Nozione di imprenditore
L’art. 2082 del codice civile afferma che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Requisiti essenziali dell’imprenditore
- Attività produttiva. L’imprenditore svolge attività produttiva, inclusa l’attività di scambio diretta ad incrementare l’utilità dei beni, a prescindere dalla loro natura e dal tipo di bisogno che devono soddisfare. Non è impresa invece l’attività di mero godimento.
- Organizzazione. Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato dell’imprenditore dei fattori produttivi (lavoro e capitale) propri e/o altrui per un fine produttivo. In mancanza di tale organizzazione si parlerà di semplice lavoro autonomo e non imprenditoriale.
- Economicità. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi e che assicurino l’autosufficienza economica.
- Professionalità. È il requisito oggettivo dell’attività, accertato in base ad indici esteriori ed oggettivi, non al soggetto. Significa esercizio abituale e non occasionale (es. stagionale, alberghi) di una data attività produttiva. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, se ciò implica il compimento di operazioni e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale.
Lo scopo di lucro non costituisce requisito essenziale dell’attività d’impresa, in quanto bisogna considerare sia il lucro soggettivo (movente psicologico dell’imprenditore) che il lucro oggettivo (attività svolta secondo modalità oggettive lucrative). Non è quindi rilevante se un profitto venga realmente conseguito o devoluto a fini altruistici.
Impresa per conto proprio
Un soggetto che rispetta i requisiti essenziali, nonostante produca beni utilizzandoli per sé, senza metterli sul mercato, è comunque considerabile imprenditore (es. costruzione di appartamenti non destinati alla vendita).
Impresa illecita
Nei casi meno gravi in cui l’illiceità dell’impresa è determinata da violazione di norme imperative si applicano tutte le disposizioni relative all’imprenditore (es. commercio senza licenza). Nei casi più gravi in cui l’illecito è l’oggetto stesso dell’attività, l’imprenditore soggiace alle norme negative e non può godere delle norme positive (es. contrabbando).
I liberi professionisti invece diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come impresa e godono anche di una disciplina legislativa che li privilegia, in quanto sono professioni protette o riservate.
Distinzioni tra imprenditori
- Prima distinzione: in base all’oggetto dell’attività distinguiamo l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo.
- Seconda distinzione: in base alla dimensione dell’impresa distinguiamo il piccolo imprenditore e l’imprenditore non piccolo.
- Terza distinzione: in base alla natura dell’oggetto distinguiamo l’impresa individuale, l’impresa societaria e l’impresa pubblica.
L'impresa agricola
Le prime forme utilizzate per esercitare in forma collettiva l'impresa agricola sono state la società semplice e la società cooperativa. Il risultato che si consegue a partire dalle riforme del 2004 è quello di consentire che anche le società di persone e di capitali, pensate dal legislatore nell'ottica dell'esercizio dell'attività commerciale, possano essere impiegate per esercitare l'attività agricola.
Le condizioni perché questo avvenga sono legate alla presenza nella compagine societaria della società dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) introdotta dal legislatore nel 2004. Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario deve essere un imprenditore agricolo professionale; stessa cosa vale anche nelle società di capitali, cioè almeno un amministratore deve avere le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale. Nelle società cooperative affinché esse svolgano attività agricola occorre che almeno un quinto dei soci sia imprenditore agricolo professionale.
È importante quindi dotare la società di una certa compagine societaria per far in modo che svolga attività agricola. All'interno del perimetro dell'imprenditore agricolo dobbiamo anche collocare le attività agrituristiche, disciplinate da una legge speciale n. 96 del 2006 che regola espressamente l'ambito dell'agriturismo. Le attività di agriturismo in particolare sono delle attività di ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori sia in forma individuale, sia in forma societaria di persone e di capitali.
Fra le attività agrituristiche comprendiamo quelle classiche, ovvero la somministrazione di cibi e bevande prevalentemente propri o di aziende agricole limitrofe, e quelle ricreative, culturali e didattiche rivolte alla valorizzazione dei territori. È imprenditore agricolo chi esercita ad un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
La disciplina dell'imprenditore agricolo è quella tipica dello statuto generale dell'imprenditore, ovvero non si applicheranno le norme dell'imprenditore commerciale, e sarà assistito anche da una serie di norme di favore sul piano dei trattamenti fiscali e sul piano degli incentivi di carattere promozionale del settore messi a disposizione. Si è attenuato l'elemento distintivo rispetto all'impresa commerciale. Tale elemento differenziava nettamente, prima della creazione del registro delle imprese, la figura dell'imprenditore agricolo da quella dell'imprenditore commerciale, in quanto non era prevista la pubblicità legale per l'imprenditore agricolo. Oggi anche l'imprenditore agricolo deve essere iscritto nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale di esso.
