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I CONFERIMENTI
Il conferimento consiste negli apporti che effettuano i soci nel momento in cui sottoscrivono nuove azioni, in sede di costituzione o in sede di aumento di capitale; consiste in quegli apporti con i quali i soci sottoscrivono le partecipazioni nella società. I conferimenti sono apporti che la società può conservare a tempo indeterminato, cioè finché ne ha bisogno, finché non decide di restituirli con certe caratteristiche, con certe garanzie, anche per i creditori. I conferimenti formano il patrimonio proprio della società, esposto al rischio di impresa, ossia alle perdite. La disciplina generale dei conferimenti è data dalla disciplina delle società semplici, la quale è molto elastica poiché l'obiettivo principale di tale disciplina è consentire ai soci di apportare tutto ciò che può essere utile alla società per il proficuo esercizio dell'attività di impresa. La disciplina dellaIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.
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daisoci corrispondano veri conferimenti effettuati dai soci.129Per garantire questo obiettivo il legislatore prevede due norme,che vanno lette in combinazione :
una delle condizini necessarie x la costituzione di una societa per azioni è che sia sottoscrittoper intero il capitale sociale.E' necessario che il capitale sociale ,le azioni emesse a fronte diquel capitale sociale ,in sede di costituzione o in sede di aumento di capitale , abbiano trovatotutte un sottoscrittore che si sia impegnato a effettuare i conferimenti richiesti per sottoscriverequelle azioni (art. 2329 C.C ).
le azioni non possono essere emesse per un valore inferiore al loro valore nominale.Quando siemettono nuove azioni o si costituisce una societa emettendo delle azioni , queste azioni devonorappresentare una frazione di capitale sociale. UNA FRAZIONE DI CAPITALECOSTITUISCE IL VALORE DELLE AZIONI.Quando si emettono azioni il capitale sociale èpari al valore di tutte le azioni che si
emettono. La legge in questo caso dice due cose e cioè che a fronte di quelle azioni non si puo chiedere , intermini di conferimenti da ricevere , meno del valore del capitale che quelle azionicomplessivamente rappresentano .PRIMA REGOLA
Quando si emette un azione si deve prima stabilire quale sarà il valore del capitale che queste azioni rappresentano. Di fronte a questa regola la societa' non può accettare conferimenti inferiori a questo valore. Quindi, quando è stabilito il valore di capitale rappresentato dalle azioni quello è il valore minimo dei conferimenti a fronte del quale si possono sottoscrivere le azioni. Questa regola (il prezzo di sottoscrizione delle azioni non puo essere minore de capitale rappresentato dalle azioni) si esprime con una formula tecnica: "le azioni non possono essere emesse sotto la pari" (la pari è il valore contabile delle azioni, il valore di capitale rappresentato dalle azioni).
Art 2346 comma 6: non
Si possono emettere azioni sotto il valore nominale, il valore di capitale.
SECONDA REGOLA
Si devono trovare sottoscrizioni per tutte le azioni. In questo modo è certo che quando si ha un aumento di capitale o l'emissione di azioni in sede di costituzione ci sarà un apporto di conferimenti almeno pari e sicuramente ci sarà qualcuno che si è obbligato ad effettuare tali conferimenti avendo sottoscritto le azioni.
RICAPITOLIAMO.... OCCORRE, PER PRIMA COSA, STABILIRE IL RAPPORTO TRA AZIONI E CAPITALE. LE AZIONI RAPPRESENTANO UNA FRAZIONE DI CAPITALE. TUTTO INSIEME VALE TOT; SI DECIDE PACIFICAMENTE QUANTO VALE OGNI AZIONE.
CI SONO DUE VINCOLI:
- PER SOTTOSCRIVERE LE AZIONI NON SI PUO PRETENDERE MENO DEL VALORE STABILITO PER OGNI AZIONE (art 2346 comma 6);
- E' OPPORTUNO TROVARE CHI SOTTOSCRIVA TALI AZIONI POICHE SE NON CI SONO SOTTOSCRITTORI NON CI SARA' CHI SI OBBLIGA A PAGARE IL PREZZO STABILITO. (TUTTE LE AZIONI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE) (art
somma, basta il 25%