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Il diritto commerciale
Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività e gli atti dell'impresa.
- Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori (tutela del credito, rapida e sicura circolazione delle ricchezza)
- Diritto tendente all’uniformità internazionale, per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e per la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali.
- Diritto in continua evoluzione.
La duplicazione delle fonti di diritto privato (codice civile e codice del commercio) è finita con la riforma legislativa del 1942, dove il codice civile attualmente vigente ha preso il posto sia del codice civile del 1865, sia del codice di commercio del 1882.
Capito primo- L'IMPRENDITORE
Il sistema legislativo:
Il codice distingue diverse tipologie di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- Oggetto: imprenditore agricolo o imprenditore commerciale
- Dimensione: piccolo imprenditore o imprenditore medio-grande
- Natura del soggetto: impresa individuale o impresa costituita in società o impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE (comprende: disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi) e la legge 287/1990.
Poche sono le disposizioni relative al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo. NB. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato ad un ulteriore statuto: STATUTO TIPICO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE (disciplina: l’iscrizione al registro delle imprese con effetti di effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento).
Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Il particolare quest’ultimo è sottratto alla disciplina dell’imprenditore commerciale (es. non fallisce) anche se esercita attività commerciale. Tuttavia l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estese anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.
La nozione generale d’imprenditore:
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [art.2082]
Tale articolo traccia una linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del lavoratore autonomo, nonché la configurazione dell’ impresa come attività produttiva.
I requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082:
L’attività produttiva.
L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza.
NB. È da considerarsi attività produttiva anche l’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni nel tempo e nello spazio, mentre non lo è l’attività di mero godimento (es. il locatario che gode i frutti dei propri beni concedendoli in locazione, ma non produce nuove utilità economiche).
- Un’attività può costituire godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi, es. il proprietario di un immobile che adibisce lo stesso a pensione, albergo, residence=> alle prestazioni locative si aggiunge l’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali...);
2) L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo.
Attività d’impresa= impiego di capitale e lavoro proprio e/o altrui. L’imprenditore crea un complesso produttivo composto non necessariamente di beni mobili e immobili ma eventualmente anche solo finanziari, nel quale può operare autonomamente (es. gioielleria gestita da un solo titolare) o produrre servizi automatici (lavanderia a gettoni, sale videogiochi)o ancora organizzare solo capitali e il proprio lavoro intellettuale.
NB. Coloro che svolgono un’attività produttiva fondata esclusivamente sul lavoro manuale e personale senza impiegare né lavoro altrui né capitali (es. elettricisti, idraulici, lustrascarpe...), o prestando servizi fortemente personalizzati (es. agenti di commercio, mediatori...), non sono da considerarsi come imprenditori, nemmeno piccoli, in quanto stando alla definizione, il lavoro personale o quello dei familiari dovrebbe essere prevalente ma non esclusivo→ si parla di semplice lavoro autonomo.
3) Economicità dell’attività e scopo di lucro.
- Caratteristica essenziale dell’attività d’impresa è che essa sia svolta con metodo economico: copertura dei costi con i ricavi e autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza→non è imprenditore chi produce servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzi politici (ente pubblico, associazione privata che gestisce un ospedale, una mensa, un ospizio per poveri...), mentre lo è colui che svolge gli stessi con metodo economico (pareggio costi – ricavi).
- Lo scopo di lucro non può essere elevato a requisito essenziale dell’attività d’impresa, in quanto la nozione di imprenditore è unitaria→ un requisito essenziale è ciò che è comune a tutte le imprese e imprenditori. (es. l’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non necessariamente volti al profitto, la società cooperative a scopo mutualistico, le imprese sociali hanno il divieto della distribuzione degli utili).
4) La professionalità dell’attività.
Professionalità= esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva→ solo tale stabilità giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa.
NB.
- L’attività non deve necessariamente essere svolta in modo continuato, ma è sufficiente che si ripeta costantemente secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Es. attività stagionali (stabilimenti balneari, rifugi alpini ecc.)
- L’attività non deve essere l’unica e la principale→ è consentito l’esercizio contemporaneo di più attività d’impresa da parte dello stesso soggetto. Es. il professore universitario che gestisce anche un albergo.
- Si può avere impresa anche per il compimento di un unico affare se questo comporta l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Es. costruttore di un edificio e chi acquista un immobile per rivendere gli appartamenti, ma anche nel caso in cui dovesse decidere di
NB.
L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa: è frequente che la piccola impresa sia anche familiare, ma non è detto che un’impresa familiare sia necessariamente piccola.
Il lavoro familiare poteva dar luogo a gravi abusi ed ingiustizie→ riforma del diritto di famiglia, che riconosce ai membri della famiglia che lavorino in modo continuato nell’impresa determinati diritti:
Diritti patrimoniali:
- diritto al mantenimento
- diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità di lavoro prestato nell’impresa. Tale diritto è trasferibile solo ad altri membri della famiglia nucleare con il consenso unanime dei familiari partecipanti ed è liquidabile in denaro qualora cessi la prestazione di lavoro e in caso di alienazione dell’azienda.
- diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda
- diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
Diritti amministrativi:
- le decisioni di straordinaria amministrazione dell’impresa e quelle di particolare rilievo devono essere adottate a maggioranza de i familiari che partecipano all’impresa stessa.
L’impresa familiare resta un’impresa individuale; ne consegue che:
- a) i beni aziendali restano esclusivamente di proprietà dell’imprenditore-datore di lavoro
- b) i diritti patrimoniali dei partecipanti sono dei semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore
- c) gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore, che agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dell’impresa familiare→ sono imputabili solo a lui gli effetti degli atti posti in essere e solo lui è responsabile delle obbligazioni contratte nei confronti di terzi.
Se l’impresa è commerciale solo il capo-datore di famiglia è esposto al fallimento.
C) CRITERIO IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO:
L’impresa collettiva: impresa societaria.
Società= forma di associazione per l’esercizio collettivo di attività d’impresa; sono di due tipi:
- Semplici: per l’esercizio di attività non commercial
- Commerciali: per l’esercizio di attività agricola e commerciale→ possono essere imprenditori agricoli o commerciali (art.2249).
Regole:
- a) Alle società commerciali si applica parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, qualunque sia l’attività svolta (obbligo d’iscrizione nel registro, tenuta delle scritture contabili, esonero dal fallimento per le società commerciali che svolgono attività agricola e per quelle commerciali che svolgono attività commerciale che non superano le soglie della legge fallimentare).
- b) Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata: di tutti i soci nelle società in nome collettivo, di quelli accomandatari nelle società in accomandita semplice.
Le imprese pubbliche.
Si hanno quando l’attività d’impresa è svolta dallo stato e dagli altri enti pubblici. Si distinguono 3 forme di intervento: