Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti dell’impresa.
- Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori (tutela del credito, rapida e sicura circolazione della ricchezza)
- Diritto tendente all’uniformità internazionale, per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e per la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali.
- Diritto in continua evoluzione.
La duplicazione delle fonti di diritto privato (codice civile e codice del commercio) è finita con la riforma legislativa del 1942, dove il codice civile attualmente vigente ha preso il posto sia del codice civile del 1865, sia del codice di commercio del 1882.
Capito primo- L’IMPRENDITORE
Il sistema legislativo:
Il codice distingue diverse tipologie di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- Oggetto: imprenditore agricolo o imprenditore commerciale
- Dimensione: piccolo imprenditore o imprenditore medio-grande
- Natura del soggetto: impresa individuale o impresa costituita in società o impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE (comprende: disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi) e la legge 287/1990.
Poche sono le disposizioni relative al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo.
NB. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato ad un ulteriore statuto: STATUTO TIPICO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE (disciplina: l’iscrizione al registro delle imprese con effetti di effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento).
Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Il particolare quest’ultimo è sottratto alla disciplina dell’imprenditore commerciale (es. non fallisce) anche se esercita attività commerciale. Tuttavia l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.
La nozione generale d’imprenditore: E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [art.2082]
Tale articolo traccia una linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del lavoratore autonomo, nonché la configurazione dell’ impresa come attività produttiva.
I requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082:
- L’attività produttiva. L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza.
NB. È da considerarsi attività produttiva anche l’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni nel tempo e nello spazio, mentre non lo è l’attività di mero godimento (es. il locatario che gode i frutti dei propri beni concedendoli in locazione, ma non produce nuove utilità economiche).
- Un’attività può costituire godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi. es. il proprietario di un edificio adibisce lo stesso a pensione, albergo, residence—> alle prestazioni locative si aggiunge l’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali.. );
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Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività e gli atti dell'impresa.
Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori (tutela del credito, rapida e sicura circolazione della ricchezza)
Diritto tendente all’uniformità internazionale, per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e per la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali.
Diritto in continua evoluzione.
La duplicazione delle fonti di diritto privato (codice civile e codice del commercio) è finita con la riforma legislativa del 1942, dove il codice civile attualmente vigente ha preso il posto sia del codice civile del 1865, sia del codice di commercio del 1882.
Capito primo- L’IMPRENDITORE
Il sistema legislativo:
Il codice distingue diverse tipologie di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- Oggetto: imprenditore agricolo o imprenditore commerciale
- Dimensione: piccolo imprenditore o imprenditore medio-grande
- Natura del soggetto: impresa individuale o impresa costituita in società o impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE (comprende: disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi) e la legge 287/1990.
Poche sono le disposizioni relative al piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo.NB. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato ad un ulteriore statuto: STATUTO TIPICO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE (disciplina: l’iscrizione al registro delle imprese con effetti di effetti di pubblicità leg
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