Diritto Commerciale:
Soggetto entra all’interno del sistema giuridico privatistico ha due qualità
fondamentali:
Capacità giuridica
Capacità di agire
All’interno del diritto commercial l’impresa è collocata al vertice, disciplina
dell’impresa definisce i comportamenti da attuare al fine di poter portare avanti il
suo svolgimento e ottenere un equilibrio tra i diversi interessi. La nozione
impresa varia a seconda della disciplina in cui deve trovare applicazione (es
impresa bancaria e d’investimento).
Contiene nozione di imprenditore e non quella di impresa.
ART. 2082 c.c: (concetto dell’impresa nel diritto commerciale) imprenditore è
colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi.
Nel nostro ordinamento non c’è un concetto univoco d’impresa, è un concetto
utilizzato in modo vario.
Impresa può essere vista come:
Attività produttiva: ART.2555 c.c azienda insieme di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, modello
comportamentale che rappresenta una sequenza coordinata
strutturalmente e funzionalmente al raggiungimento di uno scopo
Organizzazione: Imprenditore è il capo dell’impresa.
Professionalità: Materia tributaria
Economicità: Pluralità
Requisiti necessari e sufficienti per un’impresa:
1. Attività produttiva o di scambioAttività vuol dire un’attività di atti che
devono essere tra di loro funzionalmente collegati e finalizzati al
perseguimento di un determinato obiettivo.
Sequenza di atti connessi, che deve essere coordinata e strutturata non
sufficiente un singolo atto autonomo.
E’ necessario che ci sia anche un orientamento di questa attività al
perseguimento di un risultato che sia all’esterno riconoscibile come
produttivo e quindi può riprodurre un’utilità che prima non c’era (rispetto
allo stato quo ante).
Può essere prodotta attraverso trasformazione fisica di materie prime
(attività produttiva) oppure trasferimento di un bene da un luogo ad un
altro (attività di scambio).
2. Organizzazione Secondo requisito, Individuo deve utilizzare non solo il
lavoro personale ma anche mezzi esterni tipicamente rappresentati da
capitale e lavoro altrui questi sono effetti di fattori produttivi altrui che
presuppongono in capo all’imprenditore un’opera di organizzazione.
Imprenditore deve svolgere un’opera di organizzazione ovvero un ordine
funzionale e strutturale di fattori produttivi approntandoli all’impiego nel
processo produttivo. Lavoro forza lavoro acquisita nel mercato
Capitalequalunque entità materiale ed immateriale che ne consente di
avere la disponibilità a prescindere dal titolo.
Imprenditore richiamato a stabilire ordine con riferimento a questi fattori
produttivi.
Se il ruolo del titolare si esaurisce in una materia merita esecutiva
(eterorganizzazione), rappresentando come unico fattore impiegato nel
processo produttivo il lavoro personale, non è un’impresa ma bensì un
lavoro autonomo.
3. Economicità esistono due orientamenti:
1. Metodo lucrativo al fine di produrre un margine di profitto, i costi sono
stabilit ex ante alla produzione con l’intento di realizzare ricavi che
coprano i costi diano vita ad un margine di profitto.
2.Metodo di economia in senso stretto tende al pareggio tra i costi e i
ricavi. I costi sono fissati ex ante alla produzione con l’intento di ottenere
ricavi che ricoprano quest’ultimi senza un particolare focus sul margine di
profitto.
Il metodo di economia in senso stretto è quello considerato corretto dal
nostro ordinamento, imprenditore deve ricoprire i costi fissati ex ante dai
ricavi.
Nel momento in cui si svolge attività imprenditoriale tanto meno bisogno
perseguire la copertura dei costi con i ricavi, questo vuol dire che le
imprese di mera erogazione come (mense benefiche) non possono essere
considerate come imprese dal momento in cui i costi non sono coperti
dall’attività stessa ma bensì da un soggetto esterno. Non è imprenditore
colui che offre beni e servizi a condizione che ex ante i ricavi non sono in
grado di ricoprire i costi.
