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Diritto Commerciale:

Soggetto entra all’interno del sistema giuridico privatistico ha due qualità

fondamentali:

Capacità giuridica

 Capacità di agire

All’interno del diritto commercial l’impresa è collocata al vertice, disciplina

dell’impresa definisce i comportamenti da attuare al fine di poter portare avanti il

suo svolgimento e ottenere un equilibrio tra i diversi interessi. La nozione

impresa varia a seconda della disciplina in cui deve trovare applicazione (es

impresa bancaria e d’investimento).

Contiene nozione di imprenditore e non quella di impresa.

ART. 2082 c.c: (concetto dell’impresa nel diritto commerciale) imprenditore è

colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni o servizi.

Nel nostro ordinamento non c’è un concetto univoco d’impresa, è un concetto

utilizzato in modo vario.

Impresa può essere vista come:

Attività produttiva: ART.2555 c.c azienda insieme di beni organizzati

 dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, modello

comportamentale che rappresenta una sequenza coordinata

strutturalmente e funzionalmente al raggiungimento di uno scopo

Organizzazione: Imprenditore è il capo dell’impresa.

 Professionalità: Materia tributaria

 Economicità: Pluralità

Requisiti necessari e sufficienti per un’impresa:

1. Attività produttiva o di scambioAttività vuol dire un’attività di atti che

devono essere tra di loro funzionalmente collegati e finalizzati al

perseguimento di un determinato obiettivo.

Sequenza di atti connessi, che deve essere coordinata e strutturata non

sufficiente un singolo atto autonomo.

E’ necessario che ci sia anche un orientamento di questa attività al

perseguimento di un risultato che sia all’esterno riconoscibile come

produttivo e quindi può riprodurre un’utilità che prima non c’era (rispetto

allo stato quo ante).

Può essere prodotta attraverso trasformazione fisica di materie prime

(attività produttiva) oppure trasferimento di un bene da un luogo ad un

altro (attività di scambio).

2. Organizzazione Secondo requisito, Individuo deve utilizzare non solo il

lavoro personale ma anche mezzi esterni tipicamente rappresentati da

capitale e lavoro altrui questi sono effetti di fattori produttivi altrui che

presuppongono in capo all’imprenditore un’opera di organizzazione.

Imprenditore deve svolgere un’opera di organizzazione ovvero un ordine

funzionale e strutturale di fattori produttivi approntandoli all’impiego nel

processo produttivo. Lavoro forza lavoro acquisita nel mercato

Capitalequalunque entità materiale ed immateriale che ne consente di

avere la disponibilità a prescindere dal titolo.

Imprenditore richiamato a stabilire ordine con riferimento a questi fattori

produttivi.

Se il ruolo del titolare si esaurisce in una materia merita esecutiva

(eterorganizzazione), rappresentando come unico fattore impiegato nel

processo produttivo il lavoro personale, non è un’impresa ma bensì un

lavoro autonomo.

3. Economicità esistono due orientamenti:

1. Metodo lucrativo al fine di produrre un margine di profitto, i costi sono

stabilit ex ante alla produzione con l’intento di realizzare ricavi che

coprano i costi diano vita ad un margine di profitto.

2.Metodo di economia in senso stretto tende al pareggio tra i costi e i

ricavi. I costi sono fissati ex ante alla produzione con l’intento di ottenere

ricavi che ricoprano quest’ultimi senza un particolare focus sul margine di

profitto.

Il metodo di economia in senso stretto è quello considerato corretto dal

nostro ordinamento, imprenditore deve ricoprire i costi fissati ex ante dai

ricavi.

Nel momento in cui si svolge attività imprenditoriale tanto meno bisogno

perseguire la copertura dei costi con i ricavi, questo vuol dire che le

imprese di mera erogazione come (mense benefiche) non possono essere

considerate come imprese dal momento in cui i costi non sono coperti

dall’attività stessa ma bensì da un soggetto esterno. Non è imprenditore

colui che offre beni e servizi a condizione che ex ante i ricavi non sono in

grado di ricoprire i costi.

