CAPITOLO 1: LA COSTITUZIONE DELLA
SOCIETA’
LE INDICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO.
L’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e la
società acquista la personalità giuridica a seguito della sua
iscrizione nel registro delle imprese.
L’atto costitutivo deve indicare solo il comune ove sono poste la
sede della società e le eventuali sedi secondarie, ma non
occorre che ne venga indicato anche il loro indirizzo e ciò per
evitare che occorra procedere alla modifica dell’atto costitutivo
ogni qualvolta la sede della società venga trasferita da un
indirizzo all’altro nell’ambito dello stesso comune.
Pertanto chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese
di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo,
comprensivo della via e del numero civico, dove è posta la sua
sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli
amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il
registro delle imprese.
Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’attività che
costituisce l’oggetto sociale (non più l’oggetto sociale) e ciò
accogliendo l’orientamento della giurisprudenza onoraria
contrario ad ammettere che nell’oggetto sociale possa essere
compreso l’esercizio di più attività, anche di natura non
omogenea a addirittura completamente diversa (ad es. attività
siderurgica e attività alberghiera).
Campobasso premette che la specificazione del tipo di attività
economica della società è un’indicazione di particolare rilievo
organizzativo e che i principi di tutela dei soci di minoranza e
dei terzi che sono alla base di norme fondamentali e di altre
disposizioni possono concretamente funzionare solo se
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l’oggetto sociale è determinato in modo sufficientemente
analitico. E poi osserva che, tuttavia, l’attuale testo normativo
si limita a richiedere che l’atto costitutivo indichi l’attività che
costituisce l’oggetto sociale con la conseguenza che si
continueranno ad avere oggetti sociali estremamente generici
ed omnicomprensivi.
Secondo Corsi sono ammissibili società ad attività
plurisettoriale purchè l’attività o le attività siano
sufficientemente determinate.
Poichè nella s.n.c. è rimasto il riferimento al solo oggetto
sociale si possono proporre 2 interpretazioni:
svalutare la portata del riferimento all’attività introdotto, per
cui la situazione normativa non è cambiata;
ritenere che con l’espressione attività si sia effettivamente
ristretta l’autonomia negoziale dei soci (della società di capitali)
o la restrizione deve considerarsi applicabile in via estensiva
anche alle società di persone?
Nell’atto costitutivo non è obbligatoria l’indicazione della
durata.
L’art. 2473 cod. civ. stabilisce che nel caso di società contratta
a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in
ogni momento e può essere esercitato con 1 preavviso di
almeno 180 gg.; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di
preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.
Anche se nell’atto costitutivo non è detto nulla circa la durata,
l’atto va iscritto ugualmente e la società si intende contratta a
tempo indeterminato.
Se la società è contratta a tempo determinato, ma il termine è
così distante si pone il problema se la società debba
considerarsi a tempo indeterminato.
Un altro problema è quello di stabilire se è applicabile l’art.
2273 cod. civ. che ravvisa un caso di proroga tacita a tempo
indeterminato delle società di persone quando, decorso il
tempo per cui sono state contratte, i soci continuano a
compiere le operazioni sociali.
Questo problema si risolve in modo negativo in quanto nelle
società di capitali è inderogabile l’esigenza di una modifica
formale dell’atto costitutivo. Non è neppure ammissibile
inserire nell’atto una clausola che disponga una proroga del
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termine di scadenza o la sua rinnovazione per un tempo
predeterminato dallo stesso atto se entro un certo tempo prima
della scadenza uno o più soci non comunichino agli altri un
apposito atto di disdetta.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.
Ai sensi dell’art. 2328 cod. civ. lo statuto contenente le norme
relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto
costitutivo.
L’art. 2463 cod. civ. non richiama l’art. 2328 ult. comma cod.
civ., di conseguenza si sono diffuse interpretazioni secondo cui
nelle s.r.l. non sarebbe consentita la redazione dello statuto e
che anche le norme sul funzionamento della società dovrebbero
essere inserite nell’atto costitutivo, senza potere redigere un
atto separato.
Ma tali interpretazioni contrastano con l’idea del legislatore di
sviluppare l’autonomia statutaria.
In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde anche quando lo statuto
non forma oggetto di un atto separato.
Nelle s.r.l. è inammissibile un’applicazione in via diretta dell’art.
2328 cod. civ. in quanto l’art. 2463 cod. civ. lo richiama…
quindi l’applicazione potrebbe essere analogica ed in questo
caso si deve stabilire se si applica in via analogica la regola
della prevalenza oppure si debbano applicare le regole generali
sull’interpretazione del contratto poste negli artt. 1362 e ss.
cod. civ. (quest’ultimo è l’orientamento-Laurini).
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
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L’iscrizione nel registro delle imprese viene effettuata su
richiesta del notaio rogante.
Mediante l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica.
La valutazione circa la legittimità dell’atto costitutivo ( e cioè
della mancanza di vizi che ne possano comportare la nullità) e
circa l’esistenza delle condizioni legali compete al notaio;
mentre all’ufficio compete solo di verificare la regolarità
formale della documentazione.
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO
Tutte le modifiche dell’atto costitutivo devono essere decise in
sede assembleare.
A seguito della riforma, nelle s.r.l., non si ha più la distinzione
tra assemblea ordinaria e straordinaria; tuttavia, le delibere di
modifica dell’atto devono essere approvate da una
maggioranza qualificata, precisamente con il voto favorevole
dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Può accadere che i soci intendano introdurre nell’atto costituivo
un’apposita disposizione della distinzione tra assemblea
ordinaria e straordinaria.
Nessun problema si pone se i soci per assemblea straordinaria
intendano le riunioni che hanno ad oggetto delibere
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