4. Professionalità Professionalità è il primo requisito della nozione di
impresa, vuol dire che l’attività deve essere svolta in maniera abituale,
stabile e reterata non può essere un’attività meramente occasionale o
sporadica.
Non vuol dire esclusività il soggetto può svolgere più attività produttive.
Non è sinonimo di continuità il soggetto può interrompere l’attività
(impianti sciistici), Questo vuol dire che in buona sostanza l’attività deve
essere svolta in via stabile ma non necessariamente in via continuativa
(spiaggia).
Non è sinonimo di pluralità di affari il soggetto può svolgere anche solo un
unico affare.
Impresa Lecita ed Illecita:
Liceità vuol dire che è indifferente ai fini dell’integrazione della fattispecie
impresa il fatto che l’attività sia o meno in sé lecita e venga esercitata invece in
assenza uno dei requisiti previsti dalla legge. L’impresa esisterà e si applicherà la
normativa in maniera d’impresa anche dove l’attività dovesse essere illecita. Se
un’impresa è illecita allora è immorale in quanto le leggi dello statuto ma può
essere definita come tale perché rispetta i principi dell’art 2082.
Ritiene parte della dottrina che l’unica conseguenza in termini di tutela sia
rappresentata dal fatto che la situazione opererà a vantaggio dei soggetti che
opereranno con l’impresa ma non potrà operare a vantaggio dell’illecità stessa.
Il c.c suddivide imprenditori in due categorie:
In base all’oggetto dell’attività
1. Agricolo (art.2135 c.c.) È imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.
L’imprenditore agricolo il soggetto che svolge attività agricole essenziali o
connesse.
occorre soffermarsi sulla ragione della scelta di attribuire all’impresa
agricola rilevanza normativa più ristretta, cioè di escluderla dal novero dei
fenomeni imprenditoriali destinatari della disciplina dell’impresa nella sua
interezza e, soprattutto, della parte posta a tutela del credito alla
produzione. L’impresa agricola incentra la maggior parte del suo processo
produttivo sul fondo di conseguenza non richiede importanti investimenti
nei fattori produttivi in quanto i fattori produttivi coincidono per lo più con
il fondo stesso. Sta di fatto che, nell’ambito di una più ampia riforma di
modernizzazione del settore agricolo (d.lgs. 228/2001), la versione
originaria dell’art. 2135 è stata integrata di due commi (il co. 2 e 3), che
descrivono, rispettivamente, che cosa siano le attività agricole essenziali
(co.2) e le attività agricole per connessione (co.3).
Attività essenziali volte alla coltivazione del fondo, sevilcultura ed
allevamento di animali.
Quello che viene preso in considerazione oggi rispetto a un passato quindi
al posto della sussistenza del Fondo (fondo passa da elemento chiave a d
elemento eventuale sostituito dal ciclo biologico) è la sussistenza di un
ciclo biologico nel senso che ricadono nell’attività agricole essenziali tutte
quelle attività che sono dirette alla cura di un ciclo biologico (oltre alle
attività connesse al fondo sono considerate essenziali attività che possono
prescindere dalla presenza di un fondo).
Agricole connesse utilizzo dei prodotti che prevalentemente devono
venire dal fondo per una loro lavorazione. (produco uva e faccio vino).
Pertanto, oggi sono attività agricole per connessione tutte le attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti che provengono
prevalentemente dall’attività agricola essenziale, anche nel caso in cui per
il tramite di queste attività si realizzi la parte principale se non proprio
l’intero risultato economico dell’iniziativa. Inoltre, sono comunque
connesse le attività di produzione e di fornitura di beni e servizi ottenuti
impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono
l’azienda agricola dello stesso soggetto, a prescindere, ancora una volta,
dalla circostanza che tale attività resti subordinata all’attività essenziale o
costituisca qualcosa di normale nell’agricoltura. Il riferimento è
principalmente alle attività di agriturismo, le quali sono qualificate come
imprese agricole se le strutture di ricezione degli ospiti per offrire loro
servizi di ristorazione e finanche alberghieri sono le strutture che
compongono l’azienda agricola.
