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I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL SOCIO:
Lo status di socio di una società si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, allacostituzione della società. L'assunzione di tale qualità determina l'acquisizione di obblighi e diritti. Fra gli obblighi troviamo:
- il socio è obbligato a eseguire il conferimento promesso
- il socio risponde personalmente e solidamente per le obbligazioni sociali; tale responsabilità può essere esclusa soltanto per i soci che non partecipano in prima persona all'amministrazione della società, sulla base di un patto espressamente pubblicizzato (art 2267)
- i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti alla patrimonio sociale per i fini estranei a quelli della società (art. 2256)
Fra i diritti invece troviamo:
- il socio ha il diritto di percepire periodicamente la sua parte degli utili, dopo l'approvazione
delrendiconto (art. 2262)• la misura della partecipazione agli utili è proporzionale alla conferimento e seguitò da ciascun socio.Tale norma può essere derogata da un diverso criterio di ripartizione elaborato nell'atto costitutivo(art. 2263). L'unico limite, riconosciuto in questo campo, all'autonomia privata è il divieto delcosiddetto patto leonino: l'articolo 2265 stabilisce che è nullo il patto con il quale uno o più socisono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite.
• in caso di liquidazione della società, i soci che hanno effettuato una conferimento di capitale hannodiritto ad ottenere, previa riduzione dei debiti sociali, il rimborso del suo valore
• al socio viene riconosciuto il dì do di partecipare alla gestione sociale.
RESPONSABILITA’ DEI SOCI (obbligazioni sociali):La società semplice gode di autonomia patrimoniale in perfetta ai sensi dell'articolo 2267,
- 1°comma: isingoli soci rispondono solidamente e illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni sociali. Icreditori della società cioè, possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; tuttavia qualora non siaagevole soddisfarsi su quest'ultimo, essi possono escutere i beni personali dei soci che hanno agito in nomee per conto della società (soci amministratori) e, salvo patto contrario, i beni degli altri soci. Essa è pertantouna responsabilità sussidiaria. Ai sensi dell'articolo 2268 i soci godono di un beneficio di escussionepreventiva del patrimonio sociale (beneficium excussionis) attraverso cui il socio, al quale è stato richiesto ilpagamento del obbligazioni sociali, può paralizzare tale azione dimostrando che esistono beni sociali suiquali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Infine, la responsabilità dei soci non amministratori puòessere esclusa mediante un patto
Portato a conoscenza dai terzi con mezzi idonei. In caso contrario, la limitazione della responsabilità non può essere fatta valere nei confronti dei creditori che non ne hanno avuto cognizione.
Chi entra a far parte di una società già costituita (nuovo socio), risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio (art. 2269).
CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI:
Secondo l'art. 2270, il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Sei gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo
scioglimento dellasocietà. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA': La società ha acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e stain giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanzaaspetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art.2266).
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' (art. 2272 – 2273): La società si scioglie:
- per il decorso del termine, qualora la durata della società sia stata predeterminata. È ammissibile esia la proroga espressa (deve essere iscritta nel registro delle imprese indicando la data di scadenza in modo preciso) che quella tacita della durata della società (essa opera sulla base della semplice prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte dei soci successivamente alla scadenza).
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o
sopravvenuta impossibilità di realizzarlo• per volontà di tutti i soci• quando viene meno la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita• per altre cause previste dal contratto sociale.
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il poteri di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
LIQUIDAZIONE (art. 2275 – 2283):
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. Ai sensi dell'articolo 2277 gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato ha attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. I liquidatori possono compiere gli atti necessari alla liquidazione, ma non possono intraprendere nuove operazioni e ripartire fra i soci i beni sociali prima che tutti i creditori sociali siano stati pagati. Qualora i beni sociali risultino ancora insufficienti, i soci sono obbligati a versare ai liquidatori ulteriori somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. L'art. 2282 stabilisce che l'attivo residuo è destinato alle rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita fra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto
somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto, o in mancanza, secondo il valore che essi avevano nei momenti in cui furono eseguiti.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO:
Lo scioglimento parziale del contratto sociale può prodursi nelle tre ipotesi di:
- morte del socio
- recesso del socio
- esclusione del socio
MORTE DEL SOCIO:
L'articolo 2284 stabilisce che salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Affinché ciò si verifichi, i soci possono inserire nel contratto sociale delle clausole di continuazione. Tre sono i tipi di clausole:
- clausola di continuazione facoltativa: offre agli eredi il diritto di far parte della società. Essa vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi
del socio defunto hanno la possibilità di scegliere liberamente se aderire alla società o di chiederne la liquidazione della quota.
2. clausola di continuazione obbligatoria: impone agli eredi l'obbligo di continuare la società. Nel caso in cui essi non diano il loro consenso saranno tenuti al risarcimento dei danni a favore dei soci superstiti.
3. clausola di successione: dispone l'automatico subingresso degli eredi nella posizione del socio defunto per effetto della semplice accettazione dell'eredità. Le ultime due clausole sono ritenute nulle dalla dottrina in quanto risultano essere in contrasto con il divieto dei patti successori (art. 458) e con le disposizioni societarie.
RECESSO DEL SOCIO: secondo l'articolo 2285 se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita del socio, ogni socio può recedere liberamente. Tale recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno
tre mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo che sia decorso tale termine. Se invece la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo per giusta causa, cioè quando il recesso costituisce reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia. La volontà di ricevere del socio per giusta causa, deve essere portata a conoscenza degli altri soci e ha effetto immediato.
ESCLUSIONE DEL SOCIO: ai sensi dell'articolo 2286 l'esclusione di un socio può aver luogo:
- per le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale
- per interdizione
- per inabilitazione
- per una condanna ad una pena che comporta interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una sua cosa, può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera.
conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa nonimputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. È escluso di diritto, sulla base dell'articolo 2288, il socio che sia dichiarato fallito e il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della
quota a norma dell'articolo 2270.
Ai sensi dell'articolo 2289, nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad un