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Estratto del documento

CHE MUORO?!

!

Il risultato della relazione del revisore incide sulla possibilità di impugnare la delibera di

approvazione del bilancio. !

!

!

Cosa succede se l’assemblea approva un bilancio falso?!

!

La conseguenza è che la delibera che ha approvato il bilancio non conforme alla legge è

viziata da nullità. Questo perché il contenuto della delibera sarebbe illecito. Questo è

secondo l’orientamento prevalente un caso di illiceità dell’oggetto, perché la violazione di

legge riguarda una tutela di interesse generale. !

!

!

Questa nullità è particolare perché contiene due eccezioni:!

!

1) Questa nullità si prescrive in un termine molto breve, in quanto non può essere

pronunciata se l’impugnazione viene proposta dopo che è stato approvato il bilancio

dell’esercizio successivo. Si prevede un onere a carico di chi vuole impugnare il

bilancio non conforme alla legge di impugnarlo entro l’approvazione del bilancio

successivo, sostanzialmente 1 anno circa. (La regola generale è che si prescriva in 3

anni)!

2) C’è una limitazione alla possibilità di impugnazione da parte dei soci (di solito potrebbe

impugnare chiunque abbia interesse): la legge stabilisce che se la società non è

quotata e la relazione del revisore è positiva anche con rilievi, l’impugnazione è

consentita soltanto a quanti soci hanno il 5% del cap. sociale. Se l’impugnazione è

fatta con giudizio negativo si torna alla regola generale. Nelle società quotate è uguale,

solo che c’è una differenza: il cap. sociale al 5% non è richiesto solo nel caso in cui ci

sia la relazione positiva senza rilievi. Nelle società quotate si aggiunge la CONSOB, e il

bilancio può essere impugnato anche da questa. Il termine è quello di 6 mesi dal

deposito nel registro delle imprese. !

!

Approvazione da parte dell’assemblea con possibilità di impugnazione nei casi previsti,

ultimo aspetto è quello dell’iscrizione nel registro delle imprese.!

!

Deposito per l’iscrizione al registro delle imprese!

!

Il bilancio delle SPA è pubblico e deve svolgere funzione di informazione al pubblico. !

!

!

12/3/2014!

!

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!

Titoli di credito - ammortamento!

!

L’ammortamento ha la funzione di far cessare la funzione del titolo di credito in caso di

smarrimento. !

Nel caso di perdita del titolo, che soluzioni da l’ordinamento al soggetto titolare del titolo di

credito?!

!

Titoli all’ordine e al nome !

Lo strumento è la procedura di ammortamento, che si divide in fasi, innanzitutto il titolare

che ha perduto il titolo, o cui è stato rubato, o è andato distrutto, deve rendere nota questa

evenienza al debitore e successivamente depositerà un ricorso presso il tribunale del

luogo in cui la prestazione dev’essere adempiuta chiedendo che questi pronunci un

decreto che ha ad oggetto la cessazione del titolo di credito. L’accertamento del giudice è

di natura sommaria, non entra nel merito dell’effettiva titolarità del soggetto che ha chiesto

l’annullamento. L’ordinamento riconosce una tutela ad altri soggetti che potrebbero

rivendicare la titolarità del titolo di credito, per questo la procedura di ammortamento non è

immediata. !

!

Il decreto di ammortamento ha effetto solo DOPO 30 giorni. In questo periodo di tempo chi

è effettivo titolare si può opporre al decreto, e come se ne può venire a conoscenza? La

legge prevede che venga data pubblicità di questo decreto sulla Gazzetta Ufficiale,

decorsi i 30 giorni sulla Gazzetta quindi l’ammortamento ha effetto e dopo questi il

soggetto che ha chiesto l’ammortamento ha diritto di essere pagato. Se si presenta il

titolare, si apre una giudizio di merito, secondo il rito ordinario, che confermerà o meno la

titolarità di uno o dell’altro. !

!

Anche il debitore cartolare ha il diritto di sapere dell’ammortamento, e quindi una volta

pronunciato l’ammortamento, questo va notificato al debitore cartolare. !

!

!

Mentre quando il titolo al portatore si è deteriorato si può richiedere un duplicato, oppure

nell’ipotesi in cui si riesca a provare la distruzione di un titolo di credito. !

!

!

La cambiale!

!

Questa è disciplinata da un regio decreto del ’33, la sua funzione è quella di differire nel

tempo il pagamento di una somma di denaro, funzione tipica di credito. Importante

distinguerla dall’assegno (bancario o circolare), che non ha questa funzione, ma è

semplicemente un’alternativa alla moneta contante. !

!

Il vantaggio della cambiale è quello di poter negoziare la cambiale, di girarla ad un istituto

di credito che anticipa la somma in base a questa cambiale.!

!

Uno dei vantaggi principali che si ottiene, in particolare il primo prenditore della cambiale,

è che se nasce in regola con l’imposta di bollo (proporzionata al valore della cambiale, in

teoria 12x1000), la cambiale è titolo esecutivo e consente in caso di mancato pagamento

di agire senza passare per il tribunale, questo è un vantaggio notevole, per il primo

prenditore. !

!

Esistono due tipi di cambiale:!

