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LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondo solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291).
La responsabilità è illimitata, e dunque tutti i soci rispondono con l'intero loro
patrimonio personale, senza alcuna possibilità di predeterminare un limite.
I soci rispondono anche in solido tra loro, nel senso che ciascuno di loro può
essere costretto all'adempimento per l'intero importo delle obbligazioni sociali
e l'adempimento di un socio libera gli altri nei confronti di terzi; il socio
aggredito dal creditore poi avrà il diritto di rivalersi sugli altri soci per essere
risarcito delle quote non di sua competenza.
La responsabilità è strettamente legata alla qualità di socio e del tutto
disancorata dalla qualità di amministratore.
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La responsabilità dei soci di s.n.c. verso i creditori è sussidiaria rispetto a quella
della società, in quanto l'art. 2304 accorda ai soci, seppur solidalmente
responsabili con la s.n.c., il beneficio di preventiva escussione: i creditori, prima
di aggredire il patrimonio dei soci, devono dimostrare di aver preventivamente
aggredito, in modo infruttuoso, il patrimonio della società.
È previsto che la s.n.c. agisca sotto una ragione sociale, composta dal nome di
uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (art. 2292), che assolve
ad una funzione distintiva-identificativa dell'ente come soggetto di diritto.
La società può
conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il
socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.
L'art. 2295 fissa un contenuto piuttosto ampio dell'atto costitutivo di una
s.n.c., il quale deve indicare:
1) il cognome e il nome, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera, se vi sono;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società (sebbene sia possibile costituirla a tempo
indeterminato).
La forma richiesta per la costituzione di una s.n.c. è quella di un atto pubblico o
di un scrittura privata autenticata (art. 2296): questa forma serve solo per
ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero per ottenere una
pubblicità dell'attività che viene posta in essere.
L'iscrizione al registro delle imprese è condizione di regolarità della società, ma
non è condizione di validità dell'atto costitutivo: ciò non vale per le società di
capitali, in cui la mancanza dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle
imprese comporta la nullità della società.
Ne consegue che la s.n.c. non iscritta è validamente costituita pur in assenza
delle forme richieste ai fini dell'iscrizione, ma è una s.n.c. irregolare: fino a
quando la s.n.c. non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società
e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono
regolati dalle disposizioni relative alla società semplice (art. 2297).
Possono essere soci delle s.n.c. non solo le persone fisiche, ma anche le
persone giuridiche (art. 2361, co. 2): per le società di capitali, in particolare,
l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità
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illimitata per le obbligazioni delle medesime richiede la previa autorizzazione
dell'assemblea.
Nelle s.n.c. può formare oggetto di conferimento qualsiasi entità suscettibile di
valutazione economica, e dunque, oltre ai conferimenti in denaro o di beni o di
crediti, si possono conferire anche opere o servizi: il socio si può obbligare a
svolgere una prestazione a favore della società, senza assumere la posizione di
lavoratore subordinato (o parasubordinato), ma quella di socio, con
conseguente diritto a partecipare agli utili (ed alle perdite) della società ed alle
decisioni sociali. Venendo all'importo di ciascun conferimento, i soci
possono fissarlo in piena autonomia, al momento della stipula dell'atto
costitutivo o in sede di aumento del capitale; se tuttavia l'entità dei
conferimenti da ciascuno dovuti non risulta determinata, si presume che i soci
siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il
conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253).
Le decisioni dei soci possono essere prese o all'unanimità o a maggioranza
sulla base di quello che viene stabilito nell'atto costitutivo.
Cause di scioglimento del singolo rapporto sociale:
1) morte del socio (art. 2284): la morte di un socio determina l'obbligo
della società di liquidare la quota agli eredi dello stesso, a meno che nel
termine di 6 mesi, previsto per la liquidazione della quota agli eredi, non
vengano adottate decisioni che incidano sulla situazione determinatasi.
Le alternative che i soci superstiti possono privilegiare sono 2: lo
scioglimento anticipato della società e la continuazione della società con
gli eredi. I soci superstiti possono sciogliere anticipatamente
la società, ponendola in liquidazione, qualora ritengano la figura del socio
deceduto essenziale per la prosecuzione dell'attività oppure qualora
reputino impossibile liquidare la sua quota senza privare la società del
patrimonio necessario alla prosecuzione dell'attività.
