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L'AZIENDA

il concetto di azienda.

Articolo 2555 c.c.: “l'Azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa”.

È una definizione appartenente chiara: tutto ciò che l'imprenditore utilizza per realizzare

l'operazione economica.

Il dettato normativo non lascia dubbi sulla differenza di significato tra due termini

frequentemente utilizzati come sinonimi:

l'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore, lo strumento di cui

* si serve l'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

l'impresa è l'attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta attraverso

* l'esercizio del complesso di beni organizzati

Tra azienda e impresa esiste, quindi un rapporto strumentale in quanto la prima è il

mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall'esercizio di un'attività di

impresa.

Nella nozione di azienda, l'accento viene posto sul dato dell'organizzazione.

Da quello che la norma non dice si può trarre qualche altra indicazione: anzitutto che i

beni che compongono l'azienda possono essere:

mobili (ad esempio la materia prima e il prodotto finito, i macchinari e le

* attrezzature, gli autoveicoli)

immobili (ad esempio il capannone che ospita , le officine ove sono collocati gli

* uffici)

materiali e immateriali (come un brevetto o un segno distintivo qual'è la ditta)

*

non è necessario che si tratta di beni dei quali l'imprenditore sia proprietario: ogni

bene pervenuto all'imprenditore a qualsiasi titolo purché effettivamente destinato

all'impresa, diviene aziendale.

Qual'è la natura giuridica dell'azienda?

Il dibattito circa la natura giuridica dell'azienda è stato ed è tutt'ora aperto.

Il campo è conteso fra i sostenitori delle teorie cd unitarie e delle teorie cd atomistiche.

I primi (sostenitori della tesi dell'organicità) ritengono che si sia in presenza di un

bene unico, distinto dai singoli beni che lo compongono, come tale tutelabile dal suo

titolare (l'imprenditore) con gli strumenti giuridici che l'ordinamento appresta in favore

del proprietario utilizzabili anche quando egli non vanti sui beni aziendali o su alcuni di

essi, un diritto di proprietà.

Quindi l'azienda è un autonomo oggetto di diritti.

I secondi (sostenitori della tesi atomistica) concepiscono l'azienda come una mera

pluralità di beni funzionalmente fra loro collegati sui quali l'imprenditore vanta diritti

di contenuto vario (proprietà, godimento, etc..) in modo che dell'azienda non si può

parlare di un bene suscettibile di essere oggetto di un autonomo diritto reale.

I diritti vantati dall'imprenditore possono riferirsi solo sui singoli beni.

Ciò che cambia è la disciplina applicabile, nel secondo caso l'azienda viene qualificata

come una universalità di beni mobili.

Al di la del dibattito, l'azienda assume un rilevanza giuridica sotto molteplici aspetti,

e in particolare nel contesto della sua circolazione, profilo sul quale il codice si sofferma

con una disciplina specifica. L'azienda può infatti formare oggetto di trasferimento:

potrà esserne

ceduta sia la proprietà (es. compravendita, donazione, successione mortis causa

* etc..)

sia il diritto di uso (usufrutto e affitto).

*

Il codice, nell'articolo 2555 non limita la nozione di azienda in funzione

dell'imprenditore che ne è titolare: il concetto di azienda è riferibile a tutte le

imprese, quale che ne sia

la dimensione (anche il piccolo imprenditore avrà la sua azienda)

* la natura pubblica o privata dell'imprenditore

* l'ambito di attività (commerciale o agricola)

*

in questo modo le norme sull'azienda fanno parte di quello che si suole chiamare lo

statuto generale dell'imprenditore.

Questo non toglie che alcune regole sono applicabili solo ad alcuni tipi di aziende.

Avviamento.

Cosa è l'avviamento?

Dando una definizione possiamo dire che l'avviamento è l'attitudine del complesso

aziendale a produrre un risultato economico positivo.

L'azienda, come detto, in quanto complesso di beni organizzato a fini produttivi e

destinato all'esercizio di una attività economica, possiede, un valore determinato

appunto dai singoli beni (i macchinari ad esempio hanno un prezzo e a quel prezzo

vengono acquistati dall'imprenditore).

Ma l'azienda nel suo complesso ha sempre un valore distinto da quello risultante dalla

somma algebrica dei valori dei suoi singoli componenti: l'avviamento.

Quest'ultimo deriva:

o dalle capacità di chi l'azienda la gestisce

* o dalla capacità produttiva delle sue strutture e dei suoi impianti

* o dalla sua favorevole collocazione

*

(la notorietà di un ristorante, e dunque la sua capacità di attrarre clientela, dipende

dall'abilità del suo chef, dell'efficienza delle sue cucine, dalla gradevolezza dei suoi

arredi, ma anche talvolta prima dal fatto che si affaccia – unico al mondo – su piazza

Navona).

L'avviamento non può qualificarsi un elemento dell'azienda, come se ne fosse un

nuovo bene, ma deve considerarsi un suo modo d'essere, una sua qualità, dando

misura della capacità produttiva dell'azienda.

