Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L'AZIENDA
il concetto di azienda.
Articolo 2555 c.c.: “l'Azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa”.
È una definizione appartenente chiara: tutto ciò che l'imprenditore utilizza per realizzare
l'operazione economica.
Il dettato normativo non lascia dubbi sulla differenza di significato tra due termini
frequentemente utilizzati come sinonimi:
l'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore, lo strumento di cui
* si serve l'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
l'impresa è l'attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta attraverso
* l'esercizio del complesso di beni organizzati
Tra azienda e impresa esiste, quindi un rapporto strumentale in quanto la prima è il
mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall'esercizio di un'attività di
impresa.
Nella nozione di azienda, l'accento viene posto sul dato dell'organizzazione.
Da quello che la norma non dice si può trarre qualche altra indicazione: anzitutto che i
beni che compongono l'azienda possono essere:
mobili (ad esempio la materia prima e il prodotto finito, i macchinari e le
* attrezzature, gli autoveicoli)
immobili (ad esempio il capannone che ospita , le officine ove sono collocati gli
* uffici)
materiali e immateriali (come un brevetto o un segno distintivo qual'è la ditta)
*
non è necessario che si tratta di beni dei quali l'imprenditore sia proprietario: ogni
bene pervenuto all'imprenditore a qualsiasi titolo purché effettivamente destinato
all'impresa, diviene aziendale.
Qual'è la natura giuridica dell'azienda?
Il dibattito circa la natura giuridica dell'azienda è stato ed è tutt'ora aperto.
Il campo è conteso fra i sostenitori delle teorie cd unitarie e delle teorie cd atomistiche.
I primi (sostenitori della tesi dell'organicità) ritengono che si sia in presenza di un
bene unico, distinto dai singoli beni che lo compongono, come tale tutelabile dal suo
titolare (l'imprenditore) con gli strumenti giuridici che l'ordinamento appresta in favore
del proprietario utilizzabili anche quando egli non vanti sui beni aziendali o su alcuni di
essi, un diritto di proprietà.
Quindi l'azienda è un autonomo oggetto di diritti.
I secondi (sostenitori della tesi atomistica) concepiscono l'azienda come una mera
pluralità di beni funzionalmente fra loro collegati sui quali l'imprenditore vanta diritti
di contenuto vario (proprietà, godimento, etc..) in modo che dell'azienda non si può
parlare di un bene suscettibile di essere oggetto di un autonomo diritto reale.
I diritti vantati dall'imprenditore possono riferirsi solo sui singoli beni.
Ciò che cambia è la disciplina applicabile, nel secondo caso l'azienda viene qualificata
come una universalità di beni mobili.
Al di la del dibattito, l'azienda assume un rilevanza giuridica sotto molteplici aspetti,
e in particolare nel contesto della sua circolazione, profilo sul quale il codice si sofferma
con una disciplina specifica. L'azienda può infatti formare oggetto di trasferimento:
potrà esserne
ceduta sia la proprietà (es. compravendita, donazione, successione mortis causa
* etc..)
sia il diritto di uso (usufrutto e affitto).
*
Il codice, nell'articolo 2555 non limita la nozione di azienda in funzione
dell'imprenditore che ne è titolare: il concetto di azienda è riferibile a tutte le
imprese, quale che ne sia
la dimensione (anche il piccolo imprenditore avrà la sua azienda)
* la natura pubblica o privata dell'imprenditore
* l'ambito di attività (commerciale o agricola)
*
in questo modo le norme sull'azienda fanno parte di quello che si suole chiamare lo
statuto generale dell'imprenditore.
Questo non toglie che alcune regole sono applicabili solo ad alcuni tipi di aziende.
Avviamento.
Cosa è l'avviamento?
Dando una definizione possiamo dire che l'avviamento è l'attitudine del complesso
aziendale a produrre un risultato economico positivo.
L'azienda, come detto, in quanto complesso di beni organizzato a fini produttivi e
destinato all'esercizio di una attività economica, possiede, un valore determinato
appunto dai singoli beni (i macchinari ad esempio hanno un prezzo e a quel prezzo
vengono acquistati dall'imprenditore).
Ma l'azienda nel suo complesso ha sempre un valore distinto da quello risultante dalla
somma algebrica dei valori dei suoi singoli componenti: l'avviamento.
Quest'ultimo deriva:
o dalle capacità di chi l'azienda la gestisce
* o dalla capacità produttiva delle sue strutture e dei suoi impianti
* o dalla sua favorevole collocazione
*
(la notorietà di un ristorante, e dunque la sua capacità di attrarre clientela, dipende
dall'abilità del suo chef, dell'efficienza delle sue cucine, dalla gradevolezza dei suoi
arredi, ma anche talvolta prima dal fatto che si affaccia – unico al mondo – su piazza
Navona).
L'avviamento non può qualificarsi un elemento dell'azienda, come se ne fosse un
nuovo bene, ma deve considerarsi un suo modo d'essere, una sua qualità, dando
misura della capacità produttiva dell'azienda.
