DIRITTO DELLE IMPRESE (Manuale breve)
– L’IMPRESA E IL MERCATO
PARTE PRIMA
– e la nozione d’impresa
Capitolo I Il fenomeno
una classica impostazione, l’economia è costituita da due aree principali: la
Secondo produzione e il
consumo. Esiste una terza area essenziale al fenomeno del sistema economico, che ne rappresenta in qualche
misura l’essenza, attraverso la quale l’uomo riesce a soddisfare i propri bisogni: lo scambio.
Il luogo di elezione nel quale questo essenziale momento del funzionamento dell’economia si svolge è il
mercato, dove domanda e offerta si incontrano in maniera trasparente.
Il termine mercato ha assunto gradatamente una valore semantico complesso. Nel lessico degli economisti, è
sinonimo di insieme degli scambi relativi a una determinata merce o a una determinata area geografica. In
una diversa accezione il mercato identifica la comunità degli operatori economici che si incontrano per
commerciare fra loro; poi esso è divenuto il sistema di regole che governa l’attività di scambio.
Il mercato è stato in ogni epoca oggetto di attenti controlli da parte delle autorità pubbliche, sia al fine di
prevenire le truffe a danno dei consumatori, sia al fine di assicurare il corretto svolgimento.
sono da un lato i bisogni degli uomini e dall’altro
I fondamentali fattori propulsivi del sistema economico
l’intraprendenza degli stessi a cercare di soddisfarli per trarne un vantaggio e procurarsi così le risorse per
soddisfare i propri beni. Con l’evoluzione del sistema, e con l’accrescersi della sua complessità, le attività
hanno cominciato a specializzarsi.
L’abbattimento delle barriere, soprattutto giuridiche, tra un mercato e l’altro, e il conseguente superamento
della compartimentazione dei mercati, ha preso avvio negli USA; questo processo è poi proseguito nelle CE,
oggi UE. Oggi, limitatamente alle merci, mediante i trattati internazionali sul libero scambio (WTO), la
globalizzazione interessa sostanzialmente l’intero pianeta. Proprio di questo sistema nella sua dimensione
giuridica si occupa il diritto commerciale, con particolare attenzione allo studio del suo elemento base,
l’impresa, che non ha mai smesso di evolversi, determinando la necessità di una normativa sempre attenta
alle nuove problematiche che di volta in volta si sono poste.
Nel sistema del diritto privato sono ritracciabili due complessi di norme: il sistema del diritto civile
incentrato sul diritto di proprietà, diretto a regolare l’appartenenza delle risorse esistenti al fine di distribuirle
tra i diversi consociati, come pure a delineare il contenuto dei poteri nei quali siffatta appropriazione si
risolve. A sua volta, il diritto civile si sostanzia il diritto di godere delle risorse e quindi di utilizzarle al fine
di sfruttarne il valore d’uso, e potere di disporre delle stesse e dunque di alienarle essenzialmente al fine di
realizzarne il valore di scambio. Nell’ambito di questo sistema il contratto emerge come modo volontario di
acquisto della proprietà, e dunque come espressione della sovranità del proprietario in ordine ai beni
rientranti nella propria sfera di appartenenza.
Un sistema giuridico siffatto risultava coerente a un sistema economico incentrato sulla ricchezza
immobiliare, e caratterizzato da un modo di produzione agricolo. In questo quadro, risultava del tutto
l’esigenza di precisare con certezza il fondamento, il contenuto e i confini della proprietà terriera.
primaria
Per altro verso, si rendeva necessario provvedere a regolare l’appropriazione, oltre che dei beni produttivi, e
cioè dei fondi, anche dei beni di nuova produzione. A tal fine il sistema ha provveduto qualificando questi
ultimi come frutti, e in particolare come frutti naturali. Accanto al sistema di produzione agricola si è
sviluppato un sistema radicalmente diverso, basato non già sulla distribuzione dei beni tra i consociati,
quanto piuttosto sulla divisione del lavoro vale a dire del compito di produrli e sulla specializzazione
dell’intero sistema di produzione. Tale specializzazione riguarda tanto i produttori quanto gli stessi prodotti.
