Estratto del documento

Introduzione

La norma è il principio a cui si devono attenere tutte le leggi sottostanti. Vi sono anche le norme straordinarie che regolano determinate situazioni e norme secondarie che, anche se hanno un gran peso, devono sempre attenersi alle direttive regolamentari.

Il legislatore per decidere una norma può utilizzare diversi sistemi: si può utilizzare un metodo che consente di capire perché il legislatore ha scelto tale sistema e quali conseguenze si hanno, chiamato sistema di interpretazione economica della legge.

Efficienza: consiste nella massimizzazione del volere di entrambe le parti e nella riduzione di quei costi che vengono sostenuti da due contrattatori per arrivare a quell’accordo. Le transazioni che riguardano l’impresa sono complesse. La scuola di Chicago ha trovato il modo di diminuire i costi di transazione spostandosi su due logiche: distributiva e allocativa delle risorse.

Il legislatore infatti quando stabilisce una regola deve valutarne l’efficienza: ogni scelta ha delle conseguenze. Le scelte non sono sempre nette o evidenti.

I vantaggi compensativi si hanno quando una legge è efficiente solo per alcuni. Secondo l’ottimo paretiano si ha una condizione in cui nessuno viene danneggiato ma qualcuno ha dei vantaggi in più.

Nel 1606 John Law ideò un sistema azionario (non c’erano però garanzie di successo e nessun tipo di informativa). Inventò anche dei documenti con le promesse di acquisto dei bulbi di tulipano che sarebbero ancora dovuti fiorire (opzioni).

L’impresa e l’imprenditore

L’impresa: è un fascio di contratti organizzato in forma di impresa fino a che comporta scambi. È inteso come centro stabile di organizzazione.

L’imprenditore può essere commerciale, agricolo e piccolo (fallibile e non fallibile). L’imprenditore commerciale può essere individuale, fondare una società di persone (snc, ss e sas) o una società di capitali (spa, srl e sapa).

L’imprenditore: è colui che esercita un’attività economica organizzata volta allo scambio sul mercato. “Attività” perché svolta professionalmente ed è responsabile del fallimento. “Organizzata” perché non ha bisogno ogni volta di organizzare i singoli in modo distinto e separato.

Art. 2082 cc: l’imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2195: imprenditore commerciale

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  • Un'attività bancaria o assicurativa.
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 2135: imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (1).

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 2083: imprenditore piccolo

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L’azienda

L’azienda: è il complesso dei beni e dei rapporti che l’imprenditore destina ad attività d’impresa. Ciò rimarca che impresa e azienda non sono la stessa cosa: l’azienda può “girare” separatamente dall’impresa, infatti i contratti (di conferimento, di cessione ecc.) sono fondamentali nell’economia moderna.

L’azienda non può esserci senza l’impresa: l’imprenditore esercita un’attività economica ed il suo scopo è creare ricchezza nuova che vada a beneficio suo e dei soci (scopo lucrativo). L’impresa economica infatti implica che l’imprenditore non produca per l’autoconsumo.

L’attività dell’imprenditore è sistematica duratura e continua e deve avere uno scopo di lucro (prolungamento della definizione di impresa).

Il primo problema è quello dell’imputazione dell’attività (la capacità dell’attività d’impresa visto che vi è il problema degli atti non compiuti all’imprenditore) e vi è il problema della provenienza del denaro: evasione.

Riciclaggio del denaro attraverso un’attività d’impresa: attività lecita apparentemente ma portata avanti da un’attività illecita. In tal modo i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono “ripuliti” e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali.

Imprenditore occulto

Imprenditore occulto: è un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività ma tramite un prestanome. In tal modo riesce a compiere l’attività d’impresa pur non apparendo come colui che la esercita. Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c'è un contratto di mandato senza rappresentanza: l'imprenditore occulto è il mandante mentre l'imprenditore apparente è il mandatario.

L'imprenditore occulto mette i soldi per l'attività d'impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l'imprenditore apparente, che di solito è nullatenente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile. Procedura concorsuale: se vi sono soci occulti il fallimento si estende anche a questi.

Secondo l’articolo 147 (secondo comma) c’è chi è occulto perché non vuole fallire o non vuole adempiere ai pagamenti: “Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”.

Art. 2740 cc: adempimento dell’obbligazione di responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Nel caso dell’imprenditore individuale non c’è autonomia patrimoniale. Nelle società di persone se il capitale non è sufficiente si andrà a chiedere ai soci. Nelle SAS il capitale e i beni degli accomandatari possono essere presi nei limiti del conferimento di capitali iniziale.

