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Le operazioni della società sulle proprie azioni

Sono le operazioni che una società per azioni può compiere rispetto ad azioni proprie, che la stessa società ha emesso e che corrispondono al capitale stesso della società sottoscritto dai soci. Intervenire sulle proprie azioni significa intervenire sul capitale della società.

Le possibili operazioni che la società può svolgere rispetto alle proprie azioni sono distinguibili in 3 categorie:

  1. Acquisto delle proprie azioni: la norma ci dice se e come la società emittente delle azioni può acquistarle. Il problema sta nel fatto che la società si rende titolare di una parte di capitale, incidendo sul patrimonio netto disponibile della società: la componente attiva eccede dal patrimonio per pagare l'azione e il capitale sociale rimane al valore nominale originario. Si presenta così il fenomeno di annacquamento del capitale sociale, si mette a rischio

L'effettività del capitale sociale. Quest'operazione viene detta anche operazione che si conclude sul mercato secondario, perché si tratta di azioni già emesse.

Il legislatore ha fissato delle regole di cautela rispetto all'acquisto delle azioni.

La condizione primaria è l'utilizzo di risorse liberamente disponibili che non mettono a rischio il patrimonio netto della società.

La seconda condizione è che le azioni proprie acquisite siano interamente liberate, il conferimento deve essere stato completato, per evitare la creazione di due debiti reciproci e lo svuotamento del capitale sociale (uno della società per il pagamento del prezzo delle azioni, l'altro del socio per il conferimento).

La terza condizione è che l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria, la quale fisserà il numero massimo di azioni da acquistare.

Un altro limite riguarda la soglia di valore delle azioni da

acquistare,che non deve eccedere la quinta parte del capitale sociale.Se vengono violate queste condizioni, va neutralizzato l'acquisto delle azioni proprie, vanno alienate entro un anno dal loro acquisto,altrimenti devono essere annullate con la conseguente riduzione del capitale sociale.Se l'acquisto viene effettuato rispettando le condizioni, gli amministratori gestiranno le azioni ma non possono disporne senza previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità (es. non possono alienarle).Il diritto agli utili e il diritto di opzione sono distribuiti proporzionalmente agli altri soci, in modo da non alterare gli equilibri di forza della compagine sociale.Il diritto di voto invece è sospeso e le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea, ma non per l'approvazione delle delibere.L'acquisto delle azioni proprie comporta una riduzione del

patrimonio netto di uguale importo, che deve essere espressa contabilmente. I motivi che possono portare la società all'acquisto delle azioni proprie si possono trovare nell'ambito delle società di grandi dimensioni, quando si vuole manifestare un interesse alla negoziazione di questi titoli. Tale operazione può essere anche fatta per liquidare la quota di un socio che ha esercitato il recesso dalla società. Ci sono poi dei casi speciali in cui si può derogare alle condizioni. Le condizioni non si applicano quando:

  • L'acquisto avviene per ridurre il capitale, mediante riscatto e annullamento di azioni;
  • L'acquisto è fatto a titolo gratuito e le azioni sono interamente liberate;
  • Si tratta di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.

2) Sottoscrizione delle proprie azioni, è un'operazione pericolosa che comporta un incremento di capitale fittizio, quindi il legislatore fissa un divieto di

sottoscrizione.È vietata sia l’autosottoscrizione diretta, fatta dalla stessa società emittente delle proprie azioni, ma anche l’autosottoscrizione indiretta, fatta da chiunque agisce in nome proprio ma nell’interesse della società (anche in capo alla società controllata). 3) Altre operazioni sulle azioni proprie, sono l’assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l’accettazione in garanzia. La società non può accordare prestiti né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, salvo determinate condizioni: deve esserci l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria, gli amministratori devono assumersi la responsabilità di queste operazioni (ragionevolezza) e si devono svolgere nei limiti delle risorse disponibili sulla base dell’ultimo bilancio approvato. • LE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE Il legame tra

