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Estratto del documento

– I MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

PARTE PRIMA

Capitolo IV Patrimonio, capitale e bilancio 97

Capitolo VI La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata assume una posizione particolare nel panorama dei modelli organizzativi

delle attività di impresa e centrale nelle scelte politiche del legislatore. Anche dal punto di vista pratico non

atteso che esso concerne il tipo più diffuso di società.

può sfuggire la rilevanza dell’istituto,

Si tratta invero:

1) di una società cui il legislatore riconosce personalità giuridica (art. 2331)

2) di una società che risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio (art. 2462)

3) di una società che può evidenziare caratteri fortemente personali

Il legislatore sembra aver pensato alla s.r.l. in termini di società di persone a responsabilità limitata, ma

l’amplissima liberà lasciata al socio o ai soci che vi partecipano di dettarne le regole di funzionamento fa si

che all’atto pratico il ruolo centrale riconosciuto alla persona dei soci possa scolorire quasi completamente e

lo statuto della singola società possa atteggiarsi in termini assai simili a quella di una società per azioni. Con

la riforma del 2003 il modello della s.r.l. è per la prima volta stato regolato nel nostro ordinamento

autonomamente. Sembra così giungere a maturazione il lungo processo di evoluzione di un modello

intermedio tra le società di persone e quelle azionarie.

Oggi anche in Italia, la nuova s.r.l. si presta come un modello effettivamente autonomo e intermedio tra

quelli di persone e quelli azionari. È ancora necessario soffermarsi sul reale significato e sulle implicazioni

del pure enunciato slogan: quello per cui la s.r.l. si atteggerebbe come società di persone a responsabilità

limitata. Dal punto di vista del codice civile, non è revocabile in dubbio che la s.r.l. appartenga al novero

delle società di capitali. La s.r.l. è ancora considerata una società di capitali poiché le persone dei soci non

rilevano per la loro capacità di solvenza. Il riferimento alle società di persone non è fatto quindi per

contrapporre le s.r.l. a quella a responsabilità illimitata e tanto meno deve essere fatto per far rientrare la s.r.l.

nel novero di quello con autonomia patrimoniale imperfetta e cioè prive di personalità giuridica. È un

modello disciplinato in modo da far emergere con maggiore nettezza la rilevanza del socio e delle persone

dei soci e quanto tanto sul piano delle disposizioni di legge inderogabili quanto su quello dei principi

generali, oltre che ovviamente sul piano delle potenzialità riconosciute all’autonomia statutaria.

Lo slogan della società di persone a responsabilità limitata si giustifica anche alla luce del fatto che

l’autonomia delle parti del rapporto è libera di organizzare e disciplinare la società anche come praticamente

fosse una società di persone. Tutti i soci potranno per statuto essere amministratori e il loro potere di gestione

potrà esplicarsi disgiuntamente o congiuntamente; le decisioni dei soci potranno quasi sempre essere prese al

di fuori di un procedimento assembleare e quindi con tecniche non collegiali. Questi sinettici esempi non

colgono poi che alcune delle tante potenzialità che l’autonomia negoziale ha per dare corretto rilievo alle

A questo proposito merita subito di essere segnalata la possibilità di prevedere nell’atto

persone dei soci.

costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ulteriori rispetto a quelle previste dalla

legge. Il socio escluso avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al

patrimonio sociale. In caso di esclusione non potrà essere utilizzata la tecnica del rimborso basata sulla

non procedutosi all’acquisto della partecipazione, né

riduzione del capitale sociale. Ne discende che,

essendovi sufficienti riserve disponibili per rimborsare il valore medesimo, la società dovrà essere posta in

liquidazione e al diritto alla liquidazione della quota si sostituirà il diritto alla quota di liquidazione.

L’atto costitutivo delle s.r.l. può prevedere un meccanismo di riduzione dei contratti sulla gestione delle

società attraverso il ricorso a terzi arbitratori.

Le ampie potenzialità dell’autonomia negoziale e soprattutto quelle appena ricordate, fanno poi si che in una

s.r.l. possa prevedersi come statuizione dell’atto costitutivo quasi tutto ciò che in una società per azioni deve

essere necessariamente confinato sul piano parasociale.

La s.r.l. è nel sistema della riforma del 2003 un modello nettamente distinto da quello delle società per azioni

vuoi per l’esaltazione dei suoi caratteri personali, vuoi per il riconoscimento di maggiore spazio

all’autonomia negoziale.

