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– I MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
PARTE PRIMA
–
Capitolo IV Patrimonio, capitale e bilancio 97
–
Capitolo VI La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata assume una posizione particolare nel panorama dei modelli organizzativi
delle attività di impresa e centrale nelle scelte politiche del legislatore. Anche dal punto di vista pratico non
atteso che esso concerne il tipo più diffuso di società.
può sfuggire la rilevanza dell’istituto,
Si tratta invero:
1) di una società cui il legislatore riconosce personalità giuridica (art. 2331)
2) di una società che risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio (art. 2462)
3) di una società che può evidenziare caratteri fortemente personali
Il legislatore sembra aver pensato alla s.r.l. in termini di società di persone a responsabilità limitata, ma
l’amplissima liberà lasciata al socio o ai soci che vi partecipano di dettarne le regole di funzionamento fa si
che all’atto pratico il ruolo centrale riconosciuto alla persona dei soci possa scolorire quasi completamente e
lo statuto della singola società possa atteggiarsi in termini assai simili a quella di una società per azioni. Con
la riforma del 2003 il modello della s.r.l. è per la prima volta stato regolato nel nostro ordinamento
autonomamente. Sembra così giungere a maturazione il lungo processo di evoluzione di un modello
intermedio tra le società di persone e quelle azionarie.
Oggi anche in Italia, la nuova s.r.l. si presta come un modello effettivamente autonomo e intermedio tra
quelli di persone e quelli azionari. È ancora necessario soffermarsi sul reale significato e sulle implicazioni
del pure enunciato slogan: quello per cui la s.r.l. si atteggerebbe come società di persone a responsabilità
limitata. Dal punto di vista del codice civile, non è revocabile in dubbio che la s.r.l. appartenga al novero
delle società di capitali. La s.r.l. è ancora considerata una società di capitali poiché le persone dei soci non
rilevano per la loro capacità di solvenza. Il riferimento alle società di persone non è fatto quindi per
contrapporre le s.r.l. a quella a responsabilità illimitata e tanto meno deve essere fatto per far rientrare la s.r.l.
nel novero di quello con autonomia patrimoniale imperfetta e cioè prive di personalità giuridica. È un
modello disciplinato in modo da far emergere con maggiore nettezza la rilevanza del socio e delle persone
dei soci e quanto tanto sul piano delle disposizioni di legge inderogabili quanto su quello dei principi
generali, oltre che ovviamente sul piano delle potenzialità riconosciute all’autonomia statutaria.
Lo slogan della società di persone a responsabilità limitata si giustifica anche alla luce del fatto che
l’autonomia delle parti del rapporto è libera di organizzare e disciplinare la società anche come praticamente
fosse una società di persone. Tutti i soci potranno per statuto essere amministratori e il loro potere di gestione
potrà esplicarsi disgiuntamente o congiuntamente; le decisioni dei soci potranno quasi sempre essere prese al
di fuori di un procedimento assembleare e quindi con tecniche non collegiali. Questi sinettici esempi non
colgono poi che alcune delle tante potenzialità che l’autonomia negoziale ha per dare corretto rilievo alle
A questo proposito merita subito di essere segnalata la possibilità di prevedere nell’atto
persone dei soci.
costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge. Il socio escluso avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al
patrimonio sociale. In caso di esclusione non potrà essere utilizzata la tecnica del rimborso basata sulla
non procedutosi all’acquisto della partecipazione, né
riduzione del capitale sociale. Ne discende che,
essendovi sufficienti riserve disponibili per rimborsare il valore medesimo, la società dovrà essere posta in
liquidazione e al diritto alla liquidazione della quota si sostituirà il diritto alla quota di liquidazione.
L’atto costitutivo delle s.r.l. può prevedere un meccanismo di riduzione dei contratti sulla gestione delle
società attraverso il ricorso a terzi arbitratori.
Le ampie potenzialità dell’autonomia negoziale e soprattutto quelle appena ricordate, fanno poi si che in una
s.r.l. possa prevedersi come statuizione dell’atto costitutivo quasi tutto ciò che in una società per azioni deve
essere necessariamente confinato sul piano parasociale.
La s.r.l. è nel sistema della riforma del 2003 un modello nettamente distinto da quello delle società per azioni
vuoi per l’esaltazione dei suoi caratteri personali, vuoi per il riconoscimento di maggiore spazio
all’autonomia negoziale.
