Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione
Appunti delle lezioni di Diritto delle organizzazioni internazionali
Prof. Alessandro Valerio Guccione
Barbieri Marco e Caracciolo Valerio
Anno Accademico 2014/2015
Trattato sull'UE
Le istituzioni esercitano le loro competenze in base al principio di attribuzione, ossia esclusivamente nei limiti di quelle espressamente conferite dai trattati per realizzare gli obiettivi stabiliti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Esse servono a perseguire gli scopi dell'UE e garantiscono coerenza e continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Devono agire nei limiti imposti dai trattati e devono cooperare tra di loro.
Istituzioni dell'UE
Le istituzioni dell'UE sono, secondo il trattato sull’Unione Europea, sono:
-
Parlamento europeo: esercita congiuntamente al Consiglio:
- Funzione legislativa
- Funzione di bilancio
- Funzione di controllo politico (monitoraggio sulle azioni di tutti gli organi comunitari)
- Funzione consultiva alle condizioni stabilite dai trattati
-
Consiglio europeo: dà all'Unione Europea gli impulsi necessari al suo sviluppo, ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, non esercita la funzione legislativa formalmente, ma nella pratica ha influenza su tale attività. Esso è composto da:
- Capi di Stato (che ha potere esecutivo) o di governo
- Presidente
- Presidente della Commissione Europea
- Presiede e anima i lavori del Consiglio Europeo
- Assicura la preparazione dei lavori del Consiglio Europeo (funzione più importante, quindi lui forma le materie da trattare definendo gli aspetti critici)
- Facilita la coesione del Consiglio Europeo
- Presenta in Parlamento una relazione dopo ciascuna riunione del Consiglio Europeo
-
Consiglio: esercita con il Parlamento Europeo:
- Funzione legislativa
- Funzione di bilancio
- Definizione delle politiche
- Coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati
- Impegnare il governo dello stato membro che rappresenta
- Esercitare il diritto di voto
- Il Consiglio "Affari generali": prepara le riunioni ed i lavori del Consiglio Europeo
- Il Consiglio "Affari esteri": è coinvolto nelle decisioni di politica estera dell'UE.
- Commissione Europea: essa promuove l'interesse generale dell'UE e adotta le iniziative approvate a tal fine, vigila sull'applicazione dei trattati, delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati e del diritto dell'Unione Europea, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, esercita funzioni di coordinamento, esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati. Ha iniziativa legislativa dell'UE. Il mandato dura 5 anni. I membri sono scelti in base alla loro competenza generale (organo ministeriale). Esercita i suoi compiti in piena indipendenza. La commissione nominata è composta da un cittadino di ciascuno stato membro. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento Europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio Europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento Europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento Europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio Europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento Europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. Il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento Europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio Europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
-
Corte di giustizia dell'Unione Europea: essa comprende:
- Corte di giustizia
- Tribunale
- Tribunali specializzati
- Su ricorsi presentati da stati membri, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- In via pregiudiziale su richiesta di giurisdizioni nazionali;
- Negli altri casi previsti dai trattati.
-
Alto rappresentante dell'UE: viene nominato dal Consiglio Europeo deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione (il Consiglio Europeo può porre fine al suo mandato mediante la stessa procedura). Egli guida la politica estera e la sicurezza comune dell'UE, contribuisce all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario. Inoltre:
- Presiede il Consiglio Affari Esteri
- È uno dei vicepresidenti della Commissione
- Vigila sull'azione della politica estera dell'UE
- È incaricato di responsabilità nel settore delle relazioni esterne l'UE
- BCE
- Corte dei Conti, organo di controllo di legittimità sugli atti interni
Disposizioni sulle cooperazioni rafforzate
La cooperazione rafforzata è una procedura decisionale istituzionalizzata con il Trattato di Amsterdam e poi modificata dal Trattato di Nizza. Essa consiste nel realizzare una più forte cooperazione tra alcuni Stati membri dell'Unione Europea in determinati temi (giustizia, difesa, gestione economica ecc.). È contenuta nel trattato per confermare il fatto che questi accordi sono leciti e dar loro una struttura aperta. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri.
La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. La cooperazione rafforzata non costituisce un precedente vincolante per gli Stati candidati all’adesione all’Unione.
Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Capo 1: disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione
L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
- Salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- Consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- Preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- Favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
- Incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
- Contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
- Aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- Promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi sopra illustrati. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.
Politica estera di sicurezza comune: disposizioni comuni
La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
- La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche.
- Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
- È esclusa l'adozione di atti legislativi.
- La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati.
- Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati.
- La Corte di giustizia dell'Unione Europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto la legittimità di talune decisioni.
Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune
- La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune.
- Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari.
- L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
- La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.
- Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso.
- In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.
- Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
- Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
- Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari.
- Le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari comprendono:
- Le azioni congiunte in materia di disarmo,
- Le missioni umanitarie e di soccorso,
- Le missioni di consulenza e assistenza in materia militare,
- Le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace
- Le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.
- Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
- Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione.
- L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
- Il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione.
- Tali Stati membri, in associazione con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
- Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro.
- Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti.
- In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.
Disposizioni finali
- L'Unione ha personalità giuridica.
- I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria.
- Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.
Procedura di revisione ordinaria
Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento Europeo o la Commissione possono sottoporre proposte di revisione dei trattati.
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