società può integrare o il controllo o il collegamento trasocietà. Società controllate: è possibile che gli amministratori di una società decidano di partecipare al capitale sociale di un'altra società, entro certi limiti. Una tale scelta può derivare dalla volontà di estendere la propria attività ad altri settori, acquisendo il controllo di un'altra società target, con il vantaggio che essendo persone giuridiche autonome il rischio d'impresa rimane in capo alla società target. In certe situazioni quest'operazione non è consentita quando risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, quindi quando la società controllante non svolge più l'attività d'impresa descritta nello statuto, ma si occupa dell'altro settore di attività della società controllata in maniera assorbente. Una società

avrà assunto il controllo sulla società target quando avrà acquisito la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (controllo fondato sulla titolarità delle azioni, controllo azionario di diritto). Esistono anche delle forme più deboli di controllo, come il controllo azionario di fatto, che si ha quando non si ottiene la maggioranza dei voti assembleari, ma il capitale della società target è così diffuso tra il pubblico che la partecipazione della società, pur non raggiungendo la maggioranza, risulta la più forte e dominante rispetto agli altri soci (partecipazione rilevante). Un ulteriore forma di controllo può nascere anche in base ai rapporti contrattuali tra la società controllante e la società controllata, e non in legame alle azioni: la società controllata subisce quindi l'influenza dominante della controllante perché ha stipulato con essa dei contratti e ha impegni.

contrattuali. Società collegate: il collegamento passa per tramite delle azioni, l'obiettivo è quello di poter acquisire un'influenza notevole, non necessariamente dominante, che si presume quando nell'assemblea viene esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo dei voti nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

LA SOCIETÀ ETERODIRETTA
Attraverso le partecipazioni è possibile costruire un gruppo di società. Con la riforma del 2003 è stata introdotta la disciplina del coordinamento delle società. Una società può dirsi eterodiretta quando mantiene formalmente la sua autonomia giuridica e la sua gestione, ma è soggetta alla direzione e al coordinamento di un'altra società. Tale situazione costituisce un'evoluzione perché consente di valorizzare anche delle situazioni non più collegate al possesso azionario. Si prende atto che una società,

A prescindere dalla partecipazione al capitale sociale, può non essere autonoma nelle decisioni e condizionata dall'esterno, anche se l'ente che la condiziona non ha una partecipazione al capitale. Si tratta di situazioni in cui hanno un certo rilievo i rapporti personali tra l'organo di gestione della società non più autonoma e l'entità esterna che la condiziona, e non il possesso azionario. L'eterodirezione può venire da un'altra società, ma anche da un ente, il quale può essere anche un imprenditore individuale. Le scelte di gestione da parte degli amministratori non rispondono all'interesse della società, ma rispondono all'interesse della società esterna che la condiziona. Bisogna quindi rafforzare la tutela dei soci e dei creditori delle società eterodirette, in quanto rispondendo agli interessi della società esterna si espongono alla responsabilità anche nei.

confronti dei soci e dei creditori della società autonoma. Inoltre, una situazione di eterodirezione della società deve essere indicata negli atti di corrispondenza della società e anche nel bilancio deve essere dato conto a tale situazione. (Certificato azionario = sintetizza le azioni) - Un altro modo di ingresso all'interno della società, oltre all'azionista, è quello dell'obbligazionista, ovvero un soggetto che partecipa al capitale di debito della società. Una terza veste d'ingresso nella società è quella del titolare di strumenti di partecipazione. - L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA L'organizzazione della società per azioni è sicuramente un'organizzazione molto rigida e si articola su 3 organi: 1) L'assemblea, è l'organo deputato a riunire i soci, la proprietà, si effettua il passaggio tra lavolontà dei singoli soci e la volontà dell'ente per la formazione della volontà sociale, secondo il principio maggioritario ed espressa nelle delibere assembleari. Viene distinta in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. Dal punto di vista della composizione i soci sono gli stessi, quello che cambia sono le competenze e le modalità di assunzione delle delibere. Le materie riservate alle competenze dell'assemblea ordinaria sono quelle che è necessario decidere ciclicamente in ogni esercizio oppure quelle finalizzate al mettere in funzione la società: nomina gli amministratori, i sindaci, il Presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato per la revisione dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri.
Dettagli
A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiana.degrazia08 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Basilicata o del prof Serra Mauro.