Morfologicamente l'azienda potrà assumere le configurazioni più varie, potrà

consistere in un complesso di beni assolutamente elementare (si pensi al caso limite del

ciclomotore attrezzato utilizzato da chi offre di arrotare coltelli a domicilio) o in un

impianto industriale ad alta tecnologia, ma anche più unità produttive distinte

territorialmente e dotate di qualche autonomia, non solo economica o contabile (si pensi

agli hotel che compongono una catena alberghiera), ma anche giuridica (come le

agenzie, le filiali, gli sportelli di una banca) o diversificarsi in una unità funzionalmente

autosufficienti destinate a produzioni distinte o distinguibili (si pensi a una casa editrice

che curi anche la stampa dei libri, dove all'editore di affianca il tipografo).

Necessario è tuttavia che si tratti di un complesso produttivo, tale in quanto cosi e a

quel fine organizzato: non è dunque azienda un mero aggregato di beni (è tanto meno

un singolo bene) che pure siano intrinsecamente produttivi o abbiano di per se una

capacità ovvero un'attitudine produttiva (dei terreni coltivabili o coltivati non bastano a

creare un azienda agricola, cosi come dieci autobus di un'azienda di trasporti).

Non è indispensabile che ci si trovi davanti a un complesso di beni organizzato a

fini produttivi il cui esercizio sia in atto. L'organico produttivo che venga allestito ma

non sia, non sia ancora (si predispone l'organizzazione aziendale per poi cederla ad un

terzo) o non sia più (si eredità una azienda, e nessuno degli eredi vuole o può

continuarne l'esercizio) utilizzato come tale è azienda: necessario e sufficiente è che si

tratti di un complesso di beni la cui struttura organizzativa abbia, possiede già, o ancora

mantenga, attitudine a essere utilizzato per esercitare l'attività di impresa.

Si distingue inoltre:

l'avviamento oggettivo

* è rappresentato dalla natura intrinseca dei beni che compongono l'azienda

* (brevetti, locali siti in luoghi di traffico etc..) e che si trasferisce automaticamente

con l'azienda.

L'avviamento soggettivo

* prodotto invece dalle doti manageriali dell'imprenditore ovvero dalla sua capacità

* di conquistare la clientela

Quindi l'avviamento oggettivo è ricollegabile a fattori in grado di permanere anche se

muta il titolare dell'azienda, quello soggettivo è dovuto all'abilità dell'imprenditore a

formare, conservare e accrescere la clientela (insieme dei destinatari dei beni o servizi

prodotti che l'imprenditore riesce ad accaparrasi e conservare).

Divieto di concorrenza.

Come detto, l'azienda può essere alienata dall'imprenditore, o anche data in affitto o

in usufrutto, in tutte queste ipotesi la legge pone a carico dell'imprenditore alienante o

dante causa un divieto di concorrenza.

L'articolo 2257 c.c. dispone infatti che l'alienante una azienda commerciale

deve....astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova

attività che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela

dell'azienda ceduta.

Il divieto tende a garantire all'acquirente il mantenimento del cd avviamento soggettivo.

Nel caso dell'usufrutto o di affitto dell'azienda, il divieto di concorrenza grava sul

proprietario o sul locatore per tutta la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

È chiaro che questa norma è volta a contemperare gli interessi in gioco:

gli interessi dell'acquirente

*

il quale ha interesse alla conservazione della clientela dell'azienda acquistata, e quindi a

beneficiare di quell'avviamento di cui ha tenuto conto nell'individuazione del

corrispettivo di acquisto.

gli interessi dell'alienante

*

il quale ha interesse a non vedere indeterminatamente o eccessivamente compromessa la

propria libertà.

Lo stesso divieto vale per chi cede una azienda agricola ma solo per le attività cd

connesse e solo quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento della clientela.

Visto che si tratta di un divieto posto nell'interesse delle parti, esse sono libere, sia pure

entro certi limiti, di apportarvi delle deroghe.

Nessun limite opera per una deroga che sia volta a favorire il cedente: il divieto

dell'articolo 2557 c.c. può essere ridotto nella portata o nella durata ma anche eliminato.

Limiti vi sono invece per una deroga che sfavorisce il cedente:

il divieto di concorrenza non può mai eccedere i 5 anni

* la estensione della portata del divieto (ampliarne l'oggetto ad altre attività o per

* allargarne l'ambito territoriale) non può essere tale da impedire all'alienante ogni

attività professionale

Il divieto opererebbe anche in caso di alienazione dell'azienda di imprenditore fallito

nonché a favore del sub-acquirente e dell'erede in caso di divisione ereditaria.

La circolazione dell'azienda: oggetto e forma del contratto.

Una specifica disciplina è dettata in merito alla circolazione dell'azienda ovvero

all'oggetto, alla forma e alle conseguenze dell'atto di trasferimento ad essa relativo.

Oggetto:

L'imprenditore può, infatti,

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
145 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa.gastino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ambrosini Stefano.