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SOCIETA’ A SCOPO DI LUCRO E NON
Il perseguimento dello scopo di lucro e della ripartizione tra i soci dell’utile conseguito
sembra essenziale al contratto di società, esistono però delle società speciali, ovvero
senza lo scopo di lucro: le imprese sociali.
Esse devono infatti “destinare gli utili allo svolgimento dell’attività statutaria o ad
incremento del patrimonio” e non possono distribuire utili in favore dei soci.
L’assenza di scopo di lucro va inserita nell’atto costitutivo.
Una società non può essere iscritta nel registro delle imprese se si proclama senza
scopo di lucro. 14
TIPI DI SOCIETA’
1. SOCIETA’ DI PERSONE: I soci rispondono illimitatamente con il proprio
patrimonio personale per i debiti della società, ne fanno parte:
-LA SOCIETÀ SEMPLICE (SS) può esercitare solo attività non commerciale o
attività agricole. Modello base di tutte le società di persone.
-LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC) (anche per attività commerciale) è
soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
-LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) si caratterizza per la presenza di
due categorie di soci: i soci accomandatari (rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali) e i soci accomandanti (rispondono
limitatamente alla quota conferita).
2. SOCIETA’ DI CAPITALI: mancanza della responsabilità del socio per le
obbligazioni sociali, complessa struttura organizzativa, ne fanno parte:
-LA SOCIETA’ CON RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL)
-LA SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
-LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA)
3. SOCIETA’ COOPERATIVE: si distinguono dagli altri tipi di società per lo scopo
economico perseguito, ovvero uno scopo mutualistico che consiste nel fornire
beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione
a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.
SOCIETA’ DI PERSONE - Costituzione
Il contratto di società: accordo fra più soggetti, non può trovare fonte in un atto
unilaterale; il venir meno della pluralità dei soci, può essere causa di scioglimento
della società. Per il contratto di società di persone non sono stabiliti, requisiti formali a
pena di invalidità.
Riguardo alla forma e al contenuto del contratto, il legislatore distingue la SS, dalla
SNC e dalla SAS:
Nelle SS: il contratto non è soggetto a forme speciali, può essere stipulato
verbalmente o per iscritto; l’esistenza della società può essere anche desunta dal
comportamento concludente dei soci (tacito).
La legge non prevede, per la SS, un contenuto minimo del contratto.
Per quanto attiene all’oggetto, la società semplice può svolgere solo attività d’impresa
agricola.
Nelle SNC e SAS: il contratto deve essere adottato con scrittura privata autenticata o
atto pubblico (notaio). Nell’atto devono essere indicati: 15
-le generalità dei soci, nella SAS quali sono gli accomandatari e quali gli
accomandanti;
-la ragione sociale;
-i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
-la sede della società;
-l’oggetto sociale, cioè la descrizione dell’attività economica che la società intende
svolgere;
-i conferimenti di ciascun socio;
-le regole sulla ripartizione degli utili;
-la durata della società.
REGISTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Società semplice: iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese
Società semplice agricola
Snc vanno iscritti nel registro delle imprese
Sas
Se la società semplice non si iscrive nel registro delle imprese, ha l’impossibilità di
avvalersi, dell’efficacia dichiarativa della pubblicità. SNC e SAS, invece, se non
provvedono all’iscrizione, si definiscono irregolari e subiscono l’applicazione della
disciplina della società semplice per quanto concerne i loro rapporti con i terzi.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
La legge non regola espressamente l’invalidità del contratto di società di persone.
Le cause di invalidità si identificano con quelle di nullità e di annullabilità previste in
generale per i contratti. (contratto: accordo fra le parti, causa, oggetto e forma)
Deve ritenersi che con l’invalidità della società di capitale:
- le cause di invalidità del contratto sociale operano quali cause di scioglimento della
società;
- gli atti compiuti in nome della società conservano i loro effetti e la vincolano nei
confronti dei soggetti con i quali sono intercorsi;
- i soci non sono liberati dall’attuazione dei conferimenti ancora non adempiuti e
rispondono, se a ciò tenuti, illimitatamente e solidalmente con la società per
l’adempimento delle obbligazioni sociali.
GLI OBBLIGHI DEI SOCI
Gli obblighi dei soci verso la società non si limitano soltanto agli aspetti patrimoniali
del conferimento dei beni promessi, ma sul socio grava una generale obbligo di
collaborazione verso la società.
