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DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale è il diritto privato dell’impresa, ed è oggetto di attenzione di varie norme:

pubblicistiche, amministrative, civilistiche e anche penali.

Oggetto di studio sono la organizzazione ed il funzionamento dell’impresa e l’interazione corrente

fra imprenditore ed altri soggetti.

Le fonti del diritto commerciale sono:

- nazionali:

• Costituzione

• leggi ordinarie (codice civile, legge fallimentare, T.U.B., T.U.F.)

• regolamenti

• giurisprudenza

- comunitarie:

- TUE

- TFUE

Sono molte le norme trattatizie che si occupano di impresa; quasi tutte le recenti riforme

nazionali sull’impresa, sono state infatti frutto di adattamenti necessari al rispetto della

disciplina comunitaria, nella volontà comune di creare un mercato unico europeo.

- internazionali:

- convenzioni internazionali, allo scopo di uniformare le normative

- prassi commerciale

L’imprenditore

Il soggetto principale di cui si occupa il diritto commerciale è l’imprenditore, di cui si occupa il

codice civile all’art. 2082.

Già nel codice del commercio del 1882 si volle disciplinare l’attore dell’attività commerciale; si

parlava qui del commerciante, ossia colui che compieva i cc.dd. atti di commercio, dei quali si

faceva un elenco codicistico.

Tale definizione era però ormai inadatta nei tempi in cui fu redatto il cod.civ. e si scelse allora di

adottare il metodo di economia per definire l’imprenditore: “è imprenditore chi esercita

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o di servizi”.

Gli elementi della fattispecie ex art. 2082 c.c. sono:

- economicità: per aversi un’attività economica non è necessaria un’eccedenza dei ricavi sui costi,

basta che vi sia almeno un pareggio. Non è quindi necessario il lucro, o meglio non è necessario

che il lucro oggettivo divenga anche lucro soggettivo, ossia che l’imprenditore benefici dei suoi

guadagni. Il lucro oggettivo diventa lucro soggettivo nel momento in cui si distribuiscono gli utili.

- organizzazione: coordinazione di fattori produttivi.

- attività produttiva: l’imprenditore deve creare nuova ricchezza; l’attività produttiva si contrappone

all’attività di mero godimento e consiste nella creazione di un qualcosa che prima non esisteva.

- professionalità: non occasionalità o sporadicità dell’attività d’impresa;

I 4 elementi ora descritti devono essere sempre presenti in un’attività che vuole essere considerata

d’impresa.

Le distinzioni dell’attività effettuate sono molteplici:

- in base all’oggetto dell’attività:

imprenditore commerciale

• imprenditore agricolo: ossia l’imprenditore che svolge attività agricola

- in base alla dimensione:

piccolo imprenditore: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, e coloro che

• esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della propria famiglia.

imprenditore medio-grande

- in base alla natura giuridica dei soggetti:

impresa individuale

• impresa società

• impresa pubblica: in essa lo Stato, mediante enti, esercita l’attività d’impresa

Ad ogni impresa corrisponde un diverso “statuto”, facente parte dei cc.dd. statuti speciali.

Vi sono poi norme comuni sempre e comunque presenti per ogni attività d’impresa, il c.d. statuto

generale dell’imprenditore.

Nello statuto generale dell’imprenditore confluiscono norme circa:

- norme sull’azienda

- consorzi fra imprenditori

- segni distintivi

- concorrenza

Nello statuto dell’imprenditore commerciale troviamo invece norme in merito a:

- registro delle imprese

- rappresentanza commerciale

- scritture contabili

- procedure concorsuali

Piccolo cenno va fatto alle cc.dd. professioni intellettuali, ossia quell’attività economica in vista di

un servizio e che si differenziano dagli imprenditori per l’attività svolta.

Il legislatore decise di sottrarre i professionisti intellettuali alle discipline dell’impresa ma, si noti, i

professionisti intellettuali divengono imprenditori quando la prestazione professionale viene a far

parte di un’organizzazione complessa.

All’art. 2229 c.c. si effettua la distinzione fra alcune professioni “protette” e tutte le altre professioni:

queste professioni vengono in toto sottratte alle regole in materia d’impresa con l’effetto che i

professionisti intellettuali non possono esercitare, con eccezioni, l’attività d’impresa; essi sono

soggetti a regole peculiari e minime relative al corrispettivo per la prestazione per cui sono

agevolati a recepirlo.

La titolarità di un’impresa può essere nelle mani di:

- persona fisica

- persona giuridica: società o ente pubblico

La titolarità dell’impresa si determina guardando alla c.d. “spendita del nome”: gli atti compiuti a

nome di questa o quella persona fisica o giuridica.

La tesi circa la spendita del nome è oggi la tesi prevalente; in passato questa teoria fu invero molto

contrastata, ad esempio dalla teoria dell’imprenditore occulto di Bigiavi, oggi però percepita come

teoria fortemente minoritaria.