Per quanto attiene al contenuto necessario dell’atto costitutivo della s.r.l. (art. 2463) esso non differisce

sostanzialmente da quello dello s.p.a., se non per alcune particolarità (denominazione, capitale sociale

ecc.). Per quanto riguarda la struttura, nelle s.r.l. l’atto costitutivo risulterà normalmente da un unico

minimo

conteso documentale, esseno meno diffusa che nelle s.p.a. la prassi di dividere le regole relative al

funzionamento della società (contenuto nello statuto), dalle altre prescrizioni e statuizioni direttamente legale

al momento genetico della società (contenute nell’atto costitutivo). 98

La s.r.l. può essere partecipata da una o più persone sia fisiche che giuridiche (art. 2463). Le uniche ipotesi di

responsabilità illimitata che conseguono a ipotesi di inadempimento rispetto a specifici obblighi che gravano

sull’unico socio. L’art. 2462 dispone infatti che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni

in cui l’intera

sociali sorte nel periodo partecipazione è appartenuta ad una sola persona questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti promessi non sia stati interamente liberati (art. 2464). Resta da

chiedersi se siano ammissibili e se abbiano valore genuinamente sociale o semplicemente parasociale:

i. tanto le clausole con le quali si preveda che ciascun socio risponda delle obbligazioni sociali, oltre

che con la propria quota, anche per una somma multipla della quota stessa

ii. quanto le clausole che obblighino i soci a ricapitalizzare la società in presenza di perdite

Il carattere spiccatamente personale del tipo della s.r.l. emerge con particolare nettezza della disciplina dei

conferimenti.

Anzitutto è riconosciuta all’autonomia negoziale la possibilità di svincolare da un rapporti di diretta

misura del conferimento e misura della partecipazione sociale. Solo se l’atto costitutivo non

proporzionalità

prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Si consente così di dare rilevanza sul piano della partecipazione alla società ad apporti dei soci di carattere

strettamente personale che sfuggono a una valutazione economica.

In secondo luogo, è possibile conferire tutto ciò che sia suscettibili di valutazione economica (art. 2464) e

quindi non solo denaro, crediti e beni in natura, ma anche prestazioni di carattere personale.

È poi certamente possibile conferire alla società prestazioni d’opera e servizi. L’obbligo di conferire in

società prestazione d’opera e servizi deve essere necessariamente assunto dal socio congiuntamente alla

prestazione di una polizza assicurativa, di una fideiussione bancaria o di una cauzione in denaro a favore

della società. Tali polizze, fideiussioni o cauzioni non devono intendersi come il vero e proprio oggetto del

conferimento, ma piuttosto come necessarie garanzie di quella prestazione.

La possibilità di conferire in società prestazioni d’opera e servizi non esclude la possibilità di prevedere con

un’apposita clausola dell’atto costitutivo la diversa ipotesi di un obbligo di uno o più soci a eseguire

prestazioni accessorie, oltre al conferimento. La prestazione della garanzia è poi prevista come strumento

alternativo al versamento del contante in caso di conferimento in denaro. Infatti, il socio che si sia obbligato

a liberare la sua quota di partecipazione con denaro deve, all’atto della sottoscrizione della quota, versare

almeno un quarto della somma che si è impegnato a conferire in società e le ulteriori parti quando ne sia

richiesto dagli amministratori; tuttavia, si contempla la possibilità che il primo o i successivi versamenti

siano sostituti dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

Il carattere spiccatamente personale della s.r.l. rintraccia altresì nel più generale regime di finanziamento.

Particolare rilievo assume la disposizione dell’art. 2467, secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a

favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali. Tale previsione

evidenzia infatti la rilevanza della persona del socio nel rapporto con la società. Sempre a proposito del

finanziamento deve poi segnalarsi la possibilità per le s.r.l. di emettere titoli di debito (art. 2483). Nel

si è dovuta contemperare l’esigenza di un’apertura al

disciplinare questo tipo di finanziamento delle s.r.l.

mercato del capitale di credito con quella della necessaria salvaguardia dei risparmiatori: da ciò deriva il

fatto che, i titoli di debito emessi da s.r.l. possono essere sottoscritti esclusivamente da investitori

professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali, ove facciano circolare tali titoli, rispondono ex lege

della solvenza della società nei confronti dei successivi acquirenti. Si prevede una sorta di obbligazione in

via di regresso in capo al sottoscrittore, analoga a quella dell’art. 2412 nell’ipotesi di emissione e

sottoscrizione di obbligazioni di società per azioni oltre i limiti quantitativi posti dallo stesso articolo.

L’emissione di titoli di debito e le sue modalità presuppone un’apposita previsione dell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo dovrà altresì prevedere limiti generali al ricorso a questo strumento di finanziamento.

La decisione di emettere i titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e può prevedere che la

società possa modificare tali condizioni. I titoli di debito devono necessariamente rappresentare una

posizione attiva di un rapporto di finanziamento in senso stretto, quindi sono inammissibili titoli ibridi o

partecipativi o titolo convertibili.

Oltre al

Dettagli
A.A. 2015-2016
109 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco.galafassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.