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DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
● La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza
comune.
● Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari.
● L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la
prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della
Carta delle Nazioni Unite.
● L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
● La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune
dell'Unione.
– Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così
deciso.
– In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
● La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune
dell'Unione.
– Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così
deciso.
– In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
● Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa
comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
– Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a
disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
● Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari.
● Le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono:
– le azioni congiunte in materia di disarmo,
– le missioni umanitarie e di soccorso,
– le missioni di consulenza e assistenza in materia militare,
– le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace
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– le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento
della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.
● Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi
terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
● Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di
realizzazione.
● L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità
del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli
aspetti civili e militari di tali missioni
● Il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e
dispongono delle capacità necessarie per tale missione.
● Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
● Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio
dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro.
● Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di
tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o
delle modalità della missione stabiliti.
– In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie
DISPOSIZIONI FINALI
● L'Unione ha personalità giuridica.
● I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria.
● Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.
PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA
● Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al
Consiglio progetti intesi a modificare i trattati.
– Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione
nei trattati.
● Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
● Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a
maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio
europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di
governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.
– In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea.
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● La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
● Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di
non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi.
– In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri.
● Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio
allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.
● Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
● Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i
quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato
difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE
1° CASO
● Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al
Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.
● Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte
terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
– Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione
e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.
● Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
● La decisione non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati
2° CASO
● Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del trattato UE prevedono che il
Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una
decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
– Questa facoltà non spetta al Consiglio europeo nel caso di decisioni che hanno implicazioni militari o che
rientrano nel settore della difesa.
3° CASO 7
● Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi
secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta
l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.
● Nei casi 2 e 3, ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo è trasmessa ai parlamenti nazionali.
● In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la
decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata.
● In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
● Per l'adozione delle decisioni nei casi 2 e 3, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione
del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
ADESIONE DI NUOVI STATI
● Ogni Stato europeo che rispetti i valori dell'Unione e si impegni a promuoverli può domandare di diventare
membro dell'Unione.
– Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda.
– Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa
consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono.
● Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
● Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati,
formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
● Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.
● Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
– Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo.
– Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un
accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
– Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento europeo. RECESSO DALL'UNIONE
● I trattati cessano di essere applicabili allo Stato recedente a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica del recesso, salvo che il
Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
● Il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa
né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
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● Se lo Stato che ha reced