I soci sono tenuti a effettuare in favore della società i conferimenti ai quali si sono
obbligati con il contratto sociale, anche nel silenzio del contratto. Nella società di
persone non vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili, essi possono essere:
-conferimenti di denaro
-conferimenti di beni
-conferimenti di crediti
-conferimenti d’opera (impresta il proprio lavoro)
-conferimenti di servizi 16
Per le s.n.c. e le s.a.s. il concetto di capitale sociale, non menzionato espressamente
come elemento del contratto, emerge in almeno due luoghi:
art. 2303: divieto di distribuire utili se il capitale è in perdita
art. 2306: tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale
La disciplina legale dei singoli conferimenti è così sintetizzabile:
- nel silenzio del contratto sociale i conferimenti devono essere effettuati in denaro;
- i beni in natura possono essere conferiti in proprietà o in godimento;
- il conferimento di credito implica a carico del socio la garanzia della solvenza del
debitore ceduto;
- il conferimento d’opera può anche non essere capitalizzato, in questo caso conferisce
solo il diritto agli utili nella misura determinata dal contratto sociale.
NO PATTO LEONINO: è nullo il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o perdite.
C’è il divieto per i soci di servirsi delle cose appartenenti alla società per fini estranei a
quelli sociali senza il consenso degli altri soci.
Nelle società che possono svolgere attività commerciale è posto a carico dei soci (nella
s.a.s. dei soli accomandatari) il divieto di concorrenza nei suoi confronti.
La violazione dell’obbligo espone il socio sia alla sanzione dell’esclusione, sia al
risarcimento del danno eventualmente provocato alla società.
AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ PER OBBLIGAZIONI SOCIALI
Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio è
distinto da quello dei soci. Le forme e i limiti di questa responsabilità variano a
seconda dei tipi di società di persone:
- nella SS: illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali i soci
che hanno agito in nome e per conto della società.
I soci non amministratori possono limitare la loro responsabilità con un apposito patto
che è opponibile ai terzi solo se viene portato a loro conoscenza con mezzi idonei; in
caso contrario ha efficacia solamente interna: il socio potrà rivalersi sui consociati.
- nella SNC: tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le
obbligazioni sociali nei confronti dei terzi ai quali non è opponibile alcun patto
limitativo della responsabilità
- nella SAS: illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali sono
soltanto gli accomandatari, gli accomandanti rischiano soltanto quanto conferito.
La responsabilità dei soci è connotata dalla sussidiarietà: i creditori che hanno agito
nei confronti del debitore principale e non sono stati interamente soddisfatti, possono
agire nei confronti degli altri soci. 17
Il socio al quale il creditore sociale chiede il pagamento può invocare il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio sociale:
-nella SS è il socio che, per evitare il pagamento, indica al creditore i beni della società
sui quali egli può agevolmente soddisfarsi;
-nella SNC e nella SAS è il creditore che, per potersi rivolgere al socio, deve dimostrare
di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale.
Il socio che entra a far parte di una società di persone risponde illimitatamente di tutte
le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte precedentemente al suo ingresso; il socio
che, per qualsiasi ragione, esce dalla società rimane comunque responsabile per tutte
le obbligazioni sociali sorte o esistenti al momento dello scioglimento del rapporto.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata e solidale: il creditore
può rivolgersi a ciascun socio per ottenere il pagamento dell’intero credito vantato
verso la società. Sarà poi il singolo socio a potersi rivalere nei confronti degli altri soci,
in conformità degli accordi interni sulla sopportazione delle perdite.
IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
C’è una distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci, i creditori del
socio non possono vantare diritti verso la società per il soddisfacimento del loro
credito. C’è divieto di compensazione dei crediti che un soggetto ha verso il socio con i
debiti che ha verso la società.
Il creditore particolare del socio, può però agire sulla quota di partecipazione del socio
nella società, nonché sugli utili maturati in suo favore.
Nelle società personali, infatti, non è possibile il mutamento della persona del socio
senza il consenso di tutti gli altri: da qui l’impossibilità per il creditore di compiere atti
esecutivi sulla quota che conducano alla sua vendita forzata.
La legge, allora, riconosce al creditore particolare il diritto, a certe condizioni, di
ottenere la liquidazione della quota del socio:
-nella società semplice può essere richiesta dal creditore se questi dimostra che gli
altri beni personali so