esserci un minimo di etero-organizzazione, ossia un minimo

di lavoro altrui o di capitale per avere impresa, anche se piccola. Quel

minimo di ricavato dal coordinamento deve portare una redditività.

In mancanza di organizzazione o in caso di lavoro esclusivamente

personale si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

La piccola impresa differisce dal lavoro autonomo, la prima è

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

Inoltre Il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e

per il piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo per cui

fin quando non si può ritenere superata la soglia della semplice auto-

organizzazione del proprio lavoro, non si diventa imprenditori.

1.5 ECONOMICITÀ

L’Impresa è attività economica, quindi per avere impresa è essenziale

che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo

modalità cioè che consentono almeno la copertura dei costi, con i

ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica, altrimenti si ha

consumo e non produzione di ricchezza.

Generalmente ciò che muove l’imprenditore privato è la realizzazione

di un profitto ma né il movente psicologico (o lucro soggettivo) né la

massimizzazione dei ricavi (lucro oggettivo) sono giuridicamente

richiesti affinché’ l’imprenditore possa esse considerato tale.

Impresa privata e pubblica basta che operino secondo criteri di

economicità, stesso vale per imprese mutualistiche e sociali

(quest’ultime giuridicamente definite “non a scopo di lucro”).

1.6 PROFESSIONALITÀ

L’ultimo dei requisiti richiesti dall’ art.2082 è il carattere

professionale. Professionalità vuol dire esercizio abituale dell’attività

economica, ossia sistematico e ripetuto nel tempo, anche ad intervalli

(Es. attività stagionale),

ciclici Non occasionalità;

Non è imprenditore quindi:

Chi compie un’isolata operazione di acquisto e rivendita;

 Chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo

 spettacolo sportivo.

Per l’imprenditore professionale invece:

La professionalità non richiede un’attività imprenditoriale svolta in

 modo continuativo e senza interruzioni, basta il costante ripretesi

(Es. Chi svolge attività stagionali)

secondo una cerca cadenza.

L’attività di impresa non deve essere necessariamente l’unica

 (Es. Professore che

svolta dall’imprenditore o la prevalente

gestisce albergo)

Impresa si può avere anche per il compimento di un “singolo

 affare”, solo se questo però comporta il compimento di operazioni

(Es.

molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

Costruttore di un singolo edifico, o chi acquista immobile allo stato

grezzo per arredarlo e rivenderlo)

La disciplina, come nel caso dell’economicità non deve dipendere da

finalità soggettive ma da caratteri oggettivi, anche in questo caso può

essere imprenditore anche chi non destina la produzione al mercato

(Es. Costruttore crea edificio per destinarlo ad uso personale), in

questo caso l’attività d’impresa è svolta con metodo economico ed i

costi vengono coperti da un amento del patrimonio o un risparmio di

spesa.

1.7 IMPRESE E PROFESSIONI INTELLETTUALI

I liberi professionisti ossia coloro che svolgono professione

intellettuale, non sono mai imprenditori (Art. 2238). Questo avviene

per libera scelta del legislatore, ormai anacronistica per l’ingente

investimento di capitali.

L’art 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano

alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione

costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa.

(Es. medico che gestisce una clinica privata nella quale opera o un

professore titolare di una scuola privata nella quale insegna).

In questi casi siamo presenza di 2 attività: intellettuale e di impresa,

perciò vi saranno applicazioni nei confronti dello stesso soggetto sia

la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale sia per la

disciplina di impresa.

Nel 1942 il legislatore ha introdotto per le professioni intellettuali uno

specifico statuto: Divieto di esercizio per i non iscritti agli albi

professionali, esecuzione personale della prestazione, criterio di

determinazione del compenso, che deve essere adeguata

all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

In questo contesto di diversità si inserisce anche l’esonero dei

professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi

vantaggi (sottrazione alla liquidazione giudiziale), ma anche con i suoi

svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni

distintivi e della concorrenza sleale).

