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TTIVITÀ BANCARIA O ASSICURATIVA

~ A (es. deposito, pubblicità);

LTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI

~ In generale, ogni impresa non qualificata come agricola o piccola.

 Tale elenco non è esaustivo, ma è aperto a possibili sviluppi successivi.

In sostanza l’imprenditore commerciale è colui che non rientra nelle definizioni di piccolo

imprenditore e di imprenditore agricolo.

All’imprenditore commerciale è quindi applicabile la disciplina dello statuto

dell’imprenditore commerciale.

⋄ PICCOLO IMPRENDITORE

Secondo l’art.

~ 2083, è considerato piccolo imprenditore:

• C OLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO

• A

RTIGIANO

• P ICCOLO COMMERCIANTE

 Questi tre sono casi specifici che vanno valutati di volta in volta

• ’

C HI ESERCITA UN ATTIVITÀ PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL

.

LAVORO PROPRIO O DELLA FAMIGLIA

 Questa è la definizione generale, alla quale si aggiungono i tre casi specifici prima

elencati. nell’impresa di uno di essi hanno alcuni

*I famigliari che a qualunque titolo collaborano

diritti, quali:

→ Diritto al mantenimento;

→ Diritto a percepire una parte degli utili;

→ Diritto di partecipazione alle decisioni più importanti (prese a maggioranza dai

familiari che partecipano all’impresa);

→ sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’impresa;

Diritto

→ Diritto di prelazione nel caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda.

statuto generale dell’imprenditore,

~ È sottoposto allo ma è esonerato da:

• T

ENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

• D : secondo la legge fallimentare non sono soggetti alle

ISCIPLINA DEL FALLIMENTO

disposizioni del fallimento gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso

congiunto di 3 requisiti:

→ di deposito dell’istanza di fallimento

Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data

(o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di

۬000€

ammontare complessivo annuo non superiore a 300

→ nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

Aver realizzato,

fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un

۬000€

ammontare complessivo annuo non superiore a 200

14 → ۬000€

Avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500

 L’imprenditore che supera questi parametri numerici è considerato assoggettato al

fallimento

Inoltre l’iscrizione

~ nel registro delle imprese per i piccoli imprenditori non ha funzione di

non era tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese; ora ha

pubblicità legale. In origine

l’obbligo, ma l’iscrizione ha funzione diversa.

~ Requisiti del piccolo imprenditore:

• L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa: il lavoro proprio è

di esso non esisterebbe l’impresa;

imprescindibile, e senza

• Il lavoro dell’imprenditore (ed eventualmente quello della propria famiglia) deve

prevalere rispetto al lavoro e al capitale investito: molto spesso il piccolo imprenditore

lavora da solo, ma talvolta è coadiuvato da altri soggetti che possono essere anche suoi

familiari; il criterio della prevalenza non deve essere considerato in senso in senso

puramente numerico, ma in senso funzionale, e cioè nel senso che il lavoro del piccolo

se in mancanza di essa l’impresa non esisterebbe.

imprenditore è considerato prevalente

Piccola impresa ≠ l’impresa familiare è l’impresa in cui

~ IMPRESA FAMILIARE:

collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) e gli affini entro il secondo

(cognati). Anche se alcune piccole imprese sono anche imprese familiari, ciò non comporta

e all’imprenditore vanno

che abbiano sempre lo stesso significato. Non si tratta di società,

imputati gli atti e la responsabilità nei confronti dei terzi. (Vedi *)

⋄ IMPRESA COLLETTIVA

ad esercitare l’attività di impresa siano più persone (il titolare dell’impresa è

Si ha quando

quindi una società).

Esistono diversi tipi di società:

→ è utilizzabile solo per l’esercizio di

Società semplice: attività non commerciale;

→ Altri tipi di società: possono svolgere sia attività agricola che commerciale, ma vengono

definite “società commerciali” a prescindere da ciò (anche se esercitano attività agricola).

⋄ IMPRESA PUBBLICA

~ Le imprese pubbliche possono essere di tre tipi:

• nelle quali lo Stato o gli enti pubblici esercitano direttamente l’impresa

Imprese-organo,

attraverso proprie articolazioni interne (es. aziende municipalizzate);

• Enti pubblici economici: sono enti di diritto pubblico (persone giuridiche autonome) ai

quali viene affidato l’esercizio dell’impresa (es. enti di gestione delle partecipazioni

statali prima della privatizzazione);

• Società a partecipazione pubblica: società in cui lo stato o gli enti pubblici detengono

una partecipazione azionaria (tipicamente s.p.a., ma non solo) (es. HERA).

statuto dell’imprenditore commerciale

~ Sono assoggettate allo e sono soggette a regole

eccezionali (es. esonero dalla disciplina del fallimento).