Morfologicamente l'azienda potrà assumere le configurazioni più varie, potrà
consistere in un complesso di beni assolutamente elementare (si pensi al caso limite del
ciclomotore attrezzato utilizzato da chi offre di arrotare coltelli a domicilio) o in un
impianto industriale ad alta tecnologia, ma anche più unità produttive distinte
territorialmente e dotate di qualche autonomia, non solo economica o contabile (si pensi
agli hotel che compongono una catena alberghiera), ma anche giuridica (come le
agenzie, le filiali, gli sportelli di una banca) o diversificarsi in una unità funzionalmente
autosufficienti destinate a produzioni distinte o distinguibili (si pensi a una casa editrice
che curi anche la stampa dei libri, dove all'editore di affianca il tipografo).
Necessario è tuttavia che si tratti di un complesso produttivo, tale in quanto cosi e a
quel fine organizzato: non è dunque azienda un mero aggregato di beni (è tanto meno
un singolo bene) che pure siano intrinsecamente produttivi o abbiano di per se una
capacità ovvero un'attitudine produttiva (dei terreni coltivabili o coltivati non bastano a
creare un azienda agricola, cosi come dieci autobus di un'azienda di trasporti).
Non è indispensabile che ci si trovi davanti a un complesso di beni organizzato a
fini produttivi il cui esercizio sia in atto. L'organico produttivo che venga allestito ma
non sia, non sia ancora (si predispone l'organizzazione aziendale per poi cederla ad un
terzo) o non sia più (si eredità una azienda, e nessuno degli eredi vuole o può
continuarne l'esercizio) utilizzato come tale è azienda: necessario e sufficiente è che si
tratti di un complesso di beni la cui struttura organizzativa abbia, possiede già, o ancora
mantenga, attitudine a essere utilizzato per esercitare l'attività di impresa.
Si distingue inoltre:
l'avviamento oggettivo
* è rappresentato dalla natura intrinseca dei beni che compongono l'azienda
* (brevetti, locali siti in luoghi di traffico etc..) e che si trasferisce automaticamente
con l'azienda.
L'avviamento soggettivo
* prodotto invece dalle doti manageriali dell'imprenditore ovvero dalla sua capacità
* di conquistare la clientela
Quindi l'avviamento oggettivo è ricollegabile a fattori in grado di permanere anche se
muta il titolare dell'azienda, quello soggettivo è dovuto all'abilità dell'imprenditore a
formare, conservare e accrescere la clientela (insieme dei destinatari dei beni o servizi
prodotti che l'imprenditore riesce ad accaparrasi e conservare).
Divieto di concorrenza.
Come detto, l'azienda può essere alienata dall'imprenditore, o anche data in affitto o
in usufrutto, in tutte queste ipotesi la legge pone a carico dell'imprenditore alienante o
dante causa un divieto di concorrenza.
L'articolo 2257 c.c. dispone infatti che l'alienante una azienda commerciale
deve....astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova
attività che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta.
Il divieto tende a garantire all'acquirente il mantenimento del cd avviamento soggettivo.
Nel caso dell'usufrutto o di affitto dell'azienda, il divieto di concorrenza grava sul
proprietario o sul locatore per tutta la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
È chiaro che questa norma è volta a contemperare gli interessi in gioco:
gli interessi dell'acquirente
*
il quale ha interesse alla conservazione della clientela dell'azienda acquistata, e quindi a
beneficiare di quell'avviamento di cui ha tenuto conto nell'individuazione del
corrispettivo di acquisto.
gli interessi dell'alienante
*
il quale ha interesse a non vedere indeterminatamente o eccessivamente compromessa la
propria libertà.
Lo stesso divieto vale per chi cede una azienda agricola ma solo per le attività cd
connesse e solo quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento della clientela.
Visto che si tratta di un divieto posto nell'interesse delle parti, esse sono libere, sia pure
entro certi limiti, di apportarvi delle deroghe.
Nessun limite opera per una deroga che sia volta a favorire il cedente: il divieto
dell'articolo 2557 c.c. può essere ridotto nella portata o nella durata ma anche eliminato.
Limiti vi sono invece per una deroga che sfavorisce il cedente:
il divieto di concorrenza non può mai eccedere i 5 anni
* la estensione della portata del divieto (ampliarne l'oggetto ad altre attività o per
* allargarne l'ambito territoriale) non può essere tale da impedire all'alienante ogni
attività professionale
Il divieto opererebbe anche in caso di alienazione dell'azienda di imprenditore fallito
nonché a favore del sub-acquirente e dell'erede in caso di divisione ereditaria.
La circolazione dell'azienda: oggetto e forma del contratto.
Una specifica disciplina è dettata in merito alla circolazione dell'azienda ovvero
all'oggetto, alla forma e alle conseguenze dell'atto di trasferimento ad essa relativo.
Oggetto:
L'imprenditore può, infatti,