La piccola impresa (art. 2083)
Rientra nella piccola impresa qualsiasi attività esercitata ed organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Tale definizione caratterizza la figura del piccolo imprenditore, la quale si incentra sulla partecipazione personale dell'imprenditore stesso e dei suoi familiari dal punto di vista del lavoro.
L'imprenditore quindi deve prestare il suo lavoro all'interno dell'impresa e questo suo lavoro e/o dei suoi familiari deve essere prevalente rispetto agli altri fattori produttivi, come il lavoro altrui e il capitale investito. Nell'ambito applicativo, l'apporto personale dell'imprenditore si può trovare in attività come la sartoria su misura e nell'agente di commercio; mentre bisogna escludere dal perimetro del piccolo imprenditore coloro che esercitano l'attività di impresa dal punto di vista personale, ma con ingenti investimenti di capitali (es. gioielliere).
Per lungo tempo questa definizione di piccolo imprenditore dell'art. 2083 è coesistita con un'altra definizione dell'art. 1 della legge fallimentare. Oggi la situazione è stata modificata dal legislatore mediante una modifica di quest'articolo, in quanto provocava una confusione. L'art. 1 della legge fallimentare dava dei parametri numerici risalenti al 1942, diventati nel giro di pochi anni non attuali, perché non si poteva immaginare che un'impresa si portasse avanti con 900 mila lire di capitale investito (capitale investito maggiore di 900 mila lire: impresa medio-grande; capitale investito minore di 900 mila lire: piccola impresa).
Con la modifica di questi parametri numerici, la definizione generale di piccola impresa è quella data dall'art. 2083. Il criterio della legge fallimentare è cambiato, vengono indicate delle soglie, chiamate soglie di fallibilità, valide per tutti. Qualsiasi imprenditore grande o piccolo che esercita un'attività commerciale potrà quindi fallire, a condizione che si raggiungano queste soglie dimensionali; se non si raggiungono non sussistono i requisiti di fallibilità. Basterà il superamento anche di una sola di queste soglie per esporre l'imprenditore commerciale alla dichiarazione di fallimento.
La disciplina che si applica al piccolo imprenditore è simile a quella dell'imprenditore agricolo, si applica lo statuto generale e non quello speciale dell'imprenditore commerciale. Sia l’imprenditore agricolo che il piccolo imprenditore hanno la peculiarità dell’esenzione dalla tenuta della contabilità, non sono obbligati quindi alla tenuta delle scritture contabili.
Questo è sicuramente un vantaggio per l’imprenditore, in quanto essere obbligati alla tenuta delle scritture contabili significa compiere uno step organizzativo significativo e caricarsi di costi di consulenza e di agenzia. È uno svantaggio invece per chi vuole leggere dall’esterno il risultato dell’attività d’impresa, in quanto non disporrà di riscontri contabili da consultare. Il piccolo commerciante svolge un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni e deve intervenire personalmente nello svolgimento del processo produttivo.
L'art. 2083 descrive anche la figura dell'artigiano. L'artigiano è stato destinatario di una serie di leggi speciali di settore; esiste una legge quadro (1985) sull'artigianato che indica delle caratteristiche specifiche di esercizio dell'attività artigiana. Le leggi speciali riguardano soprattutto il piano delle agevolazioni e incoraggiano questo tipo di attività.
Per quanto riguarda l'oggetto dell'impresa, l'artigiano si individua con un apporto personale in termini di peculiarità del prodotto, è necessaria quindi una non standardizzazione del prodotto e prodotti fatti su misura distinti l'uno dall'altro. Il problema della fallibilità dell’imprenditore artigiano si pone nell’ipotesi in cui l’espansione dell’attività superi la caratteristica della peculiarità dei prodotti, portando una standardizzazione dei prodotti. In tal caso la giurisprudenza dichiara l’imprenditore artigiano esposto alla dichiarazione di fallimento. L’attività artigiana può essere svolta in forma societaria e quindi sarà soggetta al fallimento se supera i limiti dimensionali fissati dall’art. 1 della legge fallimentare.
Terzo settore
Il terzo settore è stato riorganizzato a partire dal 2017 con un vero e proprio codice, con una legge speciale e decreto legislativo 117/2017, che ha fatto ordine all’interno di tante leggi speciali disordinate e ha regolato diverse ipotesi di enti associativi che esercitavano determinate attività. È stato così creato per la prima volta un corpus organico di norme.
Questo settore è “terzo” rispetto ad altri due settori. Il primo settore è quello dello Stato, il secondo è quello dell’impresa privata capitalistica, diretta allo svolgimento di un’attività lucrativa. Il terzo settore si colloca al centro fra questi due settori, ovvero si stacca dall’impresa esercitata dallo Stato e dagli enti pubblici e dall’impresa capitalistica lucrativa, esercitata per il conseguimento dello scopo di lucro soggettivo.
