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TITOLI DI CREDITO
Strumento che permette la circolazione di un credito.
Esigenze della prassi:
- Celerità, minor rischio e minori incertezze rispetto al regime ordinario di cessione dei crediti; perché nell'ordinamento il diritto comune riconosce l'istituto della cessione del credito, in cui si prevede che un soggetto vanta un diritto di credito nei confronti di un altro soggetto.
- Sottoposizione al regime circolatorio dei beni mobili (incorporazione del diritto nel documento; letteralità; autonomia del diritto).
Criticità:
- Titolarità del diritto - verificare se il soggetto che cede il credito è titolare.
- Efficacia nei confronti del ceduto - notificazione o accettazione.
- Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
La prassi nel corso dei secoli ha sviluppato i titoli di credito:
Quali richiedono che ci sia un diritto di ricevere una prestazione che il creditore vanta a confronto del
che non è tenuto a provare l'acquisto in buona fede) e che non versi in condizioni di dolo o colpa grave (in mancanza di prove certe sulla carenza di titolarità), è liberato anche se il possessore non è il titolare del diritto (creditore nel rapporto sottostante). L'elemento centrale è quello del possesso del titolo: Possesso del titolo, condizione necessaria per il suo utilizzo In caso di distruzione, smarrimento o sottrazione del titolo: 1. titoli al portatore (art. 2007 c.c.): se il possessore prova la distruzione, può ottenere un duplicato 2. titoli all'ordine o nominativi (artt. 2016 e 2027 c.c.): procedura di ammortamento che permette all'ex possessore di rendere inefficace il titolo e ottenerne uno nuovo Attraverso il possesso del titolo si acquista il diritto di ottenere una prestazione: AUTONOMIA: Chi acquista in buona fede il possesso ad legitimationemdebitore viene ad essere resa indipendente al titolo di credito. Viene data vita a un titolo di credito, che è caratterizzato dal requisito, dal presupposto dell'astrattezza e il titolo risulta ad essere indipendente dalla prestazione che viene ad essere definita.
Nei rapporti tra il creditore e il debitore i vantaggi sono limitati, alcuni titoli sono esecutivi quindi nel momento in cui il debitore fosse inadempiente allora si può chiedere immediatamente l'esecuzione. I vantaggi emergono nella loro emittenza nel momento in cui il titolo va a circolare perché il titolo di credito prevede che:
- Per quanto riguarda la legittimazione attiva (art. 1992, comma 1 c.c.): per avere diritto ad esercitare il credito è sufficiente essere possessore, che sia legittimato nelle forme prescritte (i.e. requisiti necessari: possesso ad legitimationem del titolo o esibizione del titolo al debitore)
- Legittimazione passiva (art. 1992, comma 2 c.c.): il debitore cartolare
del titolo (inconformità alle norme che ne disciplinano la circolazione) non è soggetto a rivendicazione (art. 1994 c.c.). L'acquisto è incontestabile, e tramite la titolarità del titolo si acquista anche la titolarità del diritto (analogia con l'art. 1153 c.c.). Una volta dimostrato di avere il possesso del titolo anche se ho acquistato quest'ultimo da chi non era il titolare posso andarlo ad esercitare (principio di autonomia dei titoli di credito). Il debitore cartolare può opporre al possessore le eccezioni ad esso personali (art. 1993, comma 1 c.c.). → mentre le eccezioni fondate su rapporti personali con altri soggetti non possono essere opposte al portatore. Autonoma è la posizione di ciascun possessore rispetto a quella dei precedenti possessori. Principio di letteralità: Il contenuto del diritto cartolare che si acquisisce con l'acquisto (del possesso in buona fede e ad legitimationem) del documento.
è quello risultante dal documento. Il contenuto che emerge dal titolo è il contenuto che posso fare valere, restano estranee al rapporto tutte quelle successive eventualità che dovessero caratterizzare il rapporto sottostante.
Pegno, sequestro, pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto incorporato devono essere attuati sul titolo (art. 1997 c.c.), se no non hanno validità.
Il principio di letteralità non opera tra emittente e primo prenditore (prevale il rapporto sottostante). Il debitore cartolare, infatti, può opporre al possessore le eccezioni ad esso personali (art. 1993, comma 1 c.c.)
Efficacia titolo di credito inizia a valere nel momento in cui quest’ultimo va a circolare.