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Cambiale tratta: chi lo emette si chiama traente, che ordina al trattario di pagare ad un

- terzo, il beneficiario. Rapporto trilaterale. !

Vaglia cambiario: chi emette la cambiale, l’emittente, si impegna a pagare alla scadenza,

- una determinata somma di denaro. Rapporto bilaterale. !

!

Sono titoli all’ordine, circolano mediante girata, poi sono astratti, quindi non assume

rilevanza lo svolgimento della causa.!

Nella cambiale la girata impegna chi la esegue a garantire il pagamento, quindi se la

cambiale circola ci saranno tanti obbligati quanti sono i girati e quindi la garanzia

patrimoniale per l’ultimo soggetto è amplificata da questo effetto, nel senso che il portatore

del titolo potrà rivolgersi a ciascuno dei soggetti obbligati cambiariamente (disciplina a

parte). Ciascuno degli obbligati cambiari dovrà rispondere per l’intero, poi questo dovrà

rifarsi nei confronti degli altri.!

!

!

Requisiti per la validità della cambiale!

! Chi emette la cambiale dev’essere pienamente capace di agire. L’emissione della

- cambiale è atto di straordinaria amministrazione, quindi eccede quei soggetti che hanno

capacità di agire limitata, per questi soggetti serve l’integrazione di capacità, per minori e

interdetti serve l’autorizzazione del giudice, mentre per gli inabilitati non serve

l’autorizzazione del tribunale, ma servirà la volontà anche del curatore. La cambiale, se

emessa in rappresentanza, richiede che chi la emette abbia EFFETTIVAMENTE la

rappresentanza. Si parla in particolare di società, il legale rappresentante della società

può emettere cambiali, però per l’institore e per il legale rappresentante di società di

persone, nel caso in cui nel registro delle imprese sia specificato che questi non hanno

potere di emettere cambiale, questa cosa è opponibile dai terzi. Nelle SPA invece in ogni

caso il potere del legale rappresentante è generale ed eventuali limitazioni nello statuto

non sono opponibili ai terzi, questo rappresentante risponderà alla società. Il falsus

procurator diventa obbligato cambiariamente, al contrario dei principi generali, che

prevederebbero che questi non divenga obbligato, ma sia tenuto solamente al

risarcimento del danno al terzo in buona fede.!

!

Requisiti di forma!

!

La cambiale è rigorosamente formale, e la legge indica dei requisiti di forma naturali e cioè

requisiti che se non presenti sulla cambiale al momento dell’emissione vengono applicati

in forza di legge, quindi la legge è suppletiva. !

Poi vi sono dei requisiti essenziali, se questi mancano la cambiale dovrà necessariamente

essere integrata. !

Esistono soltanto in due ipotesi specifiche la cambiale sarà nulla:!

Denominazione di cambiale.!

- Sottoscrizione autografa della cambiale.!

-

!

Requisiti non invalidanti:!

Identità del prenditore (soggetto a cui vantaggio viene emessa la cambiale)!

- Indicazione della somma di denaro (va completato quando la somma vuole essere

- riscossa).!

Nella cambiale tratta può mancare anche il nome del soggetto da trattare!

- Può mancare anche la data in cui si vuole riscuotere. !

-

!

!

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L’emissione della cambiale in bianco nella maggior parte dei casi è un’evenienza

effettivamente voluta dalle parti, quando ciò avviene sussiste tra le parti un accordo in

base al quale vengono specificati i modi e i tempi della cambiale emessa in bianco.!

!

Se chi riceve la cambiale non rispetta l’accordo, e la compila diversamente, c’è una tutela?!

Sì, questo potrà eccepire nei confronti della controparte contrattuale il mancato rispetto

dell’accordo, ma si tratta di un accordo personale, quindi un risarcimento del danno. Se

però chi ce l’ha la gira ad un altro completamente ignaro, nessuna tutela esiste. !

!

Scadenza della cambiale!

!

Ci sono 4 tipi di scadenza:!

! Cambiale pagabile a vista, dietro semplice presentazione del titolo. Come gli assegni

- (sia circolare che bancario). La legge prevede un termine di prescrizione di 1 anno dalla

data di emissione. !

Cambiale può essere emessa a giorno fisso.!

- Cambiale a certo tempo data, nel senso che la cambiale scadrà dopo che sono decorsi

- un certo numero di mesi/giorni dalla data di emissione.!

Cambiale a certo tempo vista, cioè cambiale deve essere presentata al soggetto che

- deve pagare e questo dovrà pagare dopo un certo numero di mesi/giorni dalla

presentazione.!

!

!

Il luogo, se non è indicato, si da per dato quello dove questa è stata emessa, che si trova

di fianco alla data di emissione, e alla firma. Se non c’è da nessuna parte il luogo di

emissione la cambiale è nulla. !

!

Se non è indicato il luogo dove dev’essere adempiuta la cambiale, si usa il luogo a fianco

del trattario, oppure dell’emittente, e può essere anche indicato il domicilio di un terzo, in

questo caso la cambiale si dice domiciliata. !

!

!

Le obbligazioni cambiarie, possono, se circolano, contemplare più di un obbligato

cartolare, cosa che non avviene generalmente nei titoli di credito.!

!

L’invalidità d

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
240 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mzuppiroli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonaura Calandra.