4. Professionalità Professionalità è il primo requisito della nozione di

impresa, vuol dire che l’attività deve essere svolta in maniera abituale,

stabile e reterata non può essere un’attività meramente occasionale o

sporadica.

Non vuol dire esclusività il soggetto può svolgere più attività produttive.

Non è sinonimo di continuità il soggetto può interrompere l’attività

(impianti sciistici), Questo vuol dire che in buona sostanza l’attività deve

essere svolta in via stabile ma non necessariamente in via continuativa

(spiaggia).

Non è sinonimo di pluralità di affari il soggetto può svolgere anche solo un

unico affare.

Impresa Lecita ed Illecita:

Liceità vuol dire che è indifferente ai fini dell’integrazione della fattispecie

impresa il fatto che l’attività sia o meno in sé lecita e venga esercitata invece in

assenza uno dei requisiti previsti dalla legge. L’impresa esisterà e si applicherà la

normativa in maniera d’impresa anche dove l’attività dovesse essere illecita. Se

un’impresa è illecita allora è immorale in quanto le leggi dello statuto ma può

essere definita come tale perché rispetta i principi dell’art 2082.

Ritiene parte della dottrina che l’unica conseguenza in termini di tutela sia

rappresentata dal fatto che la situazione opererà a vantaggio dei soggetti che

opereranno con l’impresa ma non potrà operare a vantaggio dell’illecità stessa.

Il c.c suddivide imprenditori in due categorie:

In base all’oggetto dell’attività

1. Agricolo (art.2135 c.c.) È imprenditore agricolo chi esercita una delle

seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di

animali e attività connesse.

L’imprenditore agricolo il soggetto che svolge attività agricole essenziali o

connesse.

occorre soffermarsi sulla ragione della scelta di attribuire all’impresa

agricola rilevanza normativa più ristretta, cioè di escluderla dal novero dei

fenomeni imprenditoriali destinatari della disciplina dell’impresa nella sua

interezza e, soprattutto, della parte posta a tutela del credito alla

produzione. L’impresa agricola incentra la maggior parte del suo processo

produttivo sul fondo di conseguenza non richiede importanti investimenti

nei fattori produttivi in quanto i fattori produttivi coincidono per lo più con

il fondo stesso. Sta di fatto che, nell’ambito di una più ampia riforma di

modernizzazione del settore agricolo (d.lgs. 228/2001), la versione

originaria dell’art. 2135 è stata integrata di due commi (il co. 2 e 3), che

descrivono, rispettivamente, che cosa siano le attività agricole essenziali

(co.2) e le attività agricole per connessione (co.3).

Attività essenziali volte alla coltivazione del fondo, sevilcultura ed

allevamento di animali.

Quello che viene preso in considerazione oggi rispetto a un passato quindi

al posto della sussistenza del Fondo (fondo passa da elemento chiave a d

elemento eventuale sostituito dal ciclo biologico) è la sussistenza di un

ciclo biologico nel senso che ricadono nell’attività agricole essenziali tutte

quelle attività che sono dirette alla cura di un ciclo biologico (oltre alle

attività connesse al fondo sono considerate essenziali attività che possono

prescindere dalla presenza di un fondo).

Agricole connesse utilizzo dei prodotti che prevalentemente devono

venire dal fondo per una loro lavorazione. (produco uva e faccio vino).

Pertanto, oggi sono attività agricole per connessione tutte le attività di

trasformazione e commercializzazione di prodotti che provengono

prevalentemente dall’attività agricola essenziale, anche nel caso in cui per

il tramite di queste attività si realizzi la parte principale se non proprio

l’intero risultato economico dell’iniziativa. Inoltre, sono comunque

connesse le attività di produzione e di fornitura di beni e servizi ottenuti

impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono

l’azienda agricola dello stesso soggetto, a prescindere, ancora una volta,

dalla circostanza che tale attività resti subordinata all’attività essenziale o

costituisca qualcosa di normale nell’agricoltura. Il riferimento è

principalmente alle attività di agriturismo, le quali sono qualificate come

imprese agricole se le strutture di ricezione degli ospiti per offrire loro

servizi di ristorazione e finanche alberghieri sono le strutture che

compongono l’azienda agricola.

