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CAPITOLO 1: LA COSTITUZIONE DELLA

SOCIETA’

LE INDICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO.

L’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e la

società acquista la personalità giuridica a seguito della sua

iscrizione nel registro delle imprese.

L’atto costitutivo deve indicare solo il comune ove sono poste la

sede della società e le eventuali sedi secondarie, ma non

occorre che ne venga indicato anche il loro indirizzo e ciò per

evitare che occorra procedere alla modifica dell’atto costitutivo

ogni qualvolta la sede della società venga trasferita da un

indirizzo all’altro nell’ambito dello stesso comune.

Pertanto chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese

di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo,

comprensivo della via e del numero civico, dove è posta la sua

sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli

amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il

registro delle imprese.

Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’attività che

costituisce l’oggetto sociale (non più l’oggetto sociale) e ciò

accogliendo l’orientamento della giurisprudenza onoraria

contrario ad ammettere che nell’oggetto sociale possa essere

compreso l’esercizio di più attività, anche di natura non

omogenea a addirittura completamente diversa (ad es. attività

siderurgica e attività alberghiera).

Campobasso premette che la specificazione del tipo di attività

economica della società è un’indicazione di particolare rilievo

organizzativo e che i principi di tutela dei soci di minoranza e

dei terzi che sono alla base di norme fondamentali e di altre

disposizioni possono concretamente funzionare solo se

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l’oggetto sociale è determinato in modo sufficientemente

analitico. E poi osserva che, tuttavia, l’attuale testo normativo

si limita a richiedere che l’atto costitutivo indichi l’attività che

costituisce l’oggetto sociale con la conseguenza che si

continueranno ad avere oggetti sociali estremamente generici

ed omnicomprensivi.

Secondo Corsi sono ammissibili società ad attività

plurisettoriale purchè l’attività o le attività siano

sufficientemente determinate.

Poichè nella s.n.c. è rimasto il riferimento al solo oggetto

sociale si possono proporre 2 interpretazioni:

svalutare la portata del riferimento all’attività introdotto, per

cui la situazione normativa non è cambiata;

ritenere che con l’espressione attività si sia effettivamente

ristretta l’autonomia negoziale dei soci (della società di capitali)

o la restrizione deve considerarsi applicabile in via estensiva

anche alle società di persone?

Nell’atto costitutivo non è obbligatoria l’indicazione della

durata.

L’art. 2473 cod. civ. stabilisce che nel caso di società contratta

a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in

ogni momento e può essere esercitato con 1 preavviso di

almeno 180 gg.; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di

preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.

Anche se nell’atto costitutivo non è detto nulla circa la durata,

l’atto va iscritto ugualmente e la società si intende contratta a

tempo indeterminato.

Se la società è contratta a tempo determinato, ma il termine è

così distante si pone il problema se la società debba

considerarsi a tempo indeterminato.

Un altro problema è quello di stabilire se è applicabile l’art.

2273 cod. civ. che ravvisa un caso di proroga tacita a tempo

indeterminato delle società di persone quando, decorso il

tempo per cui sono state contratte, i soci continuano a

compiere le operazioni sociali.

Questo problema si risolve in modo negativo in quanto nelle

società di capitali è inderogabile l’esigenza di una modifica

formale dell’atto costitutivo. Non è neppure ammissibile

inserire nell’atto una clausola che disponga una proroga del

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termine di scadenza o la sua rinnovazione per un tempo

predeterminato dallo stesso atto se entro un certo tempo prima

della scadenza uno o più soci non comunichino agli altri un

apposito atto di disdetta.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

Ai sensi dell’art. 2328 cod. civ. lo statuto contenente le norme

relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto

di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto

costitutivo.

L’art. 2463 cod. civ. non richiama l’art. 2328 ult. comma cod.

civ., di conseguenza si sono diffuse interpretazioni secondo cui

nelle s.r.l. non sarebbe consentita la redazione dello statuto e

che anche le norme sul funzionamento della società dovrebbero

essere inserite nell’atto costitutivo, senza potere redigere un

atto separato.

Ma tali interpretazioni contrastano con l’idea del legislatore di

sviluppare l’autonomia statutaria.

In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle

dello statuto prevalgono le seconde anche quando lo statuto

non forma oggetto di un atto separato.

Nelle s.r.l. è inammissibile un’applicazione in via diretta dell’art.

2328 cod. civ. in quanto l’art. 2463 cod. civ. lo richiama…

quindi l’applicazione potrebbe essere analogica ed in questo

caso si deve stabilire se si applica in via analogica la regola

della prevalenza oppure si debbano applicare le regole generali

sull’interpretazione del contratto poste negli artt. 1362 e ss.

cod. civ. (quest’ultimo è l’orientamento-Laurini).

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

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L’iscrizione nel registro delle imprese viene effettuata su

richiesta del notaio rogante.

Mediante l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica.

La valutazione circa la legittimità dell’atto costitutivo ( e cioè

della mancanza di vizi che ne possano comportare la nullità) e

circa l’esistenza delle condizioni legali compete al notaio;

mentre all’ufficio compete solo di verificare la regolarità

formale della documentazione.

MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

Tutte le modifiche dell’atto costitutivo devono essere decise in

sede assembleare.

A seguito della riforma, nelle s.r.l., non si ha più la distinzione

tra assemblea ordinaria e straordinaria; tuttavia, le delibere di

modifica dell’atto devono essere approvate da una

maggioranza qualificata, precisamente con il voto favorevole

dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Può accadere che i soci intendano introdurre nell’atto costituivo

un’apposita disposizione della distinzione tra assemblea

ordinaria e straordinaria.

Nessun problema si pone se i soci per assemblea straordinaria

intendano le riunioni che hanno ad oggetto delibere

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Salanitro Niccolò.
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