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ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.-Nelle

società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio; 244

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio

sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei

conti (*);

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo

statuto(**);

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (***);

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,

nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di

atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti

compiuti (****);

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari(*****).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine

stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non

superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio

consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione

prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

(*) Competenza dell'assemblea ordinaria è l'elezione degli altri organi della società, cioè

gli altri organi assembleari sono eletti con assemblea ordinaria. E' possibile che

l'amministratore sia amministratore unico e quindi non si pone l'esigenza di nominare un

presidente e in secondo luogo per la disciplina dell'organo amministrativo prevede che il

presidente del consiglio di amministrazione sia eletto dal consiglio stesso se non lo ha

fatto l'assemblea: mentre nel collegio sindacale il presidente è sempre scelto

dall'assemblea nell'organo amministrativo la scelta del presidente del consiglio di

amministrazione in sede assembleare (da parte dell'assemblea) è il regime residuale.

(**) E' possibile per che lo statuo preveda i compensi, altrimenti la competenza è

delegata all'assemblea ordinaria. Qualora gli organi sociali vengano meno ai doveri e

obblighi che ricadono sugli stessi, l'assemblea ordinaria farà valere la loro responsabilità.

(***) E' una previsione residuale: tutto ciò che non è contemplato nell'art.2364 e non è

attribuito agli amministratori perché la legge lo attribuisce specificatamente

all'assemblea è un punto di competenza dell'assemblea.

245

(****) Prima della riforma si riteneva che l'assemblea fosse l'organo sovrano delle società,

si riteneva che la volontà dell'assemblea fosse vincolante per tutti gli altri organi sociali e

che quindi la competenza dell'assemblea fosse generale (potere di vincolare anche gli

altri organi con le sue delibere). Adesso questa sovranità è degli amministratori:

l'assemblea ha delle competenze esclusivamente dettate dalla legge e in ambito gestorio

può solo rilasciare delle autorizzazioni per il compimento di specifici atti degli

amministratori (che hanno competenza generale per quanto riguarda l'amministrazione)

e in ogni caso questa autorizzazione non libera gli amministratori dalla responsabilità dei

loro atti. In passato infatti era prassi comune che gli amministratori prima di compiere atti

che potessero comportare la loro responsabilità li facessero approvare dall'assemblea in

modo tale da liberarsi da responsabilità.

(*****) il procedimento assembleare (come si delibera) si svolge secondo un

procedimento appunto regolato dalla legge ma che può essere specificato, dettagliato

dall'assemblea ordinaria stessa.

La norma in esame detta le competenze dell'assemblea ordinaria per le società che non

abbiano optato per il sistema dualistico e che, pertanto,, siano prive del consiglio di

sorveglianza. In omaggio al principio della esclusiva responsabilità dell'organo

amministrativo per la gestione dell'impresa sociale, portato dalla legge delega, la riforma

introduce una profonda innovazione nella materia. Ricordiamo infatti che il vecchio

art.2364 con la previsione di cui al n.4, sostanzialmente statuiva che l'elenco delle

competenze dell'assemblea ordinaria dovenva ritenersi NON tassativo, stante alla

competenza residuale di tale assemblea a decidere su tutte le questioni non riservate

all'assemblea straordinaria o comunque sottoposte al suo esame dagli amministratori. La

riforma, di contro, stabilisce che gli amministratori hanno poteri generali di gestione e

l'assemblea ordinaria può deliberare solo sulle materie indicate dalla legge

(differenziandosi così dall'assemblea straordinaria solo per i quorum più bassi).

Art. 2364-bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza.-Nelle

società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza (*);

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili(**);

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

246

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

(*) Mentre nel sistema tradizione l'assemblea elegge entrambi gli organi, nel sistema

dualistico invece l'assemblea elegge uno solo delgli altri organi (consiglio di sorveglianza)

e questo perché il consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio di sorveglianza.

