Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 41
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 1 Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali del Prof. Alessandro Valerio Guccione, Anno Accademico 2014/2015 Pag. 41
1 su 41
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

● La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza

comune.

● Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari.

● L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la

prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della

Carta delle Nazioni Unite.

● L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

● La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune

dell'Unione.

– Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così

deciso.

– In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso

conformemente alle rispettive norme costituzionali.

● La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune

dell'Unione.

– Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così

deciso.

– In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso

conformemente alle rispettive norme costituzionali.

● Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa

comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.

– Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a

disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

● Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari.

● Le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono:

– le azioni congiunte in materia di disarmo,

– le missioni umanitarie e di soccorso,

– le missioni di consulenza e assistenza in materia militare,

– le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace

5

– le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento

della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.

● Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi

terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

● Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di

realizzazione.

● L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità

del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli

aspetti civili e militari di tali missioni

● Il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e

dispongono delle capacità necessarie per tale missione.

● Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di

sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.

● Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio

dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro.

● Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di

tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o

delle modalità della missione stabiliti.

– In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie

DISPOSIZIONI FINALI

● L'Unione ha personalità giuridica.

● I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria.

● Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA

● Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al

Consiglio progetti intesi a modificare i trattati.

– Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione

nei trattati.

● Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

● Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a

maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio

europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di

governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

– In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea.

6

● La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

● Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di

non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi.

– In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi

degli Stati membri.

● Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio

allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

● Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle

rispettive norme costituzionali.

● Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i

quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato

difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE

1° CASO

● Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al

Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

● Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte

terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

– Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione

e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.

● Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive

norme costituzionali.

● La decisione non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati

2° CASO

● Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del trattato UE prevedono che il

Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una

decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.

– Questa facoltà non spetta al Consiglio europeo nel caso di decisioni che hanno implicazioni militari o che

rientrano nel settore della difesa.

3° CASO 7

● Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi

secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta

l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

● Nei casi 2 e 3, ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo è trasmessa ai parlamenti nazionali.

● In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la

decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata.

● In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

● Per l'adozione delle decisioni nei casi 2 e 3, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione

del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

ADESIONE DI NUOVI STATI

● Ogni Stato europeo che rispetti i valori dell'Unione e si impegni a promuoverli può domandare di diventare

membro dell'Unione.

– Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda.

– Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa

consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a

maggioranza dei membri che lo compongono.

● Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

● Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati,

formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.

● Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme

costituzionali.

● Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

– Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo.

– Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un

accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

– Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione

del Parlamento europeo. RECESSO DALL'UNIONE

● I trattati cessano di essere applicabili allo Stato recedente a decorrere dalla data di entrata in vigore

dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica del recesso, salvo che il

Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

● Il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa

né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

8

● Se lo Stato che ha reced

Dettagli
A.A. 2014-2015
41 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle organizzazioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Guccione Alessandro Valerio.