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L'imprenditore

La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

  • Oggetto dell’impresa: determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • Dimensione dell’impresa: determina la distinzione tra la figura del piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande.
  • Natura del soggetto che esercita l’impresa: determina la distinzione fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Statuto generale dell’imprenditore

Regola tutte le tipologie di imprenditori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche e private. Lo statuto generale dell'imprenditore comprende la disciplina dell'azienda e dei caratteri distintivi, la disciplina e tutela della concorrenza e dei consorzi e infine la disciplina delle opere dell'ingegno.

Art. 2082

“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”

Elementi che qualificano l’imprenditore

  • Professionalità: esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva, importante è la continuità. La professionalità non implica però che l’attività imprenditoriale debba essere svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il costante ripetersi di attività d’impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività (es. struttura balneare). La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando, per la sua rilevanza economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.
  • Economicità: idoneo a coprire i costi con i ricavi, escludendo tutte le attività svolte in perdita (es. beneficienza).
  • Organizzazione: coordinamento dei fattori della produzione.
  • Attività di produzione o di scambio di beni o servizi: serie coordinata di atti tra loro collegati da un fine unitario.

Le professioni intellettuali

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa, è questo il caso delle professioni intellettuali. Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali quando l’attività professionale è inserita in un’attività più complessa, di per sé qualificabile come impresa (es. il chirurgo titolare di una clinica).

Spendita del nome

Un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato compiuto. Se colui che compie l’atto non dichiara di agire in nome di un altro, si ritiene che egli abbia agito in nome proprio e l’atto gli è imputato; se invece, spende il nome di un altro soggetto, l’atto sarà imputato a quest’ultimo solo se il rappresentante ha il potere di compiere atti in suo nome. Imprenditore è quindi colui che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome d’altri. Es. Attività riconducibile ad Aldo, ma esercitata da Giovanni in nome proprio, l’impresa è imputata a quest’ultimo (Giovanni).

Impresa illecita

È imprenditore chi esercita un’impresa anche se in violazione di un obbligo; le conseguenze dell’illiceità non si riservano sul piano della qualificazione dell’attività, ma sul piano dell’inadempimento dell’obbligo violato. L’impresa illecita è un’attività contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita, basta non fossero consapevoli dell’illiceità. È pacifico che il titolare di una impresa illegale è esposto al fallimento, non potrà però avanzare le pretese del titolare di un’azienda. Principio generale: nessuno può avvantaggiarsi del proprio illecito. Impresa illecita ci può essere in mancanza di autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge (es. banche), o facente parte di attività criminose (es. sfruttamento della prostituzione).

Impresa occulta

Imprenditore occulto (o indiretto) è un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un prestanome. In tale modo riesce a compiere l'attività d'impresa pur non apparendo come colui che la esercita. Questa figura, creata dalla giurisprudenza, permette di associare l'imprenditore occulto al fallimento, in quanto obbligato in solido col prestanome, pur non avendone i requisiti formali. Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c'è un contratto di mandato senza rappresentanza. L'imprenditore occulto mette i soldi per l'attività d'impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l'imprenditore apparente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile. Al fallimento possono avanzare richieste di credito solo coloro che hanno crediti verso il dominus, non quelli che li hanno verso il prestanome.

Società di comodo

La veste di prestanome è assunta da una società.

Capacità per l'esercizio d’impresa

La regola fondamentale sull’esercizio dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire (minorenni e interdetti) oppure con capacità soggetta a limitazioni (inabilitati e minori emancipati), è quella per cui, salvo il caso del minore emancipato, non può essere intrapresa una nuova attività, ma può solo continuarsi un’impresa precedente (per esempio, iniziata dall’interdetto prima dell’interdizione o ereditata dal minore) qualora il tribunale, rilasci una specifica autorizzazione. L’autorizzazione ha una valenza generale, nel senso che il genitore, il tutore o il soggetto inabilitato può compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa senza bisogno di richiedere volta a volta autorizzazioni specifiche. Nel caso dell’esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la qualità di imprenditore godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze negative sul piano patrimoniale, ivi compreso il fallimento.