Assume maggiore importanza e forza man mano che le attività e le prestazioni coperte dallo Stato si indeboliscono; quindi è chiamato ad assolvere una funzione di supplenza dello Stato, con attività sociali rivolte per lo più a fini altruistici e di solidarietà sociale piuttosto che lucrativi.
Presupposto fondamentale è quindi l’incapacità dello Stato di soddisfare istanze diffuse nella popolazione, che porta all’incremento di forme di associazionismo non dirette al raggiungimento dello scopo di lucro soggettivo (profitto personale dell’imprenditore), con la conseguenza del moltiplicarsi di enti organizzativi che racchiudono più persone per l’esercizio di alcune attività di impresa, operanti in forma volontaria per sopperire alle mancanze dello Stato.
All’interno del codice del terzo settore troviamo una nozione unitaria (art. 4), quella dell’ente. Rientrano negli enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali, le associazioni riconosciute e non riconosciute e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda invece la pubblicità, esiste un Registro Unico Nazionale riservato espressamente agli enti del terzo settore. L’iscrizione in questo registro è indispensabile per l’applicazione della disciplina ed è obbligatoria per tutti gli enti, inclusi quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale. L’unica eccezione è rappresentata dalle imprese sociali, le quali possono iscriversi nel registro delle imprese ordinario.
Gli elementi essenziali degli enti del terzo settore sono:
- L’assenza dello scopo di lucro, in favore di scopi altruistici e sociali;
- Lo svolgimento di un’attività di interesse generale (es. attività sportive, socio-sanitarie, di tutela dell’ambiente..);
- L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli ETS.
È possibile però individuare delle esclusioni fissate dal legislatore: sono escluse dalla qualificazione come ETS e dall’applicazione della loro disciplina le amministrazioni pubbliche. Il requisito dell’assenza dello scopo di lucro vale in tutte le fasi di vita dell’ente, quindi durante la normale gestione dell’attività sarà sempre vietata la distribuzione in qualsiasi forma, diretta o indiretta, di utili, di avanzi di gestione e di riserve in favore dei fondatori, degli associati e di tutti i componenti dell’organo sociale.
Con “distribuzione diretta” intendiamo la semplice distribuzione dei dividendi e degli utili; con “distribuzione indiretta” intendiamo quella camuffabile. Anche in caso di estinzione della società è vietata la distribuzione, quindi il patrimonio viene trasferito ad altri enti che perseguono le medesime attività, indicati espressamente nello statuto. Il patrimonio e il divario tra ricavi e costi devono pertanto essere sempre destinati e investiti per lo svolgimento dell’attività.
L’impresa sociale, un tipo di ETS, entro determinati limiti, è l’unica che può distribuire degli utili. Nell’attività riferita agli ETS troviamo espressamente attività di produzione o di scambio di beni o di servizi, ciò significa che questi enti svolgono appunto attività d’impresa. Tale attività può essere esclusiva o principale, quindi l’ente può svolgere anche delle attività che non rientrano nell’elenco dell’art. 2 a condizione che siano secondarie.
La vicinanza tra gli ETS e lo Stato è stata disciplinata prevedendo un rapporto privilegiato con un certo rilievo giuridico, con la possibilità che le pubbliche amministrazioni coinvolgano gli ETS attraverso programmi congiunti e progetti in loro collaborazioni. Il coinvolgimento di questi enti deve però essere garanzia di condizioni favorevoli rispetto a quelle offerte da un’impresa lucrativa. Sono quindi assistiti da una serie di sostegni finanziari, economici e fiscali.
La norma nel codice degli ETS menziona anche associazioni e fondazioni, ma dal punto di vista strutturale sono una sottocategoria di quelle menzionate nel I libro del codice civile, in quanto per entrare a far parte degli ETS devono presentare dei requisiti minimi di patrimonio e un assetto organizzativo ben preciso, assemblea, organo di amministrazione, organo di controllo e la revisione dei conti.
L’impresa sociale
Anche l’impresa sociale è menzionata nel codice degli ETS, ma è comunque oggetto di una disciplina autonoma in un decreto legislativo vicino a quello degli ETS in quanto esiste a partire dal 2006. Ha quindi una caratteristica particolare, descrivibile con il termine di realtà trasversale. L’impresa è vista come descrittiva dell’attività svolta, ma le forme organizzative con cui l’impresa si svolge possono essere diverse. Tale discorso vale soprattutto per l’impresa sociale, in quanto è un certo tipo di attività, ma le forme e le modalità con cui l’impresa sociale si svolge sono trasversali, cioè sono desumibili tra tutte le organizzazioni e le società di capitali.
Essa quindi è definita come tutte le organizzazioni private, compresi gli enti del V libro (società lucrative, di persone e di capitali), che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità socialistiche e altruistiche, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e coinvolgendo anche i lavoratori di altri soggetti interessati alla loro attività.
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