Nel codice civile non è presente una definizione di titolo di credito:
Costituiscono titoli di credito quei documenti che incorporano un diritto a una prestazione e sono destinati alla circolazione, a cui si applicano le regole definite dall’art. 1992
c.c.Il titolo di credito oltre ad incorporare il diritto alla prestazione deve essere un documento finalizzato alla circolazione. (importante)Le norme generali sui titoli di credito non si applicano ai documenti di legittimazione (servono solo ad identificare l'avente diritto e non sono destinati a circolare → si applica solo l'art. 1992 c.c.).
Conclusione: Non sono considerati come titoli di credito quei documenti di legittimazione che si limitano ad identificare il soggetto che ha diritto a ottenere una prestazione senza che siano connaturati dal fatto che possono poter circolare.
Approfondisci la classificazione dei titoli di credito, nel libro.
Risultano essere particolarmente diffusi i titoli nominativi per una tematica connessa alla legge di anti riciclaggio. I titoli di credito nascono come titoli destinati a rappresentare un diritto alla prestazione ma rientrano all'interno della categoria di credito anche i titoli di partecipazione che rappresentano un soggetto cheva a partecipare in una società per azioni, questi tipi di titoli rappresentano il complesso di situazioni giuridiche che rappresenta la posizione di socio, diritti amministrativi e diritti di carattere economico. Titoli di credito di natura diversa:
- Cambiale/assegno - soggetto ha diritto a una prestazione, titoli di credito. Hanno ruolo primario nella disciplina dei titoli di credito, risulta essere strutturata sulla base cambiale ed assegno.
- Azioni - titoli partecipativi. I titoli di credito all'interno hanno un ruolo fondamentale ma non sono dei profili esclusivi del diritto dell'impresa.
stabile e duratoro - Consorzi e società consortili: presuppongono la creazione di una struttura organizzativa funzionale al perseguimento di obiettivi che si protraggono nel tempo.
Cooperazioni di carattere occasionale - Contratti di rete e ATI: soddisfano l'esigenza di rispondere ad una richiesta più contingente, si procede con strutture di carattere contrattuale con struttura limitata nel tempo finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi contingenti.
CONSORZIO:
Ruolo centrale del rapporto stabile e duraturo.
Contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione stabile e duratura, comune finalizzata per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.).
Requisiti per il consorzio:
- Le parti devono essere imprenditori.
- Oggetto del consorzio potrà essere rappresentato da una disciplina delle determinate fasi delle imprese. Le aziende possono dettare la disciplina per la distribuzione dei propri
prodotti in un mercato. Oppure ci si può trovare in una situazione in cui non si ha la disciplina ma il:
Coordinamento delle attività dei consorziati:
Razionalizzazione del ciclo produttivo o distributivo (campagne pubblicitarie comuni)
Si ha a che fare con imprenditori che attraverso il consorzio otterranno un vantaggio economico diretto nell'esercizio della propria attività economica (risparmio di spesa, maggiori ricavi, ecc.) → mutualità consortile concetto di ottenere un vantaggio economico quale è diversa dalla mutualità cooperativa che è propria da quello specifico tipo di società che è rappresentato dalla società cooperativa, volto invece a soddisfare un bisogno personale dei soci).
La mutualità cooperativa a differenza della mutualità consortile non presuppone l'esistenza di un esercizio di una attività economica propria dell'attività imprenditoriale.
Disciplina del
CONSORZIO: Può avere valenza interna ed esterna.Disciplina comune: Contributi dei consorziati: versamenti iniziali e periodici
Rappresentato da una Organizzazione comune → esigenza di dare vita ad un apparato destinato a curare la fase esecutiva del contratto stesso, si dà vita a due organi con funzioni deliberative e funzioni esecutive:
Organo deliberativo: opera a seconda del principio maggioritario (decisioni assunte attraverso il metodo collegiale, ci riunisce e discute); voto per teste, tutti i soggetti che fanno parte del contratto di consorzio hanno il medesimo peso.
N.B: Il principio maggioritario vale solo per le decisioni che riguardano l'esecuzione del patto nel momento in cui si vuole apportare modifiche del contratto di consorzio: sarà necessaria unanimità con una eccezione importante rappresentata dal fatto che le modifiche di carattere soggettivo non r