In questo diverso sistema, la produzione non risulta destinata allo stesso produttore e nemmeno
esclusivamente agli latri produttori, ma a tutti i consociati. Risulta cioè destinata allo scambio. All’attività di
produzione si collega dunque quella di scambio: si produce per scambiare sul mercato, e cioè per
commerciare, e chi es3ercita la relativa attività viene indicato come mercante o commerciante; lo scambio è
quindi momento essenziale dell’attività del mercante, è l’atto di commercio.
L’attività in questione non viene risolta personalmente dal solo mercante, ma richiede il coinvolgimento
quantomeno della sua famiglia, e poi anche di estranei. Essa implica cioè una vera e propria organizzazione.
Nell’ambito del sistema economico commerciale emergono esigenze nuove e diverse, se non addirittura
opposte a quelle che caratterizzano il sistema di produzione fondato sull’agricoltura. Per un verso, lo
scambio dei prodotti sul mercato si svolge con una celerità incompatibile con la cautela e la lentezza che
caratterizzano il trasferimento dei fondi. Per altro verso, la produzione esige specifiche discipline dirette a
2
regolare sia l’organizzazione produttiva, sia la collocazione sul mercato dei prodotti; la compresenza di una
pluralità di mercanti comporta inoltre una sorta di fisiologica conflittualità tra costoro, e cioè una
concorrenza. L’esercizio dell’attività del commerciante implica infine l’investimento di risorse finanziarie in
misura normalmente eccedente le possibilità del mercato che se le procura attraverso il finanziamento.
Dal punto di vista giuridico, a prevalenza del sistema commerciale piuttosto che di quello agricolo risulta
fondamentale. I sistemi fondamentalmente agricoli possono soddisfare le esigenze di mercato limitandosi ad
a specifiche regole civilistiche. Diversamente, nell’ambito di quelli
introdurre singole eccezioni
essenzialmente commerciali si rende necessaria la previsione di un organico complesso di norme, e cioè di
un vero e proprio sistema giuridico commerciale.
Il passaggio da un sistema essenzialmente agricolo e politicamente organizzato su base feudale a una
fondamentalmente commerciale e caratterizzato dall’affermarsi della civiltà comunale, segna l’origine del
moderno diritto commerciale.
In una prima fase, il diritto commerciale risultava caratterizzato in termini di disciplina di una specifica
professione. Il commercio veniva considerato come un mestiere. Parallelamente, alle regole che
componevano il diritto commerciale, inteso nel senso di diritto dei commercianti, erano assoggettati
esclusivamente gli appartenenti alle corporazioni. Ad una statualizzazione della produzione e
dell’applicazione del diritto commerciale si assiste solo in tempo relativamente recenti, con l’emanazione in
Francia delle ordinanze sul commercio di terra del 1673 e quella sul commercio del mare nel 1682.
Nell’ambito delle norme, e poi delle leggi commerciali potevano in particolare distinguersi due gruppi di
discipline: lo statuto professionale del commerciante e la disciplina degli atti del commercio. Al superamento
di questo sistema si assiste solo con la rivoluzione francese: l’affermazione dei principi di libertà e di
eguaglianza si tradusse sul piano economico nel riconoscimento della libertà di commercio (1791), ossia
della possibilità per chiunque di esercitare la professione di commerciante. Il riconoscimento di tale libertà,
unitamente alla scelta di Napoleone di raccogliere le regole applicabili in materia di commercio in
un’apposita legge, il codice del commercio 1807, ha segnato una svolta decisiva nell’evoluzione non solo del
commercio, ma dello stesso diritto commerciale. In questo sistema il diritto commerciale, pur rappresentando
un sistema diverso e autonomo dal diritto civile, risultava comunque a esso connesso, dal momento che
anche il diritto civile poteva trovare applicazione alla materia del commercio in mancanza di leggi e usi
commerciali. La qualità di commerciante viene riconosciuta a chiunque esercitasse per professione abituale
atti di commercio in senso oggettivo. L’applicazione della disciplina sostanziale e processuale degli atti e dei
rapporti commerciali finisce per trovare applicazione non soltanto a quelli compiuti dai commercianti ma a
tutti gli atti di commercio in senso oggettivo, da chiunque compiuti.
Il diritto commerciale vede pertanto modificarsi non solo la struttura ma anche la configurazione e lo statuto
speciale, riservato a chi era in possesso della relativa qualifica. Da diritto dei commercianti che era, il diritto
commerciale diviene diritto del commercio, e cioè degli atti del commercio.