Guarda nella dispensa connessione oggettiva e soggettiva.

Deve essere un prodotto dell’attività agricola essenziale.

2. Commerciale (art.2195 c.c.) imprenditore commerciale il soggetto che

esercita elencazione di questi punti:

Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.

 Un’attività intermedia nella circolazione dei beni.

 Un’attività di trasporto per terra, acqua ed aria.

 Un’attività bancaria o assicurativa.

 Altre attività ausiliarie precedenti.

Elencazione eterogenea, i primi due punti sono chiari e definiscono la

nozione di impresa commerciale e gli altri tre sono un’esemplificazione

delle attività sopraelencate.

Le prime due attività sono importanti perché permettono di definire cosa si

intende per imprenditore commerciale, pertanto, l’impresa commerciale è

un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come

industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come

intermediaria.

Industrialità non è chiaro a che tipo di industrailità si va a riferire, prima

dottrina afferma che è un’attività automatizzata, come primo concetto non

è corretto perché ci sono attività agricole che non possono essere

considerate industriali (ESimpresa artigiana).

Intermediareità l’intermediarietà alluderebbe alle attività classicamente

commerciali di acquisto (all’ingrosso) per la rivendita (al dettaglio).

Ne consegue che chi propone l’interpretazione appena illustrata

circoscrive l’impresa commerciale ai fenomeni anzidetti, tuttavia senza

escludere che vi possano essere ulteriori fenomeni produttivi che, pur non

avendo natura agricola, non avrebbero nemmeno natura commerciale. In

quest’ottica, la nozione generale di impresa si articolerebbe, in base alla

natura, non solo nell’impresa agricola, da un lato, e nell’impresa

commerciale, dall’altro lato, ma a questa coppia di categorie se ne

aggiungerebbe una terza che è invalso qualificare come impresa civile.

Impresa civilele imprese artigiane ad esempio, sul presupposto che il

sottostante processo produttivo non possa qualificarsi industriale, in

quanto mai interamente automatizzato.

Pertanto, proprio nella prospettiva di evitare il suddetto risultato,

l’opinione prevalente è ormai orientata nel senso di interpretare in altro

modo i due requisiti appena menzionati, in particolare attribuendo al

primo (all’industrialità) il significato di non agricolo e al secondo

(all’intermediarietà) il significato di scambio.

L’esempio che abbiamo riportato per la prima dottrina è definito come

impresa civile, ma non è presente una disciplina legale di questo tipo

d’impresa.

Si ritiene preferibile usare una lettura dell’art.2135 c.c. come mera

esemplificazione e poi andare a definire come impresa commerciale tutti

quei tipi di imprese che non sono imprese agricole.

IMPRESA COMMERCIALE TUTTI QUEI TIPI DI IMPRESE NON AGRICOLE.

Categorie di imprenditori:

in base alle loro dimensioni

Piccolo Imprenditore o nozione di Piccola Impresa (art 2083 c.c.)

 colui che svolge attività professionale che viene organizzata

prevalentemente con il lavoro del titolare e dei ponenti della propria

famiglia, sono piccolo imprenditori i coltivatori diretti, il piccolo

commerciante e l’artigiano. La scelta di attribuire alla piccola

impresa rilevanza normativa più ristretta può cogliersi nella

circostanza che il processo produttivo debba incentrarsi

essenzialmente sul fattore produttivo rappresentato dal proprio

lavoro e dal lavoro dei propri familiari: quindi, su un fattore

produttivo di cui – non diversamente da quel che si verificava

nell’impresa agricola con il fondo di proprietà – già si dispone, senza

bisogno di doverlo acquisire da terzi.

Presupposti impresciendibili per i piccoli imprenditori:

1.Prevalenza del lavoro proprio e familiare valutazione

quantitativa di quanto lavoro il titolare rispetto ai termini della

famiglia (tesi minoritaria), valutazione qualitativa lavoro che il

titolare e i componenti della famiglia e quanto tale lavoro

rappresenta un valore essenziale centrale indeludibile ed

imprescendibile nel processo produttivo dell’impresa di cui stiamo

parlando.