Per quanto attiene al contenuto necessario dell’atto costitutivo della s.r.l. (art. 2463) esso non differisce
sostanzialmente da quello dello s.p.a., se non per alcune particolarità (denominazione, capitale sociale
ecc.). Per quanto riguarda la struttura, nelle s.r.l. l’atto costitutivo risulterà normalmente da un unico
minimo
conteso documentale, esseno meno diffusa che nelle s.p.a. la prassi di dividere le regole relative al
funzionamento della società (contenuto nello statuto), dalle altre prescrizioni e statuizioni direttamente legale
al momento genetico della società (contenute nell’atto costitutivo). 98
La s.r.l. può essere partecipata da una o più persone sia fisiche che giuridiche (art. 2463). Le uniche ipotesi di
responsabilità illimitata che conseguono a ipotesi di inadempimento rispetto a specifici obblighi che gravano
sull’unico socio. L’art. 2462 dispone infatti che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni
in cui l’intera
sociali sorte nel periodo partecipazione è appartenuta ad una sola persona questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti promessi non sia stati interamente liberati (art. 2464). Resta da
chiedersi se siano ammissibili e se abbiano valore genuinamente sociale o semplicemente parasociale:
i. tanto le clausole con le quali si preveda che ciascun socio risponda delle obbligazioni sociali, oltre
che con la propria quota, anche per una somma multipla della quota stessa
ii. quanto le clausole che obblighino i soci a ricapitalizzare la società in presenza di perdite
Il carattere spiccatamente personale del tipo della s.r.l. emerge con particolare nettezza della disciplina dei
conferimenti.
Anzitutto è riconosciuta all’autonomia negoziale la possibilità di svincolare da un rapporti di diretta
misura del conferimento e misura della partecipazione sociale. Solo se l’atto costitutivo non
proporzionalità
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Si consente così di dare rilevanza sul piano della partecipazione alla società ad apporti dei soci di carattere
strettamente personale che sfuggono a una valutazione economica.
In secondo luogo, è possibile conferire tutto ciò che sia suscettibili di valutazione economica (art. 2464) e
quindi non solo denaro, crediti e beni in natura, ma anche prestazioni di carattere personale.
È poi certamente possibile conferire alla società prestazioni d’opera e servizi. L’obbligo di conferire in
società prestazione d’opera e servizi deve essere necessariamente assunto dal socio congiuntamente alla
prestazione di una polizza assicurativa, di una fideiussione bancaria o di una cauzione in denaro a favore
della società. Tali polizze, fideiussioni o cauzioni non devono intendersi come il vero e proprio oggetto del
conferimento, ma piuttosto come necessarie garanzie di quella prestazione.
La possibilità di conferire in società prestazioni d’opera e servizi non esclude la possibilità di prevedere con
un’apposita clausola dell’atto costitutivo la diversa ipotesi di un obbligo di uno o più soci a eseguire
prestazioni accessorie, oltre al conferimento. La prestazione della garanzia è poi prevista come strumento
alternativo al versamento del contante in caso di conferimento in denaro. Infatti, il socio che si sia obbligato
a liberare la sua quota di partecipazione con denaro deve, all’atto della sottoscrizione della quota, versare
almeno un quarto della somma che si è impegnato a conferire in società e le ulteriori parti quando ne sia
richiesto dagli amministratori; tuttavia, si contempla la possibilità che il primo o i successivi versamenti
siano sostituti dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.
Il carattere spiccatamente personale della s.r.l. rintraccia altresì nel più generale regime di finanziamento.
Particolare rilievo assume la disposizione dell’art. 2467, secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a
favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali. Tale previsione
evidenzia infatti la rilevanza della persona del socio nel rapporto con la società. Sempre a proposito del
finanziamento deve poi segnalarsi la possibilità per le s.r.l. di emettere titoli di debito (art. 2483). Nel
si è dovuta contemperare l’esigenza di un’apertura al
disciplinare questo tipo di finanziamento delle s.r.l.
mercato del capitale di credito con quella della necessaria salvaguardia dei risparmiatori: da ciò deriva il
fatto che, i titoli di debito emessi da s.r.l. possono essere sottoscritti esclusivamente da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali, ove facciano circolare tali titoli, rispondono ex lege
della solvenza della società nei confronti dei successivi acquirenti. Si prevede una sorta di obbligazione in
via di regresso in capo al sottoscrittore, analoga a quella dell’art. 2412 nell’ipotesi di emissione e
sottoscrizione di obbligazioni di società per azioni oltre i limiti quantitativi posti dallo stesso articolo.
L’emissione di titoli di debito e le sue modalità presuppone un’apposita previsione dell’atto costitutivo.
L’atto costitutivo dovrà altresì prevedere limiti generali al ricorso a questo strumento di finanziamento.
La decisione di emettere i titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e può prevedere che la
società possa modificare tali condizioni. I titoli di debito devono necessariamente rappresentare una
posizione attiva di un rapporto di finanziamento in senso stretto, quindi sono inammissibili titoli ibridi o
partecipativi o titolo convertibili.
Oltre al