La possibilità di considerare il diritto commerciale in termini di autonomo sistema viene meno nel 1942, a
seguito dell’unificazione del diritto privato in un sistema unitario, regolato dal codice civile. In esso finisce
per essere collocata gran parte della disciplina un tempo contenuta nel codice del commercio fatta eccezione
per la disciplina del commercio marittimo e per la disciplina in materia di fallimento. La prima è confluita
nel codice della navigazione; la seconda è stata collocata in una legge diversa dal codice civile, la c.d. legge
fallimentare, unitamente a quella delle altre procedure concorsuali. La disciplina storicamente derivante dal
codice di commercio e riportata nel codice civile vede accrescere la propria influenza sostanziale. Talune
rilevanti regole originariamente applicabili alla sola materia del commercio finiscono infatti per assumere
una portata generale assistendosi alla c.d. commercializzazione del diritto privato. In un sistema siffatto,
viene meno la possibilità di individuare una disciplina generale degli atti e dei rapporti commerciali, diversa
cioè da quella degli atti e rapporti civili. Nel sistema attuale, non risulta invece preclusa la possibilità di
prevedere uno statuto speciale riservato a determinati soggetti, ed è proprio questa la direzione nella quale
sembra muoversi il codice civile del 1942. Due sono i profili che meritano di essere segnalati. Per un verso,
la sostituzione della figura del commerciante con quella dell’imprenditore commerciale rappresenta
l’espressione dell’evoluzione del sistema economico segnalata dalla progressiva perdita di centralità del
fenomeno del commercio. Per altro verso, deve segnalarsi che anche la disciplina tradizionalmente indicata
diretta a regolare non già la persona dell’imprenditore, quanto piuttosto e
in termini di statuto, appare
direttamente l’impresa. È proprio l’impresa a rappresentare l’autentico oggetto di quella parte di diritto
privato che si è soliti designare come diritto commerciale. 3
centrale che il codice civile ha assegnato all’impresa è stato dunque il riflesso della centralità
Il rilievo
assunta nella realtà economica della prima metà del ‘900 dal fenomeno della produzione con carattere di
industrialità. La doppia anima (diritto del lavoro e diritto delle corporazioni) che connota il diritto delle
imprese in Italia all’indomani della codificazione si conserva sostanzialmente inalterata anche
nell’immediato dopo guerra con l’avvento della Costituzione. Quest’ultima muove dalla netta affermazione
del principio della liberà d’impresa e ribadisce che il nostro sistema è improntato ai principi teorizzati dal
pensiero economico di stampo liberale. La Costituzione fatica tuttavia a riconoscere del tutto il primato del
l’art. 41 Cost. Mentre infatti il primo comma riconosce il diritto di
mercato concorrenziale. Ne è conferma
ogni consociato di esercitare liberamente l’iniziativa economica, i commi successivi a sue possibili e
significative limitazioni, legittimando così la prospettiva di un accentuato intervento pubblico
dell’economica. In questo senso è significativo il terzo comma, che consente allo Stato di prevedere
interventi in funzione di controllo e indirizzo delle attività economiche private. Ancora più significativa è la
previsione dell’art.43 Cost., la dove si ammette che lo Stato si possa riservare l’esercizio delle attività di
preminente interesse generale; norma che riflette la convinzione che non tutto possa essere lasciato al
dispiegarsi della concorrenza. Il sistema che ne risultava (c.d. economia mista) si è venuto progressivamente
modificando a partire dalla fine degli anni ’50 per effetto del processo di integrazione europea. Tre sono le
conseguenze principali che il processo di integrazione ha avuto sul diritto delle imprese. La prima può
individuarsi nella progressiva erosione della sovranità statale rispetto alla produzione delle norme giuridiche
destinate a disciplinare l’esercizio delle attività economiche e a risolvere i conflitti che il loro svolgimento
nel mercato determina. La seconda è rappresentata dal tramonto della concezione per cui le ragioni di
interesse generale possono giustificare l’imposizione di limiti e controlli al dispiegarsi della libera iniziativa
in campo economico. La prospettiva che viene posta al centro è quella del primato del mercato. Siffatta
impostazione ha condotto a ridurre drasticamente le forme di intervento pubblico nell’economia di matrice
dirigista o corporativa. Basti pensare al fenomeno delle c.d. privatizzazione che ha interessato quasi tutte le
imprese pubbliche, ossia quelle il cui esercizio negli anni lo Stato si era riservato. Imprese che là dove
esercitate attraverso il modello organizzativo dell’ente pubblico sono state dapprima riorganizzate secondo il
conservandone l’intero capitale sociale in mano pubblica (c.d.