2.Prevalenza del lavoro sul capitale (proprio o altrui)

investito nell’impresa Lavoro dell’imprenditore e della famiglia

dovrà prevalere su gli altri fattori produttivi che sono: altri soggetti

che lavoro nell’impresa (organizzazione con patrtecipazione di

soggetti esterni) e capitale altrui che all’interno dell’impresa

dovesse essere investito.

E’ necessario che si crei una organizzazione del lavoro

altrui se prevalenza del lavoro proprio è tale per cui il soggetto

dovesse svolgere da solo tutta l’attività non potremmo parlare di

impresa ma bensì di lavoratore autonomo perché per esserci

un’impresa è necessario che non ci sia un’eterorganizzazione.

(guarda riferimento precedentemente espresso).

Esiste un’altra figura del piccolo imprenditore nel nostro

ordinamento la figura che viene delineata dalla legge fallimentare

oggi ma che viene delineata con le medesime coordinate del codice

della crisi (normativa destinata ad entrare in vigore il 15 agosto nel

2020 che va a riformare completamente la disciplina fallimentare),

quale adotta un’ottica totalmente rispetto all’art 2083 su come

individuare il piccolo imprenditore.

Nell’art 2083 c’è un profilo qualitativo preminente quindi ci sono

valutazioni da fare che hanno un margine di discrezionalità, un

profilo qualitativo viene visto non di buon occhio questa cosa nella

crisi d’impresa non ci può essere.

Per questo il codice della crisi adotta nella definizione di impresa

minore un approccio oggettivo andando a prendere interazione dati

numerici incontrovertibili, impresa minore è quell’impresa che

rispetta parametri individuati dal codice della crisi:

1.Attivo patrimoniale< 300.000 nei tre esercizi

2.Ricavi<200.000 nei tre esercizi

3.Debiti anche non scaduti<500.000

Laddove uno di questi non sia soddisfatto l’impresa non è più

minore.

Imprenditore non piccolo impresa commerciale non piccola ha un

 ruolo centrale nella vita economica della nazione in quanto è un

operatore di mercato che viene ad operare all’interno del mercato in

modo massiccio, intrattiene tanti rapporti e di conseguenza

necessità di una regolamentazione non più trasparente, disciplina

per alcuni terzi più rapida e necessità di un ordinamento diverso.

Statuto generale dell’imprese detta quella serie di norme che si

applicano a tutte le imprese indistintamente:

1.Disciplina dell’azienda.

2.Disciplina in materia di concorrenza.

3.Disciplina in materia di concorrenza sleale.

4.Disciplina in materia di segni distintivi.

Impresa privata ed impresa pubblica:

1. Impresa privata può essere un’impresa viene dal punto di vista

soggettivo esercitata dall’imprenditore singolo ma anche un’impresa che

viene esercitata da un soggetto in forma societaria, non solo in forma

societaria ma anche da un ente privato che non può essere considerato

come soggetto societario ma anche soggetto quale può essere una

associazione.

Un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esericitata

da parte di un soggetto privato che può essere come quelli sopra citati.

Imprenditore in forma societaria senza dubbio ci troviamo di fronte a una

fattispecie che contiene al suo interno tutte le specifiche che abbaiamo

visto in riferimento all’imprenditore individuale.

Imprenditore Commerciale E’ importante prendere come riferimento

l’imprenditore commerciale perché nel momento in cui ci sono determinati

tipi di società che viene presa in considerazione la conseguenza è

l’applicazione di un determinato settore di normativa.

Le società si dividono in due grandi categorie:

Società di persone e Società di capitali.

1.S.n.c/S.a.s/S.simperfetta autonomia patrimoniale in quanto accanto al

patrimonio della società i creditori possono aggredire anche il patrimonio

dei soci.

S.s società semplice non può esercitare attività commerciale, può solo

esercitare attività agricola o di holding.

Queste società vengono definite come società di forma commerciale il che

vuol dire che in ogni caso devo rispettare la disci

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardo.grelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.
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