(**) Nel sistema tradizionale e monistico l'assemblea delibera sull'approvazione del

bilancio, invece nel sistema dualistico sulla distribuzione degli utili. Queste due delibere

sono delibere diverse. Delibera si approvazione del bilancio: viene convocata l'assemblea

ordinaria e si approvano i documenti contabili presentati all'organo amministrativo se alla

vista di questi documenti contabili emergono degli utili, l'assemblea adotta un ulteriore

delibera che concerne la distribuzione degli utili ai soci oppure l'utile viene lasciato

nell'impresa come autofinanziamento. La prima delibera in questo caso è lasciata al

consiglio di sorveglianza, la seconda è dell'assemblea ordinaria questo perché la

distribuzione degli utili è materia che riguarda i singoli soci e la legge vuole lasciare ai

singoli soci voce in capitolo in ordine alla Qpossibilità di distribuire o meno a se stessi gli

utili prodotti dalla società (organo di sorveglianza avrebbe infatti la tendenza di

accantonare e non distribuire l'utile).

Sempre in attuazione dei dettami in materia contenuti nella legge delega, il legislatore

della riforma ha ristretto le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società che optino

per il sistema dualistico, nelle quali, quindi, fra assemblea e organo amministrativo viene

interposto un consiglio di sorveglianza. In questi casi le competenze dell'assemblea

ordinaria sono limitate alla nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza, alla

determinazione del loro compenso, alle deliberazione del loro compenso, alle

deliberazioni sulla loro responsabilità, alla nomina dell'incaricato della revisione, mentre

spettano al consiglio di sorveglianza materie quali la nomina e la revoca degli

amministratori e l'approvazione del bilancio di esercizio.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 2365 Assemblea straordinaria.-L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni

dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori ie su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. I liquidatori sono

soggetti cui la legge attribuisce compiti di cura e gestione del procedimento di

liquidazione del patrimonio sociale; in particolare, la funzione fondamentali dei liquidatori

è quella di definire i rapporti della società con i terzi, al fine di consentire la ripartizione

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del patrimonio residuo fra i soci, compiendo tutti gli atti utili alla liquidazione (pagamento

dei debiti, riscossione dei crediti, formazione del bilancio finale). Fermo quanto disposto

dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo

amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni

concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la

soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli

adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel

territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436(*).

Le materie che sono inderogabilmente dell'assemblea straordinaria quindi sono tre:

1. modifiche statutarie (ogni cambiamento nei doc costitutivi deve passare

dall'assemblea straordinaria, che ha quorum più elevati per garantire la ppiù ampia

partecipazione dei voti per quanto riguarda le delibere di modifiche degli elementi

strutturali della società);

2. poteri dei liquiditari nominati e sostituiibli (quando la società si scioglie si nomina

degli organi appositi che si occupano di curare il procedimento di estinzione della

società, procedimento cd. di liquidazione)

3. possono essere delegate all'organo amministrativo, al consiglio di amministrazione

o al consiglio di gestione delibere su obbligazioni convertibili, l'aumento di capitale

(a pagamento), fusione delle società (diffusione e fusione con società possedure

nella misura del 90%), istituzione di sedi secondarie, indicazione di amministratori

rappresentanti (a chi spetta il potere rappresentativo), la riduzione del capitale in

caso di recesso del socio, adeguamenti di statuto e trasferimento di sede sociale

nel territorio nazionale.

(*) il presente comma aggiunto dalla riforma 2003 introduce un'importante novità in

quanto prevede la possibilità che lo statuto rimetta alla competenza di altri organi sociali

(amministratori, consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione) decisioni importanti ed

impegnative quali quelle sopra elencate.

Problematica: adeguamento dello statuto alle disposizioni normativi. Ogni volta che il

legislatore modifica le norme societarie si pone il problema di adeguare lo statuto alle

nuove norme se le norme statutarie fossero contrastanti → problema inte

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ari.pusi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.