modello della società per azioni, sebbene
privatizzazione in senso formale), in modo da poter poi rendere più agevole la progressiva cessione della loro
proprietà ai privati (c.d. privatizzazione in senso sostanziale). Si pensi inoltre alla progressiva attuazione dei
vincoli e dei limiti di natura amministrativa all’esercizio dell’iniziativa privata; alla scomparsa delle misure
volte a garantire forme di sostegno pubblico alle imprese; all’abolizione dei monopoli legali anche per le
attività volte all’erogazione dei servizi essenziali (c.d. liberalizzazioni).
Primato del mercato e arretramento dell’intervento pubblico non significano che l’esercizio delle attività
economiche debba essere lasciato all’incondizionata sfera di libertà delle imprese. Il riconoscimento del
ruolo centrale del mercato nell’economia contemporanea implica che il legislatore non possa evidentemente
astenersi dall’intervenire al fine di contenere il rischio che la libera iniziativa vi si esprima in forme tali da
non condurre i risultati ottimali attesi. Tale obiettivo viene realizzato con la previsione di norme repressive di
quelle condotte imprenditoriali, le quali sono tuttavia in grado di impedire il dispiegarsi di un effettivo gioco
norme antitrust). L’esigenza in esame è soddisfatta affidando ad autorità pubbliche
concorrenziale (le c.d.
una funzione di regolazione. Ciò è avvenuto sia:
i. Nei mercati in cui emerge la necessità di protezione di altri valori di rango costituzionale
ii. Nei mercati cui ancora non sussiste una sufficiente dimensione concorrenziale
Tale potere di regolazione tuttavia è circoscritto all’adozione di misure che servano a ridurre il rischio di
condotte abusive. il modo d’essere
Il processo di integrazione europea è il fattore che con maggiore evidenza ha condizionato
del sistema del diritto delle imprese attuale.
La crescita esponenziale del progresso tecnico e soprattutto dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione
concorrono a ridurre per le imprese i costi di transazione e in tal modo offrono nuove molteplici possibilità di
organizzazione. Si verifica così un progressivo recupero di centralità di una tecnica di organizzazione
dell’attività economica basata sul contratto.
La dimensione globale dei mercati è tra i fattori che hanno reso sempre più complesso il sistema delle fonti
di produzione normativa del diritto delle imprese. Ciascuno Stato nazionale non può aspirare a mantenere il
monopolio nella regolazione di fenomeni economici che travalicano le proprie frontiere.
Particolarmente evidente risulta la crescente difficoltà delle fonti di tradizionali regole oggettive di tenere il
passo con dinamiche economiche in rapida evoluzione. La necessità di adeguarsi alle mutevoli esigenze
4
un’accentuata flessibilità in punto di formazione del
giuridiche di traffici economici e finanziari richiede
diritto; flessibilità che rischi di entrare in conflitto con la tendenziale rigidità del sistema delle fonti. Questo
obiettivo è perseguito tramite una complessa e articolata tecnica di produzione normativa: ossia una tecnica
di normazione spesso per principi, le cui declinazione operative vengono poi demandate ora ad atti
secondari, quando non anche a norme di autoregolazione. Questa tecnica di produzione normativa si sta ora
estendendo anche al diritto delle società e ad altre aree del diritto delle imprese.
Viene in rilievo l’inarrestabile fenomeno di produzione di norme sovranazionali, che in molti casi mette in
crisi il modello stesso di ordinamento a sovranità statale, divenendo necessario soddisfare le rinnovate
istanze di uniformità dell’intero corpus speciale del diritto commerciale. Si pensi a quanto già accennato a
proposito del processo di integrazione europea o anche alla più generale dimensione globale degli scambi.
di
Questo conduce all’affermazione fonti transnazionali delle regole e dei traffici, le cui disposizioni sempre
più spesso sono ritenute direttamente azionabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali, le quali
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