Guarda nella dispensa connessione oggettiva e soggettiva.
Deve essere un prodotto dell’attività agricola essenziale.
2. Commerciale (art.2195 c.c.) imprenditore commerciale il soggetto che
esercita elencazione di questi punti:
Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
Un’attività intermedia nella circolazione dei beni.
Un’attività di trasporto per terra, acqua ed aria.
Un’attività bancaria o assicurativa.
Altre attività ausiliarie precedenti.
Elencazione eterogenea, i primi due punti sono chiari e definiscono la
nozione di impresa commerciale e gli altri tre sono un’esemplificazione
delle attività sopraelencate.
Le prime due attività sono importanti perché permettono di definire cosa si
intende per imprenditore commerciale, pertanto, l’impresa commerciale è
un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come
industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come
intermediaria.
Industrialità non è chiaro a che tipo di industrailità si va a riferire, prima
dottrina afferma che è un’attività automatizzata, come primo concetto non
è corretto perché ci sono attività agricole che non possono essere
considerate industriali (ESimpresa artigiana).
Intermediareità l’intermediarietà alluderebbe alle attività classicamente
commerciali di acquisto (all’ingrosso) per la rivendita (al dettaglio).
Ne consegue che chi propone l’interpretazione appena illustrata
circoscrive l’impresa commerciale ai fenomeni anzidetti, tuttavia senza
escludere che vi possano essere ulteriori fenomeni produttivi che, pur non
avendo natura agricola, non avrebbero nemmeno natura commerciale. In
quest’ottica, la nozione generale di impresa si articolerebbe, in base alla
natura, non solo nell’impresa agricola, da un lato, e nell’impresa
commerciale, dall’altro lato, ma a questa coppia di categorie se ne
aggiungerebbe una terza che è invalso qualificare come impresa civile.
Impresa civilele imprese artigiane ad esempio, sul presupposto che il
sottostante processo produttivo non possa qualificarsi industriale, in
quanto mai interamente automatizzato.
Pertanto, proprio nella prospettiva di evitare il suddetto risultato,
l’opinione prevalente è ormai orientata nel senso di interpretare in altro
modo i due requisiti appena menzionati, in particolare attribuendo al
primo (all’industrialità) il significato di non agricolo e al secondo
(all’intermediarietà) il significato di scambio.
L’esempio che abbiamo riportato per la prima dottrina è definito come
impresa civile, ma non è presente una disciplina legale di questo tipo
d’impresa.
Si ritiene preferibile usare una lettura dell’art.2135 c.c. come mera
esemplificazione e poi andare a definire come impresa commerciale tutti
quei tipi di imprese che non sono imprese agricole.
IMPRESA COMMERCIALE TUTTI QUEI TIPI DI IMPRESE NON AGRICOLE.
Categorie di imprenditori:
in base alle loro dimensioni
Piccolo Imprenditore o nozione di Piccola Impresa (art 2083 c.c.)
colui che svolge attività professionale che viene organizzata
prevalentemente con il lavoro del titolare e dei ponenti della propria
famiglia, sono piccolo imprenditori i coltivatori diretti, il piccolo
commerciante e l’artigiano. La scelta di attribuire alla piccola
impresa rilevanza normativa più ristretta può cogliersi nella
circostanza che il processo produttivo debba incentrarsi
essenzialmente sul fattore produttivo rappresentato dal proprio
lavoro e dal lavoro dei propri familiari: quindi, su un fattore
produttivo di cui – non diversamente da quel che si verificava
nell’impresa agricola con il fondo di proprietà – già si dispone, senza
bisogno di doverlo acquisire da terzi.
Presupposti impresciendibili per i piccoli imprenditori:
1.Prevalenza del lavoro proprio e familiare valutazione
quantitativa di quanto lavoro il titolare rispetto ai termini della
famiglia (tesi minoritaria), valutazione qualitativa lavoro che il
titolare e i componenti della famiglia e quanto tale lavoro
rappresenta un valore essenziale centrale indeludibile ed
imprescendibile nel processo produttivo dell’impresa di cui stiamo
parlando.
