Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali
Lo stato crea delle situazioni di monopolio anche in casi che non riguardano le attività imprenditoriali: sono i casi delle creazioni intellettuali che comprendono, tra le varie fattispecie, le opere dell'ingegno (cioè creazioni intellettuali capaci di arricchire intellettualmente chi ne ha conoscenza) e le invenzioni industriali (cioè creazioni intellettuali che innovano tecnologicamente i processi produttivi o prodotti industriali).
Opere dell'ingegno
Disciplina agli artt. 2575-2581 + l. speciale 633/1941
Il diritto di autore si acquista a titolo originario con la creazione dell’opera a prescindere da qualsiasi adempimento (ad es. amministrativo) e si giustifica per il fatto che l’opera è espressione di “lavoro intellettuale”. È considerato autore dell’opera chi è in essa indicato come tale o è annunciato tale nella diffusione/recitazione/esecuzione della stessa. Se c’è stata collaborazione nella sua creazione bisogna distinguere:
- Opera in comunione - Se il contributo dei soggetti è inscindibile, tutti i coautori sono considerati autori.
- Opera composta - Se il contributo è scindibile e distinguibile, autori sono i creatori delle singole parti.
- Opera collettiva - Se l’opera è costituita dall’unione di parti, l’autore è chi l’ha diretta e organizzata.
- Se l’opera è oggetto di elaborazione creativa (es. traduzione) da persona diversa dall’autore dell’opera originaria, l’autore dell’elaborazione è l’elaboratore.
Diritti morali
Ne fanno parte: rivendicazione paternità dell’opera, opposizione a modifiche, ritirare l’opera dal commercio se ci sono gravi ragioni morali. Questi diritti sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili e dopo la morte dell’autore possono essere esercitati da parenti e affini. Nel caso di collaborazione, ognuno può far valere i diritti circa la parte di sua competenza.
Diritti patrimoniali
Hanno per oggetto i vari modi di uso economico dell’opera. Sono rinunciabili, trasferibili (anche prima della creazione dell’opera) e durano 60 anni dopo la morte dell’autore. Nel caso di collaborazione la legge detta diverse disposizioni:
- Se l’opera è in comunione, la decisione sui diritti patrimoniali va presa col consenso di tutti gli autori.
- Se l’opera è composta, l’esercizio dei diritti è rimesso all’autore della parte di maggiore rilievo, e i vantaggi patrimoniali sono ripartiti in proporzione ai contributi.
- Se l’opera è collettiva, i diritti sono dell’editore.
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Diritto commerciale, parte finale
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Riassunto di diritto commerciale
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Riassunto esame Diritto, prof. Mollura, libro consigliato Manuale di Diritto Commerciale, Campobasso
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Diritto commerciale - appunti