Diritto commerciale
Il diritto e la sua interpretazione
Le norme sono il nostro punto di riferimento, ma non sono il diritto, sono una fonte del diritto: attraverso l'interpretazione dobbiamo capire, analizzare, risolvere i problemi che si affacciano. Quando si va in giudizio la stessa norma viene utilizzata dall'attore e dal convenuto: evidentemente la stessa norma può essere interpretata in vario modo e poi la giurisprudenza, che in Italia non è fonte del diritto, deciderà le sorti della sentenza, cioè l'interpretazione della norma (cd. interpretazione prevalente). La stessa fattispecie può essere interpretata in vario modo; poi vi sono vari gradi di sentenze, fino alla Cassazione.
Il concetto di impresa e imprenditore
Il dato normativo è il nostro punto di riferimento, quindi dobbiamo riconoscerlo, poi intorno al dato normativo si possono fare tutte le interpretazioni possibili. Noi studiamo l'impresa con la consapevolezza che il legislatore più che parlare di impresa, parla di imprenditore; quindi riguarda l'impresa dal punto di vista soggettivo, esamina l'impresa partendo da chi esercita l'attività, cioè l'imprenditore. Il legislatore non definisce l'impresa, ma l'imprenditore (v. 2082) al cui “status” collega particolari diritti, doveri e responsabilità. Il concetto di imprenditore accolto dal codice abbraccia ogni forma di attività produttiva organizzata, quale che sia la natura, la dimensione o lo scopo dell'attività stessa.
Questo perché il diritto commerciale era il diritto dei commercianti (diritto delle corporazioni) e quindi tutto ruotava intorno alla figura del commerciante, anche se poi era legato agli atti di commercio: chi intraprendeva atti di commercio è commerciante, cioè gli si applica la disciplina del commerciante (definizione storica). Inoltre dal punto di vista pratico il legislatore tratta le norme pensando al destinatario delle norme, i soggetti che poi devono applicare e quindi parla dell'imprenditore più che dell'impresa. Infine perché l'impresa può essere riguardata sotto più profili. L'impresa viene da alcuni vista come un prisma, dalle varie facce che a seconda della faccia che si guarda, se ne vede una parte: dal punto di vista soggettivo, dal lato del complesso di beni necessari per esercitare l'attività d'impresa (azienda), dal lato dell'organizzazione..ecc...
Criteri di classificazione dell'imprenditore
Tre sono i criteri di classificazione dell'imprenditore presi in considerazione dal legislatore. Il primo (cd. Criterio qualitativo), basato sull'attività esercitata, distingue l'imprenditore agricolo (v.2135) dall'imprenditore commerciale (v. 2195), discussa invece è la identificazione dell'impresa civile come tertium genus la quale non è prevista dal codice; il secondo (cd. Criterio quantitativo), che tiene conto delle dimensioni dell'impresa, distingue tra piccolo imprenditore (v. 2083) e grande imprenditore. Infine l'ultimo criterio (cd. Criterio personale), che considera il numero dei soggetti che dirigono l'impresa, distingue tra imprenditore individuale, che può servirsi dell’opera di collaboratori (v. 2094-2095), e imprenditore collettivo o società. Inoltre vi è un ultimo criterio da considerare che è la classificazione degli imprenditori in relazione al soggetto esercente, tra impresa privata e impresa pubblica.
La rilevanza giuridica dell'impresa
L'impresa in quanto tale non è definita in quanto tale da alcuna norma della disciplina. A bene vedere inoltre, essa non assume nemmeno una rilevanza giuridica unitaria: al contrario, l'ordinamento si limita a prendere in considerazione, e a regolare, singoli profili d'impresa, ciascuno dei quali non esaurisce e non coincide con il fenomeno economico nel suo complesso. Così, dell'impresa assume rilevanza, volta a volta:
- La struttura organizzativa
- L'attività economica
- Il complesso di beni strumentali mediante i quali l'organizzazione svolge la propria attività
- Il soggetto che è titolare dei rapporti giuridici derivanti dal suo esercizio, che risponde delle relative obbligazioni e che conseguentemente ne trae i profitti e ne sopporta le perdite.
L'articolo 2082 e la definizione di imprenditore
Il legislatore dà la definizione di impresa, o meglio dà la qualificazione di imprenditore: la cornice giuridica in cui si inseriscono un imprenditore commerciale, un imprenditore grande o medio-piccolo:
Art. 2082 Imprenditore - È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Imprenditore è chi esercita (1) un'attività economica (ci vuole una pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati da un obiettivo, non bastano degli atti giuridici, ci vuole un'attività; ma non è necessario che l'attività sia lucrativa, basta che ci sia copertura dei costi con i ricavi, non è detto che ci sia lo scopo di lucro, es. società cooperative, scopo mutualistico) (2) produttiva di beni o servizi o scambio di essi (un'attività di mero godimento non è impresa, es. società di comodo, immobiliari) (3) svolta in modo organizzato (del capitale e del lavoro proprio e altrui) con criteri di economicità (finalità di profitto o quantomeno di equilibrio tra costi e ricavi) e professionalità (abitualità e non occasionalità); l'attività dell'imprenditore deve essere professionale cioè (4) deve essere costante e sistematica (non occasionale), qualcuno in quel “professionalmente” vede la necessità che l'attività sia rivolta al mercato, se non è rivolta al mercato non è professionale: colui che fa una mera produzione (autoproduzione) non è imprenditore, ma deve scambiare i suoi beni con il mercato; congiuntamente: produzione per scambio.