Inizio e fine dell’impresa

Principio di effettività: si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività e si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione. L’acquisto o la perdita delle qualità d’imprenditore si ricollega a dati formali quali l’iscrizione o la cancellazione del soggetto dal registro delle imprese.

Inizio

Sufficiente il compimento di una serie coordinata di atti di organizzazione (non serve si sia già instaurato un rapporto con il primo cliente):

  • Persone fisiche: principio di effettività.
  • Società: costituzione.

Cessazione

Coincide con la dissoluzione dell’apparato aziendale, quindi con l’effettivo compimento della liquidazione. Per le società, cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Classificazione degli imprenditori

Scopo: individuare la disciplina.

  • In base all’attività esercitata: commerciale/agricola.
  • Soggettiva (chi la esercita?): persone fisiche/società/enti pubblici.
  • Dimensionale: criteri diversi a seconda della finalità.
  • Classificazione di diritto speciale: impresa artigianale o impresa sociale.

Piccolo imprenditore

Art. 2083: “Colui che esercita un’attività d’impresa organizzata in prevalenza con proprio lavoro e dei proprio famigliari”

  • Coltivatori diretti del fondo solo se c’è prevalenza del lavoro proprio.
  • Artigiani sugli altri fattori della produzione.
  • Piccoli commercianti.

Il piccolo imprenditore deve iscriversi nel registro delle imprese e deve tenere le scritture contabili.

Imprenditore agricolo

Art. 2135: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”

  • Essenziali:
    • Coltivazione di un fondo.
    • Allevamento di animali di qualsiasi specie.
    • Tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.
  • Connesse:
    • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
    • Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Imprenditore agricolo è parificato all’imprenditore ittico. Imprenditore non soggetto al fallimento, ma soggetto a doppio rischio: il rischio a cui è sottoposta ogni azienda e il rischio di eventuali eventi atmosferici che possono influire in modo pesante sulla resa dell’attività agricola.

Impresa familiare

È sempre un’impresa individuale (non collettivo), i familiari hanno alcuni diritti verso colui al quale è imputata l’impresa, ma non ne diventano soci, quindi se il familiare/imprenditore viola i loro diritti, ciò resta senza conseguenze. Tutela dei membri della famiglia attraverso il mantenimento economico.

Impresa coniugale

Gestita da entrambi i coniugi in comunione legale.

Artigiani

L’elemento che caratterizza l’impresa artigiana è proprio l’attività che svolge l’artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l’impresa ma deve lavorare personalmente “nel processo produttivo e in misura prevalente” nella produzione, cioè di una persona che “con le sue mani” crea il prodotto, quasi fosse un artista. Limite dimensionale dell’impresa artigiana: fino a 40 persone.

Fallimento del piccolo imprenditore

La legge fallimentare ha introdotto un sistema di individuazione del piccolo imprenditore, ai fini della sottoposizione al fallimento. Il fallimento però non può essere sempre richiesto, ma è necessario, che sussistano due presupposti uno soggettivo e l'altro oggettivo.

  • Presupposto soggettivo: è quello di essere imprenditore commerciale. Non sono soggetti a fallimento gli imprenditori che dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    1. Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro.
    2. Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro.
    3. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro al momento dell’esame della richiesta di fallimento.
  • Presupposto oggettivo: è dato dalla condizione di insolvenza, ossia quando, a seguito di inadempimenti o di altri fatti esterni, il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ossia a mezzo denaro, assegni, cambiali). L'imprenditore si trova in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Imprenditore commerciale

Art. 2195: Gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  • Un'attività bancaria o assicurativa.
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Sono tutti commerciali gli imprenditori non agricoli. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Obbligo di tenere le scritture contabili.