E’ molto importante saper identificare il momento iniziale e il momento finale dell’impresa: è

dall’inizio dell’impresa che posso applicare la disciplina dell’impresa e soprattutto del fallimento; è

invece dalla fine che si capisce per quanto può essere fatta fallire l’impresa.

Sono due i criteri per individuare questi momenti:

- criterio formalistico: iscrizione registro dell’imprese

- criterio fattuale: verificare cosa l’imprenditore sta facendo: secondo questo criterio non rileva

l’iscrizione nel registro dell’imprese ma l’attività svolta. Data la poliedricità delle imprese è

difficile scindere l’attività preparatoria da quella principale.

Tipologie di imprenditore

Fra di esse si rinviene il piccolo imprenditore, ex art. 2083 c.c., di cui fanno parte 4 categorie:

- coltivatore diretto del fondo

- artigiano

- piccolo commerciante

- chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei suoi

familiari: con questa norma il legislatore intende che il numero di persone nell’impresa deve

essere prevalentemente costituito dal nucleo familiare dell’imprenditore.

Al piccolo imprenditore si applica lo statuto generale dell’imprenditore ma esso è esonerato da:

- tenuta delle scritture contabili

- fallimento

Va qui menzionata l’attuale previsione della l.fall. che, in un’ottica di chiarezza normativa, individua

delle soglie di fallibilità che consentono alle imprese commerciali di non fallire:

- immobilizzazioni per meno di 300.000€

- ricavi lordi per meno di 200.000€

- debiti per meno di 500.000€

Altra tipologia di imprenditore è l’impresa familiare: secondo l’art. 230-bis questa è un’impresa in

cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, e gli affini entro il 2°. L’impresa familiare non è

una società ed all’imprenditore vanno imputati gli atti ed egli è responsabile nei confronti dei terzi.

Ai familiari che collaborano nell’impresa familiare spettano al contempo:

diritti patrimoniali

• diritti amministrativi

L’art. 2135 c.c. disciplina l’imprenditore agricolo, esercente una particolare tipologia di attività

economica, ossia l’attività agricola, in cui rientrano ad esempio attività come la coltivazione del

fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, le attività connesse.

L’imprenditore agricolo è un imprenditore non piccolo; per una scelta che sembra piuttosto

anacronistica, si introdusse a questo tipo d’impresa una tutela maggiore in quanto gravata da un

rischio doppio: economico ed ambientale.

L’imprenditore agricolo è esonerato da:

- tenuta scritture contabili; ne tiene infatti alcune speciali

- insolvenza, ossia l’imprenditore agricolo non fallisce

L’attività agricola si distingue fra:

- attività agricole essenziali: qualunque attività diretta allo sfruttamento di un ciclo biologico, che

sia animale o vegetale, e che utilizzi o possa utilizzare il fondo, bosco, acque dolci, salmastre

o marine; si prescinde quindi dallo sfruttamento della sola terra.

- attività agricole per connessione: sono attività prodromiche o conseguenti all’attività agricola

essenziale; sono esercitate dallo stesso imprenditore agricolo e sono dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di

prodotti ottenuti. Vi rientra anche la fornitura di beni mediante l’utilizzo prevalente di

attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività commerciale.

Per aversi attività agricola per connessione sono previsti dei requisiti:

connessione soggettiva: il soggetto deve essere un imprenditore agricolo

• connessione oggettiva: le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico,

• sull’attività essenziale.

Ma cosa deve intendersi per prevalenza? L’apporto deve essere prevalente su apporti di terzi

in termini di peso che quei prodotti hanno sull’identità del prodotto finito.

Le attività agricole per connessione sono difficili da definire razionalmente, e sono attività

fortemente convenzionali; basti pensare al concetto di agriturismo, sul quale centinaia di

leggi regionali e decreti ministeriali cercano di normare i limiti entro cui si rimane imprenditore

agricolo.

L’imprenditore commerciale

La definizione di imprenditore commerciale è ricavabile solo in negativo: sono imprenditori

commerciali tutti gli imprenditori che non sono qualificabili come piccoli imprenditori o imprenditori

agricoli.

Gli effetti della qualificazione di imprenditore commerciale comporta l’applicazione dello statuto

speciale dell’imprenditore commerciale:

- scritture contabili: sono oggi documenti elettronici su cui vengono annotati i fatti della vita

dell’impresa di carattere patrimoniale, economico, finanziario.

Le scritture contabili obbligatorie sono:

• libro giornale: documento in cui sono annotate giorno per giorno le attività dell’impresa

• libro degli inventari: deve indicare le

Dettagli
A.A. 2018-2019
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicopaolinivaschetto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Guccione Alessandro Valerio.