Ancora, affinché si configuri un'impresa ai sensi dell'Art. 2082, è necessario che si tratti di un'attività organizzata che cioè non consista soltanto nel lavoro personale (per quanto organizzato) di un soggetto, bensì sia svolta tramite l'organizzazione di fattori produttivi ulteriori e diversi, quali il capitale e il lavoro altrui. In questo modo la stesse organizzazione assume, anche nei confronti del mercato, una rilevanza autonoma rispetto al lavoro personale del soggetto che se ne avvale.
Il ruolo dell'imprenditore
Dal punto di vista economico l'imprenditore è colui che fa da intermediario fra chi dispone dei fattori di produzione (capitale e lavoro), ed i soggetti i quali richiedono la prestazione di servizi o prodotti. Le caratteristiche della figura dell'imprenditore sono: il potere di organizzare e dirigere il processo produttivo; la sopportazione del rischio (costi non coperti dai ricavi, cd. rischio d'impresa). L'imprenditore può essere imprenditore autonomo, non è che se c'è imprenditore ci deve essere un lavoratore (in linea di principio): potrei essere imprenditore autonomo e avvalermi di liberi professionisti e di soggetti che hanno poteri di rappresentanza e potrebbero essere dipendenti come non. Quello che connota l'esistenza dell'impresa è quello dell'organizzazione con i fattori di produzione.
L'attività d'impresa
L'attività d'impresa è l'attività imprenditoriale e dalla nozione di imprenditore si evincono le caratteristiche dell'attività d'impresa (fattispecie): attività economica, attività diretta alla creazione di nuova ricchezza; organizzazione, combinazione dei fattori produttivi capitale e lavoro necessari a realizzare le finalità dell'impresa (un minimo di organizzazione ci vuole); professionalità, la costanza dello svolgimento dell'attività (sistematicamente); finalizzazione alla produzione di beni e servizi, attività volta alla produzione\scambio di beni e servizi.
Tipologie di imprenditori
L'orientamento prevalente prevede che la figura dell'imprenditore ammetta due tipologie nette di imprenditore: imprenditore piccolo o imprenditore commerciale. Siccome vedremo che l'Art.2135 ci dà la definizione di imprenditore agricolo: tutto ciò che non è agricolo è commerciale (per sottrazione); se però facciamo l'interpretazione letterale delle norme vediamo che non è proprio così, FORSE possiamo ammettere anche l'esistenza di una terza figura di imprenditore che è quello civile, a questi (agricolo e civile) non si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale, ma solo lo statuto generale dell'imprenditore.
Il codice civile distingue due specie di imprenditori: l’imprenditore agricolo (v. 2135) e l’imprenditore commerciale (v.2195). Mentre l’imprenditore agricolo è disciplinato da poche e scarne norme, ben più ampia è la disciplina dell’imprenditore commerciale. Essa prevede, fra l’altro, l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento. Si prevede anche l’iscrizione nel registro delle imprese, in una apposita sezione speciale, delle imprese per le quali il codice non aveva previsto un regime di pubblicità: società semplice, impresa agricola, ecc…
Esclusioni dalla qualifica di imprenditore
All'interno delle attività che presentano caratteristiche idonee alla configurazione della nozione di impresa, tuttavia, ve ne sono alcune che, per espressa volontà del legislatore, non comportano la qualifica di imprenditore in capo ai soggetti che le esercitano. Si tratta delle professioni intellettuali; le quali a ben vedere altro non sono che una particolare attività volta alla produzione di servizi, che peraltro consistono in prestazioni d'opera intellettuale, per alcune delle quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi e la sussistenza di determinati requisiti. Le ragioni per questa scelta sono principalmente il rilevo sociale di queste attività, non volerle sottoporre a rischio d'impresa, fallimento. Le professioni intellettuali sono professioni caratterizzate dal carattere intellettuale della prestazione; dalla discrezionalità del prestatore d'opera nell'esecuzione; dalla rilevanza del solo compimento dell'attività, indipendentemente dal raggiungimento del risultato (es. il medico deve curare, ma non può garantire la guarigione). Si applica la nozione d'impresa alle professioni intellettuali solo se (ex Art.2238) “l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa”; sotto questo profilo la professione intellettuale non è più solo tale, ma è attività d'impresa.