2.Prevalenza del lavoro sul capitale (proprio o altrui)
investito nell’impresa Lavoro dell’imprenditore e della famiglia
dovrà prevalere su gli altri fattori produttivi che sono: altri soggetti
che lavoro nell’impresa (organizzazione con patrtecipazione di
soggetti esterni) e capitale altrui che all’interno dell’impresa
dovesse essere investito.
E’ necessario che si crei una organizzazione del lavoro
altrui se prevalenza del lavoro proprio è tale per cui il soggetto
dovesse svolgere da solo tutta l’attività non potremmo parlare di
impresa ma bensì di lavoratore autonomo perché per esserci
un’impresa è necessario che non ci sia un’eterorganizzazione.
(guarda riferimento precedentemente espresso).
Esiste un’altra figura del piccolo imprenditore nel nostro
ordinamento la figura che viene delineata dalla legge fallimentare
oggi ma che viene delineata con le medesime coordinate del codice
della crisi (normativa destinata ad entrare in vigore il 15 agosto nel
2020 che va a riformare completamente la disciplina fallimentare),
quale adotta un’ottica totalmente rispetto all’art 2083 su come
individuare il piccolo imprenditore.
Nell’art 2083 c’è un profilo qualitativo preminente quindi ci sono
valutazioni da fare che hanno un margine di discrezionalità, un
profilo qualitativo viene visto non di buon occhio questa cosa nella
crisi d’impresa non ci può essere.
Per questo il codice della crisi adotta nella definizione di impresa
minore un approccio oggettivo andando a prendere interazione dati
numerici incontrovertibili, impresa minore è quell’impresa che
rispetta parametri individuati dal codice della crisi:
1.Attivo patrimoniale< 300.000 nei tre esercizi
2.Ricavi<200.000 nei tre esercizi
3.Debiti anche non scaduti<500.000
Laddove uno di questi non sia soddisfatto l’impresa non è più
minore.
Imprenditore non piccolo impresa commerciale non piccola ha un
ruolo centrale nella vita economica della nazione in quanto è un
operatore di mercato che viene ad operare all’interno del mercato in
modo massiccio, intrattiene tanti rapporti e di conseguenza
necessità di una regolamentazione non più trasparente, disciplina
per alcuni terzi più rapida e necessità di un ordinamento diverso.
Statuto generale dell’imprese detta quella serie di norme che si
applicano a tutte le imprese indistintamente:
1.Disciplina dell’azienda.
2.Disciplina in materia di concorrenza.
3.Disciplina in materia di concorrenza sleale.
4.Disciplina in materia di segni distintivi.
Impresa privata ed impresa pubblica:
1. Impresa privata può essere un’impresa viene dal punto di vista
soggettivo esercitata dall’imprenditore singolo ma anche un’impresa che
viene esercitata da un soggetto in forma societaria, non solo in forma
societaria ma anche da un ente privato che non può essere considerato
come soggetto societario ma anche soggetto quale può essere una
associazione.
Un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esericitata
da parte di un soggetto privato che può essere come quelli sopra citati.
Imprenditore in forma societaria senza dubbio ci troviamo di fronte a una
fattispecie che contiene al suo interno tutte le specifiche che abbaiamo
visto in riferimento all’imprenditore individuale.
Imprenditore Commerciale E’ importante prendere come riferimento
l’imprenditore commerciale perché nel momento in cui ci sono determinati
tipi di società che viene presa in considerazione la conseguenza è
l’applicazione di un determinato settore di normativa.
Le società si dividono in due grandi categorie:
Società di persone e Società di capitali.
1.S.n.c/S.a.s/S.simperfetta autonomia patrimoniale in quanto accanto al
patrimonio della società i creditori possono aggredire anche il patrimonio
dei soci.
S.s società semplice non può esercitare attività commerciale, può solo
esercitare attività agricola o di holding.
Queste società vengono definite come società di forma commerciale il che
vuol dire che in ogni caso devo rispettare la disci
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