Imprenditori soggetti a registrazione

  • Sezione ordinaria:
    • Imprenditori individuali non piccoli.
    • Imprenditori commerciali non piccoli.
    • Tutte le società (eccetto le semplici).
    • Società estere con sede in Italia.
    • Enti pubblici che svolgono attività d’impresa.
    • Reti di imprese.
  • Sezione speciale:
    • Imprenditori ittici o agricoli.
    • Società tra professionisti, tra avvocati.
    • Società semplici.
    • Società start-up.
    • Piccoli imprenditori commerciali.
    • Imprese sociali.
    • Imprese artigiane.

Obbligo d’iscrizione entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa. Prima di effettuare un’iscrizione, l’ufficio deve procedere a un controllo di regolarità formale, ossia accertare che l’atto/fatto, rientri tra quelli di cui la legge richieda l’iscrizione.

Effetti della pubblicità o effetti dell’iscrizione

  • Pubblicità dichiarativa: l’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi anche se non ne erano a conoscenza. Se la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può opporre il fatto o l’atto non iscritto ai terzi, “a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.
  • Pubblicità notizia: per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità non ha valore dichiarativo, ma solo di notizia (non rende, cioè, l’atto o il fatto di per sé opponibile ai terzi in virtù della semplice iscrizione), tranne per l’imprenditore agricolo.
  • Pubblicità costitutiva: per l’atto costitutivo di società di capitali l’iscrizione ha effetto costitutivo.

Scritture contabili

È nell’interesse dell’imprenditore istituire un apparato amministrativo contabile che gli consenta di sapere in modo veloce se, come e dove abbia guadagnato o perso. La tenuta di un’ordinata contabilità e della documentazione relativa all’attività svolta serve, anche a proteggere interessi ulteriori rispetto a quelli dell’imprenditore. Il fondamento dell’obbligo consiste nell’esigenza, in caso di dissesto dell’impresa, di ricostruire a posteriori cause della crisi ed eventuali beneficiari di atti di distrazione. Tanto è vero che la mancata o la disordinata tenuta della contabilità può, in caso di fallimento, essere severamente punita: la bancarotta, a seconda dei casi, semplice o fraudolenta.

Soggetti obbligati

Le scritture contabili sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Obbligatoriamente, qualsiasi imprenditore commerciale non piccolo e qualsiasi società commerciale devono tenere:

  • Il libro giornale: indica in ordine cronologico tutte le operazioni attive e passive relative all’impresa.
  • Il libro degli inventari: sono fotografie dello stato dell’impresa, devono essere redatti all’inizio dell’impresa, nonché alla chiusura di ogni esercizio annuale con il bilancio. L’inventario consiste nell’indicazione e valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore.
  • Le altre scritture contabili: che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (per esempio il libro mastro).

Modalità di tenuta

I libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità; non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Efficacia probatoria

Le scritture contabili possono essere usate in giudizio come mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute.

  • Contro: Fanno sempre prova, anche se non regolarmente tenute. Chi vuole utilizzarle in proprio favore non può scinderne il contenuto.
  • A favore:
    1. Che le scritture siano regolarmente tenute.
    2. Che la lite sia con un altro imprenditore.
    3. Che la controversia concerna rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Per rispettare il diritto dell’imprenditore alla riservatezza della propria documentazione contabile, il giudice può disporre solo l’esibizione di singole scritture contabili, solo per estrarne le registrazioni concernenti la controversia. Soltanto in tre ipotesi il giudice può ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili: nelle controversie relative allo scioglimento delle società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

I rappresentanti dell’imprenditore

L'imprenditore nello svolgimento della sua attività si avvale quasi sempre dell'opera di altri soggetti, collaborazione spesso necessaria per realizzare quella attività organizzata di capitale e lavoro. Troviamo:

  • Institore: preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale oppure di una sede secondaria.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicadallest di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.
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