ESERCIZIO DELL’IMPRESA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E

FONDAZIONI 15

Associazioni e fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato; ma se l’associazione o la

fondazione svolge un’attività di impresa, il problema è quello di stabilire il limite entro il quale tale

associazione o fondazione è ancora considerata tale, e dopo il quale è considerata imprenditore.

Per tale distinzione, entrano in considerazione le regole in materia di impresa, tra cui quelle del

fallimento:

◦ ai fini dell’associazione/fondazione, questa

Se tale attività di impresa è considerata marginale

non può essere considerata come imprenditore;

◦ l’associazione/fondazione

Se tale attività è considerata principale o esclusiva, è considerata

un’impresa, statuto dell’imprenditore commerciale.

e quindi assoggettata allo

 In realtà la questione è sfumata, in quanto non si hanno dei contorni definiti della disciplina;

fare distinzioni in astratto è veramente difficile e bisogna esaminare il caso concreto.

IMPRENDITORE OCCULTO

La qualità di imprenditore spetta al soggetto a cui è giuridicamente imputata l’attività di impresa e

che ne compie i relativi atti.

Può talvolta farsi sostituire da un rappresentante (prestanome): in tal caso gli atti compiuti dal

rappresentante sono giuridicamente imputabili all’imprenditore per effetto della spendita del nome.

Quindi a questo punto vi sono due soggetti:

◦ Prestanome (imprenditore palese): è colui che compie in proprio nome i singoli atti di impresa;

◦ Imprenditore occulto (o imprenditore indiretto): è colui che somministra al primo i mezzi

finanziari necessari, dirige l’impresa e fa propri i relativi guadagni.

In passato era stata formulata una teoria per la quale il criterio di imputazione della personalità

giuridica non era unicamente il criterio della spendita del nome, ma ad essa si affiancava anche

quindi se l’imprenditore

quello della effettiva sopportazione del rischio e delle relative decisioni;

occulto è quello che decide e che sopporta i rischi, è a lui che i creditori possono rivolgersi se la

situazione non va come ci si aspetta.

 Ma questa tesi fu abbandonata subito, in quanto introduceva un elemento di frattura molto forte

rispetto ai principi generali del diritto privato, presentando inoltre alcuni elementi critici dal

punto di vista argomentativi. 

È per questo che si è deciso di intraprendere una nuova strada, e cioè quella della TEORIA

’ : nel caso in cui si riesca a dimostrare che l’imprenditore occulto,

DELL IMPRESA FIANCHEGGIATRICE

mettendo a disposizione del prestanome il capitale e gli altri fattori della produzione, svolga

un’attività di aiuto (impresa fiancheggiatrice) che può essere qualificata a sua volta come impresa a

tutti gli effetti, quest’ultima può essere fatta fallire dai creditori del prestanome.

Vi è poi il problema di stabilire chi debba essere considerato come titolare dell’impresa

commerciale; a tal proposito è stato stabilito che è considerato come tale solo ed esclusivamente il

soggetto in nome del quale l’attività di impresa viene svolta, e quindi non l’imprenditore occulto.

INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

 ’

I :

NIZIO DELL IMPRESA

Una risposta sicura a questo problema si può dare soltanto analizzando il caso concreto.

16 alla costituzione dell’impresa; ma da un certo

Inizialmente vi sono delle attività preliminari

momento in poi non si tratta più soltanto di attività di mera organizzazione, ma di attività di

impresa vera e propria.

In particolare:

– si applica una disciplina più rigorosa riguardo l’individuazione del momento

Per le società

in cui l’attività d’impresa nasce: l’inizio si identifica con l’iscrizione nel registro delle

Tale requisito è sufficiente per considerare l’attività d’impresa

imprese. avviata.

– altre tipologie d’impresa,

Per le invece, è necessario il compimento di appositi atti che

equivoco l’inizio dell’attività d’impresa (es. stipula dell’atto

denotino in modo non

costitutivo).

 ’

F :

INE DELL IMPRESA

In generale l’impresa si considera quando cessa l’attività.

conclusa

Più in particolare:

– Per le imprese (sia individuali che collettive) persone giuridiche (iscritte): cancellazione

dal registro delle imprese (se hanno obbligo di iscrizione), e conseguente dichiarazione di

fallimento, la quale deve essere effettuata entro un anno dalla cancellazione dal registro

delle imprese;

 Ma se la cancellazione dal registro delle imprese viene posta in essere da un’impresa

ancora pienamente funzionante, tale cancellazione è considerata non valida;

– – –

Per le imprese persone fisiche (ossia quelle che non sono state iscritte società irregolari

e le società occulte): possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo. Condizione

necessaria però è l’effettiva c

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Publisher
A.A. 2019-2020
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sm95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Guccione Alessandro Valerio.