Attività industriale e commerciale
Nel linguaggio comune, l’attività industriale si contrappone all’attività commerciale: la prima è l’attività produttiva, la seconda è l’attività di intermediazione nella circolazione di beni (acquisto e successiva vendita). Dal punto di vista giuridico, all’opposto, l’attività industriale è ricompresa fra le attività commerciali. Ciò si spiega col fatto che l’industriale utilizza, di regola, beni preesistenti (materie prime), che acquista sul mercato e quindi “trasforma” in nuovi beni (prodotti finiti), che infine sono diretti alla vendita. Secondo parte della dottrina accanto all’impresa agricola e commerciale sussiste un terzo tipo di impresa: l’impresa civile, che sarebbe l’impresa svolgente l’attività di produzione di servizi non definibile come attività industriale o comunque, più in generale, non rientranti nella attività contemplate dall’art. 2195 c.c. (es. case di cure, istituti di istruzione privata, agenzie investigative…). L'impresa civile non sussiste nel nostro ordinamento (non commerciale, non agricola), pur ipotizzata da una parte della dottrina, rimasta minoritaria. L’imprenditore civile sarebbe sottoposto solo allo statuto generale dell’imprenditore, ma non a quello commerciale (e quindi non fallirebbe). La dottrina prevalente, in ogni caso, non condivide questa impostazione.
Categorie e definizioni di imprenditori
Oltre a definire l'imprenditore in generale la legge individua diverse categorie di imprenditori, distinguendo gli imprenditori commerciali da quelli agricoli, gli imprenditori piccoli da quelli non piccoli e tali definizioni si fondano sulle caratteristiche delle rispettive attività: ciò fa sì che le medesime distinzioni tra imprenditore commerciale e agricolo, piccolo e non piccolo siano riferibili anche alle attività d'impresa e alla relative strutture organizzative, potendosi quindi parlare di “imprese agricole”, di “imprese commerciali” o di “piccole imprese”.
Il concetto giuridico di imprenditore commerciale
La necessità pratica di individuare il concetto giuridico di imprenditore commerciale si pone in quanto solo a coloro cui possa attribuirsi tale qualifica si applica la particolare normativa che ne disciplina l’attività (c.d. statuto dell’imprenditore commerciale). In particolare sono imprenditori commerciali coloro che esercitano le attività indicate nell’art. 2195.
Art 2195 Imprenditori soggetti a registrazione - Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Un’attività bancaria e assicurativa
- Altre attività ausiliarie alle precedenti
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
La norma presenta l'elenco delle attività che possono quindi definirsi commerciali. Sono attività ausiliarie quelle del mediatore, dell’agente di commercio e in genere tutte quelle attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori.
Imprese commerciali e agricole
La nozione di imprese commerciale non è definita in termini generali, bensì è desumibile dall'elenco delle attività che comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. “Tutto ciò che non è agricolo è commerciale” (in linea di massima).
Una disciplina di particolare favore il legislatore ha previsto per l’imprenditore agricolo, in considerazione proprio della natura delle attività agricole, esposte al rischio ambientale (clima, resa del fondo…). L’art. 2135 definisce la nozione di imprenditore agricolo attraverso una esaustiva elencazione delle attività principali esercitate. Quanto alla disciplina, all’imprenditore agricolo non si applica lo “statuto dell’imprenditore commerciale”, ma per esso è prevista una disciplina di particolare favore: è esonerato dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, non è assoggettabile alla procedure concorsuali ed è tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese, con la sola funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.
Attività agricole principali e connesse
Le attività agricole si dividono in due parti: attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e attività agricole connesse (connessione oggettiva e soggettiva). All'imprenditore agricolo non si applica il fallimento, storicamente, perché si riconosceva un doppio rischio d'impresa: rischio climatico aggiuntivo.
La coltivazione del fondo è l’attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali delle terre; la selvicoltura è l’attività agricola diretta alla produzione del legname (non è sufficiente la raccolta del legname dal bosco); l’allevamento di animali cioè l’allevamento di animali sia tradizionalmente allevati sul fondo, sia da cortile…
Le attività agricole connesse si intendono quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. l’agriturismo).
L'originaria formulazione della norma faceva riferimento all'allevamento del bestiame e la prevalente dottrina, interpretando restrittivamente tale espressione, la riferiva alle sole specie animali legate al fondo per essere adibite alla sua lavorazione o essere alimentate con i prodotti della terra. Nella nuova formulazione della norma è stato eliminato il riferimento al concetto tecnico di “bestiame” e pertanto sembra che il legislatore abbia abbandonato il principio secondo il quale l'allevamento di animali, per essere classificato agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento.
L'ultimo inciso del primo comma si riferisce alle attività connesse, le cd. attività agricole per connessione, ed attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita attività connesse a quelle della coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali. La connessione si sviluppa sotto due aspetti (che devono essere congiunti): la connessione soggettiva implica la necessaria identità tra chi esercita l’attività.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale
-
Diritto Commerciale - nozioni principali
-
Diritto commerciale
-
Nozioni, Diritto commerciale