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Diritto commerciale - opere dell’ingegno e invenzioni industriali Pag. 1
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Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali

Lo stato crea delle situazioni di monopolio anche in casi che non riguardano le attività imprenditoriali: sono i casi delle creazioni intellettuali che comprendono, tra le varie fattispecie, le opere dell'ingegno (cioè creazioni intellettuali capaci di arricchire intellettualmente chi ne ha conoscenza) e le invenzioni industriali (cioè creazioni intellettuali che innovano tecnologicamente i processi produttivi o prodotti industriali).

OPERE DELL'INGEGNO

Disciplina agli artt 2575-2581 + l. speciale 633/1941

Il diritto di autore si acquista a titolo originario con la creazione dell'opera a prescindere da qualsiasi adempimento (ad es amministrativo) e si giustifica per il fatto che l'opera è espressione di "lavoro intellettuale".

È considerato autore dell'opera chi è in essa indicato come tale o è annunciato tale nella diffusione/recitazione/esecuzione della stessa.

Se c'è stata collaborazione nella sua creazione bisogna distinguere: - opera: Se il contributo dei soggetti è inscindibile in comunione, tutti i coautori sono considerati autori. - opera: Se il contributo è scindibile e distinguibile composta, gli autori sono i creatori delle singole parti. - opera: Se l'opera è costituita dall'unione di parti collettiva, l'autore è chi l'ha diretta e organizzata. - opera: Se l'opera è oggetto di elaborazione creativa (es. traduzione) da persona diversa dall'autore dell'opera, l'autore originario dell'elaborazione è l'elaboratore. Diritti morali: Ne fanno parte: rivendicazione paternità dell'opera, opposizione a modifiche, ritirare l'opera dal commercio se ci sono gravi ragioni morali. Questi diritti sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili e dopo la morte dell'autore possono essere esercitati da parenti e affini. Nel caso di

collaborazione, ognuno può far valere i diritti circa la parte di sua competenza.

Diritti patrimoniali: Hanno per oggetto i vari modi di uso economico dell'opera. Sono rinunciabili e trasferibili (anche prima della creazione dell'opera) e durano 60 anni dopo la morte dell'autore.

Nel caso di collaborazione la legge detta diverse disposizioni:

  • Se l'opera è in comunione, la decisione sui diritti patrimoniali va presa col consenso di tutti gli autori.
  • Se l'opera è composta da parti di rilievo, i vantaggi patrimoniali sono ripartiti in proporzione ai contributi degli autori.
  • Se l'opera è collettiva, i diritti sono dell'editore.
  • Se l'opera è un'elaborazione creativa, i diritti sono regolati dagli accordi tra l'autore dell'opera e l'elaboratore.

SIAE: ente organizzato che cura e controlla lo sfruttamento dei diritti patrimoniali degli autori. Nonostante ciò, gli autori possono esercitare da sé i propri diritti con.

una sola limitazione: non avvalersi di un ente diverso dalla SIAE

I diritti sono tutelati civilmente e penalmente, vedi disciplina Marchi

INVENZIONI INDUSTRIALI

L'invenzione industriale non è tale se non è idonea ad avere un'applicazione industriale;

chi ha diritto alla sua utilizzazione ha l'onere, pena decadenza del diritto, di attuarla entro 2 anni.

Diritti patrimoniali

I diritti dell'inventore o di chi li ha ottenuti al suo posto (es: se A, lavoratore subordinato, realizza l'invenzione durante il suo rapporto di lavoro, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro mentre quelli morali ad A) sono attribuiti solo

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Publisher
A.A. 2006-2007
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.