2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

2.1 DISTINZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO ED IMPRENDITORE

COMMERCIALE

Imprenditore agricolo e commerciale sono due categorie di

imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività.

L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per

l’imprenditore in generale (statuto generale dell’imprenditore), è

esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore

commerciale, ossia tenuta delle scritture contabili, assoggettamento

alla liquidazione giudiziale ed altri strumenti di risoluzione di crisi.

Può essere però sottoposto a procedure concorsuali di

sovraindebitamento come la liquidazione controllata ed è tuttavia

tenuto a iscriversi nel registro delle imprese, a scopo di pubblicità

legale.

L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto

all’imprenditore commerciale, poi accentuato dalla legislazione

speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi ed

agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore

fondamentale dell’economia.

2.11 IMPRENDITORE AGRICOLO ED ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI &

PER CONNESSIONE

La figura dell’impresa agricola è positivamente individuata dall’art.

2135 cc, Questa prima definizione ha subito un’evoluzione normativa,

derivante da sviluppo tecnologico in agricoltura, con la Riforma del

2001 (d.lgs. n. 228/2001).

Le attività agricole sono suddivisibili in essenziali e per connessione

Le attività essenziali sono state inizialmente definite coltivazione del

fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame. Dal 1942 ad oggi però

ci sono state moltissime evoluzioni tecnologiche che hanno portato ad

un passaggio dalla produttività naturale all’agricoltura

industrializzata basata su prodotti chimici o coltivazioni artificiali o

fuori terra. Stesso vale per gli animali, basti pensare agli allevamenti

in batteria,

La sopracitata riforma del 2001 ha ampliato l’ambito di applicazione

dell’art. 2135 cc, ma definisce attività agricola ogni forma di

produzione fondata sullo svolgimento di un “ciclo biologico naturale”

senza però considerare il modo di produzione, che però quindi anche

essere svincolato dallo sfruttamento della terra. Nello specifico la

riforma, permette:

La sostituzione al comma 1 del termine “bestiame” con quello

 più inclusivo di “animali”;

La riformulazione del comma 2 dell’art. 2135 c.c., al fine di

 annullare il legame tra sfruttamento del fondo e attività agricola,

valorizzando invece la cura del “ciclo biologico”

Resa meno equivocabile l’esemplificazione delle attività

 connesse.

La nuova definizione art.2135 è “È imprenditore agricolo chi esercita

una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse”

Nel comma 2 però “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo

sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”

di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

La novità più importante è che le attività agricole essenziali sono

considerate tali anche se prescindano dallo sfruttamento del fondo,

del bosco e delle acque, purché riconducibili alla cura e allo sviluppo

di un ciclo biologico o di una parte essenziale di esso.

Le nuove attività essenziali quindi sono:

Coltivazione del fondo: Orticoltura, coltivazioni in serra o vivai,

 floricoltura ma come detto su anche coltivazioni artificiali o “fuori

terra” di frutti o ortaggi e quella dei funghi.

Selvicoltura: Va concepita come attività basata sulla cura del bosco

 per ricavarne i relativi prodotti. Non ne fa parte l’estrazione del

legname.

Allevamento di animali: Con la riforma del 2001 la sostituzione del

 termine bestiame con animali, permette l’inserimento nell’attività

agricola dell’allevamento in batteria; l’allevamento di cavalli da

corsa e di animali da pelliccia; l’allevamento e l’addestramento di

cani e gatti; l’allevamento di animali da cortile e da pascolo e

l’acquacoltura.

Inoltre l’imprenditore ittico (Pesca professionale ed attività connesse)

è parificato a tutti gli effetti all’imprenditore agricolo.

Le attività agricole per connessione, invece ai sensi dell’art. 2135,

comma 2, si intendono comunque connesse:

• Le attività dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla

trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione di

prodott

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Minniti Antonio.
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