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Le indicazioni dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e la società acquista la personalità giuridica a seguito della sua sottoscrizione nel registro delle imprese.
L'atto costitutivo deve indicare solo il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, ma non occorre che ne venga indicato anche il loro indirizzo per evitare che occorra procedere alla modifica dell'atto costitutivo ogni qualvolta la sede della società venga trasferita da un indirizzo all'altro nell'ambito dello stesso comune.
Pertanto chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, dove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
imprese. Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'attività che costituisce l'oggetto sociale (non più l'oggetto sociale) e ciò accogliendo l'orientamento della giurisprudenza onoraria contrario ad ammettere che nell'oggetto sociale possa essere compreso l'esercizio di più attività, anche di natura non omogenea a addirittura completamente diversa (ad es. attività siderurgica e attività alberghiera). Campobasso premette che la specificazione del tipo di attività economica della società è un'indicazione di particolare rilievo organizzativo e che i principi di tutela dei soci di minoranza e dei terzi che sono alla base di norme fondamentali e di altre disposizioni possono concretamente funzionare solo se l'oggetto sociale è determinato in modo sufficientemente analitico. E poi osserva che, tuttavia, l'attuale testo normativo si limita a richiedere che l'attocostitutivo indichi l'attività che costituisce l'oggetto sociale con la conseguenza che si continueranno ad avere oggetti sociali estremamente generici ed omnicomprensivi.
Secondo Corsi sono ammissibili società ad attività plurisettoriale purché l'attività o le attività siano sufficientemente determinate.
Poiché nella s.n.c. è rimasto il riferimento al solo oggetto sociale si possono proporre 2 interpretazioni:
- svalutare la portata del riferimento all'attività introdotto, per cui la situazione normativa non è cambiata;
- ritenere che con l'espressione attività si sia effettivamente ristretta l'autonomia negoziale dei soci (della società di capitali) o la restrizione deve considerarsi applicabile in via estensiva anche alle società di persone?
Nell'atto costitutivo non è obbligatoria l'indicazione della durata.
L'art. 2473 cod. civ. stabilisce che nel
Caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni. L'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore, purché non superiore ad un anno. Anche se nell'atto costitutivo non è detto nulla circa la durata, l'atto va iscritto ugualmente e la società si intende contratta a tempo indeterminato.
Se la società è contratta a tempo determinato, ma il termine è così distante si pone il problema se la società debba considerarsi a tempo indeterminato.
Un altro problema è quello di stabilire se è applicabile l'art. 2273 cod. civ. che ravvisa un caso di proroga tacita a tempo indeterminato delle società di persone quando, decorso il tempo per cui sono state contratte, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
Questo problema si risolve in modo negativo.
In quanto nell’società di capitali è inderogabile l’esigenza di una modifica formale dell’atto costitutivo. Non è neppure ammissibile inserire nell’atto una clausola che disponga una proroga del termine di scadenza o la sua rinnovazione per un tempo predeterminato dallo stesso atto se entro un certo tempo prima della scadenza uno o più soci non comunichino agli altri un apposito atto di disdetta.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.
Ai sensi dell’art. 2328 cod. civ. lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
L’art. 2463 cod. civ. non richiama l’art. 2328 ult. comma cod. civ., di conseguenza si sono diffuse interpretazioni secondo cui nelle s.r.l. non sarebbe consentita la redazione dello statuto e che anche le norme sul funzionamento della società dovrebbero essere inserite nell’atto costitutivo.
senza potere redigere un atto separato. Ma tali interpretazioni contrastano con l'idea del legislatore di sviluppare l'autonomia statutaria. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde anche quando lo statuto non forma oggetto di un atto separato. Nelle s.r.l. è inammissibile un'applicazione in via diretta dell'art. 2328 cod. civ. in quanto l'art. 2463 cod. civ. lo richiama... quindi l'applicazione potrebbe essere analogica ed in questo caso si deve stabilire se si applica in via analogica la regola della prevalenza oppure si debbano applicare le regole generali sull'interpretazione del contratto poste negli artt. 1362 e ss. cod. civ. (quest'ultimo è l'orientamento-Laurini). L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. L'iscrizione nel registro delle imprese viene effettuata su richiesta del notaio rogante. Mediante l'iscrizione la societàacquista la personalità giuridica. La valutazione circa la legittimità dell'atto costitutivo (e cioè della mancanza di vizi che ne possano comportare la nullità) e circa l'esistenza delle condizioni legali compete al notaio; mentre all'ufficio compete solo di verificare la regolarità formale della documentazione. MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO Tutte le modifiche dell'atto costitutivo devono essere decise in sede assembleare. A seguito della riforma, nelle s.r.l., non si ha più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; tuttavia, le delibere di modifica dell'atto devono essere approvate da una maggioranza qualificata, precisamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Può accadere che i soci intendano introdurre nell'atto costitutivo un'apposita disposizione della distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Nessun problema siIl problema si pone se i soci, per assemblea straordinaria, intendano le riunioni che hanno ad oggetto deliberazioni modificative dell'atto costitutivo. Il problema, invece, si pone se i soci, oltre a distinguere tra assemblea ordinaria e straordinaria, intendano pure modificare i quorum legislativi: modifiche ammissibili, ma non per ridurre il quorum rispetto a quelli delle altre delibere aventi altro oggetto.
La delibera modificativa deve essere iscritta nel registro delle imprese. Il verbale è redatto dal notaio che, se ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, deve darne tempestiva comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla verbalizzazione della delibera agli amministratori che, nei 30 giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per l'omologazione della delibera. In mancanza, la deliberazione è definitivamente inefficace.
Se l'esito del giudizio di omologazione è positivo, il tribunale verifica...
l'iscrizione nel registro delle imprese.L'omologazione. La scelta tempestiva dell'una o dell'altra alternativa evita che la deliberazione assembleare diventi definitivamente inefficace. Se entro 30 gg. Gli amministratori non hanno né richiesto l'omologazione, né convocato l'assemblea la delibera diviene definitivamente inefficace e l'omologazione non può più essere richiesta nemmeno dal socio, che però potrà chiedere al tribunale la revoca degli amministratori per gravi irregolarità esercitando l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. Se, invece, la delibera non è divenuta definitivamente inefficace dovrebbe essere ammissibile pure l'avvio di un giudizio contenzioso, anche se ne è stata rifiutata l'omologazione, per l'accertamento giudiziario della sua legittimità: se l'esito del giudizio è nel senso della legittimità della delibera, con la sentenza ne verrà
- ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese.
- Quindi nel caso in cui gli amministratori non richiedano l'omologazione o la convocazione dell'assemblea il socio non può più chiedere l'omologazione della stessa.
- Se gli amministratori hanno convocato l'assemblea e questa ha revocato la delibera, ogni socio che ritenga legittima la deliberamodificativa può, invece, richiedere direttamente l'omologazione al tribunale. La delibera diventa efficace dopo l'iscrizione.
- N.B.: anche se la richiesta di omologazione viene fatta dal socio il giudizio camerale si svolge sempre nei confronti della società.
- A seguito dell'istanza di omologazione, il presidente del tribunale designa il magistrato incaricato della