Note: (1) Le parti possono determinare un certo ordine di priorità nell'aggressione ai beni oggetto della garanzia generica patrimoniale, sempre che, così facendo, non rendano eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore. (2) Nella sostanza tutto il patrimonio del debitore costituisce la cosiddetta garanzia generica del creditore, con l'avvertenza però che, se un determinato bene esce dal suddetto patrimonio (ad esempio, se il debitore lo vende), il creditore non avrà più il diritto di sottoporlo ad azione esecutiva. Di regola, ciascun soggetto ha a disposizione un solo patrimonio, sul quale possono rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori, tuttavia una recente legislazione ha previsto, sempre con maggior larghezza, che taluni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un medesimo soggetto, vengano a costituire un cosiddetto patrimonio separato, nei confronti del quale potranno perciò agire esecutivamente soltanto ed esclusivamente le categorie di creditori indicate dal legislatore.

Impresa illecita

Un’impresa è quando:

  1. Attività lecita con singoli atti illeciti (es. corruzione). La corruzione è diversa dalla concussione: nel primo caso è l’imprenditore che corrompe mentre nel secondo il pubblico funzionario induce ad un’attività corrotta.
  2. Attività illecita con atti leciti (es. serraglio o locazione locali).
  3. Attività totalmente illecita (contrabbando, schiavitù).

L’imprenditore commerciale

Definizione: secondo l’art. 2195 cc sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  3. Un’attività di trasporto per terra per aria o per acqua.
  4. Un’attività bancaria o assicurativa.
  5. Altre attività ausiliarie alle precedenti.

L’imprenditore agricolo

È un imprenditore agricolo chi svolge una determinata attività:

  • Coltivazione di un fondo: comprende agricoltura, coltivazione in serra o vivai e floricoltura.
  • Selvicoltura: si tratta di attività agricola caratterizzata dalla cura del bosco al fine di ricavarne i relativi prodotti.
  • Allevamento di animali: comprende allevamento in batteria, allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia, attività cinotecnica, allevamento di animali da cortile e acquacoltura.

(Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, le acque dolci, salmastre o marine)

  • Attività agricole connesse: vanno a riguardare la commercializzazione dei prodotti del fondo. Sono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale oppure attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Sono attività oggettivamente commerciali che vengono però considerate attività agricole quando esercitate in connessione con una delle attività agricole essenziali.

Il piccolo imprenditore

Secondo l’articolo 2083 sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per aversi piccola impresa è necessario che l’imprenditore presti il proprio lavoro all’interno dell’impresa e il suo lavoro e quello degli eventuali famigliari che collaborano nell’impresa prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio che altrui investito nell’impresa. Non è piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali anche se non si avvale di alcun collaboratore.

Per il piccolo imprenditore vi è la deroga delle scritture contabili, l’imprenditore deve iscriversi all’albo delle imprese giusto per dare la notizia: rendo dotte le consociate (senza avere conseguenze).

Pubblicità legale

Registro unico (con sezione speciale)

Registro imprese «ordinario» commerciale (2195 c.c.)

Registro imprese «sezione speciale» «piccolo» (2083 c.c.)

Registro imprese «sezione speciale» agricolo (2135 c.c.)

Pubblicità dichiarativa.

Pubblicità notizia (art. 2, d.lgs. 228/2001) (con società semplici).

Pubblicità dichiarativa.

Pubblicità costitutiva.

Impresa artigiana

Impresa artigiana: è disciplinata dall’art. 443 del 1985:

Impresa individuale, società di persone, società di capitali.

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendosene piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L’imprenditore nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione dei servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o di ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa escluse le società per azioni ed accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

  1. È costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.
  2. È costituita ed è esercitata in forma di società in accomandita semplice sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o in accomandita semplice.

In caso di trasferimento di atto tra vivi della titolarità della società di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo coma.

L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dalla committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Limiti dimensionali

L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di opera personale dipendente diretto personalmente dall’artigiano o dai soci sempre che non superi i seguenti limiti:

  1. Per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti.
  2. Per l’impresa che lavora in serie purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti.
  3. Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura un massimo di 32 dipendenti.
  4. Per l’impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti.
  5. Per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti.

Tema della pubblicità legale

I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono predisposti dall'ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Vi è quindi un albo nel quale viene richiesta la registrazione di informazioni necessarie ad agevolare traffici e operazioni.

Accanto alla funzione di informare, la pubblicità giuridica può avere quella di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. Ciò significa che, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.

Vari possono essere i mezzi di pubblicità previsti dall

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Eugiorgi1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.
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