La continuazione della società con gli eredi richiede il
consenso degli eredi del socio;
2) recesso del socio (art. 2285): il recesso è un diritto potestativo che può
essere esercitato indipendentemente dal fatto che qualcuno lo abbia
riconosciuto. Nelle società a tempo
indeterminato non c'è nessun limite all'esercizio del diritto di recesso:
dunque vengono tutelati i soci che vogliono uscire, i quali sono liberi di
recedere con l'onere di rispettare un termine di preavviso di almeno 3
mesi. Nelle società a tempo determinato
l'ordinamento subordina la validità del recesso all'esistenza di una giusta
causa o ad un'apposita previsione dell'atto costitutivo: dunque vengono
tutelati i soci che non vogliono uscire, i quali sarebbero danneggiati dal
recesso degli altri soci;
42 3) esclusione del socio (artt. 2286-2288): l'esclusione può essere
facoltativa o di diritto. L'esclusione facoltativa viene decisa dai soci a
maggioranza e può avere luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dall'atto costitutivo; per
interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna ad una pena che
comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici
(l'interdizione e l'inabilitazione determinano il subingresso del tutore o
l'affiancamento al socio del curatore nell'esercizio dei diritti sociali e ciò è
ritenuto sufficiente a porre gli altri soci nella condizione di decidere
l'estromissione del socio interessato; la condanna penale di un socio,
invece, rischia di proiettare un'ombra di discredito sulla società,
pregiudicando la sua immagine commerciale); per impossibilità
sopravvenuta della prestazione dedotta nel conferimento a causa
dell'inidoneità sopravvenuta del socio a svolgere l'opera conferita (ciò
può avvenire perché la cosa è perita per cause non imputabili agli
amministratori o perché la proprietà, che il socio si era impegnato a
trasferire, viene acquistata da altri); per altre ipotesi di esclusione
previste dall'atto costitutivo, che si affiancano a quelle previste dal
legislatore. L’esclusione di diritto è prevista dalla legge e scatta in 2
distinte ipotesi: quando il socio viene dichiarato fallito, perché titolare di
un'impresa individuale oppure perché non ha rispettato un'obbligazione
di un'altra società; quando il creditore particolare del socio ha ottenuto la
liquidazione della quota del socio stesso, perché il patrimonio personale
del socio è insufficiente per soddisfare i suoi creditori particolari.
In tutti i casi di scioglimento del singolo rapporto sociale, la società ha l'obbligo
di liquidare in denaro la quota del socio la cui partecipazione è venuta meno
(art. 2289).
Cause di scioglimento delle s.n.c. (art. 2308):
1) per il decorso del termine;
2) per la volontà di tutti i soci;
3) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se entro 6 mesi questa
pluralità non viene ricostituita;
5) a seguito di un provvedimento dell'autorità governativa, nei casi stabiliti
dalla legge;
6) quando la società viene dichiarata fallita, a meno che non abbia per
oggetto un’attività non commerciale;
7) altre cause di scioglimento previste nell'atto costitutivo.
Per quanto riguarda l'amministrazione, si ha come modello legale, cioè
applicabile in mancanza di una diversa opzione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione disgiunta di tutti i soci (art. 2257): ciascun singolo
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amministratore è pienamente legittimato ad assumere decisioni di carattere
gestionale indipendentemente dagli altri amministratori. Non è dunque tenuto
a coinvolgere questi ultimi, richiedendo loro di esprimere il voto o l’opinione
sull’operazione progettata, né ad avvisarli preventivamente della stessa.
Questo modello presuppone un'elevata fiducia tra i soci, in quanto ciascuno
può operare indipendentemente dagli altri e fare insorgere obbligazioni della
s.n.c., che comportano altresì la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
Al contempo, il legislatore riconosce a ciascun amministratore il diritto di
opporsi (veto) nei confronti di una o più operazioni programmate da altri
amministratori: l'opposizione acquista la propria efficacia negativa, cioè
impedisce il compimento dell'operazione, se viene accettata tempestivamente
prima che l’operazione venga effettuata.
Al contempo, viene espressamente sancita la derogabilità sotto più profili di
tale disciplina, per poter così plasmare il regime di amministrazione alle
concrete esigenze d